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Incarto n.
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Lugano 17 giugno 2009 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
arch. Bruno Buzzini arch. Alberto Canepa |
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segretaria giurista |
Annalisa Butti |
statuendo sul ricorso presentato in data 7 novembre 2007 da
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RI 1 rappr. da RA 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emanata il 5 ottobre 2007 dal Municipio di __________,
nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti
le opere di evacuazione acque meteoriche nella zona __________ - __________,
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Il Comune di __________ ha
eseguito delle opere di premunizione contro le acque meteoriche provenienti dal
versante montano sinistro della Valle di __________, comprendenti la sistemazione
delle opere di smaltimento delle acque sul versante __________ e il parziale
incanalamento del __________.
Con risoluzione del 5.5.2003 il Consiglio Comunale ha approvato il progetto, ha
stanziato un credito per il finanziamento delle opere di fr. 633'000.- ed ha
autorizzato il prelievo dei contributi di miglioria nell’ordine del 40% della
spesa determinante. Il tutto come proposto nel Messaggio Municipale no. 169.5 e
169.6 del 24.3.2004.
Durante l’esecuzione dell’opera, con messaggio no. 188.2 del 23.2.2004, il Municipio ha
chiesto un credito di fr. 330'000.- per la realizzazione di opere aggiuntive,
segnatamente di un canale di gronda nel torrente __________. Il progetto ed il
credito sono stati approvati dal legislativo con risoluzione del 29.3.2004.
1.2. Stabiliti tre comprensori separati d’imposizione per le opere __________, __________
e canale di gronda, il Municipio ha avviato la procedura di prelievo dei contributi di
miglioria per le suddette opere pubblicando il prospetto dal 6.3 al 5.4.2006,
previo invio di un avviso personale a tutti i contribuenti.
RI 1 in veste di proprietario del mapp. no. 1070 e comproprietario di una quota
di ½ della strada coattiva al mapp. 1071, è stato assoggetto al pagamento di un
contributo di miglioria per le opere del versante __________ di fr. 1'098.25 per
il mapp. 1070 e di fr. 23.45 per il mapp. 1071.
Il reclamo tempestivamente imposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con
risoluzione del 5.10.2007.
Da ciò il ricorso in esame nel quale il ricorrente ha sollevato varie
contestazioni che saranno riprese, per quanto necessario, nei prossimi
considerandi.
Con risposta del 7.3.2008 il Municipio postula la reiezione del gravame.
L’udienza di conciliazione del 10.9.2008, a seguito della quale è stato
esperito un sopralluogo, si è risolta negativamente.
Conclusa l’istruttoria, le parti sono comparse al dibattimento finale del
4.2.2009, in occasione del quale il ricorrente ha prodotto un memoriale
conclusivo.
2.
Il ricorrente contesta anzitutto la
composizione del collegio giudicante, in particolare le competenze e conoscenze
dei due periti designati,
l’arch. Bruno Buzzini e l’arch. Alberto Canepa. A suo dire infatti le
problematiche della presente procedura richiederebbero delle conoscenze specifiche
nel campo delle opere idrauliche e di conseguenza sarebbe stato opportuno nominare
almeno un ingeniere in luogo di due architetti.
Posta in questi termini, ossia sostenendo la tesi che i periti designati dal Presidente
del Tribunale di espropriazione in quanto architetti non siano sufficientemente
competenti a statuire nella presente procedura, la contestazione mira a propugnare
la ricusa di uno membro del Tribunale.
Giusta l’art. 4 del Regolamento d’esecuzione della Legge di espropriazione
(RLespr) la domanda di ricusa deve essere proposta contemporaneamente al primo
atto di causa oppure allorquando essa si verifichi o si è scoperta (cpv. 3), ma
non è più proponibile da chi sia passato espressamente o tacitamente ad atti
successivi (cpv. 4).
In concreto il collegio giudicante è stato costituito con decreto presidenziale
del 23.11.2007. In tale occasione il ricorrente ha avuto conoscenza che i
periti costituenti il collegio giudicante erano due architetti ed è quindi a
questo momento che, in base alla legge, doveva proporre la ricusa, ma non l’ha
fatto. Egli è invece passato ad atti successivi quali presenziare all’udienza
di conciliazione e al sopralluogo del 10.9.2008, redigere il memoriale
conclusivo e comparire all’udienza finale del 4.2.2009, senza nulla obiettare.
L’eccezione è stata sollevata solo dopo la chiusura dell’istruttoria, con scritto
del 4.2.2009 ed è quindi ampiamente tardiva.
In ogni caso la censura è anche infondata nel merito.
In virtù del duplice rinvio dato dagli art. 4 cpv. 1 RLespr. e 32 cpv. 1 LPamm,
per i membri del Tribunale di espropriazione valgono i motivi di ricusa e
astensione previsti dal Codice di procedura civile (CPC); segnatamente l’art. 27 CPC permette di ricusare un
giudice se vi è grave inimicizia con una delle parti (lett. a), rispettivamente
allorquando esistono gravi ragioni (lett. b). Secondo dottrina e giurisprudenza
per “gravi ragioni” vanno intesi fatti e/o comportamenti che consentano di
dubitare dell’imparzialità e dell’indipendenza del magistrato chiamato a
statuire. Per sapere se siano date ragioni gravi è necessario appurare, dal
profilo oggettivo, se il giudice ricusato in quella determinata occasione offra
ancora garanzie sufficienti per escludere
ogni legittimo dubbio di parzialità. Vengono considerati, in tale ambito, anche aspetti di carattere funzionale e
organizzativo e viene posto l’accento sull’importanza che possono rivestire le
apparenze stesse (cfr. RtiD
I-2007 n. 5 c. 2 e rinvii; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato,
Lugano 2000, n. 11 e 12 ad art. 27). In altre parole le “gravi ragioni” si
riferiscono al comportamento soggettivo del giudice, suscettibile di determinare
una sua prevenzione o parzialità di giudizio, non tanto alla sua competenza
professionale (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 44 ad art. 27). Semplici supposizioni non bastano. Sono ad ogni modo
sufficienti circostanze oggettivamente idonee a suscitare l’apparenza di
prevenzione. Non occorre al riguardo dimostrare che il magistrato ricusato sia
effettivamente prevenuto (RDAT 1990 N. 27; 1984 N. 29; Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 32 n. 1 e segg.). Senza
dimenticare, comunque sia, che le “gravi
ragioni” dell’art. 27 lett. b CPC non vanno interpretate estensivamente, avendo
la ricusa carattere eccezionale (DTF 116 Ia 14 c. 4, 115 Ia 172 c. 3).
Orbene nel caso concreto la contestazione
sollevata dal ricorrente, mirante a mettere in dubbio la competenza dei periti costituenti
il collegio giudicante, non può quindi riallacciarsi ai gravi motivi di ricusa
previsti dalla legge. In ogni caso il mero titolo accademico (ingeniere o
architetto) non basta per contestare la competenza professionale di un perito del
Tribunale, che si presume che abbia tutte le capacità per giudicare avendo dimostrato
di possedere i requisiti per essere eletto (art. 35 cpv. 3 Lespr.). I periti
membri del Tribunale di espropriazione sono professionisti con conoscenze
tecniche specifiche in ambito di contributi di miglioria e di conseguenza sono
tutti perfettamente idonei e capaci a valutare correttamente un prospetto di
contributi, ossia se l’opera ha conferito vantaggi particolari, se il perimetro
e i criteri di calcolo adottati dal Municipio assicurano condizioni di parità
di trattamento.
Ne consegue che la censura deve essere rigettata.
3.
Il ricorrente rimprovera al
Municipio di non aver esaminato nella decisione impugnata tutte le questioni sollevate
nel reclamo, insinuando in tal modo un diniego di giustizia.
Il diritto di ottenere una decisione motivata (art. 26 LPamm.) è corollario del
diritto di essere sentito garantito dalla costituzione (art. 29 cpv. 2 CF).
Esso implica per le autorità l’obbligo di esaminare gli argomenti delle parti e
di menzionare almeno brevemente i motivi della decisione affinché sia garantita
la massima trasparenza e favorita la comprensione del giudizio a salvaguardia
dell’esercizio della facoltà di ricorso e dell’eventuale riesame da parte
dell’autorità superiore. Non occorre però che l’autorità si pronunci su ogni
allegazione o domanda delle parti; può anche limitarsi all’essenziale purché,
nell’insieme, il destinatario sia messo in condizione di comprendere la portata
del giudizio e di deferirlo con piena cognizione di causa all’istanza superiore
(Borghi/Corti, op. cit., ad art. 26; DTF 125 II 372 c. 2c, 124 II
149 c. 2a; RDAT II-1996 no. 10 c. 2a, no. 64 c. 2.1).
In concreto la facoltà del ricorrente di interporre ricorso con piena
cognizione di causa non è stata compromessa in alcun modo e le memorie scritte,
che non lesinano rimproveri e censure, ne sono la prova lampante. Inoltre egli
ha avuto libero accesso agli atti pubblicati ed alla documentazione prodotta, é
comparso all’udienza di conciliazione del 10.9.2008, ha partecipato al
sopralluogo del 11.10.2008 ed è intervenuto all’udienza finale del 4.2.2009.
Pertanto il diritto di essere sentito è stato ampiamente rispettato.
4.
Il ricorrente afferma che gli
inconvenienti dipendenti dal ruscellamento dell’acqua del versante montano non
siano da ascrivere all’intensità delle precipitazioni bensì in modo
preponderante ad altri fattori, segnatamente al deperimento del bosco
imputabile allo stato di incuria, all’insufficiente sistema di evacuazione
delle acque meteoriche lungo la strada forestale che conduce ai monti ed alla
presenza ungulati.
Pertanto il ricorrente si domanda se l’imposizione dei soli proprietari dei
fondi siti nella zona edificabile risponda a criteri di equità e
proporzionalità, rispettivamente se la definizione dell’assoggettamento non
possa intervenire sulla base di altre disposizioni, specie quelle in materia di
provvedimenti volti a non pregiudicare la proprietà altrui e/o che sancisco
l’obbligo di adottare misure idonee per evitare danni. Posta in questi termini,
la contestazione tende a rimettere in discussione il principio
dell’imposizione.
Siffatta considerazione trascura, tuttavia, che il Tribunale di espropriazione
giudica con pieno potere cognitivo solo sul prospetto dei contributi (art. 11 e
13 cpv. 2 LCM) mentre il principio dell’imposizione e la natura dell’opera,
come anche il piano di finanziamento e la quota imponibile, sfuggono al suo
sindacato essendo di competenza esclusiva del legislativo comunale. E’ questo
un postulato ripetutamente confermato dalla giurisprudenza, oramai consolidata,
stando alla quale le contestazioni vertenti su tali elementi vanno sollevate,
semmai, dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli
art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi contro le decisioni degli organi
comunali (cfr. RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999
no. 41 c. 4; RtiD II-2005 no. 26, I-2007 no. 29 c. 4.4.2).
In concreto il principio del prelievo di contributi di miglioria, la natura
dell’opera e la conseguente quota imponibile del 40% a carico dei privati sono
stati stabiliti dal Consiglio Comunale con le note risoluzioni del 5.5.2003
rispettivamente del 29.3.2004.
Pertanto in questa sede ogni censura o commento in merito al principio
dell’imposizione è irrimediabilmente tardiva e dunque irricevibile.
5.
Il ricorrente rileva che le opere
qui imposte sono contemplate nel Piano generale di smaltimento delle acque
(PGS) e che, di conseguenza, i contribuenti potevano, in buona fede, ritenersi
sollevati dall’imposizione di contributi di miglioria, tanto da rinunciare ad impugnare
le risoluzioni del Consiglio Comunale che hanno approvato il prelievo di detti contributi.
Corrisponde al vero che le opere qui imposte sono menzionate nel PGS approvato
il 20.5.2003 come opere da eseguire e conteggiate nella spesa definitiva (cfr. relazione
tecnica e piano finanziario del PGS). Tuttavia, dopo l’approvazione del PGS,
esse sono state individuate come opere a sé stanti di ruscellamento delle acque
meteoriche provenienti del versante montano e quindi sono state scorporate dal
complesso di opere di smaltimento previste dal PGS nelle zone urbanizzate. A
conferma valga la lettera del 20.10. 2008 del Municipio di __________, in base
alla quale i costi per gli interventi di premunizione qui imposti non saranno
considerati nei calcoli per la definizione dei contributi di costruzione delle
canalizzazioni.
Di conseguenza, escluse dal PGS, le opere sono soggette al prelievo dei
contributi di miglioria (art. 24 LCM).
Apparentemente queste disgiunzione di opere e spese non è stata recepita, forse
a causa di una carente informazione al pubblico da parte delle autorità
comunali. In ogni caso, è proprio il fatto che il ricorrente pensava che le
opere fossero previste dal PGS che doveva indurlo ad impugnare le risoluzioni
del Consiglio Comunale che hanno approvato il prelievo dei contributi di
miglioria ed a contestarne l’imponibilità in base alla LCM. In questa sede ogni
censura o commento in merito è irrimediabilmente tardiva e dunque irricevibile.
6.
6.1. I Comuni sono tenuti a
prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al
privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM). Tra queste si annoverano
anche le opere di premunizione e di bonifica (art. 3 cpv. 1 lett. b. LCM) –
come i canali di gronda- nella misura in cui non fossero già contemplate nel
piano generale delle canalizzazioni (art. 24 LCM).
Il vantaggio particolare di un’opera di premunizione è da ritenersi presunto;
in effetti, essendo finalizzate a riparare i fondi dal pericolo di caduta di
materiale franoso, di valanghe, di allagamenti e di alluvioni, esse ne
migliorano lo stato di sicurezza ed eliminano inconvenienti ed oneri (art. 4
cpv. 1 lett. b, c LCM).
6.2. Lo scopo generale dichiarato delle opere di premunizione eseguite dal
Comune sul versante __________ ed al __________, è di ovviare al problema dell’evacuazione
delle acque meteoriche provenienti dal versante montano sovrastante la sponda
sinistra della Valle di __________ in occasione di forti precipitazioni,
incanalandole e smaltendole in ricettori idonei così da evitare o quanto meno
limitare allagamenti nella zona edificabile sottostante (MM. no. 169.5 e 169.6
del 24.3.2003).
Per quanto attiene il versante __________ si è provveduto alla sistemazione
delle opere di smaltimento esistenti e alla costruzione di canaletti e
manufatti di raccolta (camerette e griglie di raccolta) lungo la strada forestale
dei __________. Il progetto iniziale prevedeva inoltre lo scarico delle acque provenienti
dalla strada forestale nella __________ attraverso una tubazione preesistente. Tuttavia,
in considerazione delle ridotte capacità idrauliche di detto riale e del
possibile deflusso anche di materiale e detriti, tale progetto è stato
modificato in corso di esecuzione, realizzando un nuovo canale di deviazione
con scarico diretto nel torrente __________ (MM no. 188.2 del 23.2.2004). In
tal modo il ruscellamento delle acque meteoriche provenienti dalla montagna
viene smaltito e deviato verso il torrente __________, così da ridurre i
quantitativi di acqua e detriti defluenti su Via __________ e diminuire anche
il rischio di esondazione delle proprietà situate lungo la __________.
Per quanto riguarda il riale __________ si è provveduto ad incanalare parzialmente
detto riale fino allo sbocco esistente nella canalizzazione comunale ed a
realizzare all’imbocco del nuovo canale una camera di trattenuta del materiale convogliato
a valle.
L’incanalamento della parte terminale del riale era invero già stato eseguito
privatamente nel 1996 in concomitanza all’esecuzione dei lavori edificatori
sul mapp. no. 1529. L’opera realizzata dal Comune, contrariamente a quanto
asserisce il ricorrente, si configura tuttavia come un miglioramento e
ampliamento di quella preesistente. In effetti soli i muri di sostegno sono
stati mantenuti ma tutti gli altri manufatti sono stati costruiti a nuovo (MM
no. 169.5 e 169.6 del 24.3.2003). Attraverso l’incanalamento del riale __________
si è ridotto così il rischio di allagamento delle proprietà situate nella zona
attorno a Via __________, Via __________ e Via __________.
Infine è stato costruito un canale di gronda tra il riale __________ ed il
sottopasso ferroviario in zona __________, al fine di raccogliere le acque di
ruscellamento della montagna a sud del riale __________.
Sia le acque di quest’ultimo riale che quelle del canale di gronda si riversano
nel sistema di smaltimento delle canalizzazioni esistente con scarico nel
torrente __________ nel territorio di __________.
6.3. Il mapp. no. 1070 è un terreno di 737 mq edificato con una casa bifamiliare
con accesso diretto da Via __________ e il cui pian terreno è posto ad una
quota inferiore rispetto alla strada. Il mapp. no. 1071, affacciato anch’esso
direttamente su Via __________, è un fondo di 126 mq costituto da una strada di
accesso verso il retrostante mapp. no. 1069.
Entrambe le proprietà, come d'altronde tutti fondi ubicati a valle di Via __________
e che hanno accesso unicamente da questa strada, traggono un vantaggio
particolare dall’esecuzione delle opere di premunizione sul versante __________,
in quanto si sono visti ridurre il possibile deflusso di acqua e detriti su
tale strada.
Secondo il ricorrente le opere di premunizione realizzate si sono rivelate inefficaci
ed inutili in quanto non hanno impedito allagamenti a fronte di eventi
alluvionali, specie quello accaduto il 13.7.2008, verificatisi successivamente
alla loro esecuzione.
Tali contestazioni non bastano ad invalidare la presunzione del vantaggio
particolare.
In effetti il vantaggio va esaminato per rapporto alle opere eseguite, ed è
chiaro che, come già rilevato, queste ultime hanno migliorato il deflusso delle
acque meteoriche e quantomeno hanno ridotto i rischi di allagamento. Può anche
darsi che i problemi non siano ancora stati completamente risolti, ma ciò non
influisce sul principio dell’assoggettamento, essendo evidente che senza le
opere eseguite i rischi cui sarebbero esposte le proprietà imposte sarebbero senz’altro
stati maggiori.
Bisogna infatti considerare la morfologia dei luoghi: in particolare occorre tener
conto dell’ampiezza del versante montano come pure della sua marcata pendenza,
nonché della mancanza di un sistema naturale di drenaggio. Ciò comporta
evidenti difficoltà sia nella realizzazione di infrastrutture adeguate per lo
smaltimento e la raccolta delle acque e del materiale, sia nella determinazione
precisa delle portate d’acqua e detriti defluenti verso valle e quindi della
capacità di dimensionamento delle infrastrutture medesime.
Il Municipio ha comunque tenuto conto delle concause e del fatto
che la situazione non è perfettamente risolta addebitando ai privati una quota
ridotta al solo 40% della spesa.
Tutto ciò considerato nel principio l’assoggettamento dei mapp. no. 1070 e 1071
al contributo di miglioria è fondato.
7.
7.1. L’art. 9 LCM dispone che i
beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con
l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.
Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono
un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono
assoggettati al contributo di miglioria (art. 5 cpv. 1 LCM).
La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no. 7), dipende da un
apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio,
2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 10 p. 22) e comporta
un’analisi di complessa attuazione, non da ultimo perché la normativa è priva
di spunti limitandosi ad istituire nel principio la facoltà di suddividere il
comprensorio in categorie differenziate. Nell’ambito dell’esecuzione di opere
di premunizione nel perimetro devono in particolare essere inclusi tutti i
fondi e gli altri beni che risultano protetti dalle opere (Scolari, op.
cit., no. 272).
Considerato che in tema di contributi di miglioria, e quindi anche nel
tracciare il comprensorio imponibile, l’ente pubblico gode di un ampio margine
di autonomia, il riesame da parte del Tribunale non può avvenire che con un
certo riserbo nell’ottica dei diritti costituzionalmente garantiti.
7.2. I tre perimetri, come ha ben spiegato il Municipio nella decisione su
reclamo, sono stati elaborati tendo conto degli eventi pluviometrici verificatisi
in passato che, con una certa frequenza, hanno causato danni e disagi di una
certa rilevanza.
Sono così stati inclusi nel piano del perimetro sia i fondi che in passato
hanno già subito dei danni e/o inconvenienti a seguito di forti precipitazioni
sia quelli che potenzialmente potrebbero essere coinvolti in caso di eventi
pluviometrici eccezionali.
Per quanto concerne le opere eseguite sul __________, il piano del perimetro include
i fondi confinanti con Via __________, quelli ubicati a valle di Via __________,
nonché quelli situati lungo la __________. Il perimetro è stato pertanto
limitato ai terreni confinati con quelle strade lungo le quali si ritiene che
si possa verificare un ruscellamento di acqua e materiale dal sovrastante
versante montano, ed ai fondi che, trovandosi affacciati lungo la __________,
potrebbero essere allagati in caso straripamento di tale riale.
Il ricorrente asserisce che il perimetro è stato definito sulla base di
accertamenti carenti e che doveva essere esteso anche ad altre proprietà che
hanno subito danni a seguito dell’allagamento delle loro strade di accesso,
quali i fondi adiacenti a Via __________, Via __________ e Via __________. La
censura è a tal punto generica da non consentire alcun confronto concreto. In
ogni caso i fondi appartenenti all’area menzionata dal ricorrente sono stati
toccati eccezionalmente o in modo del tutto marginale da fenomeni di
esondazione, cosicché per questi terreni il vantaggio non può essere definito
particolare ma si confonde con quello collettivo.
Il ricorrente asserisce inoltre che nessun terreno è stato dichiarato inedificabile
perché esposto a pericoli naturali.
La questione non ha alcun rapporto con i contributi di miglioria, dal momento
che nella fattispecie il perimetro non è stato stabilito sulla base del Piano
delle zone esposte a pericoli naturali bensì, come già rilevato, in base all’esperienza
vissuta nell’ambito di eventi pluviometrici verificatisi negli anni passati,
includendovi così i fondi che già avevano subito danni o inconvenienti e quelli
che potenzialmente potrebbero essere coinvolti in caso di precipitazioni
eccezionali.
Ad abundantiam può essere osservato che in ogni caso anche se un terreno risulta
esposto a pericoli naturali non significa necessariamente che debba essere
escluso dalla zona edificabile; ciò avverrà solo se il pericolo è veramente
grave e concreto (cfr. Adelio Scolari, Commentario II. ed., Cadenazzo 1996, no. 225 e segg. e 1006 e
segg.).
D’altronde, se l’edificabilità dipendesse dalle zone di pericolo, la
possibilità di costruire nel Comune __________ si ridurrebbe drasticamente. Se
per contro il rischio è circoscritto, specie per gli effetti che questo
comporta, nulla osta all’edificazione ed il proprietario di un fondo ivi
situato deve aspettarsi che prima o poi il Comune possa provvedere ad eseguire
le necessarie opere di premunizione.
Le censure sollevate dal ricorrente sono quindi inconsistenti.
Nel complesso il piano del perimetro non è contrario al principio della parità
di trattamento.
8.
8.1. Giusta l’art. 8 LCM,
all’interno del piano del perimetro, la quota a carico degli interessati è
ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della
superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di
sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali
circostanze lo giustificassero (cpv. 3). Considerato che l’entità del singolo
vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette l’applicazione di
criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e
di facile applicazione e comprensione purché rispettino i principi della parità
di trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio cit., ad art. 9 p.
21; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, 98; RtiD
I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del
metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,
Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 47). Perciò il
Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del
riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati
rispettino la legge ed i fondamentali principi della proporzionalità e
dell’equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
8.2. Stando al prospetto pubblicato la ripartizione del prelevabile (art. 8
LCM) è avvenuta sulla base della superficie, della capacità edificatoria dei
fondi, nonché di due ulteriori criteri di riparto distintivi, segnatamente
quello di invasione dell’acqua e quello di efficacia diretta dell’intervento.
Il fattore legato al potenziale edilizio è stabilito in base all’indice di
sfruttamento riferibile alle zone di PR cui appartengono le proprietà imposte:
sono cosi riconosciuti un coefficiente di 0.7 alla zona NV, di 0.6 alla zona
RSE, di 0.8 alla zona RSI e di 0.018 al fuori zona. Inoltre è previsto un
criterio correttivo di edificabilità.
Con il criterio di invasione dell’acqua il comprensorio è stato suddiviso in 7
classi di vantaggio in base sia alla probabilità e/o frequenza di subire
inondazioni sia all’intensità dell’evento, ossia all’entità dei danni o
inconvenienti che possono subire i fondi; ad ogni classe è attribuito un fattore
che va da un minimo di 0.03 ad un massimo di 1. Inoltre per
i terreni ubicati lungo la __________ l’attribuzione all’una o all’altra classe
di vantaggio dipende anche dalla dimensione della sezione idraulica della
stessa; cosicché laddove la sezione è più critica, ossia meno larga e profonda,
è stato applicato un fattore di 0.05 (classe di vantaggio 5) e negli altri casi
invece è stato attribuito un fattore di 0.10 (classe di vantaggio 6).
Il criterio dell’efficacia diretta dell’intervento considera invece il rischio
residuo, ossia i potenziali inconvenienti che potrebbero ancora verificarsi in
caso di intenso scorrimento di acqua e materiale lungo le diverse strade di
accesso ai fondi, specie Via ___________, Via __________, Via ____________ e
Via ____________; sono stati individuati 4 fattori che vanno da un massimo di 1.0
ad un minimo di 0.7.
8.3. Nel complesso il metodo, per quanto semplicistico e schematico, giunge a
risultati ragionevoli poiché è fondato su criteri di riparto realistici e
comunemente ammessi, grazie ai quali è stata attuata una corretta ed equa
distinzione, per rapporto alla funzionalità dell’opera, tra i fondi inclusi nel
perimetro in modo tale da assicurare condizioni di parità di trattamento.
I mapp. no. 1070 e 1071, cosi come tutti i fondi situati a valle di Via __________
e che hanno accesso unicamente da tale strada, sono stati inclusi nella classe
di vantaggio 5 e sono stati imposti con il fattore di rischio residuo più basso
di 0.7, proprio considerando che con le opere eseguite non tutte le
problematiche di esondazione sono state risolte.
Di conseguenza i contributi di miglioria a carico dei mapp. no. 1070 e 1071
vanno confermati nel loro ammontare.
9. Visto l’esito del ricorso la tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente in quanto soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm).
per questi motivi
richiamati la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 800.- sono a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente la segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Annalisa Butti