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Incarto n.
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Lugano 17 giugno 2009 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
arch. Bruno Buzzini arch. Alberto Canepa |
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segretaria giurista |
Annalisa Butti |
statuendo sul ricorso presentato in data 7 novembre 2007 da
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RI 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emanata il 5 ottobre 2007 dal Municipio di __________,
nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti
le opere di evacuazione acque meteoriche nella zona __________ - __________,
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Il Comune di __________ ha
eseguito delle opere di premunizione contro le acque meteoriche provenienti dal
versante montano sinistro della Valle di __________, comprendenti la
sistemazione delle opere di smaltimento delle acque sul versante __________ e
il parziale incanalamento del __________.
Con risoluzione del 5.5.2003 il Consiglio Comunale ha approvato il progetto, ha
stanziato un credito per il finanziamento delle opere di fr. 633'000.- ed ha
autorizzato il prelievo dei contributi di miglioria nell’ordine del 40% della
spesa determinante. Il tutto come proposto nel Messaggio Municipale no. 169.5 e
169.6 del 24.3.2004.
Durante l’esecuzione dell’opera, con messaggio no. 188.2 del 23.2.2004, il Municipio ha
chiesto un credito di fr. 330'000.- per la realizzazione di opere aggiuntive,
segnatamente di un canale di gronda nel torrente __________. Il progetto ed il
credito sono stati approvati dal legislativo con risoluzione del 29.3.2004.
1.2. Stabiliti tre comprensori separati d’imposizione per le opere __________, __________
e canale di gronda, il Municipio ha avviato la procedura di prelievo dei contributi di
miglioria per le suddette opere pubblicando il prospetto dal 6.3 al 5.4.2006,
previo invio di un avviso personale a tutti i contribuenti.
RI 1 è proprietario del mapp. no. 1084 ed in tale veste è stato assoggetto al
pagamento di un contributo di miglioria per le opere relative al __________ di
fr. 1'540.85 e per quelle concernenti il __________ di fr. 1'792.10.
Il reclamo tempestivamente imposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con
risoluzione del 5.10.2007.
Da ciò il ricorso in esame nel quale il ricorrente ha sollevato varie
contestazioni che saranno riprese, per quanto necessario, nei prossimi
considerandi.
Con risposta del 7.3.2008 il Municipio postula la reiezione del gravame.
L’udienza di conciliazione del 10.9.2008, a seguito della quale è stato
esperito un sopralluogo, si è risolta negativamente.
Conclusa l’istruttoria, le parti sono comparse al dibattimento finale del
4.2.2009, in occasione del quale il ricorrente ha prodotto un memoriale
conclusivo.
2.
Il ricorrente rimprovera al
Municipio di non aver esaminato nella decisione impugnata tutte le questioni
sollevate nel reclamo, insinuando in tal modo un diniego di giustizia.
Il diritto di ottenere una decisione motivata (art. 26 LPamm.) è corollario del
diritto di essere sentito garantito dalla costituzione (art. 29 cpv. 2 CF).
Esso implica per le autorità l’obbligo di esaminare gli argomenti delle parti e
di menzionare almeno brevemente i motivi della decisione affinché sia garantita
la massima trasparenza e favorita la comprensione del giudizio a salvaguardia
dell’esercizio della facoltà di ricorso e dell’eventuale riesame da parte
dell’autorità superiore. Non occorre però che l’autorità si pronunci su ogni
allegazione o domanda delle parti; può anche limitarsi all’essenziale purché,
nell’insieme, il destinatario sia messo in condizione di comprendere la portata
del giudizio e di deferirlo con piena cognizione di causa all’istanza superiore
(Borghi/Corti, op. cit., ad art. 26; DTF 125 II 372 c. 2c, 124 II
149 c. 2a; RDAT II-1996 no. 10 c. 2a, no. 64 c. 2.1).
In concreto la facoltà del ricorrente di interporre ricorso con piena
cognizione di causa non è stata compromessa in alcun modo e le memorie scritte,
che non lesinano rimproveri e censure, ne sono la prova lampante. Inoltre egli
ha avuto libero accesso agli atti pubblicati ed alla documentazione prodotta, é
comparso all’udienza di conciliazione del 10.9.2008, ha partecipato al
sopralluogo del 11.10.2008 ed è intervenuto all’udienza finale del 4.2.2009.
Pertanto il diritto di essere sentito è stato ampiamente rispettato.
3.
Il ricorrente afferma che gli
inconvenienti dipendenti dal ruscellamento dell’acqua del versante montano non
siano da ascrivere all’intensità delle precipitazioni bensì in modo
preponderante ad altri fattori, segnatamente al deperimento del bosco
imputabile allo stato di incuria, all’insufficiente sistema di evacuazione
delle acque meteoriche lungo la strada forestale che conduce ai monti ed alla
presenza ungulati.
Pertanto il ricorrente si domanda se l’imposizione dei soli proprietari dei
fondi siti nella zona edificabile risponda a criteri di equità e
proporzionalità, rispettivamente se la definizione dell’assoggettamento non
possa intervenire sulla base di altre disposizioni, specie quelle in materia di
provvedimenti volti a non pregiudicare la proprietà altrui e/o che sancisco
l’obbligo di adottare misure idonee per evitare danni. Posta in questi termini,
la contestazione tende a rimettere in discussione il principio
dell’imposizione.
Siffatta considerazione trascura, tuttavia, che il Tribunale di espropriazione
giudica con pieno potere cognitivo solo sul prospetto dei contributi (art. 11 e
13 cpv. 2 LCM) mentre il principio dell’imposizione e la natura dell’opera,
come anche il piano di finanziamento e la quota imponibile, sfuggono al suo
sindacato essendo di competenza esclusiva del legislativo comunale. E’ questo
un postulato ripetutamente confermato dalla giurisprudenza, oramai consolidata,
stando alla quale le contestazioni vertenti su tali elementi vanno sollevate,
semmai, dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli
art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi contro le decisioni degli organi
comunali (cfr. RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999
no. 41 c. 4; RtiD II-2005 no. 26, I-2007 no. 29 c. 4.4.2).
In concreto il principio del prelievo di contributi di miglioria, la natura
dell’opera e la conseguente quota imponibile del 40% a carico dei privati sono
stati stabiliti dal Consiglio Comunale con le note risoluzioni del 5.5.2003
rispettivamente del 29.3.2004.
Pertanto in questa sede ogni censura o commento in merito al principio
dell’imposizione è irrimediabilmente tardiva e dunque irricevibile.
4.
Il ricorrente rileva che le opere
qui imposte sono contemplate nel Piano generale di smaltimento delle acque
(PGS) e che, di conseguenza, i contribuenti potevano, in buona fede, ritenersi
sollevati dall’imposizione di contributi di miglioria, tanto da rinunciare ad
impugnare le risoluzioni del Consiglio Comunale che hanno approvato il prelievo
di detti contributi.
Corrisponde al vero che le opere qui imposte sono menzionate nel PGS approvato
il 20.5.2003 come opere da eseguire e conteggiate nella spesa definitiva (cfr.
relazione tecnica e piano finanziario del PGS). Tuttavia, dopo l’approvazione
del PGS, esse sono state individuate come opere a sé stanti di ruscellamento
delle acque meteoriche provenienti del versante montano e quindi sono state
scorporate dal complesso di opere di smaltimento previste dal PGS nelle zone
urbanizzate. A conferma valga la lettera del 20.10. 2008 del Municipio di __________,
in base alla quale i costi per gli interventi di premunizione qui imposti non
saranno considerati nei calcoli per la definizione dei contributi di
costruzione delle canalizzazioni.
Di conseguenza, escluse dal PGS, le opere sono soggette al prelievo dei
contributi di miglioria (art. 24 LCM).
Apparentemente queste disgiunzione di opere e spese non è stata recepita, forse
a causa di una carente informazione al pubblico da parte delle autorità
comunali. In ogni caso, è proprio il fatto che il ricorrente pensava che le
opere fossero previste dal PGS che doveva indurlo ad impugnare le risoluzioni
del Consiglio Comunale che hanno approvato il prelievo dei contributi di
miglioria ed a contestarne l’imponibilità in base alla LCM. In questa sede ogni
censura o commento in merito è irrimediabilmente tardiva e dunque irricevibile
5.
5.1. I Comuni sono tenuti a
prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al
privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM). Tra queste si annoverano
anche le opere di premunizione e di bonifica (art. 3 cpv. 1 lett. b. LCM) –
come i canali di gronda- nella misura in cui non fossero già contemplate nel
piano generale delle canalizzazioni (art. 24 LCM).
Il vantaggio particolare di un’opera di premunizione è da ritenersi presunto;
in effetti, essendo finalizzate a riparare i fondi dal pericolo di caduta di
materiale franoso, di valanghe, di allagamenti e di alluvioni, esse ne
migliorano lo stato di sicurezza ed eliminano inconvenienti ed oneri (art. 4
cpv. 1 lett. b, c LCM).
5.2. Lo scopo generale dichiarato delle opere di premunizione eseguite dal
Comune sul versante __________ ed al __________, è di ovviare al problema
dell’evacuazione delle acque meteoriche provenienti dal versante montano
sovrastante la sponda sinistra della Valle di __________ in occasione di forti
precipitazioni, incanalandole e smaltendole in ricettori idonei così da evitare
o quanto meno limitare allagamenti nella zona edificabile sottostante (MM. no.
169.5 e 169.6 del 24.3.2003).
Per quanto attiene il versante __________ si è provveduto alla sistemazione
delle opere di smaltimento esistenti e alla costruzione di canaletti e
manufatti di raccolta (camerette e griglie di raccolta) lungo la strada
forestale dei __________. Il progetto iniziale prevedeva inoltre lo scarico
delle acque provenienti dalla strada forestale nella __________ attraverso una
tubazione preesistente. Tuttavia, in considerazione delle ridotte capacità
idrauliche di detto riale e del possibile deflusso anche di materiale e
detriti, tale progetto è stato modificato in corso di esecuzione, realizzando
un nuovo canale di deviazione con scarico diretto nel torrente __________ (MM
no. 188.2 del 23.2.2004). In tal modo il ruscellamento delle acque meteoriche
provenienti dalla montagna viene smaltito e deviato verso il torrente __________,
così da ridurre i quantitativi di acqua e detriti defluenti su Via __________ e
diminuire anche il rischio di esondazione delle proprietà situate lungo __________.
Per quanto riguarda il riale __________ si è provveduto ad incanalare
parzialmente detto riale fino allo sbocco esistente nella canalizzazione
comunale ed a realizzare all’imbocco del nuovo canale una camera di trattenuta
del materiale convogliato a valle.
L’incanalamento della parte terminale del riale era invero già stato eseguito privatamente
nel 1996 in concomitanza all’esecuzione dei lavori edificatori sul mapp. no. 1529.
L’opera realizzata dal Comune, contrariamente a quanto asserisce il ricorrente,
si configura tuttavia come un miglioramento e ampliamento di quella
preesistente. In effetti soli i muri di sostegno sono stati mantenuti ma tutti
gli altri manufatti sono stati costruiti a nuovo (MM no. 169.5 e 169.6 del
24.3.2003). Attraverso l’incanalamento del riale __________ si è ridotto così
il rischio di allagamento delle proprietà situate nella zona attorno a Via __________,
Via __________ e Via __________.
Infine è stato costruito un canale di gronda tra il riale __________ ed il
sottopasso ferroviario in zona __________, al fine di raccogliere le acque di
ruscellamento della montagna a sud del riale __________.
Sia le acque di quest’ultimo riale che quelle del canale di gronda si riversano
nel sistema di smaltimento delle canalizzazioni esistente con scarico nel
torrente __________ nel territorio di __________.
5.3. Il mapp. no. 1084 è un terreno di 517 mq edificato con una casa
unifamiliare con il piano inferiore semi interrato ed 1 piano fuori terra con
accesso da Via __________. La proprietà, come d'altronde tutti fondi ubicati all’incrocio
tra Via __________ e Via __________ che hanno accesso unicamente da quest’ultima
strada, trae un vantaggio particolare dall’esecuzione delle opere di
premunizione sul versante __________ e sul __________, in quanto si sono visti
ridurre il possibile deflusso di acqua e detriti su tali strade.
Secondo il ricorrente le opere di premunizione realizzate si sono rivelate
inefficaci ed inutili in quanto non hanno impedito allagamenti a fronte di
eventi alluvionali, specie quello accaduto il 13.7.2008, verificatisi
successivamente alla loro esecuzione.
Tali contestazioni non bastano ad invalidare la presunzione del vantaggio
particolare.
In effetti il vantaggio va esaminato per rapporto alle opere eseguite, ed è
chiaro che, come già rilevato, queste ultime hanno migliorato il deflusso delle
acque meteoriche e quantomeno hanno ridotto i rischi di allagamento. Può anche
darsi che i problemi non siano stati completamente risolti, vero è che a fronte
delle ultime precipitazioni del 13.7.2008 vi è stato un intervento immediato
consistito nel rialzo della deviazione interna del pozzetto all’incrocio tra
Via __________ e Via alla __________ (cfr. verbale d’udienza di conciliazione
del 10.9.2008). Tuttavia ciò non influisce sul principio dell’assoggettamento,
essendo evidente che senza le opere eseguite i rischi cui sarebbero esposte le
proprietà imposte sarebbero senz’altro stati maggiori.
Bisogna infatti considerare la morfologia dei luoghi: in particolare occorre
tener conto dell’ampiezza del versante montano come pure della sua marcata
pendenza, nonché della mancanza di un sistema naturale di drenaggio. Ciò
comporta evidenti difficoltà sia nella realizzazione di infrastrutture adeguate
per lo smaltimento e la raccolta delle acque e del materiale, sia nella
determinazione precisa delle portate d’acqua e detriti defluenti verso valle e
quindi della capacità di dimensionamento delle infrastrutture medesime.
Il Municipio ha comunque tenuto conto delle concause e del fatto
che la situazione non è perfettamente risolta addebitando ai privati una quota
ridotta al solo 40% della spesa.
Tutto ciò considerato nel principio l’assoggettamento del mapp. no. 1084 ai
contributi di miglioria è fondato.
6.
6.1. L’art. 9 LCM dispone che i
beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con l’eventuale
suddivisione in classi di vantaggio.
Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono
un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono
assoggettati al contributo di miglioria (art. 5 cpv. 1 LCM).
La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no. 7), dipende da un
apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio,
2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 10 p. 22) e comporta
un’analisi di complessa attuazione, non da ultimo perché la normativa è priva
di spunti limitandosi ad istituire nel principio la facoltà di suddividere il
comprensorio in categorie differenziate. Nell’ambito dell’esecuzione di opere
di premunizione nel perimetro devono in particolare essere inclusi tutti i
fondi e gli altri beni che risultano protetti dalle opere (Scolari, op.
cit., no. 272).
Considerato che in tema di contributi di miglioria, e quindi anche nel
tracciare il comprensorio imponibile, l’ente pubblico gode di un ampio margine
di autonomia, il riesame da parte del Tribunale non può avvenire che con un
certo riserbo nell’ottica dei diritti costituzionalmente garantiti.
6.2. I tre perimetri, come ha ben spiegato il Municipio nella decisione su
reclamo, sono stati elaborati tendo conto degli eventi pluviometrici verificatisi
in passato che, con una certa frequenza, hanno causato danni e disagi di una
certa rilevanza.
Sono così stati inclusi nel piano del perimetro sia i fondi che in passato
hanno già subito dei danni e/o inconvenienti a seguito di forti precipitazioni
sia quelli che potenzialmente potrebbero essere coinvolti in caso di eventi
pluviometrici eccezionali.
Per quanto concerne le opere eseguite sul __________, il piano del perimetro
include i fondi confinanti con Via __________, quelli ubicati a valle di Via __________,
nonché quelli situati lungo la __________. Il perimetro è stato pertanto
limitato ai terreni confinati con quelle strade lungo le quali si ritiene che
si possa verificare un ruscellamento di acqua e materiale dal sovrastante
versante montano, ed ai fondi che, trovandosi affacciati lungo la __________,
potrebbero essere allagati in caso straripamento di tale riale.
Per quanto riguarda invece le opere sul __________, il piano del perimetro è
stato circoscritto ai terreni confinanti con Via __________, Via __________,
Via __________ e con il tratto finale di Via __________, ossia ai fondi che si
affacciano lungo quelle strade che potrebbero venire invase da acqua e detriti
in caso di straripamento del __________.
Il ricorrente sostiene anzitutto che, dal momento che nel messaggio municipale l’esecutivo
ha indicato le opere sul __________ erano destinate a prevenire ulteriori danni
a terreni e fabbricati limitrofi, i contribuenti potevano ritenere che il
perimetro imponibile sarebbe stato limitato solo a tali proprietà. L’elaborazione
del piano del perimetro compete esclusivamente al Municipio (RtiD
I-2007 no. 29 c. 4.4.2); non è quindi di rilievo ai fini del presente giudizio
che in sede di approvazione del progetto e del relativo piano di finanziamento,
il Consiglio Comunale abbia apparentemente avvallato la scelta di circoscrivere
il comprensorio imponibile alle sole proprietà limitrofe.
Il ricorrente asserisce inoltre che il perimetro è stato definito sulla base di
accertamenti carenti e che doveva essere esteso anche ad altre proprietà che
hanno subito danni a seguito dell’allagamento delle loro strade di accesso,
quali i fondi adiacenti a Via __________, Via __________ e Via __________. La censura
è a tal punto generica da non consentire alcun confronto concreto. In ogni caso
i fondi appartenenti all’area menzionata dal ricorrente sono stati toccati
eccezionalmente o in modo del tutto marginale da fenomeni di esondazione,
cosicché per questi terreni il vantaggio non può essere definito particolare ma
si confonde con quello collettivo.
Il ricorrente asserisce infine che nessun terreno è stato dichiarato
inedificabile perché esposto a pericoli naturali.
La questione non ha alcun rapporto con i contributi di miglioria, dal momento
che nella fattispecie il perimetro non è stato stabilito sulla base del Piano
delle zone esposte a pericoli naturali bensì, come già rilevato, in base
all’esperienza vissuta nell’ambito di eventi pluviometrici verificatisi negli
anni passati, includendovi così i fondi che già avevano subito danni o
inconvenienti e quelli che potenzialmente potrebbero essere coinvolti in caso
di precipitazioni eccezionali.
Ad abundantiam può essere osservato che in ogni caso anche se un terreno
risulta esposto a pericoli naturali non significa necessariamente che debba
essere escluso dalla zona edificabile; ciò avverrà solo se il pericolo è
veramente grave e concreto (cfr. Adelio Scolari, Commentario II. ed., Cadenazzo 1996, no. 225 e segg. e 1006 e
segg.).
D’altronde, se l’edificabilità dipendesse dalle zone di pericolo, la
possibilità di costruire nel Comune __________ si ridurrebbe drasticamente. Se
per contro il rischio è circoscritto, specie per gli effetti che questo
comporta, nulla osta all’edificazione ed il proprietario di un fondo ivi
situato deve aspettarsi che prima o poi il Comune possa provvedere ad eseguire
le necessarie opere di premunizione.
Le censure sollevate dal ricorrente sono quindi inconsistenti.
Nel complesso il piano del perimetro non è contrario al principio della parità
di trattamento.
7.
7.1. Giusta l’art. 8 LCM,
all’interno del piano del perimetro, la quota a carico degli interessati è
ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della
superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di
sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali
circostanze lo giustificassero (cpv. 3). Considerato che l’entità del singolo
vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette l’applicazione di
criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e
di facile applicazione e comprensione purché rispettino i principi della parità
di trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio cit., ad art. 9 p.
21; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, 98; RtiD
I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del
metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,
Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 47). Perciò il
Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del
riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati
rispettino la legge ed i fondamentali principi della proporzionalità e
dell’equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
7.2. Stando al prospetto pubblicato la ripartizione del prelevabile (art. 8
LCM) è avvenuta sulla base della superficie, della capacità edificatoria dei
fondi, nonché di due ulteriori criteri di riparto distintivi, segnatamente
quello di invasione dell’acqua e quello di efficacia diretta dell’intervento.
Il fattore legato al potenziale edilizio è stabilito in base all’indice di
sfruttamento riferibile alle zone di PR cui appartengono le proprietà imposte:
sono cosi riconosciuti un coefficiente di 0.7 alla zona NV, di 0.6 alla zona
RSE, di 0.8 alla zona RSI e di 0.018 al fuori zona. Inoltre è previsto un
criterio correttivo di edificabilità.
Con il criterio di invasione dell’acqua il comprensorio è stato suddiviso in 7
classi di vantaggio in base sia alla probabilità e/o frequenza di subire
inondazioni sia all’intensità dell’evento, ossia all’entità dei danni o
inconvenienti che possono subire i fondi; ad ogni classe è attribuito un
fattore che va da un minimo di 0.03 ad un massimo di 1. Inoltre per
i terreni ubicati lungo la __________ l’attribuzione all’una o all’altra classe
di vantaggio dipende anche dalla dimensione della sezione idraulica della
stessa; cosicché laddove la sezione è più critica, ossia meno larga e profonda,
è stato applicato un fattore di 0.05 (classe di vantaggio 5) e negli altri casi
invece è stato attribuito un fattore di 0.10 (classe di vantaggio 6).
Il criterio dell’efficacia diretta dell’intervento considera invece il rischio
residuo, ossia i potenziali inconvenienti che potrebbero ancora verificarsi in
caso di intenso scorrimento di acqua e materiale lungo le diverse strade di
accesso ai fondi, specie Via __________, Via __________, Via __________ e Via __________;
sono stati individuati 4 fattori che vanno da un massimo di 1.0 ad un minimo di
0.7.
7.3. Nel complesso il metodo, per quanto semplicistico e schematico, giunge a
risultati ragionevoli poiché è fondato su criteri di riparto realistici e
comunemente ammessi, grazie ai quali è stata attuata una corretta ed equa
distinzione, per rapporto alla funzionalità delle opere, tra i fondi inclusi
nel perimetro in modo tale da assicurare condizioni di parità di trattamento.
Per il contributo relativo alle opere sul versante __________ il mapp. no 1084,
essendo ubicato all’incrocio tra Via __________ e Via __________, ossia nel
punto più critico ed esposto a maggior rischio esondazioni, è stato incluso
nella classe di vantaggio 4 ed è stato imposto con il fattore di rischio
residuo più basso di 0.7, proprio considerando che con le opere eseguite non
tutte le problematiche di esondazione sono state risolte.
Per il contributo concernente le opere sul __________, la proprietà del
ricorrente, per le stesse ragioni sopraesposte, è stata inserita nella classe
di vantaggio 4 ed è stata imposta con un fattore di rischio residuo medio/basso
di 0.8. Tale fattore è stato d’altronde applicato a tutti i fondi imposti,
tranne a quelli maggiormente coinvolti dall’esondazione del __________ (mapp.
no. 1141, 1142, 1529, 1530, 1128 e 1130), ai quali è stato attributo il fattore
di rischio residuo più alto di 1.0, perché con le opere eseguite su tale riale
il loro rischio di allagamento è stato notevolmente ridotto.
Ne consegue che i contributi di miglioria a carico del mapp. no. 1084 vanno confermati
nel loro ammontare.
8. Visto l’esito del ricorso la tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente in quanto soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm).
per questi motivi
richiamati la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 800.- sono a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
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RI 1- __________
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente la segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Annalisa Butti