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Incarto n.
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Lugano 12 novembre 2007 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Giancarlo Rosselli arch. Claudio Morandi |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 16 marzo 2007 da
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RI 1 rappr. dall’ RA 2
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contro |
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la
decisione su reclamo emessa il 14 febbraio 2007 dal Municipio di __________
nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria
posteriori per le opere per la sistemazione della strada __________,
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
- che il Comune di __________ ha costruito la nuova
strada di PR in zona __________, opera per la quale nel 1997 ha prelevato
contributi di miglioria in ragione del 70% dei costi dell’opera (cfr. TE inc.
no. 33-36-37-38-37A-38A-39-41-47/98 e TF inc. N. 2P.249/2000, 2P.252/2000 e
2P.253/2000);
- che il mapp. no. 284, confinante con la nuova strada ed a quell’epoca di
proprietà di RI 1, non è stato coinvolto nella suddetta procedura di prelievo
in quanto era escluso dalla zona edificabile;
- che il 18.12.2000 l’Assemblea comunale di __________ ha adottato la revisione
del PR che ha sancito, tra l’altro, l’ampliamento della zona edificabile e
l’attribuzione parziale di alcuni fondi confinanti con la parte alta della
strada __________ alla zona edificabile R2; tra questi si annovera anche il
mapp. no. 284;
- che, mediante esercizio di un diritto di compera, in data 5.2.2002 il mapp.
284 è passato di proprietà a __________ (cfr. iscr. a RF del 5.2.2002 al d.g.
2586/7);
- che con risoluzione del 2.7.2002 il Consiglio di Stato ha approvato la
revisione del PR;
- che nel 2003 il mapp. no. 284 è stato frazionato nelle nuove part. no. 284 di
mq 702 e no. 825 di mq 888 (d.g. 20837 del 7.8.2003). Di fatto il frazionamento
rispecchia la situazione pianificatoria nella misura in cui la nuova part. no.
284 è costituita da terreno edificabile mentre la nuova part. no. 825 è
inedificabile;
- che fondandosi sulla predetta revisione del PR ed a norma dell’art. 10 LCM il
Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria
posteriori riferiti alla nota costruzione della strada __________. Il prospetto
è stato pubblicato dal 16.11 al 16.12.2006 previo invio di un avviso personale
ai soggetti imposti;
- che in ragione della sua attribuzione alla zona edificabile R2 il mapp. no. 284
(nuovo stato) è stato incluso nel perimetro imposto e gravato con un contributo
posteriore di fr. 20'654.75;
- che nell’ambito della pubblicazione tale importo è stato addebitato agli
attuali proprietari del fondo __________ (cfr. avviso personale 19.1.2006) i
quali, dopo aver presentato inutilmente reclamo al Municipio,
hanno interposto ricorso dinanzi a questo Tribunale. La procedura si è conclusa
mediante decreto di stralcio per desistenza del Comune (TE inc. no. 30.2006.14);
- che lo stesso importo è poi stato notificato a RI 1 qui ricorrente e
precedente proprietario del fondo (cfr. avviso personale 13.11.2006);
- che il conseguente reclamo presentato da RI 1 è stato respinto dal Municipio con
la risoluzione qui impugnata del 14.2.2007;
- che pertanto egli ha interposto ricorso dinanzi a questo Tribunale sollevando
varie censure che saranno riprese nel seguito dell’esposizione;
- che con risposta 20.4.2007 il Comune ha chiesto la reiezione integrale del
gravame;
- che in esito all’udienza del 20.6.2007 il ricorrente ha confermato il ricorso
(cfr. lettera del 21.8.2007);
- che stando all’art. 10 LCM un contributo posteriore è dovuto quando, nel
termine di 10 anni dalla pubblicazione del prospetto dei contributi, la
possibilità di utilizzazione di un fondo viene aumentata per una modificazione
del diritto applicabile, come l’inclusione di un fondo nel territorio
edificabile o l’abbandono di una restrizione di piano regolatore. Contributi
posteriori non possono essere imposti quando la spesa risulta completamente
coperta (cfr. Messaggio 2826 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art.
11);
- che la norma tende a garantire il principio della parità di trattamento
istituendo un obbligo contributivo per il proprietario del fondo che, dopo la
procedura di prelievo, è affrancato totalmente o parzialmente da divieti
edilizi, è sfruttabile diversamente e quindi, a posteriori, trae anch’esso un
beneficio dall’opera (cfr. Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im
Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 90-91). Infatti, se non fosse imposto, godrebbe
del duplice vantaggio di sfuggire al prelievo e di usufruire di un’opera
finanziata da altri, ciò che contravviene allo scopo stesso del contributo di
miglioria;
- che l’art. 10 LCM non specifica chi sia il soggetto imponibile;
- che rinviando all’art. 5 cpv. 2 LCM, stando al quale il contributo è dovuto
dal titolare del diritto al momento della pubblicazione del prospetto, il
ricorrente contesta di essere assoggettabile al contributo posteriore poiché
nel novembre del 2006, quando è stato pubblicato il prospetto dei contributi
posteriori, non era più proprietario del fondo;
- che la normativa invocata si annovera, nella
sistematica della legge, tra le disposizioni a carattere generale valide nelle
normali procedure di prelievo di contributi di miglioria. In effetti
considerato che è imponibile il proprietario che dall’opera trae uno vantaggio
particolare (art. 5 cpv. 1) e che il prospetto è pubblicato entro due anni al
massimo dalla messa in esercizio dell’opera (art. 16 LCM), generalmente il
soggetto avvantaggiato si identifica con il proprietario iscritto a RF al
momento della pubblicazione. Sostanzialmente l’art. 5 cpv. 2 concorre quindi ad
attuare lo scopo di addebitare il contributo a colui che ha realmente tratto
beneficio dall’opera (art. 5 cpv. 1) e che, per questo motivo, è personalmente
responsabile del debito;
- che, ciò considerato, l’applicabilità dell’art. 5 cpv. 2 LCM alla tipologia
dei contributi posteriori non convince, già solo per il fatto che in questo
caso il Comune non è condizionato dal termine di perenzione di cui all’art. 16
LCM e nemmeno è tenuto, in base all’art. 10 LCM, a pubblicare il prospetto dei
contributi posteriori in concomitanza con la modificazione del diritto
applicabile. E’ sufficiente che rispetti il termine di 10 anni dalla
pubblicazione del (primo) prospetto;
- che occorre piuttosto considerare che il vantaggio particolare è il criterio
decisivo anche nel campo dei contributi posteriori. Infatti la causale di
questi contributi è una modifica del diritto applicabile che si traduce in un
provvedimento favorevole al fondo quale è, per l’appunto, l’attribuzione al
territorio edificabile o l’abbandono di una restrizione di PR. Una tale
modifica si ripercuote sullo sfruttamento del fondo, connesso con la
funzionalità dell’opera imposta, nella misura in cui ne consegue una
possibilità di miglior uso a fini edilizi che mancava al momento della
pubblicazione del (primo) prospetto. Di riflesso ciò comporta una rivalutazione
del fondo e concretizza quel vantaggio particolare che è condizione sine qua
non del contributo;
- che seguendo questo ragionamento per l’accertamento dell’incremento di valore
sono determinanti l’entrata in vigore della modifica legislativa
rispettivamente il cambiamento concreto delle circostanze (cfr. Otzenberger,
op. cit., p. 92), cosicché sia imposto colui che adempie i requisiti di legge
vale a dire colui che ha realmente tratto un beneficio;
- che in concreto colui che ha beneficiato per primo della modifica legislativa
è RI 1 poiché ha venduto il mapp. no. 284 (vecchio stato, ossia prima del
frazionamento) considerando nel prezzo la componente edilizia del terreno. Difatti,
nel contratto di costituzione del diritto di compera, stipulato pochi mesi dopo
l’adozione del nuovo PR, il prezzo di vendita e la stessa durata del diritto di
compera come pure il termine di proroga erano stati fissati in funzione
dell’approvazione del piano da parte del Consiglio di Stato (cfr. rogito 655 del
30.5.2001 del notaio avv. __________, pto. III), vale a dire in funzione
dell’attribuzione parziale del fondo alla zona edificabile già ammessa dal
legislativo;
- che ad ulteriore comprova sia rilevato che nel 2001, prescindendo dalle punte
estreme, il valore dei terreni R2 a __________ si aggirava attorno a fr. 100.-/115.-
il mq mentre la quotazione normalmente attribuita a buoni terreni agricoli nel
sopra e nel sotto ceneri non supera i fr. 30.- il mq (RDAT II-1994 no.
64; TRAM 6.10.2005 N. 50.2005.2). Di conseguenza il prezzo stipulato
(ca. fr. 82.- il mq), inteso quale valore medio dettato dal fatto che il mapp.
no. 284 era solo parzialmente edificabile, rientrava nei canoni dei valori edilizi;
- che del resto i contraenti avevano espressamente stabilito che i debiti per
prestazioni o lavori eseguiti prima del trapasso di proprietà ma fatti valere
solo dopo lo stesso sarebbero stati assunti integralmente dal venditore (cfr.
rogito 655 cit. pto. IV/3). Se ne desume che l’eventuale prelievo di contributi
posteriori era stato previsto;
- che è quindi RI 1 ad aver tratto un vantaggio particolare nella misura in cui
ha ceduto un terreno servito ed urbanizzato al valore edilizio (cfr. Blumer,
op. cit., p. 52);
- che pertanto egli è assoggettabile al contributo posteriore giusta l’art. 10
LCM;
- che il ricorrente contesta l’ammontare del costo complessivo dell’opera
poiché, a suo avviso, include anche spese per interventi di manutenzione;
- che, a prescindere dal fatto che il ricorrente non specifica quali siano le
asserite manutenzioni, va rilevato che ai fini del calcolo dei contributi
posteriori sono stati utilizzati i medesimi dati della procedura d’imposizione
risalente al 1997, vale a dire una quota prelevabile (arrotondata) di fr.
600'000.- pari al 70% dalla spesa esposta ed approvata dall’Assemblea Comunale
con risoluzioni del 30.6.1992 (MM 9/92), 14.12.1992 (MM/17/92) e del 25.4.1994
(MM 4/94 e 5/94). Come risulta dalla documentazione agli atti, e contrariamente
a quanto affermato dal ricorrente, la spesa computata non include opere di
manutenzione;
- che il ricorrente censura anche i criteri di calcolo dei contributi
posteriori argomentando che il Municipio ha eseguito una valutazione errata della reale situazione
del fondo ed ha applicato in modo altrettanto errato i diversi fattori con la
conseguenza che il contributo lede i principi di equità e proporzionalità;
- che tale censura non è sufficientemente motivata, il ricorrente non avendo
individuato né specificato in che cosa consistano gli errori asseritamene
commessi dall’esecutivo;
- che a norma dell’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita
in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie
dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento
(cpv. 2), con la facoltà di applicare fattori di correzione qualora speciali
circostanze lo giustificassero (cpv. 3);
- che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile; perciò la
prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su
elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che
consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio
cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,
op. cit., no. 111 B IIIa; DTF 125 I 1 c. 2b/bb, 122 I 61 c. 3b). L’ente
pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del metodo di
ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p.
47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo
nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i
criteri adottati rispettino la legge ed i fondamentali principi della
proporzionalità e dell’equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii);
- che in concreto, come i dati di base, anche il metodo di calcolo è identico a
quello già applicato nel 1997 (cfr. documentazione prodotta agli atti). In
particolare i contributi sono ripartiti sulla base della superficie utile lorda
effettiva e dei fattori dell’accesso, della percorrenza, della distanza e degli
svantaggi;
- che nel complesso questo metodo offre risultati ragionevoli poiché è fondato su parametri di riparto
realistici e comunemente ammessi quali la superficie utilizzabile o
effettivamente utilizzata, le norme edilizie di zona e l’effettiva situazione
di ogni particella, grazie ai quali è attuata una corretta ed equa distinzione,
in rapporto alla funzionalità dell’opera, tra i fondo inclusi nel perimetro in
modo tale da assicurare condizioni di parità a tutti i contribuenti;
- che non è trascurabile che la proprietà in esame è stata imposta tenendo
conto dello stato nuovo della particella risultante dopo il frazionamento
cosicché è stato computato solo il sedime edificabile di mq 702. Ciò ha di
fatto agevolato il contribuente: infatti, visto che nel 2002, quando si è
concretizzato il vantaggio particolare, il terreno ancora non era stato
frazionato, esso avrebbe anche potuto essere imposto per la superficie
complessiva che allora misurava mq 1590, eventualmente con l’applicazione di un
correttivo per la parte retrostante non edificabile;
- che i fattori accesso e distanza 1 sono riconosciuti linearmente a tutti i
fondi inclusi nel perimetro per l’ovvia ragione che tutti hanno un accesso
veicolare dalla strada e sono posti a diretto confine. Lo stesso trattamento
paritario è applicato con il fattore svantaggi; infatti i mappali imposti non
presentano caratteristiche tali da giustificare una ponderazione differenziata.
Infine il fattore percorrenza è fissato proporzionalmente al tratto
effettivamente adoperato;
- che, ciò considerato, il mapp. no. 284
risulta gravato proporzionalmente al vantaggio effettivamente tratto
dall’opera;
- che pertanto il contributo posteriore dev’essere confermato;
- che, visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono
addebitate al ricorrente in quanto soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm.). Per
lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 300.- sono a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. La presente decisione e definitiva.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco