Incarto n.
30.2007.7

 

 

Lugano

12 novembre 2007

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale di espropriazione

 

 

 

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Giancarlo Rosselli

arch. Claudio Morandi

segretario giudiziario

Enzo Barenco

 

 

statuendo sul ricorso presentato in data 16 marzo 2007 da

 

 

 RI 1 

rappr. dall’  RA 2 

 

 

contro

 

la decisione su reclamo emessa il 14 febbraio 2007 dal Municipio di __________ nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria posteriori per le opere per la sistemazione della strada __________,

relativamente al mapp. no. 284 RFD di __________,

 

 

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

 

considerato                     in fatto e in diritto

 

- che il Comune di __________ ha costruito la nuova strada di PR in zona __________, opera per la quale nel 1997 ha prelevato contributi di miglioria in ragione del 70% dei costi dell’opera (cfr. TE inc. no. 33-36-37-38-37A-38A-39-41-47/98 e TF inc. N. 2P.249/2000, 2P.252/2000 e 2P.253/2000);

- che il mapp. no. 284, confinante con la nuova strada ed a quell’epoca di proprietà di RI 1, non è stato coinvolto nella suddetta procedura di prelievo in quanto era escluso dalla zona edificabile;

- che il 18.12.2000 l’Assemblea comunale di __________ ha adottato la revisione del PR che ha sancito, tra l’altro, l’ampliamento della zona edificabile e l’attribuzione parziale di alcuni fondi confinanti con la parte alta della strada __________ alla zona edificabile R2; tra questi si annovera anche il mapp. no. 284;

- che, mediante esercizio di un diritto di compera, in data 5.2.2002 il mapp. 284 è passato di proprietà a __________ (cfr. iscr. a RF del 5.2.2002 al d.g. 2586/7);

- che con risoluzione del 2.7.2002 il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del PR;

- che nel 2003 il mapp. no. 284 è stato frazionato nelle nuove part. no. 284 di mq 702 e no. 825 di mq 888 (d.g. 20837 del 7.8.2003). Di fatto il frazionamento rispecchia la situazione pianificatoria nella misura in cui la nuova part. no. 284 è costituita da terreno edificabile mentre la nuova part. no. 825 è inedificabile;

- che fondandosi sulla predetta revisione del PR ed a norma dell’art. 10 LCM il
Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria posteriori riferiti alla nota costruzione della strada __________. Il prospetto è stato pubblicato dal 16.11 al 16.12.2006 previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti;

- che in ragione della sua attribuzione alla zona edificabile R2 il mapp. no. 284 (nuovo stato) è stato incluso nel perimetro imposto e gravato con un contributo posteriore di fr. 20'654.75;

- che nell’ambito della pubblicazione tale importo è stato addebitato agli attuali proprietari del fondo __________ (cfr. avviso personale 19.1.2006) i quali, dopo aver presentato inutilmente reclamo al
Municipio, hanno interposto ricorso dinanzi a questo Tribunale. La procedura si è conclusa mediante decreto di stralcio per desistenza del Comune (TE inc. no. 30.2006.14);

- che lo stesso importo è poi stato notificato a RI 1 qui ricorrente e precedente proprietario del fondo (cfr. avviso personale 13.11.2006);

- che il conseguente reclamo presentato da RI 1 è stato respinto dal
Municipio con la risoluzione qui impugnata del 14.2.2007;

- che pertanto egli ha interposto ricorso dinanzi a questo Tribunale sollevando varie censure che saranno riprese nel seguito dell’esposizione;

- che con risposta 20.4.2007 il Comune ha chiesto la reiezione integrale del gravame;

- che in esito all’udienza del 20.6.2007 il ricorrente ha confermato il ricorso (cfr. lettera del 21.8.2007);

- che stando all’art. 10 LCM un contributo posteriore è dovuto quando, nel termine di 10 anni dalla pubblicazione del prospetto dei contributi, la possibilità di utilizzazione di un fondo viene aumentata per una modificazione del diritto applicabile, come l’inclusione di un fondo nel territorio edificabile o l’abbandono di una restrizione di piano regolatore. Contributi posteriori non possono essere imposti quando la spesa risulta completamente coperta (cfr. Messaggio 2826 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 11);

- che la norma tende a garantire il principio della parità di trattamento istituendo un obbligo contributivo per il proprietario del fondo che, dopo la procedura di prelievo, è affrancato totalmente o parzialmente da divieti edilizi, è sfruttabile diversamente e quindi, a posteriori, trae anch’esso un beneficio dall’opera (cfr. Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 90-91). Infatti, se non fosse imposto, godrebbe del duplice vantaggio di sfuggire al prelievo e di usufruire di un’opera finanziata da altri, ciò che contravviene allo scopo stesso del contributo di miglioria;

- che l’art. 10 LCM non specifica chi sia il soggetto imponibile;

- che rinviando all’art. 5 cpv. 2 LCM, stando al quale il contributo è dovuto dal titolare del diritto al momento della pubblicazione del prospetto, il ricorrente contesta di essere assoggettabile al contributo posteriore poiché nel novembre del 2006, quando è stato pubblicato il prospetto dei contributi posteriori, non era più proprietario del fondo;

- che la normativa invocata si annovera, nella sistematica della legge, tra le disposizioni a carattere generale valide nelle normali procedure di prelievo di contributi di miglioria. In effetti considerato che è imponibile il proprietario che dall’opera trae uno vantaggio particolare (art. 5 cpv. 1) e che il prospetto è pubblicato entro due anni al massimo dalla messa in esercizio dell’opera (art. 16 LCM), generalmente il soggetto avvantaggiato si identifica con il proprietario iscritto a RF al momento della pubblicazione. Sostanzialmente l’art. 5 cpv. 2 concorre quindi ad attuare lo scopo di addebitare il contributo a colui che ha realmente tratto beneficio dall’opera (art. 5 cpv. 1) e che, per questo motivo, è personalmente responsabile del debito;

- che, ciò considerato, l’applicabilità dell’art. 5 cpv. 2 LCM alla tipologia dei contributi posteriori non convince, già solo per il fatto che in questo caso il Comune non è condizionato dal termine di perenzione di cui all’art. 16 LCM e nemmeno è tenuto, in base all’art. 10 LCM, a pubblicare il prospetto dei contributi posteriori in concomitanza con la modificazione del diritto applicabile. E’ sufficiente che rispetti il termine di 10 anni dalla pubblicazione del (primo) prospetto;

- che occorre piuttosto considerare che il vantaggio particolare è il criterio decisivo anche nel campo dei contributi posteriori. Infatti la causale di questi contributi è una modifica del diritto applicabile che si traduce in un provvedimento favorevole al fondo quale è, per l’appunto, l’attribuzione al territorio edificabile o l’abbandono di una restrizione di PR. Una tale modifica si ripercuote sullo sfruttamento del fondo, connesso con la funzionalità dell’opera imposta, nella misura in cui ne consegue una possibilità di miglior uso a fini edilizi che mancava al momento della pubblicazione del (primo) prospetto. Di riflesso ciò comporta una rivalutazione del fondo e concretizza quel vantaggio particolare che è condizione sine qua non del contributo;

- che seguendo questo ragionamento per l’accertamento dell’incremento di valore sono determinanti l’entrata in vigore della modifica legislativa rispettivamente il cambiamento concreto delle circostanze (cfr. Otzenberger, op. cit., p. 92), cosicché sia imposto colui che adempie i requisiti di legge vale a dire colui che ha realmente tratto un beneficio;

- che in concreto colui che ha beneficiato per primo della modifica legislativa è RI 1 poiché ha venduto il mapp. no. 284 (vecchio stato, ossia prima del frazionamento) considerando nel prezzo la componente edilizia del terreno. Difatti, nel contratto di costituzione del diritto di compera, stipulato pochi mesi dopo l’adozione del nuovo PR, il prezzo di vendita e la stessa durata del diritto di compera come pure il termine di proroga erano stati fissati in funzione dell’approvazione del piano da parte del Consiglio di Stato (cfr. rogito 655 del 30.5.2001 del notaio avv. __________, pto. III), vale a dire in funzione dell’attribuzione parziale del fondo alla zona edificabile già ammessa dal legislativo;

- che ad ulteriore comprova sia rilevato che nel 2001, prescindendo dalle punte estreme, il valore dei terreni R2 a __________ si aggirava attorno a fr. 100.-/115.- il mq mentre la quotazione normalmente attribuita a buoni terreni agricoli nel sopra e nel sotto ceneri non supera i fr. 30.- il mq (RDAT II-1994 no. 64; TRAM 6.10.2005 N. 50.2005.2). Di conseguenza il prezzo stipulato (ca. fr. 82.- il mq), inteso quale valore medio dettato dal fatto che il mapp. no. 284 era solo parzialmente edificabile, rientrava nei canoni dei valori edilizi;

- che del resto i contraenti avevano espressamente stabilito che i debiti per prestazioni o lavori eseguiti prima del trapasso di proprietà ma fatti valere solo dopo lo stesso sarebbero stati assunti integralmente dal venditore (cfr. rogito 655 cit. pto. IV/3). Se ne desume che l’eventuale prelievo di contributi posteriori era stato previsto;

- che è quindi RI 1 ad aver tratto un vantaggio particolare nella misura in cui ha ceduto un terreno servito ed urbanizzato al valore edilizio (cfr. Blumer, op. cit., p. 52);

- che pertanto egli è assoggettabile al contributo posteriore giusta l’art. 10 LCM;

- che il ricorrente contesta l’ammontare del costo complessivo dell’opera poiché, a suo avviso, include anche spese per interventi di manutenzione;

- che, a prescindere dal fatto che il ricorrente non specifica quali siano le asserite manutenzioni, va rilevato che ai fini del calcolo dei contributi posteriori sono stati utilizzati i medesimi dati della procedura d’imposizione risalente al 1997, vale a dire una quota prelevabile (arrotondata) di fr. 600'000.- pari al 70% dalla spesa esposta ed approvata dall’Assemblea Comunale con risoluzioni del 30.6.1992 (MM 9/92), 14.12.1992 (MM/17/92) e del 25.4.1994 (MM 4/94 e 5/94). Come risulta dalla documentazione agli atti, e contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la spesa computata non include opere di manutenzione;

- che il ricorrente censura anche i criteri di calcolo dei contributi posteriori argomentando che il
Municipio ha eseguito una valutazione errata della reale situazione del fondo ed ha applicato in modo altrettanto errato i diversi fattori con la conseguenza che il contributo lede i principi di equità e proporzionalità;

- che tale censura non è sufficientemente motivata, il ricorrente non avendo individuato né specificato in che cosa consistano gli errori asseritamene commessi dall’esecutivo;

- che a norma dell’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2), con la facoltà di applicare fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3);

- che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile; perciò la prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann, op. cit., no. 111 B IIIa; DTF 125 I 1 c. 2b/bb, 122 I 61 c. 3b). L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino la legge ed i fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii);

- che in concreto, come i dati di base, anche il metodo di calcolo è identico a quello già applicato nel 1997 (cfr. documentazione prodotta agli atti). In particolare i contributi sono ripartiti sulla base della superficie utile lorda effettiva e dei fattori dell’accesso, della percorrenza, della distanza e degli svantaggi;

- che nel complesso questo metodo offre risultati ragionevoli poiché è fondato
su parametri di riparto realistici e comunemente ammessi quali la superficie utilizzabile o effettivamente utilizzata, le norme edilizie di zona e l’effettiva situazione di ogni particella, grazie ai quali è attuata una corretta ed equa distinzione, in rapporto alla funzionalità dell’opera, tra i fondo inclusi nel perimetro in modo tale da assicurare condizioni di parità a tutti i contribuenti;
- che non è trascurabile che la proprietà in esame è stata imposta tenendo conto dello stato nuovo della particella risultante dopo il frazionamento cosicché è stato computato solo il sedime edificabile di mq 702. Ciò ha di fatto agevolato il contribuente: infatti, visto che nel 2002, quando si è concretizzato il vantaggio particolare, il terreno ancora non era stato frazionato, esso avrebbe anche potuto essere imposto per la superficie complessiva che allora misurava mq 1590, eventualmente con l’applicazione di un correttivo per la parte retrostante non edificabile;

- che i fattori accesso e distanza 1 sono riconosciuti linearmente a tutti i fondi inclusi nel perimetro per l’ovvia ragione che tutti hanno un accesso veicolare dalla strada e sono posti a diretto confine. Lo stesso trattamento paritario è applicato con il fattore svantaggi; infatti i mappali imposti non presentano caratteristiche tali da giustificare una ponderazione differenziata. Infine il fattore percorrenza è fissato proporzionalmente al tratto effettivamente adoperato;

- che, ciò considerato, il mapp. no. 284
risulta gravato proporzionalmente al vantaggio effettivamente tratto dall’opera;

- che pertanto il contributo posteriore dev’essere confermato;

- che, visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono addebitate al ricorrente in quanto soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm.). Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.

 

 

per questi motivi

richiamata                       la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

 

 

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è respinto.

                                       

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 300.- sono a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

                                       

                                3.     La presente decisione e definitiva.

                                       

                                4.     Intimazione a:

 

-     

-  

 

 

 

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        Il segretario giudiziario

 

 

Margherita De Morpurgo                                                       Enzo Barenco