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Incarto n.
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Lugano 20 febbraio 2008 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
arch. Bruno Buzzini ing. Paolo Barberis |
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segretaria giurista |
Annalisa Butti |
statuendo sul ricorso presentato in data 30 novembre 2007 da
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RI 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emanata il 2 novembre 2007 dal Municipio di __________,
in materia di contributi di costruzione per opere di canalizzazione e
depurazione acque (riconoscimento di interessi sul contributo pagato in
eccesso), relativamente al mapp. no. 397 RFD di __________,
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letti, esaminati gli atti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
-
che con risoluzione 24 febbraio
1986 il Comune di __________ ha adottato il piano generale delle canalizzazioni
(PGC), con il relativo piano di attuazione e di finanziamento ed ha autorizzato
il prelievo dei contributi nella misura dell’80% della spesa dedotti i sussidi;
-
che il Municipio di __________,
dopo aver avviato la procedura di imposizione dei contributi, pubblicando il
prospetto dei contributi provvisori dal 1°settembre al 30 settembre 1986, ha incassato i relativi
contributi;
- che dagli atti risulta che il contributo a carico della part. no. 397, allora di proprietà della __________ SA, è stato fissato in fr. 12'561.- e che lo stesso è stato pagato in 10 rate annuali;
-
che nel luglio del 2007 il
Municipio, avendo terminato i lavori di costruzione delle canalizzazioni
comunali su tutto il comprensorio ha pubblicato il prospetto dei contributi
definitivi di costruzione;
-
che con avviso personale 2 luglio
2007 il Municipio ha comunicato alla ricorrente, divenuta nel frattempo
proprietaria del mapp. no. 397, che il contributo definitivo a suo carico
ammonta a fr. 8’920.95, ciò che comporta un rimborso del contributo provvisorio
pagato in eccesso di fr. 3'640.05 (fr. 12'561.- ./. fr. 8’920.95);
-
che con decisione 2 novembre 2007
il Municipio ha respinto il reclamo 6 agosto 2007 con cui la ricorrente ha
chiesto oltre la restituzione del capitale pagato in eccesso, anche la
corresponsione degli interessi maturati sull’importo pagato in eccedenza;
-
che con scritto 13 novembre
l’esecutivo comunale ha rivisto il conteggio del contributo da rimborsare,
riconoscendo alla ricorrente anche la restituzione di fr. 819.50 corrispondente
all’interesse composto del 5% sull’ammontare del contributo ex art. 106 cpv. 2
LALIA;
-
che con il ricorso in esame la
ricorrente ha impugnato la decisione municipale confermando integralmente le
pretese già formulate in prima istanza;
-
che con risposta 12 dicembre 2007
il Municipio si è riconfermato nella propria decisone e ha chiesto la reiezione
del gravame;
-
che la Legge cantonale d’applicazione
della legge federale contro l’inquinamento delle acque del 3 ottobre 1971
(LALIA) non prevede alcuna norma specifica che disciplini l’ipotesi della
restituzione di contributi provvisori già riscossi, rispettivamente degli
interessi, nell’ambito di una procedura di prelievo giusta gli art. 96 e ss;
-
che pertanto presentandosi
l’esigenza di retrocedere un contributo versato in eccedenza il Comune è tenuto
unicamente alla restituzione della somma pagata in eccesso accompagnata dai
relativi interessi eventualmente pagati dal contribuente giusta l’art. 106 cpv.
2 LALIA. Sull’importo totale così ottenuto non sono dovuti ulteriori interessi
(Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B VI);
-
che una soluzione diversa potrebbe
imporsi, semmai, solo nel caso in cui la procedura d’imposizione fosse
dichiarata nulla, ad esempio perché priva di base legale (ossia qualora i
contributi fossero stati prelevati sulla base di un PGC o di un PGS non
approvato dalla competente autorità) oppure in ragione di un vizio procedurale
particolarmente grave. Infatti in tale ipotesi potrebbe configurasi, per il
Comune, come indebito arricchimento ai sensi dell’art. 62 e ss CO con l’obbligo,
per il Municipio, di restituire i contributi versati erroneamente e senza causa
dai contribuenti con l’aggiunta degli interessi che ha percepito o che avrebbe
potuto percepire a partire dal versamento (DTF 84 II 179; TE 15 gennaio 2003 in re Comune di S./ R);
-
che nel caso concreto il prelievo di
contributi provvisori nel 1986 era sorretto da una sufficiente base legale, ed
è avvenuto nel pieno rispetto delle norme procedurali;
-
che ciò nemmeno è contestato dalla
ricorrente;
-
che di conseguenza non si è in
presenza di un caso di indebito arricchimento;
-
che tutto ciò considerato il Comune
di __________ così come correttamente indicato nel suo conteggio del 13
novembre 2007, è tenuto solo alla restituzione del contributo e dei relativi
interessi versati dalla __________ SA per complessivi fr. 4'459.55 senza
ulteriori interessi;
- che visto l’esito del ricorso la tassa di giustizia e le spese sono addebitate alla ricorrente in quanto soccombente (art. 104 cpv. 2 LALIA e 31 Lpamm). Non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamati art. 96 e ss LALIA
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e spese in fr. 300.- sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente La segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Annalisa Butti