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Incarto n.
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Lugano 29 ottobre 2009 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Argentino Jermini arch. Giancarlo Fumasoli |
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segretaria giurista |
Annalisa Butti |
statuendo sul ricorso presentato in data 3 dicembre 2007 da
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RI 1 RA 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emanata il 7 novembre 2007 dal Municipio di __________,
nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Il Municipio di __________
- ora, per aggregazione, Comune di L__________ - è promotore dei lavori per l’allargamento
e sistemazione di Via __________ e dell’imbocco Via __________, nonché delle relative
infrastrutture ed opere di moderazione del traffico (MM 127/98 del 17.11.1998).
Con risoluzione del 6.11.2000 il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità
il progetto, ha stanziato un credito per il finanziamento delle opere di fr.
3'042'026.-, ha autorizzato il prelievo dei contributi di miglioria nell’ordine
del 30% del consuntivo dell’opera (importo presumibile di fr. 672'130.-) ed ha
approvato il comprensorio indicato sul piano allegato all’incarto.
Il progetto definitivo e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal
23.11. al 22.12.2001 conformemente alla Legge sulle strade nella versione in
vigore fino al 31.12.2006 (inc. no. 79/01 richiamato); esso è stato approvato
da questo Tribunale con sentenza del 28.5.2002, mentre i procedimenti
espropriativi sono stati risolti mediante contestuale stralcio (inc. no.
79/01-232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 241, 242, 247 e 248) rispettivamente
con sentenze del 17.1.2003 (inc. no. 79/01-239, 240, 243, 244, 245 e 246)
cresciute incontestate in giudicato.
Durante l’esecuzione dell’opera, con messaggio no. 120/2003 del 6.3.2003, il Municipio ha
chiesto un credito supplementare di fr. 760'200.- per l’esecuzione delle
suddette opere e contestualmente di adeguare il consuntivo per l’emissione dei
contributi di miglioria a fr. 495'238.-. Il legislativo con risoluzione del
14.7.2003 ha approvato a larga maggioranza il credito, imponendo tuttavia al Municipio di presentare
trimestralmente alla Commissione della gestione un rapporto aggiornato
sull’avanzamento dei lavori e una valutazione continua sul programma degli
stessi, nonché un bilancio parziale dei costi dell’opera ed un aggiornamento
circa le previsioni dei suoi costi finali.
Infine con messaggio no. 177/2004 il Municipio ha nuovamente chiesto un credito supplementare di fr.
981'770.- a completamento degli importi necessari a coprire i costi per le
opere qui in oggetto. Il credito è stato approvato a maggioranza dal
legislativo con risoluzione del 29.3.2004, il quale ha tuttavia contestualmente
congedato il progettista ed affidato l’incarico ad uno nuovo professionista.
1.2. Il Municipio di __________ ha avviato la procedura di prelievo dei
contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 16.2 al 17.3.2007, previo
invio di un avviso personale a tutti i contribuenti.
RI 1 in veste di proprietaria dei mapp. no. 383 e 1796 e di comproprietaria di
una quota di ¾ della coattiva al mapp. no. 812 e di una quota di ½ della strada
coattiva al mapp. no. 922, è stata assoggettata al pagamento dei seguenti contributi
di miglioria:
- per il mapp. no. 383 fr. 40'735.45
- per il mapp. no. 1796 fr. 131.90
- per il mapp. no. 812 fr. 82.15
- per il mapp. no. 922 fr. 479.90
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con
risoluzione del 7.11.2007.
Da ciò il ricorso in esame nel quale la proprietaria ha sollevato l’eccezione
di perenzione del diritto di prelevare i contributi ed ha contestato la natura
dell’opera.
Dal canto suo il Municipio, con osservazioni del 19.5.2008, ha postulato la
reiezione del gravame.
In esito all’udienza di conciliazione del 27.1.2009, risoltasi negativamente,
il Tribunale ha proposto alle parti una transazione (cfr. lettera del
17.3.2009) accettata dal Municipio (cfr. scritto 4.5.2009) ma non dalla ricorrente (cfr.
scritto 26.3.2009).
Conclusa l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento
finale.
2.
2.1. La ricorrente sostiene che la
pubblicazione del prospetto dei contributi è avvenuta allorquando il termine di
perenzione era già scaduto.
La censura è infondata.
2.2. A norma dell’art. 16 LCM il diritto d’imposizione è perento se il
prospetto dei contributi non è pubblicato entro 2 anni dalla messa in esercizio
dell’opera.
Per giurisprudenza acquisita un’opera stradale è da ritenersi messa in
esercizio ai sensi dell’art. 16 LCM quando è agibile e liberamente aperta al
pubblico; questo momento coincide di principio con il compimento dei lavori
principali e cioè, normalmente, con la posa del primo manto d’asfalto o
pavimentazione portante poiché tale intervento determina di fatto l’agibilità
dell’opera viaria rendendola effettivamente percorribile. Di contro non sono
decisive né la data del collaudo né quella di esecuzione di eventuali lavori
accessori o di finitura poiché questi non influiscono, dal profilo
tecnico/costruttivo, sull’uso della strada che già possiede, al termine dei
lavori principali, i requisiti per essere transitabile a tutti gli effetti (RDAT
II-1996 no. 52 c. 5e, II-2000 no. 51; TF 16.2.1999 2P.381/1998,
17.6.1999 2P.80/1999; Bernasconi, Il termine di perenzione nel diritto
di prelevare contributi di miglioria secondo la nuova LCM, CFPG 1997, p. 73 ss;
Scolari, Tasse e contributi di miglioria, 2005, no. 306-308).
2.3. Anzitutto dev’essere puntualizzato che l’opera è stata eseguita a lotti
successivi al fine di non pregiudicare oltre il dovuto la circolazione e
l’accessibilità ai fondi; ciò ovviamente anche a vantaggio dei residenti.
Sebbene progettualmente gli interventi sono stati eseguiti a lotti successivi,
l’opera stessa dev’essere considerata quale frutto di un concetto unitario per
i contenuti e lo scopo del progetto volto ad ottenere un risultato unico, vale
a dire la sistemazione globale di Via __________ e dell’imbocco di Via __________
(cfr. MM 127/98 del 17.11.1998 e rapporto della Commissione della Gestione del
25.11.1999).
Il cantiere è stato aperto il 7.4.2003 e l’opera è stata eseguita a lotti
successivi alternando lo scavo, la posa delle sottostrutture e la sistemazione
del sottofondo con la posa progressiva della pavimentazione portante a seconda
del tratto interessato. Complessivamente i lavori sono proseguiti con
regolarità e senza intervalli significativi, al di là delle normali sospensioni
a cavallo delle ferie natalizie ed estive.
2.4. Dai documenti di causa richiamati presso il Comune, segnatamente dai
rapporti giornalieri di cantiere e dai bollettini di consegna della miscela
bituminosa, si evince che le opere di pavimentazione sono iniziate il
11.12.2003 con la posa di ca. 120 mq di marciapiede all’incrocio di Via __________
e Via __________, e sono terminate nei giorni 21-25 febbraio 2005 con la posa
di ca. 980 mq nell’ultimo tratto stradale, quello tra lo sbocco di Via __________
ed il confine con il Comune di __________.
Nel dettaglio le opere di pavimentazione sono state eseguite nel seguente
ordine cronologico:
- 11-15.12.2003: marciapiede all’incrocio Via __________/Via __________ per 120 mq e carreggiata in Via __________;
- 24-27.2.2004: marciapiede e carreggiata in Via __________ per ca. 650 mq nella tratta compresa tra l’incrocio Via __________/Via __________ ed il mapp. no. 1267;
- 1.3.2004: marciapiede in Via __________ e carreggiata in Via __________ per ca. 120 mq;
- 24-28.5.2004: carreggiata in Via __________ per ca. 800 mq nella tratta compresa tra i mapp. no. 1267 e 224;
- 2.6.2004: marciapiede in Via __________ per ca. 110 mq nella zona del mapp. no. 772;
- 1-2.7.2004: carreggiata in Via __________ per ca. 750 mq nella zona del mapp. no. 224;
- 15.7.2004: piazzale all’altezza del mapp. no. 806 per ca. 150 mq;
- 14.10.2004: carreggiata in Via __________i per ca. 80 mq;
- 22.11.10.12.2004: carreggiata per ca. 1'300 mq e marciapiede per ca. 80 mq nella tratta compresa tra i due incroci di Via __________ con Via __________ e con __________;
- 14-17.12.2004: marciapiede per ca. 80 mq e carreggiata per ca. 80 mq in __________;
- 20-21.12.2004: marciapiede per ca. 80 mq e piazzale in Via __________;
- 21-25.2.2005: carreggiata in Via __________ per ca. 980 mq nella tratta compresa tra lo sbocco di Via __________ e il confine con il Comune di __________. compresa tra lo sbocco di Via __________ e il confine con il Comune di __________.
Da quanto sopra si evince chiaramente che l’ultimo tratto stradale, quello al
confine con il Comune di __________, è stato affrontato nel mese di febbraio
2005: si è proceduto dapprima - nei giorni dal 7 al 15.2. 2005 - alla
preparazione del sottofondo stradale e successivamente - nei giorni dal 21 al
25.2.2005 - alla posa della pavimentazione. In particolare, il 21.2.2005 è
stato posato il sottofondo stradale; il 22.2.2005 sono stati eseguiti i lavori
di rimozione dell’asfalto residuo, la posa di delimitazioni in mocche e di un
nuovo candelabro e la messa in quota dei chiusini; il 23.2.2005 è stato posato
il manto portante sul campo stradale; il 24.2.2005 è stata eseguita la
pavimentazione del marciapiede e del posteggio ed infine il 25.2.2005 sono
state eseguite le rampette attorno ai chiusini.
Ne consegue che la libera agibilità dell’opera, e quindi la messa in esercizio,
va fatta risalire al 25.2.2005 e che pertanto la pubblicazione del prospetto
(16.2.-17.3.2007) è avvenuta tempestivamente ed il diritto di prelevare
contributi di miglioria non è perento.
3.
La ricorrente sostiene che l’opera
costituisce almeno in parte un semplice intervento di manutenzione non soggetto
al prelievo di contributi di miglioria (art. 3 cpv. 4 LCM) e che di conseguenza
i contributi devono esser calcolati sulla base dei costi indispensabili per
l’unica vera opera di miglioria, ossia solo per l’allargamento delle strada.
La censura tende a rimettere in discussione il principio dell’imponibilità
dell’opera e la sua natura. Essa trascura, tuttavia, che il Tribunale di
espropriazione giudica con pieno potere cognitivo solo sul prospetto dei
contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM) mentre il principio dell’imposizione e la
natura dell’opera, come d’altronde anche il piano di finanziamento e la quota
imponibile, sfuggono al suo sindacato essendo di competenza esclusiva del
legislativo comunale. E’ questo un postulato ripetutamente confermato dalla
giurisprudenza, oramai consolidata, stando alla quale le contestazioni vertenti
su tali elementi vanno sollevate, semmai, dinanzi al Consiglio di Stato nelle
forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi
contro le decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995 no. 46 c.
3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4; RtiD II-2005 no. 26,
I-2007 no. 29 c. 4.4.2).
In concreto il Municipio nei suoi messaggi ha indicato le opere per le quali
sarebbero stati prelevati i contributi di miglioria (cfr. MM 127/98 del
17.11.1998 e 177/2004 del 22.3.2004 ); il principio del prelievo nonché la
natura dell’opera sono stati poi avallati dal Consiglio Comunale con le
risoluzioni già menzionate che sono cresciute in giudicato. Di conseguenza, in
questa sede, ogni censura in merito è irrimediabilmente tardiva e quindi
irricevibile.
In ogni caso, prescindendo dalle suddette considerazioni di ordine prettamente
formale, occorre osservare che per lavori di manutenzione si intendono gli
interventi prevalentemente intesi a conservare lo stato e l’uso di un’opera o
di un impianto, prevenendone il degrado e mantenendone inalterato lo stato e
l’efficienza, senza comportare ampliamenti o cambiamenti di destinazione
apprezzabili (cfr. Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova
LCM, ad art. 4b, p. 16; Scolari, op. cit., no. 197; RDAT I-2001
no. 36 c. 4 e rinvii).
Nel caso concreto, le opere eseguite dal Comune, consistenti nell’allargamento
della carreggiata stradale, nella sostituzione della pavimentazione con
contestuale rifacimento delle sottostrutture, nella costruzione di un nuovo
marciapiede, nella posa di una nuova illuminazione ed nell’introduzione di
opere di moderazione del traffico, non erano finalizzate solo a sanare le
precarie condizioni della Via __________ – in quest’ottica sarebbero bastate
semplici rappezzi o il rifacimento dell’asfalto – bensì a restituire alla
medesima un aspetto decoroso e funzionale nel rispetto della viabilità e della
sicurezza stradale. Indiscutibile dunque che le opere eseguite vadano ben al di
là di un semplice intervento di manutenzione.
4.
4.1. I Comuni sono tenuti a
prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al
privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di
urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).
Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 cpv. 1 LCM) quando l’opera è
finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno
standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la
sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto
conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce
inconvenienti ed oneri (Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la
nuova LCM, ad art. 5 p. 16-17).
La costruzione e la sistemazione di strade e marciapiedi sono opere di
urbanizzazione soggette al prelievo di contributi poiché, di principio, da esse
derivano indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite (Reitter,
Les contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois,
th. 1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen, th. 1989,
p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p.
93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune
ticinese, 1963, p. 66 e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).
4.2. Nel caso concreto l’opera imposta è stata eseguita su Via __________ – nel
tratto che va dal nucleo di __________ fino al confine con il Comune di __________
- e sull’imbocco di Via __________; strade che nel piano viario di __________
sono contrassegnate come “strade di raccolta secondaria (SR2)”
In ragione dell’inadeguatezza del tracciato, dovuto soprattutto alla sua
vetustà ed al traffico di transito, il Municipio ha deciso di procedere ad un intervento di
ristrutturazione completa delle suddette strade. Il progetto contempla l’allargamento
della carreggiata a 5.10 m., la costruzione di un nuovo marciapiede con una
larghezza variabile da 1.50 a 2 m., la posa di una pavimentazione differenziata tra il
sedime stradale e il marciapiede in asfalto /granito rispettivamente in dadi in
porfido/granito, e la delimitazione dello spazio destinato ai pedoni con aiuole
verdi. A corollario delle opere prettamente stradali è stato eseguito il
rifacimento della tubazione dell’acqua potabile e della canalizzazione per le
acque chiare e luride (cfr. relazione tecnica e planimetrie). Oltre a conferire
un aspetto esteticamente uniforme e decoroso alle strade, dal profilo
funzionale l’intervento - che peraltro risponde a criteri tecnicamente ottimali
e sicuri avendo consolidato le sopra e sottostrutture - ha indubbiamente
migliorato l’agibilità e la qualità di percorrenza rendendo la circolazione
veicolare e pedonale più sicura.
È indubbio , quindi, che le opere siano fonte di un vantaggio particolare per i
fondi direttamente serviti, tra i quali si annoverano anche le proprietà della
ricorrente ai mapp. no. 383, 812, 922, 1796. La circostanza non è contestata.
5.
5.1. L’art. 9 LCM dispone che i
beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con
l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.
Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono
un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono
assoggettati al contributo di miglioria (art. 5 cpv. 1 LCM).
La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no. 7), dipende da un
apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio
cit., ad art. 10 p. 22) e comporta un’analisi di complessa attuazione, non da
ultimo perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad istituire nel
principio la facoltà di suddividere il comprensorio in categorie differenziate.
Si dovrà dunque ponderare le caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete
possibilità d’uso, accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante
ed alla destinazione dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del
contributo, nel perimetro siano incluse solo le proprietà che, in esito a tale
valutazione, risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, op. cit., 95;
Blumer, op. cit., p. 62; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge
im Kanton Luzern, p. 46 ss).
All’interno del piano del perimetro, giusta l’art. 8 LCM, la quota a carico
degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1),
tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del
diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione
qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). Considerato che
l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette
l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati
dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione purché rispettino i
principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio
cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; RtiD
I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
In definitiva il criterio decisivo tanto per la delimitazione del piano quanto
per la ripartizione dei contributi è il vantaggio particolare (RtiD
I-2007 no. 29 c. 4.2 e 5.1).
In materia di contributi di miglioria l’ente pubblico gode di un ampio margine
di autonomia. Perciò, nell’ambito del riesame, il Tribunale si impone
moderazione e riserbo limitandosi a verificare che i criteri adottati
rispettino la legge ed i principi costituzionali (Reitter, op. cit., p.
95; Otzenberger, op. cit., p. 47; RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4,
I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
5.2. Stando alla relazione tecnica annessa al prospetto, nel perimetro sono
inclusi i fondi edificati o edificabili che direttamente o potenzialmente
beneficiano delle opere; come risulta dal piano si tratta delle proprietà
direttamente confinanti con Via __________ e Via __________ e di quelle
retrostanti il cui accesso presuppone l’uso di dette strade.
In particolare, esso è delimitato a nord dal nucleo di __________, a sud dal
confine con __________, ad est dai mappali che fanno capo alla Via __________ e
Via __________ (fino ai mapp. no. 1248 e 1536) ed infine ad ovest dai terreni a
valle di Via __________, da quelli del nucleo di __________ e dai fondi
collegati con Via __________.
5.3. Nel prospetto la ripartizione della quota prelevabile (art. 8 LCM) è
avvenuta sulla base della superficie computabile risultante ad RF, dell’indice
di sfruttamento completato con un fattore di correzione, di un fattore
interesse al quale è associato un correttivo e di un fattore rumore.
Come risulta dall’annessa relazione tecnica il fattore di correzione
dell’indice di sfruttamento serve a compensare condizioni particolari per
alcuni fondi dei nuclei, dove ad esempio ci sono fabbricati senza terreno e
altri con molto terreno annesso. Il fattore interesse considera invece
l’interesse del mappale alla sistemazione delle strade ed è inversamente
proporzionale alla distanza dalle opere eseguite. Il fattore di correzione
considera situazioni particolari che rendono l’interesse alle strade meno
diretto (mappale adibito a strada coattiva, maggiore distanza dall’opera
rispetto ad altri fondi nella medesima zona d’interesse, mappale accessibile
anche da un’altra strada non soggetta a miglioria o fondo situato all’inizio
dell’opera realizzata). Il fattore rumore tiene conto infine dell’aumento del
disturbo del rumore dovuto all’opera eseguita, in particolare per i fondi
situati a monte della strada.
Dalla moltiplicazione di questi fattori sono stati ottenuti i singoli pesi dei
mappali che in totale ammontano a 43'073.73. La quota imponibile (fr. 1'107'300.-
) è poi stata divisa per la somma totale dei pesi dei mappali (43'073.73) e ne
è scaturito l’importo di fr. 25.707. Quest’ultimo è infine stato moltiplicato per
i singoli pesi dei mappali ed il risultato corrisponde al contributo
individuale (cfr. relazione tecnica annessa al prospetto dei contributi del
5.1.2007).
Tutto sommato questo metodo, per quanto schematico, risponde alle esigenze
poste dalla giurisprudenza. Esso si avvale di criteri oggettivi facilmente
verificabili che differenziano sufficientemente i singoli fondi a seconda delle
loro caratteristiche tanto da imporli proporzionalmente al vantaggio realmente
tratto dall’opera.
5.4. Ai mapp. no. 922 e 1796, entrambi superfici inedificate descritte a RF
quale rivestimento duro e humus, avendo accesso diretto su Via __________, è
stato applicato un fattore interesse e un correttivo di 1. D’altronde il
fattore di interesse di 1, che traduce il vantaggio massimo, è
stato applicato linearmente a tutti i fondi direttamente confinanti con Via __________
o con l’imbocco di Via __________. Nel comparto con interresse 1, come ha spiegato
l’ing. __________ che ha allestito il prospetto dei contributi, è stato poi
riconosciuto un fattore di correzione 0.9 solo per alcuni fondi ubicati lungo
la parte iniziale di Via __________ rispetto al nucleo di __________, sia a
monte (mapp. no. 806, 863, 880 e 1465) che a valle (mapp. no. 751, 752, 1208 e
1286) della strada, in considerazione del fatto che tali terreni usufruiscono
in misura minore di Via __________ rispetto a quelli situati a metà o verso la
fine del tratto stradale verso __________. Si è infatti ritenuto come
prevalente l’interesse di raggiungere il nucleo di __________ e __________
rispetto a __________ (cfr. verbale d’udienza del 27.1.2009 degli inc. no.
30.2007.102, 103, 104 e 105).
Quanto al mapp. no. 812, nonostante abbia anch’esso accesso su Via __________, è
stato applicato un fattore di interesse più basso di 0.2 in ragione del fatto che trattandosi
di una scalinata non è percorribile veicolarmente.
Il mapp. no. 383 è un ampio fondo di 5'282 mq solo in parte edificato ed interamente
assegnato alla zona residenziale molto estensiva R2B.
Il settore a monte è edificato per mq 930 con accesso da Via __________. Nella
sua parte a valle il terreno si trova a diretto confine con Via __________ ed è
sorretto da un muro di contenimento (cfr. rilievo fotografico no. 26-32).
Trovandosi affacciato su Via __________ al fondo è stato applicato un fattore
interesse e un correttivo di 1. Tuttavia ciò non è del tutto condivisibile in
quanto non è stato considerato che il terreno ha un doppio accesso da Via __________
e che pertanto esso andava diviso seguendo la linea del confine del relativo comparto.
Ne consegue che si pone la necessità di procedere ad un nuovo calcolo del
contributo per il mapp. no. 383. Trattandosi di una modifica circoscritta e
facilmente applicabile alla formula adottata dal Municipio, per economia di
giudizio la correzione può essere effettuata direttamente in questa sede senza rinvio
degli atti all’esecutivo per una nuova decisione (cfr. RDAT I-2001 no.
37 c. 5 e 6).
Dal calcolo eseguito da questo Tribunale, la superficie del mapp. no. 383
affacciata su Via __________ misura mq 1675. Per confronti con il mapp. no. 811
che è in situazione analoga e considerato che sia quest’ultimo fondo che quello
della ricorrente sono comproprietari della coattiva al mapp. no 812, alla suddetta
parte del mapp. no. 383 il fattore interesse va ridotto da 1 a 0.2; il fattore applicato
alla parte del fondo affacciata su Via __________ (mq. 3607) resta invece
invariato. Una volta inseriti tali dati nella scheda di calcolo, il peso del
mappale passa da 1'584.60 a 1182.60 ed il peso totale da 43'073.73 a 42'671.73.
Pertanto il contributo di miglioria per il mapp. no. 382 è ridotto da fr. 40'735.45 a fr. 30'672.05 (ossia
1'107'300 / 42'671.73 x 1'182 = 30'672.05).
Di contro per i mapp. no. 812, 922 e 1796 i contributi indicati nel prospetto pubblicato
vanno confermati nel loro ammontare.
6. Visto l’esito del ricorso, e considerato che il contributo è stato ridotto d’ufficio e non sulla base di una specifica censura, la tassa di giustizia e le spese sono addebitate per ¼ al Comune e per il resto alla ricorrente. Quest’ultima rappresentata da un legale ha diritto alla rifusione di ripetibili commisurate dalla consulenza offerta dal suo legale.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei
considerandi e di conseguenza il contributo di miglioria a carico del mapp. no.
383 è ridotto a fr. 30'672.-.
Per il resto i contributi sono confermati.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico per ¼ del Comune e per ¾ della ricorrente. Il Comune rifonderà inoltre alla ricorrente fr. 1’000.- per ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente la segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Annalisa Butti