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Incarto n.
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Lugano 30 gennaio 2009 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Eraldo Pianetti arch. Alberto Canepa |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 4 dicembre 2007 da
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RI 1 rappr. dall’avv RA 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emanata il 7 novembre 2007 del Municipio di __________ nell'ambito
della procedura d'imposizione di contributi di miglioria
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richiamato l’inc. no. 20.2005.32 di questo Tribunale inerente la procedura di approvazione del progetto per la posa di moderazioni del traffico in Via __________,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Con risoluzione del 14.2.2005
il Consiglio Comunale di __________ ha approvato a larghissima maggioranza il
progetto concernente l’adeguamento della rete viaria e la messa in atto di
misure di moderazione del traffico in Via __________, ha stanziato un credito
per il finanziamento delle opere di fr. 550'000.- ed ha autorizzato il prelievo
di contributi di miglioria nell’ordine del 50% della spesa determinante. Il
tutto come proposto nel Messaggio Municipale 9/2004 del 23.9.2004. La
risoluzione è stata ratificata dalla Sezione degli enti locali il 17.5.2006.
Il progetto stradale, che non comporta espropriazioni, è stato pubblicato dal
27.6 al 26.7.2005 conformemente alla Legge sulle strade nella versione in
vigore fino al 31.12.2006 (inc. no. 20.2005.32 richiamato); in mancanza di
contestazioni esso è stato approvato da questo Tribunale con sentenza del
17.8.2005.
1.2. Il Municipio di __________ ha avviato la procedura di prelievo dei
contributi di miglioria per le suddette opere pubblicando il prospetto dal 9.7
al 7.8.2007, previo invio di un avviso personale a tutti i contribuenti.
RI 1 è proprietaria del mapp. no. 8 ed in tale veste è stata assoggettata al
pagamento di un contributo di miglioria di fr. 49'336.20.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal
Municipio con risoluzione del 7.11.2007.
Da ciò il ricorso in esame del 4.12.2007 nel quale, in estrema sintesi, la
proprietaria ha contestato il metodo di riparto dei contributi e l’inclusione
totale del fondo nel perimetro imposto, sollecitando di conseguenza una
riduzione del contributo. Dal canto suo il Municipio, con osservazioni del
18.12.2007, ha postulato la reiezione del gravame.
L’udienza di conciliazione del 18.6.2008, al termine della quale è stato
esperito un sopralluogo, si è risolta negativamente. Le parti sono quindi comparse
al dibattimento finale del 14.1.2009 confermando le loro precedenti allegazioni.
1.3. Parallelamente RI 1 ha impugnato dinanzi al Consiglio di Stato, mediante
ricorso del 3.12.2007, la risoluzione del Consiglio Comunale del 14.2.2005 di
cui ha chiesto l’annullamento censurandone la validità formale e contestando, nel
merito, il principio del prelievo di contributi di miglioria. Per ritiro del
ricorso, la causa è stata stralciata il 15.1.2008.
2.
La ricorrente è dell’avviso che,
nonostante la rinuncia al ricorso già inoltrato dinanzi al Consiglio di Stato, due
questioni restino ancora irrisolte.
2.1. In primo luogo quella a sapere se la pubblicazione della decisione del
Consiglio Comunale sul principio di imporre contributi di miglioria possa
essere opposta ad un contribuente che non è cittadino del Comune impositore e
che ha omesso di contestarla tempestivamente; infatti tale decisione, oltre ad
essere pubblicata insieme ad altre, nemmeno individua i soggetti imponibili,
sicché il diritto di essere sentito non sarebbe garantito.
Il prelievo di contributi di miglioria è obbligatorio per le opere che
procurano un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), salvo che il
finanziamento sia adeguatamente garantito da altri tributi (art. 1 cpv. 2 LCM).
Pertanto, quando il Municipio intende avanzare una richiesta di credito per l’attuazione
di un’opera pubblica – che dovrà essere avallata dal legislativo comunale (art.
13 cpv. 1 let. g LOC) – è tenuto ad esaminare se questa procura vantaggi
particolari ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 LCM. Nell’affermativa il messaggio da
sottoporre al legislativo contemplerà, oltre al progetto, al costo ed al piano
di finanziamento, anche la proposta di prelevare contributi di miglioria e di
stabilire la percentuale imponibile entro i limiti fissati dall’art. 7 LCM (RDAT
II-2001 no. 44 c. 3.1). Di contro non occorre che, contestualmente, il
Municipio presenti anche l’elenco dei contribuenti o il piano del perimetro poiché
questi sono elementi del prospetto dei contributi (art. 11 cpv. 2 let. a, b
LCM) che è elaborato dal Municipio e che non rientra nelle competenze
deliberative del legislativo (RDAT I-1994 no. 7; RtiD I-2007 no.
29 c. 4.4.2).
La conseguente risoluzione del Consiglio Comunale è pubblicata all’albo con
l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso (art. 41 LOC); la legge non
istituisce alcun obbligo, per l’ente pubblico, di notificarne copia singolarmente
a tutti i proprietari (residenti e non). E’ perciò a questi ultimi che, in base
ad un dovere di diligenza, spetta il compito di tenersi informati ed aggiornati
in merito alle decisioni adottate dagli organi comunali.
Sotto questo profilo, in concreto, non è dunque ravvisabile alcuna violazione
del diritto di essere sentito.
2.2. Secondariamente, sempre secondo la ricorrente, resterebbe da stabilire se
un intervento di moderazione del traffico possa o meno giustificare il prelievo
di contributi di miglioria, ritenuto che la dottrina e la prassi vigente ad
esempio nel Cantone __________, non prevedono l’imponibilità di simili opere.
Nella misura in cui tale osservazione tende a contestare genericamente e nel
principio la legittimità stessa del prelievo di contributi di miglioria per
l’opera in esame, essa sfugge al sindacato di questo Tribunale al quale compete
di statuire con pieno potere cognitivo solo sul prospetto dei contributi (art.
11 e 13 cpv. 2 LCM). In effetti la decisione di principio sul prelievo di
contributi per una determinata opera di urbanizzazione (in casu opere di
moderazione del traffico), sulla natura dell’urbanizzazione e sulla quota
imponibile è di competenza esclusiva del legislativo comunale (RDAT
II-1998 no. 29 c. 4b). E’, questo, un postulato ripetutamente confermato dalla
giurisprudenza, stando alla quale le contestazioni vertenti su tali elementi,
ed in particolare sul principio dell’imposizione, vanno sollevate impugnando la
risoluzione del legislativo dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei
termini sanciti dagli art. 208 ss LOC (RDAT II-1995 no. 46 c. 3b,
II-1998 no. 29 c. 4b; RtiD II-2005 no. 26).
Conseguentemente, in questa sede, le questioni di principio che sono alla base
del prelievo non possono essere rimesse in discussione.
Viceversa, per quanto finalizzate a contestare in concreto il vantaggio
particolare tratto dalla proprietà RI 1, le argomentazioni della ricorrente sono
naturalmente ricevibili e saranno liberamente esaminate da questo Tribunale
(art. 13 cpv. 2 LCM).
3.
3.1. I Comuni sono tenuti a
prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al
privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di
urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).
Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 cpv. 1 LCM) quando l’opera è
finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno
standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la
sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto
conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce
inconvenienti ed oneri (Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la
nuova LCM, ad art. 5 p. 16-17).
La costruzione e la sistemazione di strade e marciapiedi sono opere di
urbanizzazione soggette al prelievo di contributi poiché, di principio, da esse
derivano indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite (Reitter,
Les contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois,
th. 1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen, th. 1989,
p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p.
93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune
ticinese, 1963, p. 66 e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).
3.2. Nella fattispecie concreta l’opera imposta, connotata come urbanizzazione
generale, è stata eseguita su Via __________, una strada che attraversa il
vecchio nucleo di __________ e che nel vigente PR è contrassegnata, come tutte
le vie del paese, quale “strada prevalentemente pedonale (confinanti
autorizzati)”.
In ragione dello stato precario del tracciato, dovuto soprattutto al traffico
intenso ed all’assenza di marciapiedi e di un arredo adeguato, il Municipio ha
deciso di procedere ad un intervento di sistemazione. Il progetto contempla il
restringimento ottico della carreggiata mediante posa, sui due lati, di una
pavimentazione complanare in asfalto/granito e asfalto/porfido, e la
delimitazione dello spazio destinato ai pedoni con paracarri e alberature; esso
prevede inoltre la congiunzione della pavimentazione centrale in lastre di
granito dei vicoli laterali per interrompere il disegno della strada e
rafforzare ulteriormente l’importanza degli spostamenti pedonali rispetto a
quelli veicolari (cfr. relazione tecnica e piano nell’inc. no. 20.2005.32).
L’intervento stradale è dichiaratamente finalizzato a riqualificare gli spazi
pubblici, a moderare il traffico ed a scoraggiare il transito parassitario
istaurando un regime prevalentemente pedonale e con accesso veicolare limitato
ai soli confinanti autorizzati. In quanto tale esso attua concretamente gli
obiettivi del PR, specie del piano viario, nel quale è in effetti prevista
tutta una serie di posteggi pubblici lungo il perimetro esterno del nucleo,
appunto per ottimizzare l’uso pedonale della rete viaria interna.
In linea con gli orientamenti comunemente ammessi in tema di opere stradali, il
Comune ha optato per una soluzione sostanzialmente semplice nei suoi contenuti,
ma che favorisce la convivenza tra utenti appiedati e motorizzati, e nel
contempo costituisce un valido deterrente al traffico di passaggio sgravando il
nucleo ed i suoi residenti. L’intervento ha corretto e migliorato
l’urbanizzazione secondo standard minimi adeguati alle esigenze locali, non
solo offrendo una sicurezza maggiore e confacente sia allo stato dei luoghi che
alla destinazione dei fondi, ma anche riducendo il carico ambientale e
valorizzando l’estetica degli stabili.
3.3. Il mapp. no. 8 è un terreno di 14'848 mq di conformazione piuttosto
irregolare, ubicato tra Via __________ e la strada cantonale. Già sede del __________,
è occupato nella sua parte verso il nucleo da una serie di edifici vetusti che
in passato erano destinati all’azienda ed all’abitazione ma che da tempo sono
in disuso; l’area libera è pavimentata e quasi interamente adibita a parcheggio
con accesso dalla strada cantonale. Il settore edificato è, per lo più, incluso
nella zona nucleo mentre tutta la superficie restante verso la cantonale è
assegnata alla cosiddetta zona di ristrutturazione; l’edificazione del terreno
è soggetta a piano di quartiere (art. 16 NAPR).
La ricorrente contesta che tutto il fondo abbia tratto un vantaggio particolare
dall’opera sia perché usufruisce su Via __________ solo di un accesso pedonale,
sia perché la licenza edilizia già rilasciata nel 2004 e l’annesso piano di
quartiere approvato dalle competenti autorità, prevedono l’accesso veicolare
dalla strada cantonale.
Come per tutti i fondi direttamente confinanti con Via __________, anche per il
mapp. no. 8 l’opera imposta comporta un vantaggio particolare. Ciò quanto meno
per una parte del fondo, quella verso il nucleo, sulla quale si riflettono
tutti i benefici menzionati sopra dettati dal miglioramento
dell’urbanizzazione, rispettivamente dalla maggiore tranquillità, salubrità e
sicurezza che sono conseguenti all’intervento stradale.
Palesemente diversa è, invece, tenuto conto della funzionalità dell’opera rispetto
alle possibilità di sfruttamento del terreno, la situazione della parte
sud/orientale della proprietà. Difatti essa è esposta ad immissioni notoriamente
considerevoli indotte dal forte traffico di transito sulla strada cantonale, e
il suo uso – sia quello attuale a posteggio, sia quello futuro a fini edilizi –
dipende dall’accesso veicolare obbligato dalla stessa cantonale. Bisogna conseguentemente
convenire che, per questo settore, gli effetti dell’intervento e la riduzione
del carico ambientale su Via __________, hanno un impatto concreto assai meno
marcato, tanto da mettere seriamente in dubbio la sussistenza di un vantaggio
particolare. Come si evincerà dai considerandi che seguono, la questione dovrà
essere attentamente riesaminata.
4.
4.1. L’art. 9 LCM dispone che i
beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con
l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.
Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono
un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono
assoggettati al contributo di miglioria (art. 5 cpv. 1 LCM).
La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no.
7), dipende da un apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico
(cfr. Messaggio, 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 10
p. 22) e comporta un’analisi di complessa attuazione, non da ultimo perché la
normativa è priva di spunti limitandosi ad istituire nel principio la facoltà
di suddividere il comprensorio in categorie differenziate. Si dovrà dunque
ponderare le caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete possibilità
d’uso, accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante ed alla
destinazione dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del
contributo, nel perimetro siano incluse solo le proprietà che, in esito a tale
valutazione, risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, op. cit., 95;
Blumer, op. cit., p. 62; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge
im Kanton Luzern, p. 46 ss).
All’interno del piano del perimetro, giusta l’art. 8 LCM, la quota a carico
degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1),
tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del
diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione
qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). Considerato che
l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette
l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati
dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione purché rispettino i
principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio
cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland,
Diss. 1997, 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
In definitiva il criterio decisivo tanto per la delimitazione del piano quanto per
la ripartizione dei contributi è dunque il vantaggio particolare (RtiD
I-2007 no. 29 c. 4.2 e 5.1).
In materia di contributi di miglioria l’ente pubblico gode di un ampio margine
di autonomia. Perciò, nell’ambito del riesame, il Tribunale si impone
moderazione e riserbo limitandosi a verificare che i criteri adottati
rispettino la legge ed i principi costituzionali (Reitter, op. cit., p.
95; Otzenberger, op. cit., p. 47; RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4,
I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
4.2. In concreto il piano del perimetro include i fondi confinanti e
retrostanti con accesso da Via __________. Si tratta, a monte della strada, di una
fascia di terreni appartenenti alla zona del nucleo e, parzialmente, un terreno
ubicato a cavallo dell’area __________ e della zona estensiva (mapp. no. 362). A
valle della strada le proprietà coinvolte sono assegnate o al nucleo o alla zona
di ristrutturazione. I limiti del comprensorio coincidono con il confine dei
singoli fondi.
Come risulta dal prospetto pubblicato i contributi sono ripartiti tenendo conto
delle superfici edificabili e di un indice di sfruttamento 1 applicato
linearmente a tutti i fondi imposti, salvo che al mapp. no. 362 per il quale
valgono gli indici di zona 0.3 e 0.5. Quale ulteriore – ma anche unico –
criterio di ripartizione è inserito un fattore di ponderazione 1 o 0.5 che,
stando alle dichiarazioni del Municipio, dipende dalla situazione ed in
particolare dall’esistenza di un accesso solo su Via __________ (1) o tramite
altre pubbliche vie (0.5).
Dalla moltiplicazione di questi fattori sono state ottenute le singole
superfici di computo in mq che in totale assommano a mq 22'583.30. La quota
imponibile (fr. 159'967.60) è poi stata divisa per la superficie di computo
totale (mq 22'583.30) e ne è scaturito l’importo di fr. 7.083. Quest’ultimo è
infine stato moltiplicato per le singole superfici ed il risultato corrisponde
al contributo individuale (cfr. fascicolo “Elementi di calcolo dei contributi”
del 3.7.2007).
4.3. La ricorrente rimprovera al Municipio di aver violato i principi della proporzionalità
e della parità di trattamento nell’allestimento del piano del perimetro e nel
riparto dei contributi. Anzitutto, a suo avviso, se il Municipio avesse
veramente inteso inserire nel perimetro tutti i fondi con accesso da Via __________,
avrebbe dovuto considerare anche i mapp. no. 395, 408, 423 e 1366 che pure
hanno un accesso su quella strada attraverso Via __________, nonché lo stesso
sedime pubblico di Via __________ al mapp. no. 424. Con riferimento specifico
al mapp. no. 8, la ricorrente sostiene che in ragione dell’ampiezza del fondo e
per confronti con altre proprietà, esso dovrebbe essere inserito nel perimetro
e quindi imposto limitatamente ad una fascia di profondità massima di 30/40 ml
a valle della strada, non traendo, il resto del terreno, alcun vantaggio
particolare. L’applicazione del fattore di ponderazione 0.5, che non considera
altro che l’accessibilità, non sarebbe adeguato poiché, seppur ridotto, non distinguerebbe
a sufficienza ed in modo completo tutte le caratteristiche del terreno.
4.4. La contestazione generica vertente sull’esclusione dal piano del perimetro
dei mapp. no. 395, 408, 423, 1366 e 424, non può essere condivisa. Infatti tali
fondi sono accessibili solo da nord, da Piazza __________ e Via __________, lo
sbocco di quest’ultima su Via __________ essendo bloccato mediante barriere che
vengono rimosse solo nel caso di eventi eccezionali (ad esempio, processioni
religiose o neve); normalmente le due strade non sono collegate e quindi Via __________
non costituisce una seconda possibilità di accesso per tali proprietà. Pertanto
non è arbitrario ritenere che non abbiano tratto vantaggi dall’opera.
Per il resto invece, alla luce dei contenuti del prospetto, le censure della
ricorrente appaiono fondate e questo Tribunale, pur tenendo doverosamente in
conto l’autonomia comunale, concorda nel ritenere che il Municipio abbia ecceduto
nel suo potere di apprezzamento.
A sostegno della metodologia adottata l’esecutivo adduce, nella decisione su
reclamo, che il fattore di ponderazione serve a suddividere i fondi inseriti
nel perimetro in due classi di vantaggio a dipendenza della situazione ed in
particolare dell’esistenza di un accesso da Via __________ (fattore 1) o
tramite altre pubbliche vie (fattore 0.5). Siffatto schema sarebbe stato deciso
per tenere conto nella misura massima possibile delle differenze tra i fondi,
differenze non facili da stabilire perché il perimetro contributivo abbraccia
fondi appartenenti al nucleo, con le difficoltà di computo che ne conseguono, e
terreni appartenenti ad una zona normale zona edificabile.
Ora, a fronte di tali spiegazioni è immediata la constatazione che il fattore
di ponderazione è di esemplare genericità poiché, avendo l’ambizione di
includere vari elementi, forzatamente non ne evidenzia alcuno. In effetti,
salvo generalizzare, sussiste una palese antitesi tra la volontà di tenere
conto delle differenze “nella misura massima possibile” e l’effettiva
applicazione di un solo fattore (asseritamene) caratterizzante. In definitiva
esso riunisce, erroneamente, in un solo coefficiente sia le classi di vantaggio
che possono suddividere il perimetro ed istituiscono una prima diversificazione
tra le proprietà imposte (art. 9 LCM), sia i fattori di correzione che servono
a marcare ulteriormente le singole differenze (art. 8 cpv. 3 LCM).
Emerge così di primo acchito che il vantaggio particolare per il mapp. no. 8,
nell’ottica del suo inserimento nel piano del perimetro, non è stato
convenientemente ponderato, e che il metodo di riparto dei contributi non è
solo schematico, ma semplificato all’eccesso oltre che privo di rigore, tanto
da creare gravi disparità. In proposito basti osservare che il fattore 0.5 è
applicato al mapp. no. 8 e, ad esempio, al mapp. no. 5 anche se, al di là della
comune doppia accessibilità, il primo presenta evidenti caratteristiche
particolari che non si riscontrano nel secondo. Altrettanto significativo è che
a tutte le proprietà imposte è stato addebitato lo stesso importo al mq (fr.
7.083), ciò che è sintomo manifesto di un appiattimento dei valori e, nel
risultato, dimostra come situazioni assai diverse tra loro siano state
sottoposte ad un regime di calcolo identico.
4.5. Il fattore di ponderazione 1, che traduce il vantaggio massimo, è
applicato linearmente a tutta la zona del nucleo a monte di Via __________,
nonché ai mapp. no. 4, 7, 68 e 1390 ubicati a valle della strada. E’ così stato
ignorato che gli effetti dell’intervento stradale non si riflettono in modo
omogeneo sulle proprietà. In particolare, ammesso che il beneficio derivante
dalla sicurezza accresciuta possa essere analogo per tutti fondi che hanno un
accesso pedonale e veicolare dalla strada, viceversa i vantaggi di natura
ambientale (riduzione delle emissioni) si ripercuotono principalmente sulle
proprietà confinanti mentre appaiono più sfumati per quelle retrostanti che già
sono situate in posizione tranquilla e riparata (ad esempio, mapp. no. 380, 385,
2285, 1379 ecc.). I fondi non sono quindi sufficientemente differenziati in
ragione della posizione e della situazione concreta.
4.6. Il fattore di ponderazione ridotto 0.5 è applicato ai soli mapp. no. 362,
5, 8 e 6, quest’ultimo di proprietà comunale; si tratta di fondi con
un’estensione ampia o assai ampia serviti, oltre che da Via __________, anche da
altre strade.
Delucidando il fattore, in sede ricorsuale, il Municipio ha dichiarato che il
principio posto a fondamento della definizione del comprensorio è
l’accessibilità da Via __________. Anche a fronte di profondità diverse, sono quindi
state imposte sempre particelle intere situate lungo l’asse stradale poiché, a
suo avviso, il perimetro limitato ad una profondità determinata è un criterio
insoddisfacente; in particolare avrebbe significato imporre in modo diverso, a
dipendenza della forma, fondi uguali per dimensioni e potenzialità edificatorie:
un fondo rettangolare con il lato maggiore lungo la strada sarebbe imposto in
misura maggiore di un fondo identico per dimensioni ma con base minore sulla
strada. La classe di vantaggio ridotto è dunque stata riconosciuta alle grandi
superfici accessibili anche da altre strade per distinguerle da tutte le altre
proprietà.
Tuttavia, posta in termini a tal punto generalizzati la riduzione non basta,
non solo a differenziare convenientemente i fondi rispetto alle proprietà
imposte con fattore 1, ma nemmeno a distinguerli tra di loro.
Il principio dell’accessibilità all’opera, individuato dal Municipio, non
significa sic et sempliciter che un terreno tragga su tutta la superficie il
medesimo vantaggio poiché quest’ultimo dipende dalla funzionalità dell’opera per
rapporto alla proprietà imposta. In particolare a fronte di un intervento
stradale è senz’altro concepibile imporre anche superfici (o fondi) non
direttamente confinanti, ma in tale evenienza bisognerà attentamente valutare
il grado di vantaggio; in effetti, qualora si trattasse di imporre un fondo di
ampie dimensioni, a seconda dei casi l’incidenza dell’opera potrebbe variare e
il vantaggio per la parte retrostante risultare affievolito o addirittura nullo.
E’ stato detto a proposito delle proprietà site nel nucleo (cfr. consid. 4.5),
che gli effetti dall’intervento – in realtà collegati non solo alla migliore
accessibilità, bensì anche a benefici di ordine ambientale ed estetico – non sono
omogenei e che, sotto certi aspetti, il vantaggio tende a smorzarsi per le
proprietà retrostanti.
Un ragionamento analogo deve valere, a maggior ragione, per le grandi superfici
per le quali il fattore 0.5 non assolve una reale funzione correttiva essendo
stato applicato in modo lineare a quattro fondi che al paragone presentano
caratteristiche ben diverse tra loro.
Anzitutto perché usufruiscono di altre e differenti vie di accesso. Il mapp.
no. 362 è infatti accessibile, oltre che da Via __________, anche da Via __________
e da Via __________ segnate nel piano viario come strada di servizio e strada
prevalentemente pedonale. I mapp. no. 5, 6 e 8 gravitano invece attorno alla
cantonale e le loro infrastrutture di servizio (accesso veicolare e posteggi) sono,
di fatto, già definitivamente predisposte verso la cantonale stessa: per i
primi due in ragione della collocazione delle costruzioni esistenti che
precludono l’accesso veicolare da Via __________, per il terzo sia in ragione
dell’uso attuale, sia sulla base di quanto disposto dallo stesso piano viario che
impone una strada di penetrazione dalla cantonale, quest’ultima ripresa nel
piano di quartiere approvato che su Via__________ prevede solo accessi pedonali.
Secondariamente, la parte retrostante (rispetto a Via __________) dei mapp. no.
5, 6 e 8 è esposta alla strada cantonale battuta da un traffico di transito
notoriamente inteso, oltre che dai mezzi pesanti diretti o provenienti dalla
sottostante zona industriale. Perciò essa risente di immissioni che sono di
gran lunga più importanti della riduzione di carico conseguente ai lavori su
Via __________, riducendone gli effetti, se non addirittura invalidandoli
completamente. Disagi, che il mapp. no. 362 (come il nucleo) ignora in quanto
servito da strade di categoria inferiore, meno frequentate, e godendo di una
posizione complessivamente più favorevole.
Trattandosi di imporre grandi superficie, tali aspetti andavano soppesati per accertare
e quindi differenziare l’intensità del vantaggio a seconda della situazione
concreta e della profondità dei fondi. In tale ambito le argomentazioni svolte
dal Municipio per confutare il criterio della profondità (asseritamene
insoddisfacente) non appaiono pertinenti; infatti, a dipendenza del vantaggio
effettivo, nulla impediva di limitare l’estensione del perimetro o di istituire
delle classi con coefficienti progressivi (art. 9 LCM) dal momento che la
conseguente riduzione poteva facilmente essere controbilanciata con un fattore
di correzione (art. 8 cpv. 3 LCM) che considerasse l’ampiezza del fronte
stradale, tanto da gravare i terreni proporzionalmente alla lunghezza misurata
maggiore o minore del lato verso Via __________. Anche questo è, in effetti, un
elemento distintivo che a torto è stato trascurato. Vero è che i
mapp. no. 362, 5 e 6 hanno, rispettivamente, un fronte stradale di ca. 26, 22 e
24 ml, vale a dire 1/5 ca. di quello del mapp. no. 8 che è invece di ca. 125
ml: un divario che non poteva non essere rimarcato. Sotto questo profilo sussiste
del resto una evidente disparità anche con le proprietà imposte con fattore 1: la
proporzione 1/0.5 manifestamente non regge, ad esempio, tra il mapp. no. 8 e il
mapp. no. 394 (fronte di ca. 12 ml) oppure tra il mapp. no. 5 ed il mapp. no.
1377 (fronte di ca. 3 ml).
Ad una carente ponderazione del vantaggio particolare dev’essere ascritta anche
l’imposizione di quella sorta di appendice edificata che il mapp. no. 8
presenta verso il sentiero pedonale __________. Nello specifico mal si
comprende il motivo per cui quest’area, non confinante con l’opera e
direttamente accessibile da Via __________, sia stata inclusa nel perimetro con
identico fattore 0.5, quando invece le limitrofe part. no. 36 e 37 sono
sfuggite all’imposizione pur trovandosi esattamente nella stessa posizione, anzi,
a ben vedere, questi due fondi sono addirittura più vicini al tratto stradale
che è stato oggetto dell’intervento. In ciò è ravvisabile una disparità che di
certo non può essere giustificata con la sola intenzione, sbrigativamente addotta
dal Municipio, di volere imporre sempre particelle intere.
Infine, il Tribunale ha constatato che il mapp. no. 362 è imposto per una
superficie edificabile di mq 6336 (su complessivi mq 8666) – suddivisa tra zona
estensiva e zona __________ con indici di sfruttamento 0.5 e 0.3 (art. 14a, b
NAPR) – e che nel piano del perimetro è esclusa l’area restante assegnata alla
fascia di rispetto del nucleo. La circostanza merita un commento.
La fascia di rispetto indica l’arretramento per le nuove costruzioni previste
nelle zone edificabili stabilite dal PR; essendo esterna al perimetro del Piano
particolareggiato dei nuclei di villaggio (PPNV) di __________ e di __________,
non è disciplinata dalle relative norme di applicazione, bensì dal PR sotto
forma, appunto, di linea di arretramento (cfr. ris. del 23.9.1997 del Consiglio
di Stato di approvazione del PPNV di __________ e di __________, p. 10 e 15). In
effetti essa è ripresa nel piano delle zone ed ha una profondità di ml 25
misurata a partire dal limite esterno del nucleo (cfr. piano delle zone).
Di principio l’esclusione dal perimetro della superficie assegnata alla fascia
di rispetto è condivisibile nella misura in cui, non essendo materialmente
occupabile, non trae un vantaggio particolare dall’intervento. Tuttavia
dev’essere considerato che la linea di arretramento non costituisce altro che
il limite fino al quale è possibile costruire (art. 4 cpv. 2 NAPR) cosicché il
sedime posto oltre la linea, entro la fascia di rispetto, pur non essendo
edificabile dispone nondimeno di indici utilizzabili sulla parte edificabile
del fondo suddivisa tra area __________ e zona estensiva. Nel riparto tale
circostanza è stata ignorata poiché il mapp. no. 362 è imposto limitatamente
alla superficie edificabile senza considerare gli indici che potrebbero essere
ricavati dal sedime posto entro la fascia di rispetto. Ed in ciò è ravvisabile
una violazione del principio di proporzionalità.
4.7. In conclusione, dalle considerazioni che precedono emerge che l’unico
fattore di ponderazione applicato dal Municipio non differenzia a sufficienza i
fondi inclusi nel comprensorio imposto e che di conseguenza la chiave di
riparto non rispetta i principi costituzionali della proporzionalità e della
parità di trattamento.
5.
5.1. Per costante giurisprudenza
una decisione viziata è di regola solo annullabile e raramente è soggetta a
nullità: lo sarà se il vizio di cui è affetta è particolarmente grave, se tale
vizio è manifestamente o quanto meno agevolmente riconoscibile e se la certezza
del diritto non verrebbe seriamente ad essere compromessa nel caso in cui la
nullità fosse ammessa. Di norma sono considerati vizi particolarmente gravi
taluni errori di procedura. Al contrario, gli errori di merito provocano la
nullità dell’atto solo quando sono eccezionalmente gravi; ad esempio quando
l’atto in questione diviene in pratica privo d’effetto, è insensato o immorale,
è completamente sprovvisto di base legale o è d’esecuzione impossibile (DTF
129 I 361 c. 2.1, 132 II 21 c. 3.1; RDAT I-1996 no. 49 c. 4a).
5.2. Nel prospetto pubblicato è stato riscontrato un vizio ascrivibile al
metodo di riparto; esso non è dunque di ordine formale bensì attinente al
merito e quindi, benché sia rilevante, non giustifica l’annullamento
dell’intera procedura. Nondimeno, in ragione della sproporzione e della disparità
di trattamento che ne derivano, si impone la necessità di procedere ad un nuovo
calcolo dei contributi.
Il Tribunale non ritiene di potersi assumere in questa sede l’onere
dell’operazione correttiva; infatti affinché i principi della proporzionalità e
della parità di trattamento siano pienamente rispettati, occorre che il
prospetto sia integralmente riformulato tenendo conto degli appunti mossi al
riparto. Ora, considerati i diritti di impugnazione che spettano al
contribuente (art. 13 LCM) e l’ampio margine di autonomia di cui gode l’autorità
comunale, tale compito non può che essere demandato al Municipio al quale
compete in primis l’elaborazione del prospetto (RDAT I-1994 no. 7).
Pertanto, come ammette al giurisprudenza (RtiD I-2007 no. 29 c. 6.4.3), gli
atti sono rinviati al Municipio di __________ affinché proceda, senza nuova
pubblicazione, ad un nuovo calcolo dei contributi fondandosi su un nuovo piano
di ripartizione; quest’ultimo sarà in gran parte teorico – perché privo di
effetti concreti per i contribuenti che non hanno impugnato il prospetto – ma rispettoso
dei principi costituzionali.
Il nuovo contributo che ne risulterà a carico del mapp. no. 8 potrà, se del
caso, essere nuovamente contestato nelle forme ed entro i termini sanciti
dall’art. 13 LCM.
6.
Visto l’esito del ricorso la tassa
di giustizia e le spese sono a carico del Comune in quanto soccombente (art. 23
LCM e 31 LPamm.). La ricorrente, rappresentata da un legale, ha diritto alla
rifusione delle ripetibili commisurate alla consulenza offerta ed alle
difficoltà poste dalla causa.
per questi motivi
richiamati richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia 1. Il ricorso è accolto.
1.1. Gli atti sono retrocessi al Comune affinché proceda come ai considerandi.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico del Comune con l’obbligo di rifondere alla ricorrente fr. 2'000.- per ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco