|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano 15 luglio 2009 |
Sentenza In nome |
||
|
Il Tribunale di espropriazione |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
|
e dai membri |
ing. Paolo Barberis arch. Alberto Canepa |
|
segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 6 dicembre 2007 da
|
|
RI 1
|
|
|
contro |
|
|
la
decisione su reclamo emanata il 9 novembre 2007 dal Municipio di __________
in materia di contributi provvisori di costruzione per opere di
canalizzazione e depurazione acque,
|
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
- che con risoluzione del 23.10.2006 il Consiglio
Comunale di __________ ha adottato il Piano generale di smaltimento delle acque
(PGS), ed avallato contestualmente il piano di attuazione, il piano di
finanziamento ed il prelievo di contributi di costruzione nell’ordine dell’80%
del costo netto delle opere;
- che la Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo ha
approvato il PGS con risoluzione del 26.4.2007;
- che il Municipio ha quindi avviato una procedura d’imposizione con
oggetto l’adeguamento dei contributi provvisori di costruzione per opere di
canalizzazione e depurazione delle acque (2a emissione), pubblicando
il prospetto dall’11.6 all’11.7.2007, previo invio di un avviso personale a
tutti i contribuenti;
- che RI 1 è proprietario dei mapp. no. 138 e 322, ed in tale veste è stato
assoggettato al pagamento di un contributo che, dedotti gli acconti già
versati, ammonta rispettivamente a fr. 2'136.10 ed a fr. 3'545.70;
- che il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato
respinto dal Municipio con risoluzione del 9.11.2007;
- che pertanto il proprietario ha interposto il ricorso in esame nel quale
contesta l’aliquota del 2.4% fissata dall’esecutivo per la determinazione dei
contributi;
- che con risposta dell’8.2.2008 il Municipio ha chiesto la reiezione del gravame;
- che all’udienza di conciliazione svoltasi il 9.6.2009 le parti hanno
confermato le loro posizioni. Il ricorrente si è peraltro riservato un termine
di 15 giorni per valutare se mantenere o meno il ricorso;
- che detto termine è trascorso infruttuosamente;
- che il Comune deve imporre contributi di costruzione per l’esecuzione degli
impianti comunali e per la partecipazione a quella degli impianti consortili di
evacuazione e depurazione delle acque (art. 55 let. c, 96 cpv. 1 LALIA);
- che a norma dell’art. 99 LALIA il contributo provvisorio è calcolato sulla
base del costo preventivo dell’opera ed in proporzione al valore ufficiale di
stima dei fondi di cui non può superare il 3% (cpv. 1); il Comune può prelevare
più contributi provvisori, ritenuto che la somma dei singoli contributi non può
superare il 3% del valore di stima in vigore al momento dell’ultima
pubblicazione del prospetto (cpv. 2);
- che la giurisprudenza invalsa riconosce al Comune un’ampia autonomia nel
definire l’onere contributivo ammettendo che il contributo per la costruzione
delle canalizzazione possa essere fissato anche ricorrendo a criteri di calcolo
schematici, fondati su dati di esperienza e di semplice applicazione, purché
siano compatibili con il principio della parità di trattamento ed il risultato
sia sostenibile, giustificabile e non crei disparità che non siano fondate su
motivi ragionevoli (DTF 125 I 1 c. 2b/bb, 128 I 46 c. 4a; RDAT
I-2000 no. 45);
- che, come ben ha spiegato il Municipio, nel Comune di __________ sono stati prelevati
contributi di costruzione provvisori nel corso del 1983. Negli anni successivi,
prescindendo dall’emissione di contributi suppletori, non sono stati prelevati
altri contributi. La presente procedura è conseguenza dell’entrata in vigore,
il 1°.1.2005, delle nuove stime immobiliari e dell’approvazione del PGS. Nel
calcolo dei contributi gli importi precedentemente già pagati sono stati
dedotti (cfr. lettera del Municipio ai contribuenti del 30.5.2007);
- che il Municipio ha fissato la quota di prelievo al 2.40%, percentuale
calcolata sulla base del costo netto delle opere a carico del Comune e del
valore globale di stima dei fondi inclusi nel comprensorio (cfr. lettera cit.);
- che, secondo il ricorrente, tale percentuale non considera a sufficienza la
locale espansione edilizia né, in particolare, gli aumenti delle stime relative
alle costruzioni realizzate dal secondo semestre del 2004 in poi. Di conseguenza
i proprietari di fondi già edificati e imposti in questa sede sarebbero sfavoriti
rispetto ai proprietari i cui fondi saranno edificati e stimati successivamente
alla pubblicazione del prospetto;
- che tali censure sono infondate e questo Tribunale non ravvisa alcuna
disparità di trattamento;
- che, in effetti, le nuove normative entrate in vigore il 24.8.2001 ammettono
sia il prelievo reiterato di contributi provvisori (art. 99 cpv. 2 LALIA), sia
l’adeguamento del contributo provvisorio ad un incremento del valore di stima
determinato da una nuova edificazione, rispettivamente, dalla trasformazione o dalla
riattazione di edifici esistenti (art. 99 cpv. 2a LALIA; Messaggio del
Consiglio di Stato no. 5090 del 20.2.2001 per la modifica degli art. 99 e 100
LALIA e successivo Rapporto del 23.5.2001);
- che dagli atti di causa non traspare affatto (come sembra erroneamente
ritenere il ricorrente) che la volontà del Comune sia di procedere solo
all’emissione di contributi definitivi e di rinunciare ad altre imposizioni
intermedie. Del resto, come risulta chiaramente dalle norme citate, se il
prelievo di più contributi provvisori è una semplice facoltà, viceversa
l’adeguamento di tale contributo in seguito ad un intervento edile è d’obbligo;
- che, pertanto, eventuali adeguamenti che dovessero imporsi potranno essere
attuati attraverso prelievi futuri e, da ultimo, attraverso i contributi
definitivi, naturalmente tenendo conto degli importi già versati dai privati;
- che neppure era necessario, come pretende il ricorrente, chiedere un aggiornamento
delle stime prima di allestire il prospetto in esame, poiché la revisione dei
valori di stima si impone solamente in occasione del prelievo di contributi definitivi
(art. 99a cpv. 2 LALIA);
- che, ciò considerato, il ricorso dev’essere respinto;
- che la tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente in quanto
soccombente (art. 104 cpv. 2 LALIA e 28 e 31 LPamm.).
per questi motivi
richiamati gli art. 96 ss LALIA,
dichiara
e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
|
|
- -
|
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco