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Incarto n.
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Lugano 1 dicembre 2008 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Eraldo Pianetti ing. Luciano Sulmoni |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 29 febbraio 2008 da
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RI 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emanata il 29 gennaio 2008 dal Municipio di __________ nell'ambito
della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti le opere
di sistemazione della strada comunale C3 a __________,
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richiamato l’inc. no. 20.2006.8 di questo Tribunale inerente la procedura di approvazione del progetto definitivo per la realizzazione della strada di PR C3,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Con risoluzione del 13.7.2005
il Consiglio Comunale di __________ ha approvato a larga maggioranza il
Messaggio Municipale 5/2005 del 13.6.2005 che proponeva il progetto di
sistemazione della strada C3, la concessione di un credito di costruzione di
fr. 112'000.- ed il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 70%
della spesa.
Il progetto, la cui messa in atto non comportava espropriazioni, è stato
pubblicato dal 22.3 al 20.4.2006 conformemente alla Legge sulle strade nella
versione in vigore fino al 31.12.2006. Non essendo state inoltrate né
opposizioni né domande di modifica dei piani entro il termine utile, questo
Tribunale ha approvato il progetto con sentenza del 12.5.2006 (cfr. inc. no.
20.2006.8).
1.2. Il Municipio ha quindi avviato la procedura di prelievo di contributi di
miglioria pubblicando il prospetto dal 17.4 al 16.5.2007, previo invio di un
avviso personale ai contribuenti.
RI 1 è proprietaria del mapp. no. 53 ed in tale veste è stata assoggettata al
pagamento di un contributo di fr. 38'144.05.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal
Municipio con decisione del 29.1.2008.
Da ciò il ricorso in esame nel quale, in estrema sintesi, la proprietaria contesta
che la nuova strada possa servire tutto il mapp. no. 53 e pertanto esige un
nuovo calcolo dei contributi.
Con risposta del 13.5.2008 il Municipio postula la reiezione del gravame.
In esito all’udienza di conciliazione che ha avuto luogo il 29.8.2008, le parti
hanno ulteriormente tentato di raggiungere un accordo amichevole, tuttavia
senza successo.
2.
2.1. I Comuni sono tenuti a
prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al
privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di
urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).
Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata
ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard
minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza,
l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della
loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri
(Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p.
16-17).
La costruzione e la sistemazione di strade e marciapiedi sono opere di
urbanizzazione soggette al prelievo di contributi poiché, di principio, da esse
derivano indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite (Reitter,
Les contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois,
th. 1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen, th. 1989,
p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p.
93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune
ticinese, 1963, p. 66 e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).
2.2. La strada C3, che si configura come opera di urbanizzazione particolare, è
una strada di servizio a fondo cieco costruita completamente a nuovo in
sostituzione di un precedente percorso sterrato. Lunga ca. 110/120 ml, essa ha
un calibro di 3 ml e, fatta eccezione per l’imbocco, un andamento regolare e
pressoché pianeggiante. A corollario delle opere prettamente stradali sono
stati completati gli allacciamenti alla condotta dell’acqua potabile ed alle
canalizzazioni per le acque luride e posato un impianto di illuminazione (cfr.
relazioni tecniche e progetto).
La nuova strada ha una duplice finalità. Anzitutto è specificatamente intesa ad
urbanizzare a nuovo la zona per residenze primarie (RP) che si estende, per lo
più inedificata, a monte del nucleo e che era priva di un idoneo accesso
carrozzabile. Secondariamente, e coerentemente con la politica comunale
perseguita in tema di circolazione, la strada serve ad evitare che il traffico
indotto dalla stessa zona residenziale, come quello fermo, vada a gravare il
nucleo, essendo quest’ultimo protetto tanto dal profilo edilizio (mediante
prescrizioni di dettaglio) quanto della viabilità interna (mediante formazione
di posteggi pubblici all’esterno del suo perimetro e graduale ripavimentazione
con materiali e tecniche tipiche), affinché il suo carattere tradizionale resti
inalterato (cfr. Preavviso dipartimentale del 30.10.1987, p. 6; Rapporto finale
di pianificazione febbraio 1988, p. 30, 34-35, 39; Ris. di approvazione del PR 17.10.1989,
p. 13; variante approvata il 30.9.2003).
Attuando gli obiettivi del PR la strada ha creato un collegamento definitivo adeguato
alle esigenze della zona residenziale; più particolarmente ha urbanizzato una
serie di fondi edificabili dotandoli di un accesso veicolare conforme e delle
infrastrutture, ossia dei requisiti indispensabili per l’ottenimento di un
permesso di costruzione (art. 19 cpv. 1 e 22 LPT).
Pertanto è indubbio che abbia generato un vantaggio particolare per le
proprietà servite (art. 4 cpv. 1 Let. a LCM).
2.3. Il mapp. no. 53 è un terreno di 3208 mq ubicato nella zona RP a valle
della nuova strada ed a diretto confine con il suo tratto finale; esso si
presenta come declivio digradante fino ai confini del nucleo.
La ricorrente contesta che tutto il fondo abbia tratto un beneficio dall’opera affermando
che, in ragione della morfologia dei luoghi, la nuova strada può servire solo
la parte alta del fondo, non invece la parte bassa salvo erigere imponenti
rampe di accesso. Ciò sarebbe comprovato da una domanda tendente ad ottenere
l’autorizzazione a costruire 6 abitazioni sulla particella inoltrata nel mese
di maggio del 2007 e tuttora pendente dinanzi al Municipio. Vero è che il
progetto edilizio non a caso prevede l’accesso per 3 abitazioni dalla strada C3
e per le altre 3 dal nucleo attraverso la proprietà comunale al mapp. no. 692,
quest’ultima a suo tempo appartenente al patriziato di ________ e sulla quale
la ricorrente, in quanto patrizia, disponeva di un diritto di passo acquisito
che non è stato riportato al momento del trasferimento della proprietà al
Comune. In ogni caso, rileva ancora la ricorrente, essa ha continuato ad
utilizzare il mapp. no. 692 per accedere alla parte inferiore del mapp. no. 53,
accesso peraltro sfruttato anche dal proprietario del confinante mapp. no. 56
per raggiungere il suo garage. Non avendo considerato tali circostanze, il
Municipio sarebbe incorso in una violazione del principio della parità di
trattamento.
Dal canto suo il Municipio osserva che non risulta alcun diritto di passo, sia
esso acquisito o iscritto, a favore della ricorrente sul mapp. no. 692 e che un
accesso veicolare attualmente non sussiste. Esso rileva inoltre che il progetto
edilizio concernente il mapp. no. 53 prospetta una modifica sostanziale del
sedime comunale quando ancora si ignora se questo possa essere ceduto o gravato
con diritti di transito per permettere la realizzazione di un accesso.
2.4. A sostegno delle sue censure la ricorrente si avvale dei contenuti di un progetto
edilizio in itinere elaborato, tra l’altro, anche in funzione di un asserito
diritto di passo acquisito sul mapp. no. 692. Nella misura in cui gli argomenti
sollevati in relazione al progetto sono finalizzati a contestare, almeno
parzialmente, il vantaggio particolare devono essere vagliati in questa sede, tuttavia
tenendo conto che un progetto non approvato non può condizionare il presente
giudizio e, naturalmente, senza sconfinare nelle competenze spettanti al
Municipio quale autorità preposta al rilascio della licenza edilizia.
Come risulta dai piani, il progetto di costruzione suddivide idealmente il fondo
in un due parti, ciascuna occupata con 3 case e con accessi separati, l’uno a
monte dalla strada C3 e l’altro a valle coinvolgendo il mapp. no. 692, e
predispone tutti gli allacciamenti a valle verso le infrastrutture già presenti
nel nucleo (cfr. incarto licenza edilizia). Ciò dimostrerebbe che l’intero
settore inferiore del fondo non trae alcun vantaggio dalla strada C3.
Il mapp. no. 692 è costituito in parte da un triangolo prativo delimitato da
una bordura in granito e piantumato con due altofusti, ed in parte da
un’angusta superficie sterrata, a sua volta delimitata da un muro di sostegno
in pietrame al mapp. no. 53, che si insinua tra l’acciottolato del nucleo ed un
viottolo che sale verso monte (cfr. documentazione fotografica). Coinvolgendo
il mapp. no. 692 nel suo progetto per formarvi un accesso, la ricorrente dà per
scontato non solo il diritto di transito sulla particella, bensì anche il
diritto di poterne disporre liberamente a fini meramente privati. Se non che il
mapp. no. 692 è una proprietà comunale sulla quale, stando agli atti di causa,
essa non può vantare alcun diritto reale che le consenta di modificarne lo
stato attuale; non risulta peraltro che siano stati stipulati accordi specifici
con le autorità comunali che, come ha tenuto a puntualizzare il Municipio,
nemmeno hanno affrontato il tema. In queste condizioni è certamente escluso che
il progetto istituisca una solida garanzia di accessibilità; tanto più che è
stato contestato mediante formale opposizione dai Servizi generali del
Dipartimento del territorio (cfr. opposizione 12.6.2008) e che, ad oggi, non è
stato approvato.
Né ha valenza risolutiva il fatto che il proprietario del mapp. no. 56
usufruisca del mapp. no. 692 per raggiungere il suo garage, fatto dal quale la
ricorrente deduce il suo buon diritto per motivi di parità di trattamento. Il
paragone non è infatti pertinente. Anzitutto perché il proprietario di quel
fondo non ambisce a modificare alcunché, secondariamente perché l’accesso al
suo garage implica un’invasione minima del mapp. no. 692, ed infine, ma anche
soprattutto, perché il mapp. no. 56 non dispone di altre possibilità di accesso
all’infuori del nucleo. A fronte di due situazioni ben diverse tra loro qualsiasi
accenno al principio della parità di trattamento è dunque improprio.
2.5. Alle osservazioni che precedono si aggiunge che la via attraverso il
nucleo, oltre ad essere difficilmente conciliabile con gli obiettivi dichiarati
del PR, è vincolata a spazi e raggi di curvatura alquanto ristretti e quindi, in
ogni caso, è ben lungi dall’essere adeguata alle esigenze di un terreno a
destinazione residenziale con indice di sfruttamento dello 0.4 ed indice di
occupazione del 30% (art. 34 NAPR); a maggior ragione se presenta dimensioni
generose come la proprietà della ricorrente.
Complessivamente gli argomenti sollevati non invalidano quindi la presunzione
del vantaggio particolare che, per il mapp. no. 53, risulta manifesto. La nuova
strada C3 è palesemente servita ad urbanizzare definitivamente ed in modo
consono anche questo terreno creando le premesse per la sua edificazione,
peraltro agevolata dall’ampio fronte stradale di cui dispone (ca. ml 57). Difatti
questo Tribunale, composto anche da esperti nel settore edile, non ravvisa,
nonostante la pendenza del terreno, alcuna barriera o condizionamento particolari
di ordine tecnico o architettonico che ostino alla creazione di accessi e
allacciamenti dalla nuova strada; in quest’ottica l’attuale progetto potrebbe
senz’altro essere modificato senza compromettere in alcun modo l’edificazione
del terreno secondo criteri razionali e finanziariamente ragionevoli.
L’assoggettamento dell’intero mapp. no. 53 al contributo di miglioria si rivela
dunque indubbiamente fondato.
3.
3.1. A norma dell’art. 8 LCM la
quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio
particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni
edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori
di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).
Considerato che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile,
la prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su
elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione
purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di
arbitrio (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini,
op. cit., p. 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del
metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,
Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 47). Perciò il
Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del
riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati
rispettino la legge ed i principi costituzionali (RtiD II-2005 no. 25 c.
6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
3.2. Stando al prospetto pubblicato la ripartizione della quota prelevabile
(art. 8 LCM) è avvenuta sulla base della superficie edificabile netta dei fondi.
Trattandosi di una strada a fondo cieco, è inoltre stato applicato un fattore
di correzione dipendente dalla percorrenza effettiva e definito secondo una
percentuale crescente a partire dall’imbocco verso la fine della strada (cfr.
relazione tecnica e prospetto).
Tutto sommato questo metodo risponde alle esigenze poste dalla giurisprudenza. Esso
si avvale di criteri di riconosciuta validità ed oggettività facilmente
verificabili che differenziano sufficientemente i singoli fondi a seconda delle
loro caratteristiche tanto da imporli proporzionalmente al vantaggio realmente
tratto dall’opera.
La ricorrente sollecita un nuovo calcolo dei contributi, richiesta che, essendo
correlata alla contestazione del vantaggio particolare, è intesa ad ottenere
una riduzione della superficie computata; per il resto i criteri di riparto non
sono contestati.
Tenuto conto, tuttavia, delle considerazioni esposte sopra, il computo
dell’intera superficie è senz’altro corretto. Questo dato incide in modo
considerevole sull’ammontare del contributo ma ovviamente non può essere
modificato sia perché si tratta di una caratteristica del fondo stesso che è di
gran lunga il più vasto di tutto il comprensorio, sia perché il vantaggio
particolare è stato ammesso per tutto il terreno.
4.
Visto l’esito del ricorso la tassa
di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente in quanto
soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm.). Non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco