|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano 27 maggio 2009 |
Sentenza In nome |
||
|
Il Tribunale di espropriazione |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
|
e dai membri |
ing. Paolo Barberis arch. Alberto Canepa |
|
segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 30 aprile 2008 da
|
|
RI 1 rappr. da RA 2
|
|
|
contro |
|
|
la
decisione su reclamo emanata il 31 marzo 2008 dal Municipio di __________ nell'ambito
della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti la
formazione di un nuovo parcheggio pubblico nella frazione di __________
|
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Con risoluzione del
22.12.2003 l’Assemblea Comunale di __________ ha stanziato un credito di fr.
789'000.- da destinare all’esecuzione di posteggi nelle frazioni di __________,
__________ e __________; contemporaneamente il legislativo ha autorizzato il
prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 60% della spesa. La
risoluzione è stata ratificata dalla Sezione degli enti locali in data
1.3.2004.
1.2. Stabiliti tre comprensori separati d’imposizione, il Municipio ha avviato
la procedura di prelievo di contributi di miglioria pubblicando i prospetti dal
31.8 al 1°.10.2007 (FU 68/2007 del 24.8.2007) previo invio di un avviso
personale ai contribuenti.
RI 1 è proprietaria dei mapp. no. 772, 789 e 798; in tale veste è stata
assoggettata al pagamento di un contributo di miglioria, rispettivamente, di
fr. 1'952.60, di fr. 1'498.90 e di fr. 1'594.60 per il posteggio nella frazione
di __________.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal
Municipio con risoluzione del 31.3.2008.
Da ciò il ricorso in esame nel quale la ricorrente ha chiesto l’esonero per il
mapp. no. 789; ha sostenuto, per il mapp. no. 772, di non aver tratto alcun
vantaggio particolare che non sia già compensato con il contributo sostitutivo soluto
in passato; ha rilevato, per il mapp. no. 798, che in rapporto alla superficie
abitativa il contributo è sproporzionato.
Con osservazioni dell’8.7.2008 il Municipio ha postulato la reiezione del
gravame.
All’udienza del 3.3.2009, raggiunto un accordo sul contributo a carico del
mapp. no. 798 (ridotto a fr. 797.30), la ricorrente si è riservata un termine
di 15 giorni per comunicare al Tribunale se intendeva mantenere il ricorso
concernente gli altri due fondi. Benché sia stata sollecitata, essa non ha
tuttavia preso posizione.
2.
2.1. I Comuni sono tenuti a
prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al
privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di
urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).
Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata
ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard
minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza,
l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della
loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri
(Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p.
16-17).
Secondo dottrina e giurisprudenza la formazione di un posteggio pubblico è
un’opera di urbanizzazione soggetta al prelievo di contributi poiché, di
principio, da essa derivano indubbi vantaggi particolari per le proprietà
servite (Reitter, Les contributions d’équipement, plus particulièrement
en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für
Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 38 ss; Marantelli-Sonanini,
Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, Il contributo di
miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70).
In particolare è risaputo che per un fondo edificabile, ed a maggior ragione se
edificato, la presenza di un parcheggio pubblico nelle immediate vicinanze
costituisce un fattore rivalutante. Vero è che la possibilità di disporre di parcheggi in
prossimità dell’abitazione rappresenta in genere una condizione ed una comodità
irrinunciabili anche per l’acquisto o l’affitto di edifici nei nuclei di
villaggio dove, notoriamente, la carenza di posteggi è cronica (RtiD
I-2008 no. 31 c. 5.3).
2.2. Il nuovo posteggio pubblico nella frazione di __________ è ubicato lungo
la strada, all’entrata ovest del paese, ha una capienza di 13 posti auto, ed è
al servizio del nucleo e della confinante zona residenziale. Considerato che in
passato la frazione era del tutto priva di posteggi delimitati e permanentemente
afflitta da posteggiatori abusivi che intralciavano la circolazione veicolare
(cfr. MM del dicembre 2003), pare evidente che la nuova struttura pubblica è
fonte di indubbi vantaggi particolari. Infatti i fondi serviti possono ora
usufruire di spazi di sosta, a disposizione dei residenti e dei loro ospiti, di
facile e comodo accesso consoni alla destinazione ed alle esigenze del nucleo
abitato. Tra le proprietà che hanno sicuramente tratto un vantaggio particolare
contano anche quelle della ricorrente ai mapp. no. 772 e 789 essendo situate nelle
immediate vicinanze.
La ricorrente nega il vantaggio particolare argomentando, per il mapp. no. 772,
che la possibilità di usufruire del posteggio pubblico non è garantita in ogni
momento, e rilevando, in merito al mapp. no. 789, che il fondo è occupato da
uno stabile abitato da una sola persona anziana che non detiene veicoli. Per
entrambe le particelle la ricorrente rammenta di aver già versato al Comune un contributo
sostitutivo per posteggi il quale, in sostanza, sarebbe ampiamente sufficiente
a compensare anche i costi del nuovo posteggio pubblico.
Tali argomenti non sono tuttavia pertinenti e, soprattutto, non bastano a
sovvertire la presunzione del vantaggio particolare. In effetti, per ammettere
un vantaggio particolare non occorre che l’opera sia effettivamente utilizzata
bastando la semplice possibilità d’uso (RDAT II-2000 no. 50 c. 4.2).
D’altro canto, il prelievo successivo di contributi sostitutivi e di contributi
di miglioria non costituisce una doppia imposizione in ragione dello scopo
diverso dei due tributi: il primo assicura la parità di trattamento tra i
proprietari che adempiono l’obbligo primario di dotare i loro edifici dei necessari posteggi e
quelli che ne sono invece liberati; il secondo compensa parzialmente i costi
per l’esecuzione di un’opera pubblica. Il contributo di miglioria può quindi essere
prelevato indipendentemente ed in aggiunta al contributo sostitutivo (RtiD
I-2008 no. 31 c. 5.2).
3.
3.1. A norma dell’art. 8 LCM la
quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio
particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni
edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili
fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).
Considerato che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile,
la prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su
elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione
purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di
arbitrio (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini,
op. cit., p. 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del
metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,
Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 47). Perciò il
Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del
riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati
rispettino la legge ed i principi costituzionali (RtiD II-2005 no. 25 c.
6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
3.2. Stando al prospetto pubblicato la ripartizione della quota prelevabile
(art. 8 LCM) è avvenuta sulla base dell’indice di sfruttamento integrato con un
correttivo, della superficie dei fondi, della distanza di ognuno di essi dal
posteggio, rispettivamente di un fattore distanza definito in funzione della
distanza medesima, e di un fattore interesse. Sono inoltre considerati, per
ogni particella, i posteggi esistenti accertati mediante sopralluogo, il numero
di posteggi necessari secondo l’edificazione attuale ed il numero di posteggi
necessari secondo il PR.
Tutto sommato questo metodo risponde alle esigenze poste dalla giurisprudenza,
specie in tema di riparto di contributi di miglioria dipendenti dalla costruzione
di un posteggio (cfr. RtiD I-2008 no. 31). Esso si avvale infatti di
criteri oggettivi facilmente verificabili che differenziano sufficientemente i
singoli fondi a seconda delle loro caratteristiche, tanto da imporli
proporzionalmente al vantaggio realmente tratto dall’opera. Detti criteri sono
stati applicati anche ai mapp. no. 772 e 789, riguardo ai quali non è
ravvisabile alcuna violazione dei principi costituzionali.
In relazione al mapp. no. 798, come già indicato, le parti hanno raggiunto un
accordo all’udienza del 3.3.2009 pattuendo la riduzione del contributo a fr.
797.30.
4.
La tassa di giustizia e le spese
sono addebitate in ragione della soccombenza (art. 23 LCM e 31 Lpamm.), e
quindi, visto l’esito del ricorso, sono poste a carico della ricorrente.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia 1. Il ricorso è:
a) respinto per quanto concerne i mapp. no. 772 e 789
b) evaso in seguito ad accordo per quanto concerne il mapp. no. 798
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
|
|
- -
|
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco