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Incarto n.
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Lugano 8 novembre 2010 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Eraldo Pianetti arch. Lucia Montorfani Giovanzana |
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segretaria giurista |
Annalisa Butti |
statuendo sul ricorso presentato in data 2 gennaio 2008 da
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo emanata il 11/14 dicembre 2007 dal Municipio di __________, in materia di contributi di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione acque,
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Con risoluzione del 9.7.1979
il Consiglio comunale di __________ ha adottato il Piano generale delle
canalizzazioni (PGC) ed ha autorizzato il Municipio a prelevare contributi di
costruzione nell’ordine dell’80%, così come proposto nel Messaggio Municipale
no. 408 del giugno 1979. In data 25.7.1979 il PGC ha ottenuto l’approvazione
dell’allora competente Dipartimento dell’ambiente.
1.2. Nel 2007 il Municipio ha avviato una procedura d’imposizione di contributi
di costruzione supplementari, ai sensi dell’art. 100 della Legge d’applicazione
della legge federale contro l’inquinamento delle acque (LALIA), pubblicando il
prospetto dal 10.9 al 9.10.2007 ed inviando un avviso personale ai
contribuenti.
RI 1 è proprietario del mapp. no. 859 ed in tale veste è stato assoggettato al
pagamento di un contributo di fr. 17'545.20.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato parzialmente
accolto dal Municipio che, con risoluzione del 14.12.2007, ha ridotto l’importo
a fr. 7'645.20.
Da ciò il ricorso in esame nel quale il proprietario contesta i criteri di
calcolo del contributo.
Con risposta del 10.4.2008 il Municipio chiede la reiezione del gravame.
L’udienza di conciliazione del 10.7.2009 si è risolta negativamente.
Alla successiva udienza di discussione del 13.4.2010, esaminata la fattispecie,
il Tribunale di espropriazione ha suggerito di ridurre il contributo a fr.
750.-; proposta che il Municipio ha rifiutato con scritto del 21.4.2010.
2.
Il Comune deve imporre contributi
di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali e per la partecipazione
a quella degli impianti consortili di evacuazione delle acque (art. 55 let. c,
96 cpv. 1 LALIA). Il prelievo è d’obbligo indipendentemente dalla situazione
finanziaria del Comune che può essere esonerato solo in casi eccezionali e
qualora il costo dell’opera fosse già coperto (art. 96 cpv. 5 LALIA; Rapporto
del 13.3.1975 per la nuova legge di applicazione della Legge federale sulla
protezione delle acque, in RVGC 1975, XXII, p. 1170).
L’ammontare complessivo dei contributi a carico dei privati non può essere
inferiore al 60% né superiore all’80% del costo effettivo per il Comune. La
percentuale è decisa dal legislativo comunale (art. 96 cpv. 2 LALIA) mentre
all’esecutivo compete la delimitazione del comprensorio d’imposizione (art. 98
LALIA), al quale sono soggetti tutti i proprietari di fondi serviti o che
possono essere serviti dall’opera come pure i titolari di diritti reali
limitati che ritraggono un incremento di valore del loro diritto (art. 97
LALIA).
3.
3.1. Innanzitutto occorre rilevare
che altri contribuenti, che pure hanno impugnato il prospetto dinanzi a questo
Tribunale, hanno sollevato l’eccezione di perenzione del diritto di prelevare i
contributi argomentando che il termine di 15 anni previsto dall’art. 100 LALIA
è ampiamente trascorso. Quindi per motivi di parità di trattamento e poiché i
ricorsi derivano dal medesimo complesso di fatti, l’eccezione viene esaminata
d’ufficio anche nel presente ricorso.
Dagli atti di causa emergono evidenti incongruenze circa il carattere definitivo
o provvisorio del contributo in oggetto. Infatti, da un lato, sulla base
dell’avviso di pubblicazione (che annuncia il prelievo di contributi
supplementari giusta l’art. 100 LALIA) e delle decisioni su reclamo,
sembrerebbe che le opere di canalizzazione siano già state terminate e che il
Municipio abbia già prelevato un contributo di costruzione definitivo negli
anni ‘79/’80. Dall’altro lato, come risulta dagli allegati responsivi, il
Municipio nega espressamente di aver completato l’impianto di evacuazione e
depurazione delle acque.
L’esame dell’eccezione di perenzione implica dunque la verifica preliminare della
natura del contributo.
3.2. La legge conosce tre tipi di contributo di costruzione: il contributo
provvisorio, prelevato prima della conclusione
delle opere di canalizzazione e calcolato sulla base del costo preventivo (art. 99 LALIA); il contributo definitivo, percepito a lavori di canalizzazione
terminati e calcolato sulla base del costo consuntivo (art. 99a LALIA); il
contributo supplementare dovuto in caso di incremento del valore di stima a
seguito di un intervento edile eseguito entro 15 anni dal compimento delle
opere (art. 100 LALIA).
Come risulta dal materiale legislativo, il legislatore del 1975 – nella
convinzione che la fase di realizzazione delle canalizzazioni comunali sarebbe
stata possibile nell’arco di una ventina d’anni – ha ritenuto che il
finanziamento delle opere fosse cosi sufficientemente garantito, specialmente attraverso
il prelievo del contributo provvisorio. All’atto pratico si è tuttavia
constatato che gli ingenti investimenti per le opere di canalizzazione e
depurazione delle acque conducevano ad un ritardo nei programmi d’attuazione e,
conseguentemente, sia alla dilazione dei tempi
che intercorrono tra l’emissione del contributo provvisorio e quello definitivo,
sia a maggiori oneri. Al fine di pianificare l’esecuzione stessa delle opere e
soprattutto il loro finanziamento, accadeva dunque che i Comuni, dopo una prima
imposizione, procedessero ad ulteriori prelievi di contributi provvisori per
adeguarli all’aumento dei costi delle opere o ai valori di stima; era anche
consuetudine imporre contributi supplementari in caso di intervento edile già
prima del compimento delle opere previste dal PGC.
La giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi su contestazioni specifiche, ha
posto un freno a questa situazione. In particolare essa ha accertato che se i
Comuni godono di una notevole autonomia nel determinare l’ammontare complessivo
dei contributi di costruzione e l’entità dei singoli importi a carico dei
privati, una simile autonomia non si estende alle diverse tipologie di
contributi che possono essere prelevati poiché queste sono enunciate in modo
esaustivo dalla legge. Pertanto ha stabilito che l’art. 100 LALIA non costituisse una base legale sufficiente per la
riscossione di un contributo supplementare prima del compimento delle opere di
canalizzazione (TF 3.3.2000 2P.299/1999, parz. pubblicata. in RDAT
I-2000 no. 45) e che il prelievo reiterato di contributi provvisori, ancorché
fondato su fatti nuovi quali l’aumento dei costi di costruzione e dei valori di
stima, fosse privo di base legale (RDAT II-2000 no. 56).
Ben consapevole delle conseguenze di tali sviluppi giurisprudenziali, il
legislatore ha modificato l’art. 99 LALIA.
Da un lato per sostenere i Comuni nella non facile gestione finanziaria delle
opere di canalizzazione. Dall’altro per assicurare la parità di trattamento tra
i proprietari di fondi già edificati al momento del prelievo di contributi
provvisori, imposti sul valore di stima complessivo, ed i proprietari di fondi
liberi, imposti sul valore di stima del solo terreno, che successivamente
procedono ad un intervento edilizio (cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato no. 5090 del 20.2.2001 per la modifica degli art. 99 e 100 LALIA e
successivo Rapporto del 23.5.2001). In buona sostanza si è trattato
della codificazione di una prassi consolidata che fornisce ai Comuni la base
legale per prelevare “più” contributi provvisori (nuovo cpv. 2),
rispettivamente per adeguare il contributo provvisorio in caso di edificazione
di un fondo, di trasformazione o di riattazione di un edificio esistente (nuovo cpv. 2a). L’emendamento è entrato in vigore il
24.8.2001.
3.3. In concreto dalla documentazione
prodotta agli atti (cfr. prospetto dei contributi, ricapitolazione dei costi al
31.8.2007) si deduce che le opere previste
dal PGC non sono ancora terminate. Pertanto può essere escluso che i contributi di
costruzione incassati dal Comune alla fine degli anni ’70 fossero definitivi.
Per lo stesso motivo va pure escluso che il contributo qui prelevato sia un
contributo supplementare ai sensi dell’art. 100 LALIA.
Il contributo è conseguenza di uno specifico intervento edilizio – e in
quest’ottica ha connotazione supplementare – ma in un contesto d’imposizione
ancora provvisoria appunto perché l’impianto di evacuazione e depurazione delle
acque non è completato. Di conseguenza si tratta di un contributo provvisorio
adeguato a seguito di nuova edificazione giusta l’art. 99 cpv. 2a LALIA.
3.4. La LALIA non prevede limiti temporali entro i quali i costi di costruzione
delle opere di canalizzazione e depurazione delle acque debbano esse compensati
con il prelievo dei contributi. Solo per
per i contributi
supplementari la legge istituisce un termine di perenzione di 15 anni a decorrere dal
compimento dell’opera (art. 100 cpv. 1 LALIA).
Detto termine inizia a decorrere soltanto con il compimento dell’intera rete
delle canalizzazioni comunali, poiché è dall’opera nel suo complesso che il privato
trae un vantaggio particolare a livello pianificatorio ed igienico, il quale si
traduce poi in un aumento del valore venale del fondo (RDAT II-1998 no.
33). Il contributo supplementare è un
tributo che il Comune deve obbligatoriamente prelevare quando una particella
viene edificata, trasformata o riattata dopo il compimento delle infrastrutture
pubbliche ed è sostanzialmente finalizzato a garantire un trattamento paritario
tra i contribuenti che per primi si sono allacciati alla canalizzazione e quelli
che, invece, vi hanno provveduto solo in un secondo tempo (cfr. RDAT
II-1998 no. 33).
Ciò considerato il termine sancito dall’art. 100 non può essere riferito sic et
sempliciter all’istituto della prescrizione o della perenzione del diritto
d’imposizione.
In particolare, tale norma però non può essere applicata al contributo qui
imposto, poiché - come già rilevato al considerando precedente - anche se
riferito ad un particolare intervento edile, dal momento che l’impianto di evacuazione e depurazione delle acque non
è ancora completato, si tratta di un contributo provvisorio.
L’art. 99 LALIA, non prevede alcun termine entro il quale il Comune debba
procedere al prelievo di contributi provvisori. Tuttavia questo
Tribunale ha già avuto modo di statuire che il prelievo dei contributi
provvisori non soggiace a termini di prescrizione (cfr. TE 10.2.2004 in
re F. e successiva sentenza del TF del 10.1.2005 parz. pubblicata in RtiD
I-2005 no. 33).
Ne consegue che l’eccezione di perenzione
risulta infondata.
4.
4.1. Il ricorrente contesta il
calcolo del contributo in quanto tiene conto non solo dell’incremento del
valore di stima del fondo determinato dalla nuova edificazione, ma anche dell’aggiornamento
dovuto alla revisione generale delle stime.
La censura è fondata.
4.2. A norma dell’art. 99 cpv. 2a LALIA,
il contributo provvisorio è adeguato all’incremento del valore di stima
determinato dall’intervento edile.
Il Comune, per determinare il contributo qui imposto, ha preso in
considerazione il valore di stima complessivo risultante dall’ultimo
aggiornamento particolare a seguito dell’intervento edilizio compiuto dal
ricorrente. Quindi ha dedotto il valore di stima vigente al momento dell’avvenuta
imposizione del contributo nel 1979-80. La differenza costituisce l’importo
imponibile al quale è stato applicato il parametro del 3%. Eventuali contributi
supplementari già versati in passato dal proprietario sono posti in deduzione.
Tale metodo di calcolo non è corretto poiché immette nel calcolo l’incremento
del valore globale stabilito con la revisione generale delle stime immobiliari
entrate in vigore il 1°.1.2005, anziché tener conto, come vuole la legge,
unicamente del valore corrispondente all’incremento di stima determinato
dall’intervento edile che è alla base dell’imposizione. In tal modo crea un’evidente
disparità di trattamento tra i proprietari colpiti dalla presente procedura e
quelli che, non avendo eseguito interventi edili, non sono stati assoggettati e
quindi ad oggi sono stati imposti sulla base di valori previgenti alla
revisione. Una situazione che è in aperto contrasto con la ratio dell’art. 99
cpv. 2a LALIA. Ma non solo, considerando il valore di stima complessivo, il
proprietario subisce anche un’ingiusta doppia imposizione per la parte che era
già stata imposta con un contributo provvisorio.
Nel caso specifico il contributo deve
essere pertanto calcolato solo sull’incremento di valore determinato dalla
nuova edificazione, ossia la costruzione
del nuovo edificio accessorio sub. G del valore di fr. 25’000.- (cfr.
aggiornamento particolare del 28.9.2005).
Ne consegue che il contributo per il mapp. no. 859 ammonta a fr. 750.-
(ossia fr. 25'000.- x 3%).
5. La tassa di giustizia e le spese sono a carico del Comune in quanto parte soccombente (art. 104 cpv. 2 LALIA, art. 31 LPamm.). Poiché il ricorrente non si è avvalso della consulenza di un legale non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamati gli art. 96 ss LALIA
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto ai sensi del considerandi e di conseguenza il contributo a carico del mapp. no. 859 è ridotto a fr. 750.-.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 600.- sono a carico del Comune. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente la segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Annalisa Butti