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Incarto n.
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Lugano 25 giugno 2010 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Eraldo Pianetti arch. Giancarlo Fumasoli |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 16 ottobre 2008 da
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ISCC 1 composta da: 1. MIST 1 2. MIST 2 3. MIST 3 tutti rappr. dall’ RA 1
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contro |
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la decisione su reclamo emessa dal Municipio di __________ il 18 agosto 2008 nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti i lavori di riqualificazione di __________ a __________, nel tratto Piazza __________ – Piazza __________ (escluse),
relativamente al mapp. no. 2285 RFD di __________,
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richiamato l’inc. no. 8/02 di questo Tribunale inerente la procedura di approvazione dei progetti definitivi per le opere di riqualificazione di __________ nel tratto Piazza __________ – Piazza __________ (escluse) e la sistemazione di Piazza __________,
letti ed esaminati gli atti, sentite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Nel 2001 il Municipio di __________
ha licenziato il messaggio 13/2001 per ottenere l’autorizzazione a procedere
alle opere di riqualificazione di __________, nel tratto compreso tra Piazza __________
e Piazza __________, e di sistemazione di Piazza __________. Opere consistenti
nella posa di una nuova pavimentazione in pietra naturale, in sostituzione del
precedente manto d’asfalto, nella collocazione di elementi di arredo e nel
rinnovamento delle infrastrutture, e la cui esecuzione era programmata in fasi
successive parallelamente all’introduzione di misure di gestione del traffico.
A tal fine l’esecutivo ha sollecitato lo stanziamento di un credito di
costruzione complessivo di fr. 8’740'000.- anticipando che avrebbe goduto di un
sussidio federale di fr. 1'980'000.-. Il Consiglio Comunale ha approvato il
messaggio con risoluzione del 17.12.2001 cresciuta incontestata in giudicato.
Il progetto definitivo dell’opera, che non ha richiesto espropriazioni, è stato
pubblicato dal 4.2 al 5.3.2002 conformemente alla Legge sulle strade nella
versione in vigore all’epoca. Entro i termini di legge non è stata sollevata
alcuna opposizione ed il Tribunale di espropriazione ha approvato il progetto
con sentenza dell’8.3.2002 (inc. richiamato no. 8/02).
Ad intervento eseguito l’opera non è sfuggita ad una certa critica, tanto che
un’iniziativa popolare comunale, messa in votazione il 26.11.2006 ed accettata
dalla maggioranza dei votanti, ha portato alla rimozione delle strutture
metalliche (gazebo) già collocate, come da progetto, in Piazza __________.
L’opera si è inoltre rivelata difettosa in seguito alla formazione di evidenti
crepe nella pavimentazione; esperiti i necessari accertamenti peritali in
ordine alle fonti del danno, in data 14.4.2008 il Municipio ha siglato con la
ditta esecutrice ed i tecnici responsabili un accordo a garanzia della
riparazione completa dei vizi a loro esclusivo carico.
Nel frattempo, con un’interrogazione parlamentare presentata nel 2005 da due
deputati chiassesi, era stato sollevato il tema dell’applicazione e del
rispetto della Legge sui contributi di miglioria in relazione al nuovo __________.
In esito alla stessa il Municipio ha deciso di procedere all’imposizione di
contributi di miglioria per le opere di riqualificazione. Con messaggio 3/2007,
nel quale ha precisato di volersi attenere al preventivo già ratificato e
decurtato di costi vari, esso ha così proposto il prelievo di una quota del 30%
della spesa pari a fr. 1'830'000.-. Tale messaggio è stato approvato con
risoluzione legislativa del 28.3.2007, anch’essa cresciuta incontestata in
giudicato.
1.2. Il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di
miglioria pubblicando il prospetto dal 20.6 al 19.7.2007 previo invio di un
avviso personale ai contribuenti.
I ricorrenti sono comproprietari del mapp. no. 2285 ed in tale veste sono stati
assoggettati al pagamento di un contributo di miglioria complessivo di fr.
17'897.-.
Non condividendo l’imposizione i comproprietari hanno dapprima impugnato il
prospetto con tempestivo reclamo, respinto dal Municipio con decisione del
18.8.2008, e quindi interposto il ricorso in esame chiedendo l’annullamento del
contributo. Essi sollevano l’eccezione di perenzione del diritto impositivo del
Comune e contestano l’imponibilità dell’opera, il vantaggio particolare, la
spesa determinante per il calcolo dei contributi ed i criteri di riparto. Censure
avversate dal Municipio che postula la reiezione del gravame.
Esperito un sopralluogo il 18.11.2009, le parti sono comparse all’udienza del
25.11.2009 riconfermandosi nelle rispettive tesi e domande.
2.
La competenza del Tribunale di
espropriazione a statuire sui ricorsi in tema di contributi di miglioria è data
dall’art. 13 cpv. 2 della Legge sui contributi di miglioria (LCM).
Il ricorso in oggetto, interposto tempestivamente dai proprietari imposti,
legittimati a ricorrere (art. 5 LCM e 43 LPamm), è ricevibile in ordine.
3.
3.1. I ricorrenti contestano l’imponibilità
dell’opera sostenendo che l’intervento non rientra nel catalogo di opere
soggette a contributi di cui all’art. 3 cpv. 1 LCM trattandosi di un semplice
abbellimento del centro cittadino andato a beneficio di tutta la popolazione e
non solo di alcuni proprietari. Essi rimproverano inoltre al Municipio un
comportamento contraddittorio e contrario ai principi della buona fede per
avere, inizialmente, rassicurato e lasciato credere ai cittadini che non
avrebbe proceduto al prelievo di contributi, con ciò inducendoli a non opporsi
ai lavori. Di conseguenza, a loro avviso, l’esecutivo non è legittimato a
procedere all’imposizione.
3.2. Il prelievo di contributi di miglioria per opere che procurano vantaggi
particolari è obbligatorio (art. 1 cpv. 1 LCM). Il Municipio non può
prescindere dall’imposizione – neppure con l’accordo del Consiglio Comunale (RDAT
I-1992 no. 50) – se non con il consenso del Consiglio di Stato ed a condizione
che il finanziamento dell’opera sia adeguatamente garantito da altri tributi
(art. 1 cpv. 2 LCM). Spetta al legislativo – nel quadro della competenza
espressamente attribuitagli di approvare i progetti per l’esecuzione di opere
pubbliche e di accordare i necessari crediti (art. 13 cpv. 1 let. g LOC) – stabilire
il principio del prelievo, la natura dell’urbanizzazione e la quota imponibile
(RDAT II-1998 no. 29 c. 4b). Contro la sua decisione è dato ricorso al
Consiglio di Stato (art. 208 ss LOC).
Pertanto, quando il Municipio intende avanzare una domanda di credito per
l’attuazione di un’opera pubblica, è tenuto ad esaminare se questa procura
vantaggi particolari ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 LCM: se ciò non fosse il caso
solleciterà soltanto il credito di costruzione, altrimenti dovrà proporre al legislativo
di fissare anche la percentuale di prelievo. Un’eventuale rinuncia
all’imposizione potrebbe comportare – se contestata con successo e ritenuta
infondata in sede di ricorso – l’obbligo per il legislativo di pronunciarsi,
necessariamente con una seconda decisione, sulla natura dell’opera e la quota
imponibile entro i limiti fissati dall’art. 7 LCM (cfr. fattispecie di cui alle
sentenze parzialmente pubblicate in RDAT II-1998 no. 30, II-2001 no.
44).
3.3. In concreto, quando nel 2001 ha chiesto l’autorizzazione ad eseguire le
opere di riqualificazione ed il credito di costruzione, il Municipio non ha
proposto la riscossione di contributi di miglioria ed il Consiglio Comunale non
ha deliberato in merito. L’esecutivo, peraltro, non ha mai presentato formale
istanza di esonero al Consiglio di Stato (cfr. plico doc. A, P: atti inerenti
il MM 13/2001).
L’iniziale rinuncia al prelievo, giustificata con la volontà “di sostenere,
seppur indirettamente, le attività commerciali ed economiche presenti sul __________”,
è stata messa in discussione con un’interrogazione parlamentare nella quale è
stata sollevata la questione dell’applicazione e del rispetto della Legge sui
contributi di miglioria in relazione al nuovo __________. In esito alla stessa,
riconsiderati gli obblighi di legge e la natura dell’opera, il Municipio non ha
potuto far altro che proporre l’imposizione (cfr. plico doc. AA: Interrogazione
parlamentare no. 182.05 presentata il 12.10.2005 dagli on. __________ e __________
“__________a __________: la Legge sui contributi di miglioria è rispettata? La
Legge è veramente uguale per tutti”, nonché conseguente risposta del Consiglio
di Stato ris. no. 5312 del 15.11.2005; plico doc. Q: rapporto della Commissione
della gestione del 5.3.2007 sul MM 3/2007, verbale della seduta del Consiglio
Comunale del 28.3.2007).
Ed è così, che con una seconda risoluzione del 28.3.2007, cresciuta
incontestata in giudicato, il Consiglio Comunale ha sancito il prelievo di
contributi di miglioria e fissato la quota imponibile al 30% della spesa
determinante.
Tale modo di procedere non può essere contestato in questa sede allo scopo di
invalidare l’imposizione. Come già indicato, le decisioni degli organi
comunali, e segnatamente le risoluzioni che sanciscono il principio dell’imposizione,
la natura dell’opera e la quota imponibile, devono essere contestate nelle
forme ed entro i termini stabiliti dagli art. 208 ss LOC. Le censure al
riguardo proposte solo nell’ambito della procedura di prelievo dei contributi sono,
per giurisprudenza invalsa, considerate tardive e quindi irricevibili (RDAT
II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b; RtiD II-2005 no. 26). In altre
parole, le critiche mosse nel ricorso in esame avrebbero dovuto essere
sollevate impugnando tempestivamente la risoluzione legislativa del 28.3.2007
dinanzi al Consiglio di Stato. Avendo lasciato che crescesse in giudicato i
ricorrenti non possono più rimetterla in discussione: questo Tribunale non può quindi
che constatare l’irricevibilità della contestazione siccome tardiva.
In ogni caso, identificando l’intervento come opera di urbanizzazione generale
e fissando la percentuale al minimo legale, il Consiglio Comunale ha già tenuto
conto che, per loro stessa natura, le opere non sono finalizzate ad
avvantaggiare solo pochi proprietari, bensì in maniera rilevante anche la
collettività (RtiD I-2007 no. 29 c. 4.4.2); pertanto è quest’ultima che,
in definitiva, si assume la maggior parte dei costi di costruzione.
4.
4.1. I ricorrenti sollevano
l’eccezione di perenzione del diritto impositivo del Comune nei loro confronti.
Essi argomentano che l’opera è stata progettata, studiata e realizzata in
diverse fasi ben distinte e che la prima fase è terminata il 16.8.2004. Perciò,
considerato che il prospetto è stato pubblicato quasi 3 anni dopo la messa in
esercizio dell’opera, il diritto d’imporre contributi di miglioria risulta da
tempo perento.
Il Municipio replica che i lavori realizzati costituiscono un’opera unica
avendo formato oggetto di un solo messaggio municipale e di una unica
deliberazione legislativa, ed essendo parte integrante di un medesimo progetto
finalizzato alla creazione di uno spazio urbano di qualità. Eseguiti a tappe
con inizio il 1°.4.2003, i lavori sono proseguiti senza interruzioni, tranne
che nei periodi di ferie ed in caso di maltempo, per terminare il 2.9.2005.
Pertanto il diritto impositivo non è perento.
4.2. E’ doveroso rilevare, in via introduttiva, che l’eccezione di perenzione è
condivisa da altri contribuenti che pure hanno impugnato il prospetto dinanzi a
questo Tribunale. Sia detto quindi, ai fini di una visione d’insieme e di
un’analisi paritaria della problematica, che l’eccezione poggia sostanzialmente
sull’assunto secondo cui l’opera sarebbe formata da tronconi distinti e
funzionalmente indipendenti l’uno dall’altro, suddivisione che sarebbe
avvalorata dall’esecuzione a tappe dei lavori e dalla messa a disposizione
progressiva di ogni troncone al pubblico. Pertanto il dies a quo del termine di
perenzione andrebbe individuato nel giorno in cui è stata conclusa ogni singola
tappa, ciò che del resto permetterebbe anche di meglio determinare l’effettivo
vantaggio di ogni fondo a seconda della sua posizione rispetto ad ogni tappa.
Su tali basi il diritto impositivo risulterebbe quanto meno parzialmente, se
non assolutamente, perento, sanzione che il Comune avrebbe facilmente potuto
evitare prelevando i contributi per tutta l’opera sulla base del preventivo
(art. 11 cpv. 3 LCM), oppure procedendo ad imposizioni a catena conteggiando
solo la quota parte di spesa per ogni singola tappa (art. 6 cpv. 2 LCM).
Un’immagine frammentaria come quella prospettata non è, tuttavia, condivisibile
anche perché l’ampiezza ed i contenuti di un’opera, incluse tutte le sue parti
costitutive, si desumono normalmente dalla decisione che ne dispone
l’esecuzione oltre che, evidentemente, dal progetto (Knecht,
Grundeigentümer Beiträge an Strassen im aargauischen Recht, Diss. 1975, p. 55;
(Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976,
p. 52). Ispirata, in realtà, solamente da un programma esecutivo scadenzato
(tutt’altro che fine a sé stesso), questa linea di pensiero consegna un quadro
inesatto delle opere le cui singole componenti e fasi esecutive sono ben lungi
dall’essere prive di nesso; al contrario, sono manifestamente frutto di un
concetto unitario e configurano un complesso di interventi coesi di rifacimento
di un’opera preesistente.
Come ancora si vedrà, la fonte prima delle opere è il PR comunale nel quale è
ancorato il principio della riqualificazione urbanistica di __________; il
progetto non è altro che la messa in atto concreta di uno specifico indirizzo
pianificatorio riferibile al tratto compreso tra Piazza __________ e Piazza __________.
Le opere stesse, ideate secondo un disegno organico e consequenziale in punto
sia alla tipologia della pavimentazione sia agli arredi ed alle sottostrutture,
riflettono il carattere unitario dell’intervento sul quale il legislativo si è
determinato affermativamente. Lo schema operativo a tappe, anticipato (cfr.
relazione tecnica e MM 13/2001) e poi messo in atto dal Municipio, non
significa affatto che le opere pertinenti ad ogni singola tappa siano
funzionalmente autonome, ma è la risposta ragionata ad una specifica esigenza
tecnica di programmazione dei lavori tenuto conto della loro entità,
dell’estensione del tratto stradale interessato e del fatto che, oltre ad
essere percorso da mezzi pubblici, per alcuni fondi esso costituisce l’unica
via d’accesso veicolare. Essendo risaputo che la posa di un lastricato richiede
tempi superiori a quelli normalmente necessari per una semplice pavimentazione
bituminosa, lo svolgimento delle opere a tappe era imprescindibile ai fini
della coordinazione efficiente dei lavori e del traffico (privato e pubblico),
e quindi affinché il cantiere fosse il meno penalizzante possibile. La
correlazione tra le tappe stesse risulta, del resto, dalla loro evidente
complementarietà e dal proseguimento regolare dei lavori che in parte si sono anche
sovrapposti e non hanno subito interruzioni di durata significativa (cfr.
schemi di intervento e di circolazione plico doc. F; bollettini di fornitura
della malta plico doc. C). Globale è, infine, anche il risultato delle opere
ritenuto che, rispetto al passato, lo stato attuale del ________ traduce un
successo palesemente complessivo; è bastato il sopralluogo per averne la
conferma.
Pertanto le opere vanno considerate come insieme coerente di interventi di
miglioria aventi lo scopo unico di risanare __________ e Piazza __________.
4.3. Giusta l’art. 16 LCM il diritto d’imposizione è perento se il prospetto
dei contributi non è pubblicato entro 2 anni dalla messa in esercizio
dell’opera.
Secondo la giurisprudenza, formatasi soprattutto nell’ambito di opere viarie,
un’opera stradale è messa in esercizio quando è resa liberamente utilizzabile e
percorribile. Il concetto non è sprovvisto di una certa ambiguità. Infatti, se
la messa in esercizio è agevolmente determinabile per opere interamente nuove,
potendo essere individuata di regola nel giorno di apertura al traffico della
strada, viceversa lo è assai meno quando attiene al risanamento di opere
preesistenti che, durante la fase esecutiva, non sono state completamente
chiuse al traffico e quindi non hanno smesso di espletare la loro funzione. In questo
caso, stando alla prassi, è giudizioso ritenere che vi sia messa in esercizio
non appena siano compiuti i lavori principali direttamente legati alla
funzionalità dell’opera in questione. Non sono invece decisivi né il giorno del
collaudo né la data di esecuzione di semplici finiture poiché la ratio
normativa è di impedire, nell’interesse della sicurezza giuridica, che
l’autorità comunale eluda il termine di perenzione procrastinando
discrezionalmente interventi che sono marginali dal profilo finanziario e
costruttivo, rispetto all’opera complessiva, e che non influiscono sulla messa
in esercizio (RDAT II-1996 no. 52 c. 5e, I-1997 no. 44 c. 3a, II-1999
no. 41, II-2000 no. 51; Messaggio del Consiglio di Stato no. 2826 del
13.6.1984 concernente la nuova Legge sui contributi di miglioria, ad art. 21
del disegno di legge; Rapporto della Commissione della legislazione del
16.1.1998 sulle iniziative parlamentari 13.5.1996 e 14.4.1997 presentate,
rispettivamente, dagli on. Carlo Donadini e Michela Ferrari-Testa per la
modifica degli art. 16 e 13 della Legge sui contributi di miglioria, p. 2-4; Bernasconi,
Il termine di perenzione nel diritto di prelevare contributi di miglioria
secondo la nuova LCM, CFPG 1997, p. 73 ss; Scolari, Tasse e contributi
di miglioria, CFPG 2005, p. 133-134).
4.4. Come già evidenziato, l’opera imposta è consistita nel rifacimento
integrale di un tratto stradale preesistente con interventi nel sottosuolo ed
in superficie. Rispetto al complesso di lavori eseguiti il rivestimento con
lastre in pietra naturale si distingue senza ombra di dubbio, e sotto tutti gli
aspetti, come intervento principale. In effetti la nuova pavimentazione, oltre
a determinare la riqualifica urbanistica del __________, concorre a rendere
operativa la gerarchia della strada sancita dalla pianificazione e ne definisce
l’uso demarcando le superfici destinate al traffico veicolare e le aree
pedonali. Non solo: si è pure trattato dell’intervento tecnicamente più
impegnativo e finanziariamente più oneroso, considerato che la sola spesa per
la fornitura e la posa delle lastre, pari a fr. 2'282'441.60, rappresenta il
37% circa del costo totale dell’opera riportato nel consuntivo di fr.
6'180'947.25. Infine, è dopo la posa delle lastre che l’intero tratto
interessato dai lavori ha assunto a tutti gli effetti la funzione riservatagli
ed è stato restituito alla circolazione.
Ne consegue che la messa in esercizio dell’opera, rispettivamente il dies a quo
del termine di perenzione, risale al compimento delle opere di pavimentazione.
4.5. Stando agli schemi di intervento e di circolazione (cfr. plico doc. F) che
riportano in sequenza le fasi esecutive e che trovano puntuale riscontro nei
bollettini di fornitura della malta per la posa delle lastre (cfr. plico doc.
C), la pavimentazione è stata realizzata in 6 fasi successive, in parte anche
accavallatesi tra loro, con inizio il 1°.4.2003, data di apertura del cantiere.
I tempi di esecuzione delle singole fasi possono così essere riassunti:
1a fase:
tratto da Piazza __________ (esclusa) a Via __________: 1°.4 – fine ottobre
2003
2a fase:
- tratto da Via __________ all’inizio di Viale __________: 15.10 – 20.12.2003
- imbocco di Viale __________: 20.10.2003 – 15.2.2004
- imbocco di Via __________: 12.1 – 30.1.2004
3a fase:
- area nord di Piazza __________ e imbocco di Via __________: 2.2 – 15.4.2004
- completamento imbocco di Viale __________: 1.3 – 16.4.2004
- area sud di Piazza __________ e imbocco di Via __________: le opere da
impresario costruttore sono terminate il 22.10.2004 e quelle di pavimentazione
il 4.3.2005
4a fase:
tratto da Piazza __________ al confine nord dei mapp. no. 611/581: le opere da
impresario costruttore sono terminate il 1°.10.2004 e quelle di pavimentazione
il 5.11.2004
5a fase:
tratto dal confine nord dei mapp. no. 611/581 all’imbocco del posteggio ex __________.
Le opere da impresario costruttore sono state eseguite nel periodo 4.10 –
3.12.2004; la prima tappa delle opere di pavimentazione si è conclusa il
3.12.2004 mentre la seconda è stata eseguita nel periodo 6.12.2004 – 4.2.2005
6a fase:
- tratto dal parcheggio ex __________ all’imbocco di Via __________. Le opere
da impresario costruttore e le opere di pavimentazione sono state eseguite,
rispettivamente, nei periodi 6.12.2004 – 27.5.2005 e 7.2 – 24.6.2005
- imbocco di Via __________ /Via __________: le opere da impresario costruttore
sono state eseguite nel periodo 30.5 – 24.6.2005. L’ultima fornitura di malta
per la posa delle lastre risale al 31.8.2005
Come si evince inequivocabilmente dal plico dei bollettini giornalieri, dopo
l’apertura del cantiere i lavori sono avanzati con regolarità e senza
interruzioni significative; vero è che la fornitura di malta per la posa delle
lastre è iniziata il 15.10.2003 ed è proseguita costantemente fino all’ultima
consegna avvenuta il 31.8.2005. Sapendo che alla fornitura della malta deve
prontamente seguire la posa delle lastre, è lecito concludere che le opere di
pavimentazione siano terminate nei giorni immediatamente successivi all’ultima
consegna, e cioè all’inizio del mese di settembre del 2005. Risulta, invero,
che nei giorni seguenti sono ancora stati realizzati alcuni lavori a regia che
tuttavia sono di secondaria importanza e non hanno influito sulla messa in
esercizio già avvenuta, a tutti gli effetti, all’inizio del mese.
Ne consegue che la pubblicazione del prospetto, intervenuta entro i 2 anni
previsti dall’art. 16 LCM, è tempestiva.
Pertanto l’eccezione di perenzione è respinta.
5.
5.1. I Comuni sono tenuti a
prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al
privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di
urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM),
non invece per i lavori di semplice manutenzione (art. 3 cpv. 4 LCM). Un
vantaggio particolare è presunto specialmente quando (art. 4 cpv. 1 LCM):
l’opera serve ad urbanizzare i fondi ai fini dell’utilizzazione prevista o a
migliorare l’urbanizzazione secondo uno standard minimo (let. a); quando
migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la
salubrità e la tranquillità dei fondi, tenuto conto della loro destinazione
(let. b); quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (let. c). Il
contributo è dunque imponibile, non solo per opere completamente nuove, ma
anche per il miglioramento o l’ampliamento di un’opera esistente (RDAT
II-1998 no. 29 c. 6b).
Gli interventi stradali e le opere annesse sono un esempio emblematico di opere
pubbliche soggette a contributi di miglioria; è infatti opinione comunemente
ammessa che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi e piazze
conferiscano indubbi vantaggi particolari alle proprietà servite poiché creano
le premesse per l’edificazione dei fondi o ne migliorano lo stato di
urbanizzazione (Messaggio no. 2826 cit., ad art. 5 del disegno di legge;
Reitter, Les contributions d’équipement, th. 1986, p. 65, 67, 70; Blumer,
Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p.
38, 45, 47, 48; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss.
1997, p. 93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel
comune ticinese, 1963, p. 66 e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b; RtiD
II-2005 no. 25 c. 5.3).
Nello specifico, un intervento di rifacimento di un strada o di una piazza che
comporti, tra l’altro, la posa di una pavimentazione pregiata, è un’opera per
la quale possono essere prelevati contributi di miglioria in quanto è
suscettibile di apportare vantaggi particolari ai fondi adiacenti (RDAT
I-1998 no. 53 c. 4.2, I-2001 no. 36; TRAM 52.98.00063 del 1°.3.1999).
5.2. Le opere di riqualificazione di __________ hanno radici nella
pianificazione (cfr. MM13/2001). Le problematiche dipendenti dal
congestionamento da traffico di cui soffriva cronicamente il __________ sin
dagli anni ’70, rimaste irrisolte nel PR approvato il 10.8.1988, hanno indotto
le autorità ad elaborare dei provvedimenti atti a frenare il sovraccarico del
sistema viario ed a ridurre i disagi ambientali. Un primo passo decisivo è
stato compiuto con l’approvazione nel 1993 del Piano particolareggiato della
zona del centro cittadino (PPZCC) orientato al recupero in termini qualitativi
della sostanza edilizia del centro cittadino ed al riequilibrio della funzione
abitativa rispetto a quella commerciale ed amministrativa. Con queste finalità
già si prospettava la messa in atto di un nuovo disegno dei trasporti,
tracciato nell’ambito della revisione del piano viario all’epoca in itinere,
fondato su una politica di decentramento e di drastica riduzione del traffico privato
nel comprensorio cittadino; approccio condiviso, nel principio, dalle autorità
cantonali (cfr. ris. del Consiglio di Stato del 15.12.1993 p. 4; esame
preliminare della revisione del piano viario del comparto cittadino del
14.2.1992). Vero è che tra i concetti d’intervento previsti nel PPZCC
figuravano, in particolare, la riconversione di __________ __________ in “area
di circolazione pubblica con prevalenza pedonale” e la sua pavimentazione con
lastre di pietra naturale (cfr. piani no. 298.1 e 298.2 del settembre 1986
aggiornati al dicembre 1990).
L’assetto viario del centro, secondo gli indirizzi auspicati, è poi stato
formalmente sancito nel nuovo piano del traffico approvato dal Consiglio di
Stato il 14.3.2001 che, oltre a riformare le gerarchie stradali, ha disposto
l’eliminazione del traffico veicolare di transito in entrata ed in uscita
dall’Italia trasferendone il flusso da __________ verso gli assi esterni
all’abitato di __________ /__________ /__________. Sono così stati assegnati a
“strada pedonale e ciclabile con accesso veicolare limitato” il tratto Piazza __________
-Via __________, Piazza __________ e Via __________, rispettivamente a “strada
di raccolta” il tratto Via __________ -Piazza __________; tutto il resto del __________
verso nord è stato definito “asse principale trasporti pubblici, spostamenti
veicolari limitati” (cfr. ris. del Consiglio di Stato del 14.3.2001; piano no.
912-f-001A; rapporto di pianificazione p. 11, 14-15, 18, 24, 26-27).
Con una variante approvata dal Consiglio di Stato il 2.7.2008, il tratto Via __________
-Piazza __________ è stato riassegnato a “strada di servizio” ed il tratto
Piazza __________ -Via __________ a “strada pedonale e ciclabile con accesso
veicolare limitato” (cfr. ris. del Consiglio di Stato del 2.7.2008; piano no.
710-P-061003).
5.3. Lungo il tratto tra Piazza __________ e Piazza __________ è stata posata
una pavimentazione in lastre di pietra naturale (porfido, marmo e granito) che,
secondo un disegno lineare formato da rivestimenti e inserti a diversa
colorazione, vuol essere nel contempo elemento di aggregazione e segno di
demarcazione dell’utilizzo differenziato delle superfici; il tutto senza
separazione reale degli spazi, volutamente lasciati ad uso libero e prioritario
dei pedoni, abbinato ad alberature e ad una serie di candelabri e punti
luminosi sul selciato. Il lastricato si estende in modo omogeneo anche a Piazza
__________ completata nella zona centrale con una vasca a zampillo. Infine, un
dissuasore telescopico automatico, con funzione moderatrice, è collocato
all’entrata sud di Piazza __________,
rispettivamente all’altezza di Via __________, di Via __________ e di Via __________.
(cfr. documentazione fotografica; relazione tecnica e piani al progetto
definitivo [inc.
no. 8/2002]; MM 13/2001).
Parallelamente i lavori hanno coinvolto anche le infrastrutture: oltre a posare
una nuova condotta per l’acqua potabile, il Comune ha sostituito le condotte e
gli allacciamenti del gas, potenziato le condotte elettriche e realizzato,
conformemente al piano generale delle canalizzazioni, una nuova tubazione per
la raccolta separata delle acque chiare, compresi gli allacciamenti privati. I relativi
costi non sono oggetto d’imposizione (cfr. MM 3/2007).
5.4. Lo scopo, peraltro pienamente raggiunto, dell’opera è duplice: da un lato
essa conferisce al __________ ed a Piazza __________ un assetto urbanistico
moderno e di qualità; dall’altro essa concretizza gli indirizzi pianificatori
limitando il traffico veicolare ai soli autorizzati a favore di uno spazio
essenzialmente pedonale destinabile anche ad attività ricreative o culturali.
Una soluzione che, del resto, è stata adottata anche in altre città del Cantone
dove talune strade e piazze già aperte al transito sono state riqualificate e
convertite in aree prevalentemente pedonali.
E’ pur vero che a farne le spese è la circolazione veicolare ora non più liberamente
consentita bensì soggetta a limitazioni e condizionata alla necessità di
accesso privato o di servizio. Circostanza che è motivo di proteste da parte dei
ricorrenti – come di altri contribuenti (e non solo) – che negano qualsivoglia
beneficio imputando anzi alla pedonalizzazione del ______ un grave calo del
mercato immobiliare e commerciale con conseguenti altrettanto gravi pregiudizi
finanziari. Se non che il parziale divieto di circolazione è un preciso
concetto viario cristallizzato nella pianificazione, ed accompagnato da
provvedimenti di polizia, la cui legittimità andava contestata al momento
dell’adozione. Definitivamente sancito nel PR, esso gode della presunzione di
pubblica utilità e, dopo tutto, appare perfettamente in linea con la politica
ambientale federale focalizzata sulla riduzione massima consentita degli
effetti dannosi e molesti delle emissioni di cui il traffico è una delle fonti
principali (cfr. Ambiente svizzera 2009, ed. UFAM, www.bafu.admin.ch). Quanto al ristagno del
mercato immobiliare e locativo, non bisogna dimenticare che nel mendrisiotto,
ed a Chiasso specialmente, ormai da anni il fenomeno dello sfitto è
particolarmente pronunciato, al punto che la regione è costantemente in testa
alle graduatorie. Una situazione dovuta a fattori congiunturali che ancora
impediscono il riassorbimento completo dell’eccedenza di offerta degli anni
’90; senza contare che al commercio di dettaglio cittadino si sono aggiunti o
sostituiti i centri commerciali sorti nell’area suburbana (cfr. USTAT, Dati –
statistiche e società, 4/2003 p. 40 ss, 3/2004 p. 42 ss, 3/2005 p. 34 ss,
3/2006 p. 19 ss, 3/2008 p. 71 ss). Non è dunque nell’opera eseguita e nella
pedonalizzazione del _______ che può essere individuato il fattore decisivo che
avrebbe determinato la crisi.
In ogni caso, nell’ambito della procedura in oggetto, le suddette circostanze
non sono atte a sovvertire la presunzione del vantaggio particolare indotto dal
profondo cambiamento ambientale ed urbanistico determinato dalle opere di
riqualificazione. Basti pensare che per i fondi serviti l’urbanizzazione è
senz’altro migliorata (art. 4 cpv. 1 let. a LCM) tanto in relazione agli
accessi pedonali ed alle infrastrutture (non imposte ma pur sempre
rinnovate), quanto per la massiccia riduzione dei disagi ascrivibili al
traffico automobilistico; si è così imposta una accresciuta sicurezza per
l’utenza ed è diminuito il carico inquinante fonico ed atmosferico ad evidente
vantaggio di una maggiore tranquillità e salubrità dei fondi (art. 4 cpv. 1
let. b-c LCM). Tali fattori, uniti alla pavimentazione pregiata, contribuiscono
inoltre a valorizzare e conferire maggior pregio agli stabili.
5.5. Il mapp. no. 2285 è un fondo di mq 935 ubicato nelle vicinanze dell’area
doganale, in posizione retrostante rispetto a __________; a nord/est è a
diretto confine con il posteggio pubblico __________ (posteggio a pagamento
controllato mediante barriera) verso il quale dispone solo di un accesso
pedonale. La particella è edificata con uno stabile che conta 7 piani fuori
terra, a sfruttamento commerciale al piano terreno ed amministrativo ai piani
superiori; lo stabile dispone anche di un piano interrato occupato da
un’autorimessa, cantine e locali tecnici. L’accesso veicolare, limitato agli
aventi diritto, è dato da __________ attraverso i mapp. no. 1187, 1510 e 119 ed
è garantito mediante servitù prediali iscritte a RF (cfr. verbale di
sopralluogo; documentazione fotografica; estratti SIFTI).
Nel complesso, vista la situazione del fondo, un vantaggio particolare non può ragionevolmente
essere negato. E’ vero che, trattandosi di proprietà ubicata in posizione
retrostante, gli effetti indotti dallo sgravio ambientale e dalle migliore urbanistiche
ed estetiche sono meno marcati rispetto alle proprietà confinanti. Un beneficio
nondimeno sussiste nella misura in cui l’opera è utilizzata da proprietari ed
inquilini come unico accesso veicolare e costituisce anche un comodo adito
perdonale: percorrendo __________ e Piazza __________, possono essere raggiunti
a piedi, comodamente ed in pochi minuti, i commerci e gli uffici del centro,
gli uffici comunali ubicati in Piazza __________, la stazione ferroviaria, come
pure l’area doganale ed i mezzi pubblici verso __________ e __________.
A dispetto di quanto pretendono i ricorrenti gli asseriti disagi arrecati dal
cantiere non sono atti né a sovvertire la presunzione sancita dall’art. 4 LCM
né ad affievolire il beneficio; a prescindere dal fatto che si è trattato di un
fastidio temporaneo, i proprietari disponevano delle azioni di difesa offerte
dai diritti di vicinato che costituiscono una garanzia sufficiente per
tutelarsi da eventuali immissioni eccessive provocate dai lavori. Lo stesso
vale per i lamentati vizi dell’opera, peraltro non generalizzati ma
circoscritti ad alcune aree, che non contraddicono affatto il concetto di
miglioria e nulla tolgono al pregio dell’opera definitiva; una volta accertati
sono stati sanati ed i costi di riparazione, direttamente assunti dai
responsabili, non sono oggetto d’imposizione.
Di conseguenza la contestazione è respinta.
6.
6.1. I
ricorrenti contestano la spesa determinante per il calcolo dei contributi: in
particolare l’importo detratto per opere di asfaltatura in quanto asseritamente
inaffidabile, nonché la mancata deduzione del sussidio federale e di tutta una
serie di costi relativi ad opere che, a loro avviso, non costituiscono
migliorie (spostamento di piante, spostamento o rifacimento di griglie e
tombini, impianto di illuminazione, fontane e relativo impianto idrico,
sistemazione di Piazza __________).
6.2. L’art. 6 cpv. 1 LCM stabilisce testualmente che per il calcolo dei
contributi sono determinanti le spese totali d’esecuzione o di acquisto
dell’opera, comprese quelle per i terreni necessari, le indennità, i progetti,
la direzione dei lavori e gli interessi di costruzione.
Di conseguenza, nella spesa determinante sono da computare, ad esclusione dei
sussidi (art. 6 cpv. 3 LCM), tutti i costi connessi con la realizzazione
dell’opera riconducibili tanto alla preliminare fase di progettazione quanto
alla costruzione vera e propria dell’opera e di tutte le sue parti costitutive (Blumer,
op. cit., p. 56; Scolari, op. cit., p. 105-106). Nel caso di un
intervento stradale che includa anche le infrastrutture sono deducibili le
spese afferenti a quelle opere che sono finanziabili con altri tributi, come ad
esempio le canalizzazioni fognarie che sono soggette al contributo di
costruzione (art. 96 ss LALIA).
6.3. Il Municipio ha proceduto all’imposizione sulla base del preventivo
approvato nel 2001 decurtato dei seguenti oneri (cfr. MM 3/2007; relazione
tecnica):
- costi per la sostituzione delle infrastrutture tecnologiche (condotte
acqua, gas, elettricità);
- costi per la realizzazione della nuova canalizzazione per le acque chiare;
- costi per la realizzazione delle strutture metalliche rimosse da Piazza __________;
- costi legati alla gestione viaria e non attinenti strettamente ai lavori di
riqualifica (dissuasori telescopici, ecc.);
- oneri per interventi non previsti nel credito realizzato (pavimentazione
bituminosa per raccordi);
- costo corrispondente ad un ipotetico intervento di semplice rifacimento del
manto bituminoso.
A prescindere dal fatto che alcune delle deduzioni rivendicate sono quindi già state
considerate, non vi è alcun valido motivo per aggiungerne altre. Le voci che
compongono la spesa determinante si riconducono tutte, palesemente, ad
interventi necessari, o comunque a parti integranti dell’opera, espressamente previsti
dal progetto. Posto che, come già ampiamente evidenziato, l’opera va
considerata nel suo complesso, è impensabile estrapolarne singoli elementi senza
i quali essa non potrebbe dirsi compiuta e conforme. Non regge neppure la
contestazione dell’importo dedotto quale costo equivalente ad un’ipotetica
asfaltatura. Infatti – indipendentemente dall’ammontare, peraltro stimato,
checché se ne dica, secondo criteri ragionevoli (cfr. lettera dell’Ufficio
tecnico comunale dell’11.6.2007) – essa trascura del tutto, a torto, che
l’intervento né era previsto né è stato eseguito e che di conseguenza i
contribuenti sono stati favoriti avendo beneficiato di una deduzione non dovuta.
Infine, quanto al sussidio federale, sul quale l’esecutivo inizialmente contava
e che aveva ottenuto un preavviso favorevole da parte delle autorità federali, esso
non figura tra le deduzioni per l’ovvia ragione che in ultimo non è stato
erogato; ciò per esaurimento del credito da destinare, nel settore stradale, ai
provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico, e segnatamente alle misure di
moderazione del traffico (cfr. plico doc. H e U). Giustamente, quindi,
l’importo non è stato detratto; dopotutto l’autorizzazione ad iniziare i lavori
rilasciata nel 2000 di per sé stessa non dava comunque diritto all’aiuto
finanziario richiesto dal Comune (art. 26 cpv. 2 LSu).
Pertanto la censura è infondata.
7.
7.1. I beni imponibili sono
individuati mediante un piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in
classi di vantaggio (art. 9 LCM); al suo interno la quota è ripartita tra gli
interessati in funzione del vantaggio particolare (art. 8 cpv. 1 LCM). Il
vantaggio particolare costituisce il criterio decisivo sia per la delimitazione
del piano sia per la suddivisione della quota e concretizza il principio
secondo cui ogni contribuente dev’essere imposto in proporzione al beneficio
tratto dall’opera(RtiD I-2007 no. 29 c. 4.2 e 5.1). La ripartizione si
effettua, di regola, in base alla superficie dei fondi e tendo conto, per i
terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (art. 8 cpv. 2 LCM);
sono applicabili altri metodi di computo e fattori di correzione qualora
speciali circostanze lo giustificassero (art. 8 cpv. 3 LCM).
Posto che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la
prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su
elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione,
purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di
arbitrio (Messaggio no. 2862 cit., ad art. 9 del disegno di legge; Marantelli-Sonanini,
op. cit., p. 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii). In tale ambito l’ente
pubblico gode di un ampio margine di autonomia e perciò, in occasione del
riesame, il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo
limitandosi a verificare che il metodo d’imposizione prescelto rispetti la
legge ed i principi costituzionali; la chiave di riparto potrà così essere
censurata solamente se conduce a risultati tanto insostenibili da costituire un
abuso o un eccesso del potere di apprezzamento (RtiD II-2005 no. 25 c.
6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
7.2. In concreto la spesa determinante (art. 6 LCM) servita per il calcolo
ammonta a fr. 5'783'147.25 e la corrispondente quota prelevabile del 30% (art.
7 cpv. 1 LCM) a fr. 1'734'944.18.
Come risulta dalla scheda di calcolo e dalle spiegazioni (invero alquanto
scarne) fornite nella relazione tecnica, sono stati applicati i seguenti
criteri di ripartizione:
- superficie dei fondi (suddivisa in ragione della zona di appartenenza);
- indice di sfruttamento di zona;
- superficie utile lorda (SUL) potenziale;
- classe di vantaggio. Le classi sono due: stabilite a seconda della posizione del
fondo rispetto all’opera, esse distinguono i fondi confinanti (1) da quelli
retrostanti (0.5);
- fattore di correzione ubicazione del fondo. Esso dipende dalle qualità
intrinseche di ogni singolo fondo ed è tradotto con un coefficiente variabile
da 0.10 a 1.
Nella scheda, a lato dei suddetti parametri, figurano due colonne la cui
intestazione – rispettivamente, “SUL per il calcolo del contributo” e “Fr./mq”
– può dar luogo a malintesi; sono quindi doverose le seguenti osservazioni:
- la “SUL per il calcolo del contributo” è ottenuta moltiplicando la SUL per la
classe di vantaggio e per il fattore di correzione. Di conseguenza il dato non
traduce la SUL nell’accezione propria del termine, bensì l’onere individuale o
“peso singolo” per il calcolo del contributo differenziato e stabilito in
funzione dei singoli fattori applicati ad ogni fondo;
- la dicitura “Fr./mq” è addirittura fuorviante nella misura in cui (come è
accaduto ad alcuni ricorrenti) potrebbe essere interpretata nel senso che a
tutti i contribuenti è addebitato lo stesso importo di fr. 23.93 per mq di
superficie. Così non è: i contributi sono determinati dai “pesi singoli” di cui
si è detto sopra. In realtà questo dato rappresenta semplicemente di un valore
unitario derivante dalla divisione dell’importo totale da prelevare (fr.
1'734'944.-) per la somma dei pesi singoli (72'502.44).
7.3. I ricorrenti contestano l’imposizione identica di tutti i fondi confinanti
rimproverando al Municipio di non aver considerato che i due lati del __________
presentano caratteristiche differenti. Essi reputano, in particolare, che i
commerci e gli esercizi pubblici ubicati lungo il lato occidentale della strada,
dove è stata creata la zona interamente pedonale, abbiano tratto un vantaggio
maggiore, rispetto alle proprietà ubicate lungo l’altro lato, avendo la
possibilità di usufruire della superficie esterna per la conduzione delle loro
attività. Questo argomento non è condivisibile. A prescindere dal fatto che
l’occupazione dell’area pedonale a fini commerciali configura un uso
accresciuto del suolo pubblico e dunque di principio non è libera bensì soggetta
ad autorizzazione, la destinazione del piano terreno di uno stabile non ha carattere
definitivo ed è condizionata da molteplici fattori, anche soggettivi e
congiunturali. Una distinzione fondata sull’uso che in un dato momento si fa
dell’opera, quest’ultimo a sua volta strettamente legato al tipo di attività esercitata,
non è quindi attuabile.
I ricorrenti sostengono, inoltre, che le limitazioni alla viabilità sono
gravemente penalizzanti poiché precludono l’accesso veicolare al pubblico costringendolo
a servirsi del posteggio __________, ormai divenuto adito principale, per
raggiungere il mapp. no. 2285; a loro avviso l’unica relazione funzionale con
l’opera è data da un accesso pedonale e pertanto la situazione della proprietà è
equiparabile a quella dei mapp. no. 1361, 1362 e 1381 che non sono stati
imposti. Tale censura non può essere accolta. In primo luogo perché la
pedonalizzazione del __________, che ha colpito un ugual misura tutti i fondi
serviti, non costituisce motivo di riduzione del vantaggio; in proposito si
rinvia alle riflessioni già svolte sopra. Secondariamente perché non considera
che __________ non permette solo l’adito pedonale ma costituisce, per
proprietari ed inquilini, l’unico accesso veicolare al mapp. no. 2285, specie all’autorimessa
sotterranea; il pubblico, in mancanza di una garanzia di posteggio per tutti sulla
proprietà, dovrebbe comunque (quand’anche l’accesso veicolare fosse ancora
libero), far capo al vicino parcheggio comunale. Quanto ai mapp. no. 1361, 1362
e 1381, sui quali ha sede la banca __________, essi si differenziano dal mapp.
no. 2285 avendo un accesso veicolare dal __________ ancor più limitato poiché ad
uso esclusivo dei mezzi portavalori: il confronto non è quindi perfettamente
calzante. E’ vero però, come ancora si vedrà nel seguito, che l’esonero di
questi fondi non è cristallino ed anzi suscita qualche perplessità.
7.4. Ciò detto, quello scelto dal Municipio è indubbiamente un metodo
schematico poiché, oltre alla SUL potenziale, individua due soli criteri
distintivi.
In genere un tale schematismo, che a seconda della fattispecie trattata può
anche rivelarsi preferibile ad un calcolo analitico, è accettabile purché sia
fondato su dati affidabili e rigorosi, e conduca ad un risultato oggettivamente
sostenibile, equilibrato e paritario; a queste condizioni è in effetti ammesso
dalla prassi giurisprudenziale.
Dall’esame della scheda di calcolo emergono, tuttavia, diversi elementi e
valutazioni imprecise (in parte rilevate da altri ricorrenti) che meritano una
certa attenzione.
a) La SUL, quale puro dato edilizio che definisce il potenziale edificatorio di
un fondo a seconda della sua superficie e dell’indice di sfruttamento, è un
criterio di riparto concreto e facilmente verificabile che, oltre ad essere
conforme alla legge (art. 8 cpv. 2 LCM), serve a differenziare il vantaggio
particolare sulla base della funzionalità dell’opera rispetto alle possibilità
di sfruttamento delle proprietà imposte.
Il Municipio ha applicato a tutti i fondi imposti la SUL potenziale secondo il
PR.
Tale operazione è del tutto corretta per quanto riguarda i fondi che hanno
esaurito gli indici senza essere sopraedificati e per quelli che ancora
dispongono di indici di edificabilità: in tal modo ogni particella è imposta in
proporzione alla possibilità d’uso dell’opera che, anche se soltanto teorica,
determina il vantaggio particolare (RtiD II-2008 no. 31 c. 4.4 in fine).
All’interno del comprensorio imposto esistono, tuttavia, anche diversi fondi
sopraedificati (mapp. no. 78, 89, 104, 439, 471, 490, 491, 494, 495, 496, 497,
498, 589, 593, 661, 663, 1174, 1309, 1316, 1363, 1456, 1509, 1707, 1745, 1821,
1841, 1844 e 2285) la cui situazione è da ritenersi, di fatto, acquisita non
avendo i proprietari alcun interesse a demolire gli stabili esistenti bensì a
conservarli, eventualmente ristrutturandoli, per non perdere i vantaggi dettati
dal maggior indice già ottenuto e sfruttato. Per questa tipologia di fondi la
SUL potenziale non è un dato realistico perché non considera che alla
sopraedificazione è legata una possibilità d’uso dell’opera e quindi anche un
vantaggio maggiore rispetto ai fondi che sono edificati entro i limiti
consentiti dal PR. Pertanto, sotto questo profilo, il principio della
proporzionalità non è stato rispettato.
b) Stando alla relazione tecnica il fattore di correzione ubicazione del fondo
dipende dalle “qualità intrinseche” di ogni particella; a titolo d’esempio
(l’unico) è citata la contiguità rispetto a due strade riconosciuta con un
correttivo “generalmente pari a 0.5”.
Eseguendo un confronto concreto non si riesce, tuttavia, ad afferrare quali
altre “qualità intrinseche”, oltre alla contiguità, siano state individuate e
considerate caratterizzanti né, di conseguenza, le motivazioni che hanno
portato alla scelta dei singoli correttivi. Dall’esame dell’unica “qualità”
esemplificata, pare di capire che il Municipio abbia inteso distinguere i fondi
a seconda delle dimensioni del fronte, e meglio, operando una proporzione tra
la lunghezza totale dei fronti prospicienti strade aperte al pubblico ed il
fronte interessato dalla riqualifica. Se non che, già alla semplice lettura
della scheda si avverte che tale proporzione non è fondata su un rapporto
matematico bensì su semplici valutazioni; un procedimento che appare palesemente
superficiale per un criterio quantitativo facilmente accertabile: sarebbe
bastato misurare i fronti affinché assolvesse rigorosamente la sua funzione
correttiva. L’analisi di dettaglio offre ampia conferma delle carenze dell’approccio
valutativo che di fatto implica un’approssimazione eccessiva nell’applicazione
dei singoli coefficienti e, di conseguenza, conduce a risultati imprecisi. Si
confrontino, ad esempio, i mapp. no. 90, 522, 1745, 1841 e 439. Il rapporto tra
il fronte confinante con l’opera ed il totale dei fronti prospicienti strade
aperte al pubblico (entrambi misurati sul piano del perimetro) è,
rispettivamente, nell’ordine del 27% (90), dell’8% (522), del 45% (1745), del
59% (1841) e del 15% (439). L’interesse legato al fronte risulta quindi
manifestamente diverso. Ciò nonostante tutte le particelle sono state
sottoposte ad un regime di calcolo identico con l’applicazione del medesimo
correttivo 0.5 (e della medesima classe 1). Ciò non è conforme al principio
della proporzionalità.
c) Le due classi di vantaggio suddividono i fondi in base alla loro posizione
confinante o retrostante; ogni particella è interamente assegnata all’una o
all’altra classe.
Quando si sceglie di operare una distinzione per classi di vantaggio, non
necessariamente il ragionamento si esaurisce con l’accertamento della posizione
del fondo: qualora nel perimetro siano inclusi fondi che si contraddistinguono
per forma, dimensione o profondità, bisognerà anche chiedersi se essi traggono
su tutta la loro superficie il medesimo grado di vantaggio; ciò non è sempre il
caso. Infatti non è escluso che, a seconda della funzionalità dell’opera, la
sua incidenza possa diminuire d’intensità all’interno del fondo stesso tanto da
affievolire progressivamente il vantaggio che esso trae.
Il vantaggio generato dalle opere di riqualificazione è sostanzialmente legato
allo sgravio ambientale ed a migliorie di ordine urbanistico ed estetico. Pare
dunque evidente che, per loro stessa natura, i benefici dipendenti dalla
riqualificazione diminuiscano con l’allontanarsi dall’area d’intervento; difatti,
la riduzione del carico inquinante e la pavimentazione pregiata hanno riflessi
immediati sulle superfici direttamente affacciate sul __________, ma
palesemente smorzati su quelle arretrate, indipendentemente dal fatto che
queste ultime siano accessibili dall’opera. Tale circostanza, che non è stata
rimarcata, al contrario non poteva sfuggire specialmente in relazione a taluni
fondi nastriformi inclusi nel comprensorio la cui concreta situazione avrebbe
meritato una certa ponderazione.
L’esempio più eclatante si ha confrontando il mapp. no. 448 con i mapp. no.
496, 497, 498 e 523. Il primo ha una profondità di ca. 115 m, gli altri di ca. 12 m soltanto. L’applicazione lineare a tutti questi fondi della classe 1 (e
del correttivo 1) costituisce una chiara disparità essendo impensabile che il
settore retrostante del mapp. no. 448 tragga dal recupero ambientale ed
urbanistico lo stesso grado di vantaggio non solo dei fondi presi a paragone,
ma anche del suo stesso settore che si trova a diretto contatto con l’opera. La
parte retrostante del mapp. no. 448 oltrepassa addirittura il confine orientale
delle part. no. 2285 e 120, che pure sono retrostanti ed hanno accesso
veicolare obbligato dal __________, ma sono assegnate alla classe 0.5. Una
situazione che peraltro stride con l’esclusione dal comprensorio di altre
superfici che sono ben più vicine all’opera, come ad esempio i mapp. no. 458,
1386, 660 e 1708.
In sostanza le classi di vantaggio, oltre a presentare ingiustificabili incoerenze,
non tengono pienamente conto della situazione specifica di ogni fondo; il loro scopo
non è dunque pienamente raggiunto.
d) Secondo il Municipio, le particelle retrostanti assegnate alla classe di
vantaggio 0.5 (aree blu sul piano) sono state incluse nel perimetro perché
hanno accesso veicolare obbligato da __________. Esso ha così voluto
assoggettare anche quelle proprietà che, pur non beneficiando in modo diretto
(come i confinanti) della riqualificazione urbanistica ed ambientale, per forza
di cose utilizzano l’opera.
Posto questo principio, ed anche considerando che al perimetro va necessariamente
assegnato un limite, non si comprende come mai nell’area meridionale di __________
siano completamente sfuggite all’imposizione talune particelle che, come altri
fondi vicini inseriti nella classe 0.5, pure usufruiscono di un accesso
veicolare effettivo dal __________. Si allude, in particolare, ad un gruppo di
tre proprietà limitrofe ai mapp. no. 112, 111 e 110 ubicate tra Vicolo __________
(che ha imbocco solo sul __________) e la soprastante Via __________; strade che
sono collegate unicamente da una scalinata. Tra queste proprietà si distingue il
mapp. no. 112 il cui esonero appare inspiegabile ove si consideri che dispone
di un accesso carrabile solamente dal Vicolo (cancello scorrevole). La
situazione dei mapp. no. 111 e 110 appare più sfumata poiché sono raggiungibili
anche da Via __________. In ogni caso hanno un accesso veicolare dal Vicolo. Vero
è che su quel lato lo stabile al mapp. no. 111 è munito di un portone a
saracinesca per automezzi ad uso di un salumificio (sub. H) e che l’edificio al
mapp. no. 100, oltre ad essere dotato di un portone a serranda per autoveicoli,
dispone anche di quattro posteggi esterni segnati orizzontalmente. Sotto questo
profilo sussiste dunque una certa disparità, non da ultimo nella misura in cui
una distinzione tra accessibilità veicolare obbligata (particelle con fattore
0.5, alle quali andrebbe aggiunto il mapp. no. 112) ed accessibilità veicolare
possibile (data dalla doppia accessibilità dei mapp. no. 111 e 100) non ha
ragione di essere dal momento che la semplice possibilità d’uso dell’opera
basta per ammettere un vantaggio particolare non essendo necessario l’uso
effettivo (RtiD II-2008 no. 31 c. 4.4 in fine).
Analoghe riflessioni possono valere anche per il comparto costituito dalle
part. 1703, 1704, 1705, 1706, 1708 e 1556 poiché, pur essendo accessibili da
Viale Volta, di principio questi fondi hanno un accesso su __________ garantito
mediante servitù di passo veicolare iscritte a carico della part. no. 79;
ininfluente è il fatto che l’imbocco sia attualmente ostruito da qualche
pianta.
Un ultimo appunto riguarda il gruppo di proprietà confinanti sulle quali ha
sede la banca __________ che occupa i mapp. no. 579, 580 e 581 (imposti) nonché
i mapp. no. 1361 1362, 1381 e 586 (non imposti); il mapp. no. 1361 è invero
anche destinato agli uffici di una compagnia assicurativa con accesso pedonale
separato dal posteggio pubblico al mapp. no. 590. In ogni caso l’istituto bancario forma un complesso immobiliare unitario con accesso pedonale
principale su Piazza __________; esso dispone inoltre di un accesso pedonale
per il personale ed i fornitori e di un solo accesso veicolare – limitato ai
mezzi porta valori – entrambi posti su __________ (entrata e portone al mapp.
no. 581). In queste condizioni il diverso trattamento riservato alle particelle
non si spiega; in particolare, considerata l’evidente connessione funzionale,
l’esclusione dal perimetro dei mapp. no. 1361 1362, 1381 e 586 appare
discriminatoria per rapporto alle particelle contigue.
7.5. Sulla base delle considerazioni che precedono, siano esse valutate
singolarmente o nel complesso, questo Tribunale ritiene che le semplificazioni
adottate nel calcolo dei contributi oltrepassino i limiti ammessi dalla
giurisprudenza. Il riparto non è giudiziosamente schematico, bensì poggia su
criteri generici e valutazioni esageratamente approssimative che non trovano
giustificativi ragionevoli, neanche nel (seppur ampio) potere discrezionale
dell’estensore. Data l’interdipendenza dei singoli contributi, ciò implica una
distribuzione squilibrata della quota imponibile e, di conseguenza, risultati che
non sono proporzionati all’effettivo vantaggio individuale. Per quanto riguarda
la chiave di riparto la decisione d’imposizione si rivela dunque viziata.
8.
8.1. Per costante giurisprudenza
una decisione viziata è di regola solo annullabile e raramente è soggetta a
nullità: lo sarà se il vizio di cui è affetta è particolarmente grave, se tale
vizio è manifestamente o quanto meno agevolmente riconoscibile e se la certezza
del diritto non verrebbe seriamente ad essere compromessa nel caso in cui la
nullità fosse ammessa. Di norma sono considerati vizi particolarmente gravi
taluni errori di procedura. Al contrario, gli errori di merito provocano la
nullità dell’atto solo quando sono eccezionalmente gravi; ad esempio quando
l’atto in questione diviene in pratica privo d’effetto, è insensato o immorale,
è completamente sprovvisto di base legale o è d’esecuzione impossibile (DTF
129 I 361 c. 2.1, 132 II 21 c. 3.1; RDAT I-1996 no. 49 c. 4a).
8.2. Nel prospetto pubblicato è stato riscontrato un vizio ascrivibile al
metodo di riparto; esso non è dunque di ordine formale bensì attinente al
merito e quindi, benché sia rilevante, non giustifica l’annullamento
dell’intera procedura. Nondimeno, in ragione della sproporzione e della
disparità di trattamento che ne derivano, si impone la necessità di procedere
ad un nuovo calcolo dei contributi.
Tale operazione non può essere svolta in questa sede già solo per il fatto che
l’elaborazione del prospetto compete in primis al Municipio (RDAT I-1994
no. 7) e che ai contribuenti interessati dev’essere garantito il diritto di
essere sentiti e di usufruire di tutti i gradi di giurisdizione previsti dalla
legge; in proposito si rammenta il recente emendamento all’art. 13 LCM che ha
introdotto il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro le sentenze
di questo Tribunale (cfr. BU 28/2010 del 18.5.2010).
Pertanto, come ammette la giurisprudenza (RtiD I-2007 no. 29 c.
6.4.3), questo Tribunale dispone il rinvio degli atti al Municipio affinché
proceda, senza nuova pubblicazione, ad un nuovo calcolo dei contributi
fondandosi su un nuovo piano di ripartizione; quest’ultimo dovrà essere
rispettoso dei principi costituzionali anche se sarà in gran parte teorico perché
privo di effetti per i contribuenti che non hanno impugnato il prospetto.
Il nuovo contributo che ne risulterà potrà, se del caso, essere nuovamente
contestato nelle forme ed entro i termini sanciti dall’art. 13 LCM.
9.
La tassa di giustizia e le spese sono
ripartite a seconda dell’esito della lite e del grado di soccombenza della
parti (art. 23 LCM, 31LPamm).
In concreto, considerato che le contestazioni ricorsuali sono per lo più state
respinte, le spese processuali sono addebitate per 1/3 al Comune e per 2/3 ai ricorrenti.
Anche le ripetibili a favore dei ricorrenti sono commisurate di conseguenza.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto.
1.1. Gli atti sono retrocessi al Comune affinché proceda ad un nuovo
riparto dei contributi.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 300.- sono per 1/3 a carico del Comune e per 2/3 dei ricorrenti, ai quali dovranno essere rifusi fr. 800.- per ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, entro il termine di 30 giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco