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Incarto n.
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Lugano 8 novembre 2010 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Eraldo Pianetti arch. Lucia Montorfani Giovanzana |
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segretaria giurista |
Annalisa Butti |
statuendo sul ricorso presentato in data 17 gennaio 2008 da
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo emanata il 14 dicembre 2007 dal Municipio di __________, in materia di contributi di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione acque,
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Con risoluzione del 9.7.1979
il Consiglio comunale di __________ ha adottato il Piano generale delle
canalizzazioni (PGC) ed ha autorizzato il Municipio a prelevare contributi di
costruzione nell’ordine dell’80%, così come proposto nel Messaggio Municipale
no. 408 del giugno 1979. In data 25.7.1979 il PGC ha ottenuto l’approvazione
dell’allora competente Dipartimento dell’ambiente.
1.2. Nel 2007 il Municipio ha avviato una procedura d’imposizione di contributi
di costruzione supplementari, ai sensi dell’art. 100 della Legge d’applicazione
della legge federale contro l’inquinamento delle acque (LALIA), pubblicando il
prospetto dal 10.9 al 9.10.2007 ed inviando un avviso personale ai
contribuenti.
RI 1 è
proprietario del mapp. no. 620 ed in tale veste è stato assoggettato al
pagamento di un contributo di fr. 55'951.-.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato parzialmente
accolto dal Municipio che, con risoluzione del 14.12.2007, ha ridotto l’importo
a fr. 39’664.-.
Da ciò il ricorso in esame nel quale il proprietario contesta i criteri di
calcolo del contributo.
Con risposta del 15.4.2008 il Municipio chiede la reiezione del gravame.
L’udienza di conciliazione del 10.7.2009 si è risolta negativamente.
Nella successiva udienza di discussione che si è svolta il 28.4.2010, le parti
si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
2.
Il Comune deve imporre contributi
di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali e per la partecipazione
a quella degli impianti consortili di evacuazione delle acque (art. 55 let. c,
96 cpv. 1 LALIA). Il prelievo è d’obbligo indipendentemente dalla situazione
finanziaria del Comune che può essere esonerato solo in casi eccezionali e
qualora il costo dell’opera fosse già coperto (art. 96 cpv. 5 LALIA; Rapporto
del 13.3.1975 per la nuova legge di applicazione della Legge federale sulla
protezione delle acque, in RVGC 1975, XXII, p. 1170).
L’ammontare complessivo dei contributi a carico dei privati non può essere
inferiore al 60% né superiore all’80% del costo effettivo per il Comune. La
percentuale è decisa dal legislativo comunale (art. 96 cpv. 2 LALIA) mentre
all’esecutivo compete la delimitazione del comprensorio d’imposizione (art. 98
LALIA), al quale sono soggetti tutti i proprietari di fondi serviti o che
possono essere serviti dall’opera come pure i titolari di diritti reali
limitati che ritraggono un incremento di valore del loro diritto (art. 97
LALIA).
3.
3.1. Innanzitutto occorre rilevare
che altri contribuenti, che pure hanno impugnato il prospetto dinanzi a questo
Tribunale, hanno sollevato l’eccezione di perenzione del diritto di prelevare i
contributi argomentando che il termine di 15 anni previsto dall’art. 100 LALIA
è ampiamente trascorso. Quindi per motivi di parità di trattamento e poiché i
ricorsi derivano dal medesimo complesso di fatti, l’eccezione viene esaminata
d’ufficio anche nel presente ricorso.
Dagli atti di causa emergono evidenti incongruenze circa il carattere
definitivo o provvisorio del contributo in oggetto. Infatti, da un lato, sulla
base dell’avviso di pubblicazione (che annuncia il prelievo di contributi
supplementari giusta l’art. 100 LALIA) e delle decisioni su reclamo,
sembrerebbe che le opere di canalizzazione siano già state terminate e che il
Municipio abbia già prelevato un contributo di costruzione definitivo negli
anni ‘79/’80. Dall’altro lato, come risulta dagli allegati responsivi, il
Municipio nega espressamente di aver completato l’impianto di evacuazione e
depurazione delle acque.
L’esame dell’eccezione di perenzione implica dunque la verifica preliminare
della natura del contributo.
3.2. La legge conosce tre tipi di contributo di costruzione: il contributo
provvisorio, prelevato prima della
conclusione delle opere di canalizzazione e calcolato sulla base del costo
preventivo (art. 99 LALIA); il contributo
definitivo, percepito a lavori di
canalizzazione terminati e calcolato sulla base del costo consuntivo (art. 99a LALIA); il
contributo supplementare dovuto in caso di incremento del valore di stima a
seguito di un intervento edile eseguito entro 15 anni dal compimento delle
opere (art. 100 LALIA).
Come risulta dal materiale legislativo, il legislatore del 1975 – nella
convinzione che la fase di realizzazione delle canalizzazioni comunali sarebbe
stata possibile nell’arco di una ventina d’anni – ha ritenuto che il
finanziamento delle opere fosse cosi sufficientemente garantito, specialmente
attraverso il prelievo del contributo provvisorio. All’atto pratico si è
tuttavia constatato che gli ingenti investimenti per le opere di canalizzazione
e depurazione delle acque conducevano ad un ritardo nei programmi d’attuazione
e, conseguentemente, sia alla dilazione dei tempi
che intercorrono tra l’emissione del contributo provvisorio e quello
definitivo, sia a maggiori oneri. Al fine di pianificare l’esecuzione stessa
delle opere e soprattutto il loro finanziamento, accadeva dunque che i Comuni,
dopo una prima imposizione, procedessero ad ulteriori prelievi di contributi
provvisori per adeguarli all’aumento dei costi delle opere o ai valori di
stima; era anche consuetudine imporre contributi supplementari in caso di
intervento edile già prima del compimento delle opere previste dal PGC.
La giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi su contestazioni specifiche, ha
posto un freno a questa situazione. In particolare essa ha accertato che se i
Comuni godono di una notevole autonomia nel determinare l’ammontare complessivo
dei contributi di costruzione e l’entità dei singoli importi a carico dei
privati, una simile autonomia non si estende alle diverse tipologie di contributi
che possono essere prelevati poiché queste sono enunciate in modo esaustivo
dalla legge. Pertanto ha stabilito che l’art.
100 LALIA non costituisse una base legale sufficiente per la riscossione di un
contributo supplementare prima del compimento delle opere di canalizzazione (TF
3.3.2000 2P.299/1999, parz. pubblicata. in RDAT I-2000 no. 45) e che il
prelievo reiterato di contributi provvisori, ancorché fondato su fatti nuovi
quali l’aumento dei costi di costruzione e dei valori di stima, fosse privo di
base legale (RDAT II-2000 no. 56).
Ben consapevole delle conseguenze di tali sviluppi giurisprudenziali, il
legislatore ha modificato l’art. 99
LALIA. Da un lato per sostenere i Comuni nella non facile gestione finanziaria
delle opere di canalizzazione. Dall’altro per assicurare la parità di
trattamento tra i proprietari di fondi già edificati al momento del prelievo di
contributi provvisori, imposti sul valore di stima complessivo, ed i
proprietari di fondi liberi, imposti sul valore di stima del solo terreno, che
successivamente procedono ad un intervento edilizio (cfr. Messaggio
del Consiglio di Stato no. 5090 del 20.2.2001 per la modifica degli art. 99 e
100 LALIA e successivo Rapporto del 23.5.2001). In buona sostanza si è
trattato della codificazione di una prassi consolidata che fornisce ai Comuni
la base legale per prelevare “più” contributi provvisori (nuovo cpv. 2),
rispettivamente per adeguare il contributo provvisorio in caso di edificazione
di un fondo, di trasformazione o di riattazione di un edificio esistente (nuovo cpv. 2a). L’emendamento è entrato in vigore il
24.8.2001.
3.3. In concreto dalla documentazione
prodotta agli atti (cfr. prospetto dei contributi, ricapitolazione dei costi al
31.8.2007) si deduce che le opere
previste dal PGC non sono ancora terminate. Pertanto può essere escluso che i contributi di
costruzione incassati dal Comune alla fine degli anni ’70 fossero definitivi.
Per lo stesso motivo va pure escluso che il contributo qui prelevato sia un
contributo supplementare ai sensi dell’art. 100 LALIA.
Il contributo è conseguenza di uno specifico intervento edilizio – e in
quest’ottica ha connotazione supplementare – ma in un contesto d’imposizione
ancora provvisoria appunto perché l’impianto di evacuazione e depurazione delle
acque non è completato. Di conseguenza su tratta di un contributo provvisorio
adeguato a seguito di nuova edificazione giusta l’art. 99 cpv. 2a LALIA.
3.4. La LALIA non prevede limiti temporali entro i quali i costi di costruzione
delle opere di canalizzazione e depurazione delle acque debbano esse compensati
con il prelievo dei contributi. Solo per
per i contributi
supplementari la legge istituisce un termine di perenzione di 15 anni a decorrere dal
compimento dell’opera (art. 100 cpv. 1 LALIA).
Detto termine inizia a decorrere soltanto con il compimento dell’intera rete
delle canalizzazioni comunali, poiché è dall’opera nel suo complesso che il
privato trae un vantaggio particolare a livello pianificatorio ed igienico, il
quale si traduce poi in un aumento del valore venale del fondo (RDAT
II-1998 no. 33). Il contributo
supplementare è un tributo che il Comune deve obbligatoriamente prelevare
quando una particella viene edificata, trasformata o riattata dopo il
compimento delle infrastrutture pubbliche ed è sostanzialmente finalizzato a
garantire un trattamento paritario tra i contribuenti che per primi si sono
allacciati alla canalizzazione e quelli che, invece, vi hanno provveduto solo
in un secondo tempo (cfr. RDAT II-1998 no. 33).
Ciò considerato il termine sancito dall’art. 100 non può essere riferito sic et
sempliciter all’istituto della prescrizione o della perenzione del diritto
d’imposizione.
In particolare, tale norma però non può essere applicata al contributo qui
imposto, poiché - come già rilevato al considerando precedente - anche se
riferito ad un particolare intervento edile, dal momento che l’impianto di evacuazione e depurazione delle acque non
è ancora completato, si tratta di un contributo provvisorio.
L’art. 99 LALIA, non prevede alcun termine entro il quale il Comune debba
procedere al prelievo di contributi provvisori. Tuttavia questo
Tribunale ha già avuto modo di statuire che il prelievo dei contributi
provvisori non soggiace a termini di prescrizione (cfr. TE 10.2.2004 in
re F. e successiva sentenza del TF del 10.1.2005 parz. pubblicata in RtiD
I-2005 no. 33).
Ne consegue che l’eccezione di perenzione
risulta infondata.
4.
4.1. Il ricorrente contesta il
calcolo del contributo, in quanto tiene conto non solo dell’incremento del valore
di stima del fondo determinato dalla nuova edificazione, ma anche
dell’aggiornamento dovuto alla revisione generale delle stime.
Inoltre egli chiede che venga riconosciuta anche la riduzione lineare del 30%
del valore di stima ammessa nel 1999 dall`Ufficio cantonale di stima.
4.2. A norma dell’art. 99 cpv. 2a LALIA,
il contributo provvisorio è adeguato all’incremento del valore di stima
determinato dall’intervento edile.
Il Comune, per determinare il contributo qui imposto, ha preso in considerazione
il valore di stima complessivo risultante dall’ultimo aggiornamento particolare
a seguito dell’intervento edilizio compiuto dal ricorrente. Quindi ha dedotto
il valore di stima vigente al momento dell’avvenuta imposizione del contributo
nel 1979-80. La differenza costituisce l’importo imponibile al quale è stato
applicato il parametro del 3%. Eventuali contributi supplementari già versati
in passato dal proprietario sono posti in deduzione.
È a giusta ragione che il ricorrente contesta tale metodo di calcolo poiché esso
immette nel calcolo l’incremento del valore globale stabilito con la revisione
generale delle stime immobiliari entrate in vigore il 1°.1.2005, anziché tener
conto, come vuole la legge, unicamente del valore corrispondente all’incremento
di stima determinato dall’intervento edile che è alla base dell’imposizione. In
tal modo crea un’evidente disparità di trattamento tra i proprietari colpiti
dalla presente procedura e quelli che, non avendo eseguito interventi edili,
non sono stati assoggettati e quindi ad oggi sono stati imposti sulla base di
valori previgenti alla revisione. Una situazione che è in aperto contrasto con
la ratio dell’art. 99 cpv. 2a LALIA. Ma non solo, considerando il valore di
stima complessivo, il proprietario subisce anche un’ingiusta doppia imposizione
per la parte che era già stata imposta con un contributo provvisorio.
Seguendo questo ragionamento la pretesa del ricorrente di considerare anche la riduzione lineare del 30% riconosciuta nel 1999 non
può essere accolta: sia perché tale riduzione lineare è stata applicata al
valore di stima globale, sia perché è superata dalla revisione generale entrata
in vigore nel 2005. Delle variazioni globali della stima il Comune terrà conto
al momento dell’emissione del contributo definitivo.
Nel caso specifico il contributo deve
essere calcolato pertanto solo sull’incremento di valore determinato dall’intervento
edile. Segnatamente quest’ultimo ha comportato
un aumento di valore dell’edificio abitativo sub. ACDEI che da fr.
2’360’000.- (cfr. revisione generale delle stime dell’1.2.2004) è passato a fr.
2’895'000.- (cfr. aggiornamento particolare del 28.9.2005), nonché una modifica
del valore del terreno complementare, che è passato da fr. 247'777.- (cfr. revisione
generale delle stime dell’1.2.2004) a fr. 244’884.- (cfr. aggiornamento
particolare del 28.9.2005), con una riduzione quindi di fr. 2’893.
Ne consegue che il contributo per il mapp. no. 620 va calcolato solo sull’incremento di fr. 532’107.-
(ossia fr. 2’895'000.- ./. fr. 2’360'000.- ./. fr. 2’893.-).
Esso ammonta a fr. 15'963.20 (ossia fr. 532’107.- x 3%).
5.
La tassa di giustizia e le spese
sono ripartite a seconda dell’esito della lite e del grado di soccombenza delle
parti (art. 104 cpv. 2 LALIA, art. 31 LPamm.).
In concreto, considerato che le contestazioni ricorsuali sono state per lo più accolte,
le spese processuali sono addebitate per 1/3 al ricorrente e per 2/3 al Comune.
Poiché il ricorrente non si è avvalso della consulenza di un legale non si
assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamati gli art. 96 ss LALIA
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi del considerandi e di conseguenza il contributo a carico del mapp. no. 620 è ridotto a fr. 15'963.20.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 600.- sono per 1/3 a carico del ricorrente e per 2/3 del Comune. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente la segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Annalisa Butti