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Incarto n.
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Lugano 20 maggio 2010 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Argentino Jermini arch. Giancarlo Fumasoli |
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segretaria giurista |
Annalisa Butti |
statuendo sul ricorso presentato in data 24 giugno 2009 da
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RI 1 RA 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emanata il 22 maggio 2009 dal Municipio di __________, nell'ambito
della procedura d'imposizione di contributi di miglioria
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Il Municipio di __________ – ora,
per aggregazione, Comune di __________ – è promotore dei lavori per la
costruzione della strada di PR 8-8 che collega la futura strada di PR 1-1 e Via
__________ a Via __________, nonché delle relative infrastrutture (MM 7/2002
del 16.9.2002).
Con risoluzione 19.12.2002 il Consiglio Comunale ha approvato l’opera, ha
stanziato il credito di costruzione di fr. 1'200'000.- ed ha autorizzato il
prelievo dei contributi di miglioria nell’ordine del 50% del costo dell’opera.
Il progetto definitivo e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal 28.4.
al 27.5.2003 conformemente alla Legge sulle strade nella versione in vigore
fino al 31.12.2006 (inc. no. 18/03 richiamato); esso è stato approvato da
questo Tribunale con sentenza del 8.10.2003, mentre i procedimenti
espropriativi sono stati risolti mediante contestuale stralcio (inc. no. 18/03-45,
46, 49, 51, 52, 53 e 55), rispettivamente con decreto di stralcio del 2.3.2005
(inc. no. 18/03-54) e con sentenze del 2.3.2005 (inc. inc. no. 18/03-43, 44,
47, 48, 50, 56 e 57) cresciute incontestate in giudicato.
Durante l’esecuzione dell’opera, con messaggio no. 6778/2005 del 3.3.2005, il Municipio
di __________ ha chiesto un credito supplementare di fr. 290'000.-, che è stato
approvato dal legislativo con risoluzione del 14.6.2005.
1.2. Il Municipio di __________ ha avviato la procedura di prelievo dei
contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 4.6. al 3.7.2007, previo
invio di un avviso personale a tutti i contribuenti.
RI 1 in veste di proprietaria del mapp. no. 417 è stata assoggettata al
pagamento di un contributo di miglioria di fr. 13'733.55.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal
Municipio con risoluzione del 20.5.2009.
Da ciò il ricorso in esame nel quale, in estrema sintesi, la proprietaria ha contestato
la sussistenza di un vantaggio particolare e il metodo di riparto, sollecitando
di conseguenza una riduzione del contributo.
Con risposta del 7.9.2009 il Municipio ha postulato la reiezione del gravame.
L’udienza di conciliazione del 12.11.2009 si è risolta negativamente. Conclusa
l’istruttoria, come preannunciato all’udienza sopraccitata, il Tribunale ha proceduto
ad un esame preliminare del prospetto e dei fattori applicati, in esito al
quale ha suggerito alla ricorrente il ritiro del ricorso assegnandole un temine
di 15 giorni per determinarsi in merito.
Nonostante un sollecito (cfr. lettera del 22.1.2010) la ricorrente è rimasta
silente.
2.
In via preliminare il Tribunale,
ha accertato, mediante ispezione d’ufficio al SIFTI, che nel corso della
procedura il mapp. no. 417 è stato alienato mediante esercizio di un diritto di
compera (cfr. d.g. 2431 del 1.2.2010).
Tale circostanza, di cui si prende atto, non è tuttavia di rilevo ai fini
dell’imposizione in oggetto poiché, prescindendo dall’unica valida ipotesi di
subingresso nella lite, data in caso di successione (art. 560 cpv. 1 CC; art.
102 CPC applicabile per analogia in virtù del rinvio di agli art. 23 LCM e 24
LPamm.), il debito derivante da contributi di miglioria è personale e non è
cedibile: ne risponde soltanto colui che è iscritto come proprietario a RF al
momento della pubblicazione del prospetto (art. 5 cpv. 2 LCM). Eventuali
clausole contrattuali contrarie, specie di assunzione dell’onere contributivo
da parte dell’acquirente, valgono unicamente inter partes e non sono opponibili
al Comune (RDAT II-1991 no. 55; RtiD II-2005 no. 24; Knecht,
Grundeigentümerbeiträge an Strassen im aargauischem Recht, Diss. 1975, p. 49; Blumer,
Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p.
76).
All’epoca della pubblicazione del prospetto (4.6-3.7.2007) RI 1 era ancora
proprietaria del mapp. no. 417 e di conseguenza resta soggetto imponibile.
3.
3.1. I Comuni sono tenuti a
prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al
privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di
urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).
Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 cpv. 1 LCM) quando l’opera è
finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno
standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la
sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto
conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce
inconvenienti ed oneri (Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la
nuova LCM, ad art. 5 p. 16-17).
La costruzione e la sistemazione di strade e marciapiedi sono opere di
urbanizzazione soggette al prelievo di contributi poiché, di principio, da esse
derivano indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite (Reitter,
Les contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois,
th. 1986, p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini,
Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, Il contributo di
miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70; RDAT
II-1998 no. 29 c. 6b).
3.2. Nel caso concreto l’opera imposta è un strada di servizio costruita
completamente a nuovo che collega Via __________ a Via __________.
Il progetto prevede un asse stradale lungo ca. 185 ml con una carreggiata di ml
5 ed un marciapiede di ml 1.50, salvo nel tratto iniziale da Via Senago (lungo
i mapp. no. 502 e 417) dove l’ampiezza è ridotta a complessivi ml 4.50 di cui
ml 3.50 destinati a sedime stradale e ml 1.0 a marciapiede. A corollario delle opere prettamente stradali sono state eseguite la canalizzazione per l’evacuazione
delle acque meteoriche e la posa di cavi per l’illuminazione pubblica, i cui
costi non sono stati tuttavia computati nella spesa determinante per il calcolo
dei contributi in esame (cfr. relazione tecnica e piani dell’inc. no. 18/03
richiamato).
La nuova strada è finalizzata a creare un appropriato collegamento veicolare
con il centro scolastico di __________ e nel contempo ad urbanizzare un
comprensorio edificabile, ed in gran parte già edificato, a carattere
residenziale, offrendo un accesso confacente e decoroso ai residenti oltre che
un ragionevole margine di sicurezza ai pedoni. In particolare la nuova strada ha
dotato taluni fondi, specie quelli ubicati lungo il tratto centrale, di un
accesso carrozzabile adeguato alla loro destinazione; ad altri invece, già
serviti da Via __________ o da Via __________ -Via __________, ha fornito una
seconda possibilità di accesso veicolare migliorando la stato di urbanizzazione
precedente. Pertanto il vantaggio particolare per i fondi direttamente serviti,
tra i quali si annovera anche la proprietà della ricorrente al mapp. no. 471,
non è seriamente contestabile. In particolare non basta a sovvertire la
presunzione del vantaggio particolare il fatto che il fondo fosse già urbanizzato
ed accessibile; infatti questo è un elemento che non influisce sull’assoggettamento,
ma tutt’al più sul riparto.
Neppure l’affermazione della ricorrente, secondo cui non avrebbe tratto alcun
beneficio dall’opera in ragione di asseriti inconvenienti riconducibili ad un
aumento del traffico dinanzi la proprietà, invalida la presunzione del vantaggio
particolare. Del resto si tratta di censure che riguardano l’intervento come
tale e quindi non sono pertinenti in questa sede. La proposta di intervento è
stata presentata in tutte le sue componenti già nel MM 7/2002 e di conseguenza,
nel principio, l’opera avrebbe dovuto essere contestata impugnando la decisione
del Consiglio Comunale che ne ha stabilito l’esecuzione, nelle forme e nei
termini sanciti dai ricorsi contro le decisioni degli organi comunali giusta
gli art. 208 ss LOC (RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b; RtiD
II-2005 no. 26). Al più tardi essa andava contestata nell’ambito della procedura
di pubblicazione del progetto: a quel momento infatti la proprietaria disponeva
di tutti gli elementi necessari per valutare l’incidenza dell’intervento ed
eventualmente censurarne i contenuti con piena cognizione di causa.
Il mapp. no. 417 è un fondo edificato di 618 mq assegnato alla zona
residenziale estensiva R2 (art. 56 NAPR), che si affaccia sul versante
settentrionale su Via __________ (alla quale accede direttamente) e sul fronte orientale
sulla nuova strada.
Essendo affacciata sul tratto di strada sul quale l’ente pubblico è intervenuto
la proprietà della ricorrente ha ricavato evidenti benefici, cosi come tutti i fondi
direttamente confinanti con la nuova strada, favoriti dall’urbanizzazione migliorata
ed adeguata alle necessità di zona, specie dal profilo dell’accessibilità
pedonale e veicolare.
Ne consegue che l’assoggettamento del fondo al contributo di miglioria è
fondato.
4.
4.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota
a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv.
1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del
diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione
qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). Considerato che
l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette
l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati
dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione purché rispettino i
principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio
cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; RtiD
I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
Posto l’ampio margine di autonomia di cui gode l’ente pubblico, nell’ambito del
riesame del metodo di riparto il Tribunale si impone moderazione e riserbo
limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino la legge ed i
principi costituzionali (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,
op. cit., p. 47; RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e
rinvii).
4.2. Nel prospetto la ripartizione della quota prelevabile (art. 8 LCM) è fondata
sulla base della superficie utile lorda (SUL), sul fattore d’interesse, sul fattore
distanza e sul fattore rumore, completati con rispettivi fattori di correzione.
Come risulta dall’annessa relazione tecnica la superficie utile lorda (SUL) definisce
il potenziale edificatorio del fondo dato dalla superficie edificabile
moltiplicata per l’indice di sfruttamento. Per tutti i fondi situati nella zona
residenziale estensiva R2 è stato considerato l’indice di sfruttamento di 0.4
come da PR. Anche ai sedimi scolastici (mapp. no. 179 e 180) è stato applicato
l’indice di 0.4, considerando che se gli stessi fossero stati inseriti in zona
edificabile avrebbero usufruito dei parametri della zona circostante R2. Il
parametro della SUL è completato con un fattore di correzione che, tenuto conto
di situazioni particolari (cfr. relazione pag. 5), riducono la superficie
edificabile: per tutti i fondi è stato applicato un fattore di correzione di
1.0.
Il fattore interesse all’opera considera l’interesse del mappale
all’uso della strada: il fattore 1 è fissato quale parametro di base ed è applicato
ai fondi confinanti, il fattore 0.6 ai fondi già accessibili da Via __________
ma affacciati sulla nuova strada e il fattore 0.2 ai mappali già accessibili da
Via __________ -Via __________ e non confinanti con la nuova strada. Ai sedimi
scolastici (mapp. no. 179 e 180), che con la creazione di un unico senso di
marcia si sono visti migliorare la sicurezza, è stato riconosciuto un fattore
di interesse di 2.0. Al fattore interesse è stato attribuito un correttivo dipendente
dalle precedenti possibilità di accesso: dal momento che tutti i fondi erano già
precedentemente accessibili è stato applicato uniformemente un fattore di
correzione di 1.0.
Il fattore distanza serve a differenziare i fondi a seconda della
posizione confinate o retrostante del fondo dall’asse stradale: ai fondi con
lato marciapiede (ossia a monte della strada) è stato applicato un fattore distanza
di 1.0, in quanto usufruiscono di un allontanamento del traffico dal fondo, mentre
ai fondi direttamente confinanti con la strada (ossia quelli a valle della
strada) è stato riconosciuto un fattore di 0.8. È poi stato introdotto un
correttivo nel caso in cui sussistono notevoli difficoltà dovute alla
formazione di muri di sostegno o altre opere non necessarie in situazioni
normali: a tutti i fondi è stato applicato il correttivo di 1 salvo al mapp.
no. 502 cui è stato riconosciuto il fattore di correzione 0.7 per la presenza
del muro di sostegno.
Il fattore rumore tiene conto infine dell’aumento del disturbo del
rumore arrecato dalla costruzione della strada ed è inversamente proporzionale
alla distanza dall’opera eseguita: è stato fissato un fattore rumore di 0.8 per
tutti i fondi confinanti con la strada; ai sedimi scolastici è stato applicato invece
un fattore di 2.0 in quanto situati più lontani dalla fonte di rumore provocato
dalla nuova strada.
Nel complesso questo metodo di riparto, per quanto schematico, risponde alla
esigenze poste dalla giurisprudenza. Esso si avvale di criteri oggettivi
facilmente verificabili che differenziano sufficientemente i singoli fondi a
seconda delle loro caratteristiche tanto da imporli proporzionalmente al
vantaggio effettivamente tratto dall’opera.
In particolare ai sedimi scolastici (mapp. no. 179 e 180), che hanno tratto i
maggiori vantaggi, sono stati applicati fattori di gran lunga più incisivi di quelli
riconosciuti agli altri contribuenti che hanno così ottenuto un evidente
sgravio. Infatti, come si evince dal prospetto, il contributo al mq a carico
dei sedimi scolastici (fr. 44.-/mq) è mediamente due volte superiore a quello
imposto agli altri mappali (vedi ad esempio: fr. 22.-/mq per i mapp. no. 417, e
424 e 598; fr. 24.-/mq per i mapp. no. 722, 721, 720 e 187; fr. 18.-/mq per il
mapp. 502, ecc.).
4.3. La ricorrente ha sollevato varie contestazioni in merito ai criteri di
riparto che tuttavia non sono condivisibili.
4.3.1. Essa sostiene, anzitutto, che i fattori riconosciuti ai sedimi
scolastici (mapp. no. 179 e 180) devono essere aumentati poiché la costruzione
della nuova strada ha un interesse comunale generale preponderante
rappresentato dalle scuole.
Questa tesi non è ragionevolmente sostenibile già solo per il fatto che la
nuova strada serve non solo il centro scolastico di __________ ma anche un
comprensorio edificabile a carattere residenziale. Per di più, come già
evidenziato sopra (cfr. consid. 4.2. in fine), i fattori applicati alle
proprietà comunali sono notevolmente superiori a quelli riconosciuti ai fondi
privati, proprio in considerazione del fatto che traggono maggiore vantaggio
dall’opera. Su tali basi i parametri applicati non appaiono quindi destituiti
di fondamento.
4.3.2. Secondo la ricorrente, inoltre, il fattore interesse applicato alla
part. no. 417 deve essere notevolmente diminuito perché era già accessibile;
inoltre, con la costruzione della nuova strada, il fondo risulta situato ora tra
due strade con un conseguente aumento del traffico e con un percorso obbligato
più lungo per raggiungere la strada principale. A suo avviso, i terreni
pubblici di cui ai mapp. no. 179 e 180, sono quelli che hanno tratto maggior
vantaggio dalla costruzione dell’opera e quindi il fattore di interesse loro
applicato deve essere aumentato.
L’accessibilità preesistente è considerata con il fattore interesse
all’opera. La distinzione tra i fondi che ne risulta è evidente, perché
alle proprietà già accessibili da vie pubbliche pavimentate, tra cui il mapp.
no. 417, è riconosciuto un interesse di 0.60 è cioè ridotto del 40% rispetto al
fattore d’interesse 1 applicato ai fondi che in precedenza erano sprovvisti di un
accesso pavimentato. Pertanto è stato manifestamente riconosciuto un vantaggio
inferiore riconducibile allo stato di urbanizzazione preesistente ed
all’accessibilità già data da Via __________.
A loro volta questi terreni si differenziano dai fondi posti su Via __________,
che traendo vantaggio solo dalla formazione del marciapiede hanno un fattore di
interesse di 0.2, nonché dai terreni pubblici (mapp. no. 179 e 180) ai quali è
stato applicato un fattore di 2.0, proprio in considerazione del fatto che traggono
il maggior interesse dall’opera.
Su tali basi il parametro non appare quindi né sproporzionato né destituito di
fondamento.
4.3.3. Sempre secondo la ricorrente confrontando il fattore distanza applicato
al mapp. no. 417 e agli altri fondi, specie ai sedimi scolastici, si dovrebbe concludere
che al primo, essendo direttamente affacciato sulla strada, deve essere
riconosciuto un correttivo verso il basso.
Tale tesi non è sostenibile.
Al mapp. no. 417 è stato applicato il fattore distanza di 1.0 rispetto a quello
spettante ai mappali direttamente confinanti con la strada (cui è stato riconosciuto
un fattore di 0.8) in quanto usufruisce, cosi come tutte le proprietà poste a
monte della strada, di un allontanamento del traffico dal fondo dovuto alla presenza
del marciapiede. Il paragone con i sedimi scolasti non è pertinente; infatti a questi
è stato riconosciuto un fattore di 0.80 ancorché non sono confinanti con la
strada.
Per quanto riguarda il fattore di correzione distanza, il prospetto riserva lo
stesso trattamento a tutti i fondi salvo che al mapp. no 502 a cui è stato riconosciuto un fattore di correzione 0.7, per la presenza del muro di sostegno.
In realtà un correttivo avrebbe potuto essere applicato, semmai, sia al mapp.
no. 704, perché più lontano dalla nuova strada ed accessibile solo attraverso
una servitù di passo (cfr. estratto SIFTI), sia ai sedimi scolastici (mapp. no.
179 e 180), perché sono proprietà molto ampie con una profondità di ca. 80 m, quindi mediamente retrostanti dall’opera e con maggiori costi di urbanizzazione interna.
Evidentemente l’applicazione di un correttivo e la conseguente riduzione dei
contributi di miglioria a carico di questi due fondi avrebbe comportato un
aumento del contributo imposto alle altre particelle, tra cui anche il mapp.
no. 417. È quindi palese che il calcolo si risolve a favore della ricorrente.
4.3.4. La ricorrente sostiene che anche il fattore rumore riconosciuto alla sua
proprietà, essendo affacciata sulla strada, deve essere diminuito e che quello
applicato agli edifici pubblici aumentato.
Tale argomentazione non è sostenibile.
Il fattore rumore di 0.8 è stato applicato linearmente a tutti i fondi
confinanti con la strada. Il mapp. no. 417, malgrado sia il fondo che subisce
meno rumori e avrebbe quindi dovuto avere un fattore più alto, è stato trattato
come tutti gli altri.
Ai sedimi scolastici è stato applicato un fattore 2 volte e mezzo superiore (2.0)
rispetto a quello riconosciuto a tutti gli altri fondi proprio in ragione del
fatto che essi sono situati più lontani dalla fonte di rumore.
4.3.5. In conclusione, i criteri di calcolo non violano i principi della
proporzionalità e dell’equivalenza e di conseguenza il contributo a carico del
mapp. no. 417 va confermato nel suo ammontare.
5. Visto l’esito del ricorso la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente in quanto soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm). Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-
sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di 30 giorni dalla sua intimazione.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente la segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Annalisa Butti