Incarto n.
30.2010.11

 

 

Lugano

30 giugno 2011

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale di espropriazione

 

 

 

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Luciano Sulmoni

arch. Giancarlo Fumasoli

segretaria giurista

Annalisa Butti

 

statuendo sul ricorso presentato in data 15 febbraio 2010 da

 

 

RI 1

RA 1

 

 

contro

 

la decisione su reclamo emanata il 14 gennaio 2010 dal Municipio di __________, nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria
concernenti i lavori di sistemazione di Via __________,

relativamente al mapp. no. 435 RFD di __________,

 

 

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

 

 

considerato                     in fatto e in diritto

 

 

1.           1.1. Il Comune di __________ è promotore dei lavori per la sistemazione di Via __________, consistenti nel rifacimento del manto stradale, l’introduzione di misure di moderazione del traffico, la formazione di un marciapiede, la creazione di una piazza di giro e di 16 posteggi pubblici, nonché l’allargamento dell’imbocco su Via __________.
Il progetto è stato proposto con Messaggio Municipale 38/2006 del 3.4.2006 e, contestualmente, l’esecutivo ha sollecitato lo stanziamento di un credito di fr. 1'727'000.- nonché l’esenzione dal prelievo di contributi di miglioria e l’autorizzazione a presentare la relativa richiesta al Consiglio di Stato. Il messaggio è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 8.5.2006.
Con risoluzione no. 5989 del 5.12.2006 il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di esenzione ritenendo che le opere eseguite in Via __________ siano atte a procurare dei vantaggi particolari. In esito alla stessa il Municipio, con messaggio 56/2007, ha così proposto il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 30% della spesa determinante. Tale messaggio è stato approvato con risoluzione legislativa del 3.4.2007, cresciuta incontestata in giudicato.
Il progetto definitivo è stato pubblicato dal 19.9. al 18.10.2007 in conformità con gli art. 16 ss della Legge sulle strade, nella versione in vigore dall’1.1.2007. Esso è stato approvato dal Municipio con risoluzione del 7.1.2008, anch’essa divenuta definitiva.

1.2. Il Municipio di __________ ha avviato la procedura di prelievo dei contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 2.2. al 3.3.2009 previo invio di un avviso personale ai contribuenti.
La ricorrente in veste di proprietaria del mapp. no. 435 è stata assoggettata al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 2'113.50.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con decisione del 14.1.2010.
Da ciò il ricorso in esame nel quale la proprietaria chiede l’annullamento del contributo contestando l’imponibilità dell’opera, il vantaggio particolare ed il comprensorio imposto.
Dal canto suo il Municipio, con risposta del 23.3.2010, ha postulato la reiezione del gravame.
In esito all’udienza di conciliazione del 30.9.2010, risoltasi negativamente, il Tribunale ha suggerito alla ricorrente il ritiro del ricorso (cfr. lettera del 20.10.2010), proposta che essa non ha accettato (cfr. scritto 22.11.2010).
Le parti hanno poi rinunciato al dibattimento finale.


2.           La ricorrente contesta l’imponibilità delle opere eseguite su Via __________ sostenendo che costituiscono semplici interventi di manutenzione non soggetti al prelievo di contributi di miglioria (art. 3 cpv. 4 LCM).
La censura tende a rimettere in discussione il principio dell’imponibilità dell’opera e la sua natura. Essa trascura, tuttavia, che il Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo solo sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM) mentre il principio dell’imposizione e la natura dell’opera, come d’altronde anche il piano di finanziamento e la quota imponibile, sfuggono al suo sindacato essendo di competenza esclusiva del legislativo comunale. E’ questo un postulato ripetutamente confermato dalla giurisprudenza, oramai consolidata, stando alla quale le contestazioni vertenti su tali elementi vanno sollevate, semmai, dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi contro le decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4; RtiD II-2005 no. 26, I-2007 no. 29 c. 4.4.2).
In concreto il principio del prelievo è stato esposto nel MM 56/2007 del 26.2.2007 ed avvallato dal Consiglio Comunale con la risoluzione del 3.4.2007. Perciò esso andava contestato impugnando tempestivamente quella risoluzione legislativa. In questa sede la censura è irricevibile.
In ogni caso, prescindendo dalle suddette considerazioni di ordine prettamente formale, occorre rammentare che per lavori di manutenzione si intendono gli interventi prevalentemente intesi a conservare lo stato e l’uso di un’opera o di un impianto, prevenendone il degrado e mantenendone inalterato lo stato e l’efficienza, senza comportare ampliamenti o cambiamenti di destinazione apprezzabili (cfr. Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 4b, p. 16; Scolari, Tasse e contributi di miglioria, 2005, no. 197; RDAT I-2001 no. 36 c. 4 e rinvii).
Nel caso concreto, le opere eseguite dal Comune, consistenti nella sostituzione del manto stradale con contestuale rifacimento delle sottostrutture, nell’allargamento dell’imbocco su Via __________ nella costruzione di un nuovo marciapiede, nell’introduzione di misure di moderazione del traffico, nella creazione di una piazza di giro e di nuovi posteggi, non erano finalizzate solo a sanare le precarie condizioni di Via __________ – in quest’ottica sarebbe bastato il semplice rifacimento dell’asfalto – bensì a restituire alla medesima un aspetto decoroso e funzionale nel rispetto delle viabilità e della sicurezza stradale.
Indiscutibile pertanto che le opere eseguite vadano al di là di un semplice intervento di manutenzione.


3.           3.1. I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM), non invece per i lavori di semplice manutenzione (art. 3 cpv. 4 LCM). Un vantaggio particolare è presunto specialmente quando (art. 4 cpv. 1 LCM): l’opera serve ad urbanizzare i fondi ai fini dell’utilizzazione prevista o a migliorare l’urbanizzazione secondo uno standard minimo (let. a); quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi, tenuto conto della loro destinazione (let. b); quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (let. c). Il contributo è dunque imponibile, non solo per opere completamente nuove, ma anche per il miglioramento o l’ampliamento di un’opera esistente (RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).
Gli interventi stradali e le opere annesse sono un esempio emblematico di opere pubbliche soggette a contributi di miglioria; è infatti opinione comunemente ammessa che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi conferiscano indubbi vantaggi particolari alle proprietà servite poiché creano le premesse per l’edificazione dei fondi o ne migliorano lo stato di urbanizzazione (Messaggio cit., ad art. 5 del disegno di legge; Reitter, Les contributions d’équipement, th. 1986, p. 65, 67, 70; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 38, 45, 47, 48; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b; RtiD II-2005 no. 25 c. 5.3).

3.2. Nel caso concreto l’opera imposta è stata eseguita lungo tutto il tratto di Via __________; strada che nel piano viario di __________ è contrassegnata come “strada di quartiere”.
In ragione dello stato di degrado della pavimentazione, dovuto soprattutto alla sua vetustà ed al traffico intenso, il Municipio ha deciso di procedere ad un intervento di ristrutturazione completa della strada. Il progetto contempla il restringimento del campo stradale a 4.50 m con la formazione nel lato a valle della strada di un marciapiede di larghezza variabile delimitato da un bordo smussato in mocche di porfido, la formazione di 3 dossi agli incroci con Via __________, Via __________ - Via __________ e Via __________ formati da una piattaforma di lunghezza variabile e da rampe di 80 cm di lunghezza, nonché la formazione di una piazza terminale di giro con due posteggi pubblici di capienza di 16 posti auto. A completamento delle opere prettamente stradali è stato eseguito anche il rifacimento della tubazione dell’acqua potabile e delle canalizzazioni (cfr. relazione tecnica del progetto definitivo e planimetrie).
In sostanza la strada è stata rifatta a nuovo e dotata degli impianti necessari in una zona densamente abitata che sono adeguati alla situazione concreta.
Oltre a conferire un aspetto esteticamente uniforme e decoroso alla strada, dal profilo funzionale l’intervento - che peraltro risponde a criteri tecnicamente ottimali e sicuri avendo consolidato le sopra e sottostrutture - ha indubbiamente migliorato l’agibilità e la qualità di percorrenza rendendo la circolazione veicolare e pedonale più sicura. Il tutto a vantaggio dei fondi serviti (art. 4 LCM).

3.3. Il mapp. no. 435 è un fondo edificato di 1’410 mq ubicato in Via __________, una traversa di Via __________: quest’ultima è utilizzata sia come accesso sia per raggiungere le strade di collegamento principali, segnatamente Via __________, come anche i servizi comunali ubicati nel centro del paese; pertanto le opere che vi sono state eseguite conferiscono, per i motivi già esposti, un vantaggio particolare alla proprietà. Poco importa che il fondo non si trovi a diretto contatto con Via __________ poiché il benefico determinato da un’opera stradale può riflettersi anche su terreni retrostanti nella misura in cui ne fanno uso e/o sono allacciati alle sue infrastrutture; questo è il caso per il mapp. no. 435. Il fatto che, in ragione della posizione, tale il beneficio possa apparire meno marcato o immediato rispetto a quello tratto dai fondi confinanti è un elemento che non incide sull’assoggettamento ma è da soppesare semmai nella fase di riparto dei contributi (art. 8 LCM).
Secondo la ricorrente in Via __________ sono stati formati semplici scorpori laterali, risultati dopo la delimitazione della carreggiata, che non presentano nemmeno lontanamente le caratteristiche di un marciapiede: avendo una larghezza variabile di poche decine di centimetri ed essendo delimitati con mocche eccessivamente inclinate, essi sono impraticabili e compromettono, nella stagione invernale, lo sgombero della neve. Perciò l’opera comporterebbe solo disagi. La ricorrente è anche dell’avviso che la sistemazione del raccordo tra Via __________ e Via __________ abbia semplicemente rimediato ad un difetto iniziale e quindi non giustifichi il prelievo di contributi idi miglioria. In ogni caso l’imbocco in direzione di __________ é difficoltoso e pericoloso, tant’è vero che il Municipio sarebbe in procinto di riorganizzare l’incrocio creando una rotonda.
Tali argomenti non sovvertono la presunzione del vantaggio particolare.
Anzitutto, per quanto sono riferite ai contenuti del progetto, le censure non sono pertinenti in questa sede. La proposta d’intervento è stata presentata con il MM 38/2006 e di conseguenza, nel principio, avrebbe dovuto essere contestata impugnando la decisione del Consiglio Comunale dell’8.5.2006, che ne ha approvato l’esecuzione, nelle forme e nei termini sanciti per i ricorsi contro le decisioni degli organi comunali (art. 208 ss LOC). Al più tardi l’opera andava contestata quando il progetto è stato pubblicato in applicazione alla Legge sulle strade: a quel momento infatti la proprietaria disponeva di tutti gli elementi necessari per valutare l’incidenza dell’intervento ed eventualmente censurarne le componenti con piena cognizione di causa.
Detto questo, è comunemente riconosciuto che un marciapiede (nell’accezione usuale del termine) non rappresenti un valido deterrente all’alta velocità e che i restringimenti laterali della carreggiata, siano essi fisici o costituiti da semplici demarcazioni orizzontali, abbiano invece maggiori effetti dissuasivi poiché influenzano la percezione ottica del conducente inducendolo ad una guida assennata (cfr. norme VSS 640 213 e 640 283). Perciò la delimitazione di un’aria pedonale mediante una linea di mocche (sia essa realizzata sulla medesima quota della strada o leggermente rialzata) è una tipologia di intervento ricorrente nel contesto di progetti intesi a moderare il traffico ed a conciliare il transito di utenti motorizzati ed appiedati. Oltre ad essere un elemento di demarcazione, essa serve a rompere la prospettiva della strada richiamando l’attenzione del conducente, tanto da costringerlo a ridurre la velocità di transito e permettere il passaggio di pedoni con un certo margine di sicurezza. Considerato che l’invasione dell’area pedonale non è continua ma limitata all’incrocio necessariamente rallentato di due auto, osservando la dovuta prudenza gli utenti non incontreranno difficoltà degne di nota; semmai, all’occorrenza, è compito dell’autorità comunali sanzionare eventuali infrazioni del codice stradale mediante provvedimenti di polizia. Sotto questo profilo l’opera risponde quindi a criteri collaudati ed è fonte di un vantaggio particolare per chi usufruisce della strada. D’altra parte l’ampiezza non uniforme ed in certi punti ridotta del marciapiede è chiaramente da ascrivere allo stato dei luoghi marcati da un’attività edilizia considerevole sviluppatasi, a partire dalla costruzione della strada negli anni ’60, nel territorio servito (cfr. MM 38/2006). In altre parole, quando si è trattato di elaborare il progetto, il Municipio ha dovuto tener conto delle costruzioni e degli accessi esistenti ed ha così realizzato l’intervento compatibilmente con gli spazi disponibili. Ciò evidentemente non invalida i benefici ove solo si consideri che agli utenti sono comunque offerte le garanzie di sicurezza massime consentite dalla circostanze concrete, e che l’intervento è andato ad incedere il meno possibile sulle proprietà confinanti mantenendo così anche la spesa pubblica entro limiti ragionevoli. Vero è che la formazione di un vero e proprio marciapiede avrebbe richiesto una superficie ben più ampia andando ad incidere sia sugli oneri per l’acquisizione o l’espropriazione dei sedimi necessari, sia sui costi di costruzione; ne sarebbe conseguito un incremento della spesa determinante e quindi anche dei contributi di miglioria, ad evidente svantaggio dei contribuenti.
Negare poi che la sistemazione del raccordo tra Via __________ e Via __________ __________ abbia comportato una miglioria significa esprimere un’opinione meramente soggettiva, quando invece l’utilità dell’opera imposta è da valutare secondo criteri oggettivi. In quest’ottica è decisivo che l’intervento è parte integrante del progetto ed ha condotto all’ampliamento ed alla ripavimentazione dell’ imbocco stradale previa espropriazione parziale del mapp. no. 624 (cfr. relazione tecnica e planimetria dell’incarto del progetto definitivo).


4.           4.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv.3).
Considerato che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii). In tale ambito l’ente pubblico gode di un ampio margine di autonomia e perciò, nell’ambito del riesame, il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino la legge ed i principi costituzionali; la chiave di riparto potrà così essere censurata solamente se conduce a risultati tanto insostenibili da costituire un abuso o un eccesso del potere di apprezzamento (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47; RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

4.2. Nel prospetto la ripartizione della quota prelevabile è avvenuta sulla base della superficie utile lorda (SUL), di un fattore interesse, di un fattore percorrenza e di un fattore casi speciali.
Come risulta dalle spiegazioni fornite nella relazione tecnica, la SUL  definisce il potenziale edificatorio del fondo calcolato sulla base della superficie del singolo fondo moltiplicata per il rispettivo indice di sfruttamento di zona. Per le zone nucleo (NL), attrezzature e costruzioni di interesse pubblico (CP) ed edificabile speciale (IV = insediamento ville o RPR = residenziale particolare __________), le norme d’attuazione del PR non indicano l’indice di sfruttamento massimo consentito; perciò è stato applicato un indice teorico di 0.8. Inoltre in due casi particolari si è tenuto conto rispettivamente solo della superficie definita NT (mapp. no. 1093) e di un indice medio di 0.7 essendo il fondo appartenente a due diverse zone di PR (mapp. no. 1014).
Il fattore interesse serve a differenziare i mappali in funzione della posizione confinante o retrostante del fondo rispetto alle opere eseguite. Ai fondi confinanti con il fronte stradale provvisto di nuovo marciapiede (lato a valle) è stato applicato un fattore interesse 1, in quanto maggiori beneficiari, mentre ai confinanti con il fronte opposto senza marciapiede è stato riconosciuto un fattore di 0.9. I fondi retrostanti sono suddivisi in due fasce a seconda della distanza dall’opera: quelli immediatamente retrostanti con fattore 0.7 e a quelli più discosti con fattore 0.6.
Il fattore percorrenza tiene conto della distanza da percorrere misurata dalla parte iniziale dell’intervento, ossia dall’imbocco con Via __________, fino alla parte terminale, quella a fondo cieco di Via __________. Sostanzialmente risultano 4 fasce con altrettanti coefficienti che diminuiscono progressivamente: da un massimo di 1 per chi usa tutta la strada, ad un minimo di 0.5 per chi ne percorre solo il tratto iniziale, passando da valori intermedi di 0.7 e 0.9 funzionali anche all’eventuale accesso da strade collaterali.
Il fattore casi speciali è collegato alla costruzione dei 16 nuovi posteggi previsti alla fine di Via __________ ed è tradotto con i coefficienti 0.4 per i fondi che gravitano attorno al posteggio, 0.3 per quelli poco più distanti e
0 per tutti gli altri.

4.3. La ricorrente sostiene che il comprensorio di prelievo dei contributi comporti evidenti disparità di trattamento. In particolare, in relazione al posteggio, essa rimprovera al Municipio di aver inserito fondi edificati ed edificabili distanti centinaia di metri, escludendo invece tutta una serie di proprietà molto più vicine, specie quelle situate nella parte alta della zona a sinistra di Via __________.
Tale contestazione verte sul riparto dei contributi, precisamente sulla suddivisione operata all’interno del comprensorio in funzione della costruzione dei nuovi posteggi ed evidenziata nel piano 0609.1/1c: in sostanza la ricorrente è dell’avviso che l’applicazione del fattore casi speciali 0 alle proprietà situate a sinistra di Via __________ sia discriminatoria.
Come si evince dalla relazione tecnica, il Municipio ha determinato il fattore casi speciali valutando quali fondi traggano un profitto concreto dai nuovi parcheggi ed in che misura. Esso ha così ritenuto che i posteggi saranno utilizzati in prevalenza dalle proprietà che vi gravitano attorno, non invece da quelle ubicate lungo la parte iniziale di Via __________ per le quali l’interesse ad usufruirne è praticamente nullo in ragione della notevole distanza. Verificando concretamente sul piano (0609.1/1c), i fondi ai quali è stato applicato il fattore 0.3 o 0.4 si trovano ad una distanza massima di ca. 250 m dall’area di parcheggio.
Alla luce della situazione concreta tale valutazione è senz’altro condivisibile. E’ infatti risaputo che la scelta di un posteggio dipende prevalentemente dalla sua vicinanza alla destinazione che l’utente intende raggiungere: più il posteggio è lontano e meno sarà attrattivo. Ora, dovendosi considerare sia la distanza che realmente separa il posteggio dalle proprietà - e non la distanza in linea d’aria – sia la forte pendenza che contraddistingue la zona in questione, la scelta del Municipio non appare arbitraria; essa impone infatti un contributo maggiore solo a chi è visibilmente favorito dalla prossimità dell’area di posteggio e quindi da un tragitto ragionevolmente breve e comodo. Certo non può essere escluso a priori che anche le proprietà ubicate nella parte alta della zona usufruiscano dei nuovi posteggi; vista la situazione dei fondi, l’ipotesi sembra però poco realistica ove solo si consideri che il proprietario sarebbe costretto a coprire a piedi un percorso relativamente più lungo ed in salita: un incomodo che è disincentivante, cosi come lo è la distanza per chi risiede nella parte iniziale di Via __________. Per questa categoria di possibili utenti il vantaggio non può quindi essere definito particolare, ma si confonde piuttosto con quello collettivo.
Di conseguenza la censura è respinta.

4.4. A prescindere dalla critica rivolta al fattore casi speciali, la ricorrente non ha sollevato altre obiezioni specifiche in merito al riparto dei contributi, limitandosi a lamentare disparità di trattamento all’interno del comprensorio imposto, ma in forma generica e senza spiegare in che cosa consistano.
In relazione ai criteri di ripartizione, è tuttavia doveroso osservare che altri contribuenti ricorrenti hanno contestato il fattore interesse 0.6 applicato alle particelle situate in Via __________ e Via __________, sostenendo che esso debba essere dimezzato per marcare maggiormente la differenza rispetto alle proprietà appena retrostanti a Via __________ che hanno un fattore 0.7.
Un ragionamento questo che in parte è condivisibile per le seguenti ragioni.
Il fattore interesse 0.6 è attribuito ai due settori più discosti dall’opera, situati alle estremità del comprensorio, nelle località __________ (aree contrassegnate in azzurro sul piano 0609.1/1a); ritenuto che tali settori presentano caratteristiche diverse, l’applicazione di un fattore indifferenziato non appare del tutto proporzionata. In effetti i fondi ubicati a __________ non hanno altre vie d’accesso all’infuori di Via __________, mentre quelli ubicati nella zona __________ dispongono di un accesso alternativo, quanto meno pedonale, direttamente dal nucleo attraverso __________, passaggio che permette di raggiungere comodamente ed in pochi minuti il centro del paese ed i servizi comunali. A ciò si aggiunge che nel PR è prevista la costruzione di una nuova strada di servizio (indicata in giallo nel piano viario) che, passando immediatamente a nord del nucleo, collegherà Via __________ e Via __________ alla strada di quartiere Via __________; benché nei programmi del Comune tale opera non sia prioritaria, essa va comunque considerata già solo per il fatto che per i fondi ubicati nella zona __________ rappresenta una possibilità di accesso, alternativa a Via __________, sancita dalla pianificazione, e che i rispettivi proprietari molto verosimilmente saranno chiamati a contribuire al suo finanziamento. Di conseguenza per distinguere adeguatamente i due settori di __________ e di __________, e per rimarcare la maggiore distanza che separa la zona __________ dall’opera rispetto alla fascia a monte ed immediatamente retrostante a Via __________ (area contrassegnata in rosa sul piano 0609.1/1a), nel solco della scala già applicata dal Municipio, appare corretto ridurre il fattore interesse della zona __________ a 0.4.
Considerata l’interdipendenza dei singoli contributi, la suddetta riduzione implica una distribuzione della quota imponibile diversa da quella risultante dal prospetto pubblicato. Circostanza che, per evidenti motivi di parità di trattamento, non può essere trascurata neppure nella fattispecie in esame anche se, come si vedrà, le conseguenze effettive per il mapp. no. 435 sono assolutamente neutre.

4.5. Per il resto i fattori applicati, seppure schematici, differenziano sufficientemente i singoli fondi a seconda delle loro caratteristiche. In particolare il fattore percorrenza è ragionevolmente ponderato specie a fronte dell’ampiezza del comprensorio che necessariamente fa capo a Via __________.
Altrettanto equilibrato è il fattore casi speciali nella misura in cui colpisce e distingue solo i fondi che hanno un interesse reale alla creazione del parcheggio; corrette, in quest’ambito, sono anche l’incidenza sul calcolo generale e la proporzione rispetto alla spesa complessiva (di ca. 3%).
Alla proprietà in esame, mapp. no. 435, è applicato un fattore interesse 0.7 come a tutti i fondi retrostanti che sono raggiungibili da Via __________: tale fattore, oltre a rispettare il principio della parità di trattamento, è anche proporzionato perché considera la posizione del fondo rispetto a Via __________ ed il minore interesse all’opera rispetto ai confinanti cui è assegnato un coefficiente superiore (1 o 0.9). La posizione stessa della particella ha anche determinato il fattore percorrenza 0.9, in quanto trovandosi nella fascia mediana (quella compresa tra l’imbocco di Via __________ e
l’imbocco di Via __________) usa gran parte della strada.
L’ubicazione del fondo ha pure comportato l’applicazione del fattore casi speciali 0, poiché la distanza dai posteggi è tale da non conferire alla proprietà alcun vantaggio particolare.


5.           Considerato il vizio riscontrato nel fattore di interesse assegnato ai fondi in zona __________, si pone la necessità di procedere ad un nuovo calcolo dei contributi. L’operazione richiede una modifica circoscritta e facilmente applicabile alla formula adottata dal Municipio, grazie anche alla scheda di calcolo prodotta agli atti in formato tabella excel su supporto informatico; perciò, per economia di giudizio, può essere effettuata direttamente in questa sede senza rinvio degli atti all’esecutivo per una nuova decisione. Ovviamente il nuovo piano di ripartizione sarà in gran parte teorico perché privo di effetti concreti per i proprietari che non hanno impugnato il prospetto. Cosi come non potrà avere conseguenze per la ricorrente qualora l’introduzione del nuovo parametro di calcolo dovesse comportare un aumento dei contributo stante il divieto della reformatio in pejus sancito dall’art. 65 cpv. 4 LPamm.
La correzione da inserire nel prospetto consiste dunque nel ridurre il fattore interesse per le sole proprietà situate in zona __________ (33 particelle), da 0.6 a 0.4; riduzione in base alla quale saranno anche adeguati i pesi (singoli e totale) che pure influiscono sul riparto.
Con il nuovo fattore 0.4 il peso totale passa da 172'922.88 a 170'091.27 ed il calcolo per la proprietà in esame si presenta come segue:


 

Fondo N°

Zona di PR

Superficie m2

IS

SUL

m2

f.

interesse

f.

percorrenza

f.

casi speciali

peso

Contributo

Fr.

 

435

 

RSE

1'410.00

0.6

846.00

0.7

0.9

-

1'353.60

2'148.68



Come si evince dallo schema, il nuovo calcolo provoca un aumento, seppure esiguo, del contributo a carico del mapp no. 435. Di conseguenza, considerato che la decisione impugnata non può essere riformata a danno della ricorrente, il contributo indicato nel prospetto pubblicato (fr. 2'113.50) é confermato.

 

 

6.     Visto l’esito del ricorso la tassa di giustizia e le spese sono a carico della ricorrente in quanto soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm). Il Comune, patrocinato da un legale, ha diritto alla rifusione parziale delle ripetibili commisurate alla consulenza offerta ed alle difficoltà poste dalla vertenza, rispettivamente tenendo conto che egli rappresenta il Comune anche nel contesto di altri ricorsi sul medesimo oggetto.

 

 

 

per questi motivi

richiamati                        la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

 

 

 

dichiara

e pronuncia           1.     Il ricorso è respinto.

                                       

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 200.- sono a carico della ricorrente, la quale rifonderà inoltre al Comune fr. 200.- per ripetibili.

                                       

                                3.     Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

                                       

                                4.     Intimazione a:

 

-

-

 

 

 

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                             la segretaria giurista

 

 

Margherita De Morpurgo                                                           Annalisa Butti