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Incarto n.
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Lugano 30 giugno 2011 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Luciano Sulmoni arch. Giancarlo Fumasoli |
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segretaria giurista |
Annalisa Butti |
statuendo sul ricorso presentato in data 15 febbraio 2010 da
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RI 1 RA 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emanata il 14 gennaio 2010 dal Municipio di __________, nell'ambito
della procedura d'imposizione di contributi di miglioria
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Il Comune di __________ è
promotore dei lavori per la sistemazione di Via __________, consistenti nel
rifacimento del manto stradale, l’introduzione di misure di moderazione del
traffico, la formazione di un marciapiede, la creazione di una piazza di giro e
di 16 posteggi pubblici, nonché l’allargamento dell’imbocco su Via __________.
Il progetto è stato proposto con Messaggio Municipale 38/2006 del 3.4.2006 e,
contestualmente, l’esecutivo ha sollecitato lo stanziamento di un credito di
fr. 1'727'000.- nonché l’esenzione dal prelievo di contributi di miglioria e
l’autorizzazione a presentare la relativa richiesta al Consiglio di Stato. Il
messaggio è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 8.5.2006.
Con risoluzione no. 5989 del 5.12.2006 il Consiglio di Stato ha respinto
l’istanza di esenzione ritenendo che le opere eseguite in Via __________ siano
atte a procurare dei vantaggi particolari. In esito alla stessa il Municipio,
con messaggio 56/2007, ha così proposto il prelievo di contributi di miglioria
nell’ordine del 30% della spesa determinante. Tale messaggio è stato approvato
con risoluzione legislativa del 3.4.2007, cresciuta incontestata in giudicato.
Il progetto definitivo è stato pubblicato dal 19.9. al 18.10.2007 in conformità
con gli art. 16 ss della Legge sulle strade, nella versione in vigore
dall’1.1.2007. Esso è stato approvato dal Municipio con risoluzione del
7.1.2008, anch’essa divenuta definitiva.
1.2. Il Municipio di __________ ha avviato la procedura di prelievo dei
contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 2.2. al 3.3.2009 previo
invio di un avviso personale ai contribuenti.
I ricorrenti in veste di comproprietari del mapp. no. 453 sono stati
assoggettati al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 853.69.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal
Municipio con decisione del 14.1.2010.
Da ciò il ricorso in esame nel quale i proprietari chiedono l’annullamento del
contributo contestando l’imponibilità dell’opera, il vantaggio particolare, il
comprensorio imposto ed i criteri di riparto.
Dal canto suo il Municipio, con risposta del 23.3.2010, ha postulato la
reiezione del gravame.
In esito all’udienza di conciliazione del 30.9.2010, risoltasi negativamente,
il Tribunale ha proposto una transazione (cfr. lettera del 20.10.2010),
accettata dal Municipio (cfr. lettera del 27.10.2011) ma non dai ricorrenti
(cfr. scritto 22.11.2010).
Le parti hanno poi rinunciato al dibattimento finale.
2.
I ricorrenti contestano
l’imponibilità delle opere eseguite su Via __________ sostenendo che
costituiscono semplici interventi di manutenzione non soggetti al prelievo di
contributi di miglioria (art. 3 cpv. 4 LCM).
La censura tende a rimettere in discussione il principio dell’imponibilità
dell’opera e la sua natura. Essi trascurano, tuttavia, che il Tribunale di
espropriazione giudica con pieno potere cognitivo solo sul prospetto dei
contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM) mentre il principio dell’imposizione e la
natura dell’opera, come d’altronde anche il piano di finanziamento e la quota
imponibile, sfuggono al suo sindacato essendo di competenza esclusiva del
legislativo comunale. E’ questo un postulato ripetutamente confermato dalla
giurisprudenza, oramai consolidata, stando alla quale le contestazioni vertenti
su tali elementi vanno sollevate, semmai, dinanzi al Consiglio di Stato nelle
forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi
contro le decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995 no. 46 c.
3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4; RtiD II-2005 no. 26,
I-2007 no. 29 c. 4.4.2).
In concreto il principio del prelievo è stato esposto nel MM 56/2007 del
26.2.2007 ed avvallato dal Consiglio Comunale con la risoluzione del 3.4.2007.
Perciò esso andava contestato impugnando tempestivamente quella risoluzione
legislativa. In questa sede la censura è irricevibile.
In ogni caso, prescindendo dalle suddette considerazioni di ordine prettamente
formale, occorre rammentare che per lavori di manutenzione si intendono gli
interventi prevalentemente intesi a conservare lo stato e l’uso di un’opera o
di un impianto, prevenendone il degrado e mantenendone inalterato lo stato e
l’efficienza, senza comportare ampliamenti o cambiamenti di destinazione
apprezzabili (cfr. Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova
LCM, ad art. 4b, p. 16; Scolari, Tasse e contributi di miglioria, 2005,
no. 197; RDAT I-2001 no. 36 c. 4 e rinvii).
Nel caso concreto, le opere eseguite dal Comune, consistenti nella sostituzione
del manto stradale con contestuale rifacimento delle sottostrutture,
nell’allargamento dell’imbocco su Via __________, nella costruzione di un nuovo
marciapiede, nell’introduzione di misure di moderazione del traffico, nella
creazione di una piazza di giro e di nuovi posteggi, non erano finalizzate solo
a sanare le precarie condizioni di Via __________ – in quest’ottica sarebbe
bastato il semplice rifacimento dell’asfalto – bensì a restituire alla medesima
un aspetto decoroso e funzionale nel rispetto delle viabilità e della sicurezza
stradale.
Indiscutibile pertanto che le opere eseguite vadano al di là di un semplice
intervento di manutenzione.
3.
3.1. I Comuni sono tenuti a
prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al
privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di
urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM),
non invece per i lavori di semplice manutenzione (art. 3 cpv. 4 LCM). Un
vantaggio particolare è presunto specialmente quando (art. 4 cpv. 1 LCM):
l’opera serve ad urbanizzare i fondi ai fini dell’utilizzazione prevista o a
migliorare l’urbanizzazione secondo uno standard minimo (let. a); quando
migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la
salubrità e la tranquillità dei fondi, tenuto conto della loro destinazione
(let. b); quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (let. c). Il
contributo è dunque imponibile, non solo per opere completamente nuove, ma
anche per il miglioramento o l’ampliamento di un’opera esistente (RDAT
II-1998 no. 29 c. 6b).
Gli interventi stradali e le opere annesse sono un esempio emblematico di opere
pubbliche soggette a contributi di miglioria; è infatti opinione comunemente
ammessa che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi
conferiscano indubbi vantaggi particolari alle proprietà servite poiché creano
le premesse per l’edificazione dei fondi o ne migliorano lo stato di
urbanizzazione (Messaggio cit., ad art. 5 del disegno di legge; Reitter,
Les contributions d’équipement, th. 1986, p. 65, 67, 70; Blumer, Abgaben
für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 38, 45,
47, 48; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p.
93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune
ticinese, 1963, p. 66 e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b; RtiD
II-2005 no. 25 c. 5.3).
3.2. Nel caso concreto l’opera imposta è stata eseguita lungo tutto il tratto
di Via __________; strada che nel piano viario di __________ è contrassegnata
come “strada di quartiere”.
In ragione dello stato di degrado della pavimentazione, dovuto soprattutto alla
sua vetustà ed al traffico intenso, il Municipio ha deciso di procedere ad un
intervento di ristrutturazione completa della strada. Il progetto contempla il
restringimento del campo stradale a 4.50 m con la formazione nel lato a valle della strada di un marciapiede di larghezza variabile delimitato da un bordo
smussato in mocche di porfido, la formazione di 3 dossi agli incroci con Via __________,
Via __________ - Via __________ e Via __________ formati da una piattaforma di
lunghezza variabile e da rampe di 80 cm di lunghezza, nonché la formazione di
una piazza terminale di giro con due posteggi pubblici di capienza di 16 posti
auto. A completamento delle opere prettamente stradali è stato eseguito anche
il rifacimento della tubazione dell’acqua potabile e delle canalizzazioni (cfr.
relazione tecnica del progetto definitivo e planimetrie).
In sostanza la strada è stata rifatta a nuovo e dotata degli impianti necessari
in una zona densamente abitata che sono adeguati alla situazione concreta.
Oltre a conferire un aspetto esteticamente uniforme e decoroso alla strada, dal
profilo funzionale l’intervento - che peraltro risponde a criteri tecnicamente
ottimali e sicuri avendo consolidato le sopra e sottostrutture - ha
indubbiamente migliorato l’agibilità e la qualità di percorrenza rendendo la
circolazione veicolare e pedonale più sicura. Il tutto a vantaggio dei fondi
serviti (art. 4 LCM).
3.3. Il mapp. no. 453 è fondo edificato
di 810 mq ubicato in zona __________, segnatamente in Via __________, una
parallela di Via __________, alla quale ha accesso attraverso Via __________.
Trattandosi di un fondo ubicato in posizione retrostante, il vantaggio indotto
dalle opere è meno marcato o immediato rispetto a quello tratto dalle proprietà
confinanti, ciò nondimeno un beneficio sussiste nella misura in cui Via __________
è utilizzata come unico accesso veicolare, rispettivamente unico percorso che
permette di raggiungere le strade di collegamento principali, segnatamente Via __________.
Pertanto le opere che vi sono state eseguite conferiscono, per i motivi già
sopra esposti, un vantaggio particolare alla proprietà. Il fatto che il fondo,
come d'altronde tutti quelli ubicati nella zona __________, disponga di un
accesso pedonale alternativo direttamente dal nucleo attraverso Vicolo __________
e che nel PR sia prevista la costruzione di una nuova strada di servizio, che
rappresenterà una possibilità di accesso alternativa a Via __________, sono
elementi che non incidono sull’assoggettamento ma, come si vedrà meglio in
seguito, sono soppesati nella fase di riparto dei contributi (art. 8 LCM).
Secondo i ricorrenti in Via __________
sono stati formati semplici scorpori laterali, risultati dopo la delimitazione
della carreggiata, che non presentano nemmeno lontanamente le caratteristiche
di un marciapiede: avendo una larghezza variabile di poche decine di centimetri
ed essendo delimitati con mocche eccessivamente inclinate, essi sono
impraticabili e compromettono, nella stagione invernale, lo sgombero della
neve. Perciò l’opera comporterebbe solo disagi. I ricorrenti sono anche
dell’avviso che la sistemazione del raccordo tra Via __________ e Via __________
abbia semplicemente rimediato ad un difetto iniziale e quindi non giustifichi
il prelievo di contributi idi miglioria. In ogni caso l’imbocco in direzione di
__________ é difficoltoso e pericoloso, tant’è vero che il Municipio sarebbe in
procinto di riorganizzare l’incrocio creando una rotonda.
Tali argomenti non sovvertono la presunzione del vantaggio particolare.
Anzitutto, per quanto sono riferite ai contenuti del progetto, le censure non
sono pertinenti in questa sede. La proposta d’intervento è stata presentata con
il MM 38/2006 e di conseguenza, nel principio, avrebbe dovuto essere contestata
impugnando la decisione del Consiglio Comunale dell’8.5.2006, che ne ha
approvato l’esecuzione, nelle forme e nei termini sanciti per i ricorsi contro
le decisioni degli organi comunali (art. 208 ss LOC). Al più tardi l’opera
andava contestata quando il progetto è stato pubblicato in applicazione alla
Legge sulle strade: a quel momento infatti i proprietari disponevano di tutti
gli elementi necessari per valutare l’incidenza dell’intervento ed
eventualmente censurarne le componenti con piena cognizione di causa.
Detto questo, è comunemente riconosciuto che un marciapiede (nell’accezione
usuale del termine) non rappresenti un valido deterrente all’alta velocità e
che i restringimenti laterali della carreggiata, siano essi fisici o costituiti
da semplici demarcazioni orizzontali, abbiano invece maggiori effetti
dissuasivi poiché influenzano la percezione ottica del conducente inducendolo
ad una guida assennata (cfr. norme VSS 640 213 e 640 283). Perciò la
delimitazione di un’aria pedonale mediante una linea di mocche (sia essa
realizzata sulla medesima quota della strada o leggermente rialzata) è una
tipologia di intervento ricorrente nel contesto di progetti intesi a moderare
il traffico ed a conciliare il transito di utenti motorizzati ed appiedati.
Oltre ad essere un elemento di demarcazione, essa serve a rompere la
prospettiva della strada richiamando l’attenzione del conducente, tanto da
costringerlo a ridurre la velocità di transito e permettere il passaggio di
pedoni con un certo margine di sicurezza. Considerato che l’invasione dell’area
pedonale non è continua ma limitata all’incrocio necessariamente rallentato di
due auto, osservando la dovuta prudenza gli utenti non incontreranno difficoltà
degne di nota; semmai, all’occorrenza, è compito dell’autorità comunali
sanzionare eventuali infrazioni del codice stradale mediante provvedimenti di
polizia. Sotto questo profilo l’opera risponde quindi a criteri collaudati ed è
fonte di un vantaggio particolare per chi usufruisce della strada. D’altra
parte l’ampiezza non uniforme ed in certi punti ridotta del marciapiede è
chiaramente da ascrivere allo stato dei luoghi marcati da un’attività edilizia
considerevole sviluppatasi, a partire dalla costruzione della strada negli anni
’60, nel territorio servito (cfr. MM 38/2006). In altre parole, quando si è
trattato di elaborare il progetto, il Municipio ha dovuto tener conto delle
costruzioni e degli accessi esistenti ed ha così realizzato l’intervento
compatibilmente con gli spazi disponibili. Ciò evidentemente non invalida i
benefici ove solo si consideri che agli utenti sono comunque offerte le
garanzie di sicurezza massime consentite dalla circostanze concrete, e che
l’intervento è andato ad incedere il meno possibile sulle proprietà confinanti
mantenendo così anche la spesa pubblica entro limiti ragionevoli. Vero è che la
formazione di un vero e proprio marciapiede avrebbe richiesto una superficie
ben più ampia andando ad incidere sia sugli oneri per l’acquisizione o
l’espropriazione dei sedimi necessari, sia sui costi di costruzione; ne sarebbe
conseguito un incremento della spesa determinante e quindi anche dei contributi
di miglioria, ad evidente svantaggio dei contribuenti.
Negare poi che la sistemazione del raccordo tra Via __________ e Via __________
abbia comportato una miglioria significa esprimere un’opinione meramente
soggettiva, quando invece l’utilità dell’opera imposta è da valutare secondo
criteri oggettivi. In quest’ottica è decisivo che l’intervento è parte
integrante del progetto ed ha condotto all’ampliamento ed alla ripavimentazione
dell’ imbocco stradale previa espropriazione parziale del mapp. no. 624 (cfr.
relazione tecnica e planimetria dell’incarto del progetto definitivo).
4.
4.1. I ricorrenti rilevano che il
Comune ha escluso dal piano del perimetro la zona ex convento, a contatto con la
parte terminale di Via __________, e il comparto a contatto con la parte
iniziale di Via __________, argomentando che tali zone “sono state escluse
in quanto disservite da altre strade” (cfr. decisione su reclamo del 14.1.2010,
pag. 4).
Ciò costituirebbe una disparità di trattamento, poiché secondo i ricorrenti,
avendo reputato che i fondi situati in quei comparti sono adeguatamente serviti
da Vicolo __________, il Comune avrebbe dovuto applicare lo stesso ragionamento
anche ai mappali ubicati in zona __________ che pure sono serviti dalla
medesima strada.
4.2. L’art. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un
piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.
Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono
un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono
assoggettati al contributo di miglioria (art. 5 cpv. 1 LCM).
La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no.
7), dipende da un apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico
(cfr. Messaggio cit., ad art. 10 p. 22) e comporta un’analisi di
complessa attuazione, non da ultimo perché la normativa è priva di spunti
limitandosi ad istituire nel principio la facoltà di suddividere il
comprensorio in categorie differenziate. Si dovrà dunque ponderare le
caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete possibilità d’uso,
accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante ed alla destinazione
dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del contributo, nel
perimetro siano incluse solo le proprietà che, in esito a tale valutazione,
risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, op. cit., 95; Blumer,
op. cit., p. 62; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton
Luzern, p. 46 ss).
Considerato che in tema di contributi di miglioria, e quindi anche nel
tracciare il comprensorio imponibile, l’ente pubblico gode di un ampio margine
di autonomia, il riesame da parte del Tribunale non può avvenire che con un
certo riserbo nell’ottica dei diritti costituzionalmente garantiti.
4.3. In concreto, nel piano del perimetro
sono inclusi i fondi edificati o edificabili che di fatto o potenzialmente
beneficiano delle opere: come risulta dal piano 0609.1/1 si tratta delle
proprietà direttamente confinanti con Via __________ e dei fondi retrostanti il
cui accesso presuppone l’uso di detta strada.
Considerato che lo scopo principale dei lavori eseguiti dal Comune era di
migliorare la viabilità pedonale e veicolare, non è arbitrario circoscrivere il
vantaggio particolare ai soli terreni concretamente serviti da Via __________. Non
è escluso che quest’ultima sia utilizzata anche dai residenti nei comparti
citati dai ricorrenti. Tuttavia, per questa categoria di utenti si tratta di
una percorrenza di transito e non di servizio diretto, anche perché per
raggiungere le strade di collegamento principali (Via __________) e i servizi
comunali situati al centro del paese usufruiscono di altre vie d’accesso, quali
ad esempio Via __________ e Vicolo __________. La situazione quindi è ben
diversa da quella dei terreni imposti che sono invece tutti direttamente serviti
da Via __________, poiché essa costituisce la loro unica via di accesso
veicolare.
Ne consegue che per i fondi appartenenti alle zone menzionate dai ricorrenti il
percorso da Via __________, potrebbe rappresentare semmai solo una scelta di
ripiego, peraltro poco funzionale. In sostanza il loro esonero non viola il
principio della parità di trattamento poiché l’effetto della miglioria è assai
attenuato ed il vantaggio non può essere definito particolare, ma si confonde
piuttosto con quello collettivo che tutti i residenti di __________ hanno
comunque tratto dai lavori. Di ciò il Comune ha comunque tenuto conto
connotando l’opera come urbanizzazione generale ed applicando la quota minima prelevabile
del 30%, cosicché la maggior parte dei costi è comunque assunta dalla
collettività.
5.
5.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota
a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare
(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,
del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di
correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv.3).
Considerato che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile,
la prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su
elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione
purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di
arbitrio (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini,
op. cit., p. 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii). In tale ambito
l’ente pubblico gode di un ampio margine di autonomia e perciò, nell’ambito del
riesame, il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo
limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino la legge ed i
principi costituzionali; la chiave di riparto potrà così essere censurata
solamente se conduce a risultati tanto insostenibili da costituire un abuso o
un eccesso del potere di apprezzamento (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,
op. cit., p. 47; RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e
rinvii).
5.2. Nel prospetto la ripartizione della quota prelevabile è avvenuta sulla
base della superficie utile lorda (SUL), di un fattore interesse, di un fattore
percorrenza e di un fattore casi speciali.
Come risulta dalle spiegazioni fornite nella relazione tecnica, la SUL definisce
il potenziale edificatorio del fondo calcolato sulla base della superficie del
singolo fondo moltiplicata per il rispettivo indice di sfruttamento di zona.
Per le zone nucleo (NL), attrezzature e costruzioni di interesse pubblico (CP)
ed edificabile speciale (IV = insediamento ville o RPR = residenziale
particolare __________), le norme d’attuazione del PR non indicano l’indice di
sfruttamento massimo consentito; perciò è stato applicato un indice teorico di
0.8. Inoltre in due casi particolari si è tenuto conto rispettivamente solo
della superficie definita NT (mapp. no. 1093) e di un indice medio di 0.7
essendo il fondo appartenente a due diverse zone di PR (mapp. no. 1014).
Il fattore interesse serve a differenziare i mappali in funzione della
posizione confinante o retrostante del fondo rispetto alle opere eseguite. Ai
fondi confinanti con il fronte stradale provvisto di nuovo marciapiede (lato a
valle) è stato applicato un fattore interesse 1, in quanto maggiori beneficiari, mentre ai confinanti con il fronte opposto senza marciapiede è
stato riconosciuto un fattore di 0.9. I fondi retrostanti sono suddivisi in due
fasce a seconda della distanza dall’opera: quelli immediatamente retrostanti
con fattore 0.7 e a quelli più discosti con fattore 0.6.
Il fattore percorrenza tiene conto della distanza da percorrere misurata
dalla parte iniziale dell’intervento, ossia dall’imbocco con Via __________,
fino alla parte terminale, quella a fondo cieco di Via __________.
Sostanzialmente risultano 4 fasce con altrettanti coefficienti che diminuiscono
progressivamente: da un massimo di 1 per chi usa tutta la strada, ad un minimo
di 0.5 per chi ne percorre solo il tratto iniziale, passando da valori
intermedi di 0.7 e 0.9 funzionali anche all’eventuale accesso da strade
collaterali.
Il fattore casi speciali è collegato alla costruzione dei 16 nuovi
posteggi previsti alla fine di Via __________ ed è tradotto con i coefficienti
0.4 per i fondi che gravitano attorno al posteggio, 0.3 per quelli poco più
distanti e
0 per tutti gli altri.
5.3. I ricorrenti contestano il fattore interesse 0.6
applicato alle particelle situate in via __________ e Via __________, sostenendo che esso debba essere
dimezzato per marcare maggiormente la differenza rispetto alle proprietà appena
retrostanti a Via __________ che hanno un fattore 0.7.
Un ragionamento, questo, che in parte è condivisibile per le seguenti ragioni.
Il fattore interesse 0.6 è attribuito ai due settori più discosti dall’opera,
situati alle estremità del comprensorio, nelle località __________ e __________
(aree contrassegnate in azzurro sul piano 0609.1/1a); ritenuto che tali settori
presentano caratteristiche diverse, l’applicazione di un fattore
indifferenziato non appare del tutto proporzionata. In effetti i fondi ubicati
a __________ non hanno altre vie d’accesso all’infuori di Via __________,
mentre quelli ubicati nella zona __________ dispongono di un accesso
alternativo, quanto meno pedonale, direttamente dal nucleo attraverso Vicolo __________,
passaggio che permette di raggiungere comodamente ed in pochi minuti il centro
del paese ed i servizi comunali. A ciò si aggiunge che nel PR è prevista la
costruzione di una nuova strada di servizio (indicata in giallo nel piano
viario) che, passando immediatamente a nord del nucleo, collegherà Via __________
e Via __________ alla strada di quartiere Via __________; benché nei programmi
del Comune tale opera non sia prioritaria, essa va comunque considerata già
solo per il fatto che per i fondi ubicati nella zona __________ rappresenta una
possibilità di accesso, alternativa a Via __________, sancita dalla
pianificazione, e che i rispettivi proprietari molto verosimilmente saranno
chiamati a contribuire al suo finanziamento. Di conseguenza per distinguere
adeguatamente i due settori di __________ e di __________, e per rimarcare la
maggiore distanza che separa la zona __________ dall’opera rispetto alla fascia
a monte ed immediatamente retrostante a Via __________ (area contrassegnata in
rosa sul piano 0609.1/1a), nel solco della scala già applicata dal Municipio,
appare corretto ridurre il fattore interesse della zona __________ a 0.4.
Considerata l’interdipendenza dei singoli
contributi, la suddetta riduzione implica una distribuzione della quota
imponibile diversa da quella risultante dal prospetto pubblicato. Nella
fattispecie, come si vedrà, ciò si ripercuote sull’ammontare del contributo a
carico del mapp. no. 453.
5.4. I ricorrenti contestano inoltre il fattore percorrenza 0.9 applicato alla
loro proprietà. In particolare, essi rimproverano al Municipio di non aver
tenuto conto del fatto che essi non percorreranno mai a piedi Via __________,
in quanto beneficiano di un accesso pedonale più comodo e pianeggiante
direttamente dal nucleo attraverso Vicolo __________.
Come si evince dalla relazione tecnica e dal piano no. 0609.1/1b, il fattore
percorrenza dipende dalla posizione delle particelle ed è legato all’uso della
strada: il coefficiente massimo di 1 è applicato a chi usa tutta la strada,
quello minimo di 0.5 a chi ne percorre solo il tratto iniziale e i due fattori
intermedi di 0.7. e 0.9 a chi utilizza parzialmente, rispettivamente quasi interamente
la strada.
Al mapp. no. 453 è applicato un fattore percorrenza 0.9, in quanto trovandosi nella fascia mediana (quella compresa tra
l’imbocco di Via __________ __________ e l’imbocco
di Via J__________) usa gran parte della strada; tale fattore, oltre a
rispettare la parità di trattamento, è anche ragionevolmente ponderato perché
considera la distanza percorsa per rapporto alla posizione del fondo e il minor
uso della strada rispetto alle proprietà situate nella parte terminale cui è
assegnato il coefficiente massimo 1.
Quanto all’obiezione dei ricorrenti secondo cui nell’applicazione del fattore
percorrenza non è stato considerato il fatto che essi dispongono di un’altro
accesso pedonale attraverso Vicolo __________, occorre rimarcare che tale elemento
è già stato ponderato nel fattore interesse. In effetti, l’esistenza di tale
accesso è uno degli elementi alla base della riduzione, operata dal Tribunale,
del fattore interesse da 0.6 a 0.4 per tutte le particelle situate in zona __________
(cfr. considerando 5.3.).
5.5. In relazione al posteggio i ricorrenti, pur non elevando la questione a
livello di censura, obiettano al
Municipio di aver inserito fondi edificati ed edificabili distanti centinaia di
metri, escludendo invece tutta una serie di proprietà molto più vicine, specie
quelle situate nella parte alta della zona a sinistra di Via __________,
allorquando la piazza di giro e i parcheggi interessano unicamente il nucleo
posto a ridosso del confine di stato, aldilà dell’incrocio di Via __________. I ricorrenti osservano inoltre che è impensabile
ritenere che essi utilizzeranno il posteggio considerata la distanza dallo stesso e la presenza di parcheggi in Via __________.
Tali osservazioni, di cui non si comprende la ragione, sono trascurabili dal momento che al mapp. no. 453 è stato applicato un
fattore casi speciali 0 proprio perché la distanza dal posteggio è tale da non
conferire alla proprietà alcun vantaggio particolare.
6.
Considerato il vizio riscontrato
nel fattore di interesse assegnato ai fondi in zona __________, si pone la
necessità di procedere ad un nuovo calcolo dei contributi. L’operazione
richiede una modifica circoscritta e facilmente applicabile alla formula
adottata dal Municipio, grazie anche alla scheda di calcolo prodotta agli atti
in formato tabella excel su supporto informatico; perciò, per economia di
giudizio, può essere effettuata direttamente in questa sede senza rinvio degli
atti all’esecutivo per una nuova decisione. Ovviamente il nuovo piano di ripartizione sarà in gran parte teorico perché privo di effetti concreti per i proprietari che non
hanno impugnato il prospetto. Cosi come non potrà avere conseguenze per i
ricorrenti qualora l’introduzione del nuovo parametro di calcolo dovesse
comportare un aumento dei contributo stante il divieto della reformatio in
pejus sancito dall’art. 65 cpv. 4 LPamm.
La correzione da inserire nel prospetto consiste dunque nel ridurre il fattore interesse
per le sole proprietà situate in zona __________ (33 particelle), da 0.6 a 0.4; riduzione in base alla quale saranno anche adeguati i pesi (singoli e totale) che pure
influiscono sul riparto.
Con il nuovo fattore 0.4 il peso totale passa da 172'922.88 a 170'091.27 ed il calcolo per la proprietà in esame si presenta come segue:
|
Fondo N° |
Zona di PR |
Superficie m2 |
IS |
SUL m2 |
f. interesse |
f. percorrenza |
f. casi speciali |
peso |
Contributo Fr. |
|
453
|
REA |
810.00 |
0.45 |
364.50 |
0.4 |
0.9 |
- |
473.85 |
752.18 |
Come
si evince dallo schema, il nuovo calcolo determina una riduzione del contributo
a carico del mapp. no. 453 da fr. 853.69 a fr. 752.18. Pertanto
la decisione impugnata è riformata di conseguenza.
7.
Visto l’esito del ricorso la tassa
di giustizia e le spese sono ripartite in ragione dell’esito della lite e del
grado di soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm), quindi, considerato che le
contestazioni ricorsuali sono state per lo più respinte, le spese processuali
sono addebitate per ¼ al Comune e per ¾ ai ricorrenti in solido.
L’assegnazione delle ripetibili alle parti – stabilite a norma dell’art. 11
cpv. 5 del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, entrato in vigore
il 1°.1.2008 – avviene conformemente al medesimo principio e tenendo conto,
inoltre, che entrambi i patrocinatori hanno operato nel contesto di altri ricorsi
(segnatamente 17 ricorsi) tutti dipendenti dalla medesima procedura di prelievo
e vertenti sui medesimi oggetti.
per questi motivi
richiamati la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il contributo di miglioria a carico del mapp. no. 453 è ridotto a fr. 752.18.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 200.- sono a carico del Comune per 1/4 e dei ricorrenti in solido per 3/4. A titolo di ripetibili il Comune verserà ai ricorrenti fr. 100.- e quest’ultimi corrisponderanno al Comune fr. 200.-.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di
ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta
giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
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- -
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente la segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Annalisa Butti