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Incarto n.
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Lugano 14 aprile 2014 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Alberto Lucchini arch. Claudio Morandi |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 23 febbraio 2010 da
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RI 1 rappr. dall’ RA 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emanata il 25 gennaio 2010 dal Municipio di __________ nell'ambito
della procedura d'imposizione di contributi di miglioria per le opere di
premunizione contro i pericoli naturali in zona __________,
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letti ed esaminati gli atti, sentite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Il Municipio di __________ ha
deciso l’esecuzione di opere di premunizione contro i pericoli naturali nella
zona __________; queste comportano tre tipologie di intervento: contro il
crollo di roccia, il franamento superficiale e l’alluvionamento generale. A tal
fine, con messaggio no. 689/2006, ha sollecitato la concessione di un credito
di costruzione di fr. 742'000.- e proposto il prelievo di contributi di
miglioria in ragione del 90% della spesa effettiva. Tale messaggio è stato approvato
dal Consiglio comunale con risoluzione dell’11.12.2006 cresciuta incontestata
in giudicato.
1.2. In applicazione della Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
(LCM), il Municipio di __________ ha dato inizio alla procedura di prelievo di
contributi per le suddette opere pubblicando il prospetto dal 23.3 al 22.4.2009
previo invio di un avviso personale ai contribuenti.
RI 1, quale proprietaria del mapp. no. 1128, è stata assoggettata al pagamento
di un contributo di miglioria di fr. 2'936.30 per le opere di premunizione
contro l’alluvionamento generale. Tale fondo è stato frazionato nel 2011 nelle
nuove part. 1128 e 1926, e quest’ultima alienata nel 2012.
Non condividendo l’imposizione, la proprietaria ha dapprima impugnato il
prospetto mediante reclamo, che il Municipio ha respinto con decisione del
25.1.2010, e quindi interposto il ricorso in esame nel quale chiede l’abbandono
della procedura per carenza di presupposti legali. Essa contesta, in sintesi,
la natura dell’opera e la quota imponibile, il vantaggio particolare, il piano
del perimetro e la spesa determinante. Il Municipio postula la reiezione del
gravame.
L’udienza di conciliazione si è svolta il 12.11.2010 con esito negativo. Le
parti hanno quindi presenziato ad un sopralluogo in data 11.4.2013 ed al
dibattimento finale del 18.9.2013.
2.
La competenza del Tribunale di
espropriazione a statuire sui ricorsi in tema di contributi di miglioria è data
dall’art. 13 cpv. 2 LCM.
Il ricorso in esame, presentato tempestivamente dalla proprietaria imposta,
legittimata a ricorrere (art. 5 LCM e 43 LPamm), è ricevibile in ordine. In
effetti, ritenuto che il debito per contributi è di natura personale, il
frazionamento dell’originario mapp. no. 1128 e l’alienazione della nuova part.
no. 1926, entrambi successivi alla pubblicazione del prospetto, sono
irrilevanti.
3.
I Comuni sono tenuti a prelevare
contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un
vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM). Danno luogo a contributo le opere di
urbanizzazione generale e particolare dei terreni, le opere di premunizione e bonifica,
e le ricomposizioni particellari (art. 3 cpv. 1 LCM). Un vantaggio particolare
è presunto quando l’opera serve ad urbanizzare i fondi o a migliorare
l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, quando migliora in modo evidente
la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità
dei fondi, tenuto conto della loro destinazione, e quando elimina o riduce
inconvenienti ed oneri (art. 4 cpv. 1 LCM).
Sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali o di altri
diritti, compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio
particolare (art. 5 cpv. 1 LCM). La quota a carico dei proprietari è stabilita
nel piano di finanziamento; per le opere di urbanizzazione generale non può
essere inferiore al 30% né superiore al 60% e per le opere di urbanizzazione
particolare inferiore al 70% della spesa determinante; per le altre opere è
fissata in base al vantaggio particolare presumibile (art. 7 LCM). Essa è
ripartita tra gli interessati in funzione del vantaggio particolare (art. 8
cpv. 1 LCM). I beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro
con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM).
In materia di contributi di miglioria l’ente pubblico gode di un ampio margine
di autonomia. Pertanto, in occasione del riesame, il Tribunale di
espropriazione si impone moderazione e riserbo limitandosi a verificare che i
criteri d’imposizione rispettino la legge ed i principi costituzionali; gli
stessi potranno così essere censurati solamente se conducono a risultati tanto
insostenibili da costituire un abuso o un eccesso del potere di apprezzamento (RtiD
II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
4.
Natura dell’opera e quota
imponibile
4.1. La ricorrente afferma che, contrariamente a quanto ritenuto dal Municipio,
le opere di premunizione non sono opere di urbanizzazione né generale né
particolare. Perciò la percentuale imponibile non è né superiore al 70% né
compresa fra il 30% e il 60% ma andrebbe determinata in funzione del vantaggio
particolare tratto dai vari fondi toccati. Essa potrebbe quindi spaziare da 0, quota
che la ricorrente ritiene particolarmente appropriata, ad una percentuale da
definire.
4.2. E’ indubbio che l’intervento in esame si configuri come opera di
premunizione ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 let. b LCM. Per questa tipologia di
intervento la quota a carico dei privati dev’essere stabilita in base al
vantaggio particolare presumibile (art. 7 cpv. 2 LCM) e dunque può situarsi tra
lo 0% ed il 100% della spesa, non essendo l’autorità vincolata alle percentuali
previste dall’art. 7 cpv. 1 LCM. Nondimeno, per il genere di vantaggi
particolari che procurano, le opere di premunizione sono usualmente equiparate
a quelle di urbanizzazione particolare, specie quando sono intese a riparare
dai pericoli un’area ben circoscritta; perciò, di principio, la quota dovrebbe
essere fissata tra il 70% ed il 100% della spesa (cfr. Scolari, Tasse e
contributi di miglioria, vol. 10 collana blu CFPG 2005, no. 225; TRAM
52.2005.276 del 13.4.2006).
In concreto il Municipio ha proposto di fissare la quota imponibile al 90%
della spesa, praticamente equiparando i lavori ad un’opera di urbanizzazione
particolare avente un interesse minimo per la comunità (cfr. MM 689/206). La
proposta è stata approvata dal Consiglio comunale con risoluzione
dell’11.12.2006 puntualmente pubblicata a norma dell’art. 74 LOC e cresciuta
incontestata in giudicato. La ricorrente pretende di rimettere in discussione tale
risoluzione trascurando, tuttavia, che il Tribunale di espropriazione giudica
con pieno potere cognitivo solo sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv.
2 LCM). In effetti la decisione di principio sul prelievo di contributi di
miglioria, la natura dell’opera e la quota imponibile è di competenza esclusiva
del legislativo comunale (RDAT II-1998 no. 29 c. 4b), e dunque, se del
caso, dev’essere contestata nelle forme ed entro i termini stabiliti dagli art.
208 ss LOC. Le censure al riguardo proposte solo nell’ambito della procedura
d’imposizione sono, per giurisprudenza invalsa, considerate tardive e quindi
irricevibili (RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b; RtiD
II-2005 no. 26). In altre parole, le critiche mosse nel ricorso alla
percentuale imponibile avrebbero dovuto essere sollevate impugnando
tempestivamente la risoluzione legislativa dell’11.12.2006. In questa sede sono
irricevibili.
5.
Vantaggio particolare
5.1. La ricorrente contesta il vantaggio particolare adducendo, in primo luogo,
che i disagi dipendenti da frane o alluvioni potrebbero avere alla base due
origini: o gli eventi naturali, i cui danni vengono risarciti dalle
assicurazioni che coprono i danni della natura, oppure la manipolazione di
proprietà soprastanti da parte dell’uomo, ed in tal caso scatta la
responsabilità del proprietario. Di conseguenza nessun pregiudizio rimane
accollato al proprietario del fondo invaso da alluvione o frana, e già soltanto
per questo motivo non si è in presenza di un vantaggio particolare ed evidente.
In secondo luogo la ricorrente rileva che il Municipio ha riferito, nella
relazione tecnica annessa al prospetto, della futura stesura di un piano post
intervento nel quale saranno caratterizzati i pericoli residui, non esistendo
una sicurezza totale; ciò dimostra come la soluzione definitiva non sia stata
realizzata, e dunque non vi sia vantaggio. In terzo luogo la ricorrente osserva
che le opere sono state realizzate solo nel Comune di __________ senza
considerare il pericolo latente che potrebbe esservi nel soprastante Comune di _________
dove, invece, non è stato eseguito alcun intervento; questo rende assurdo il
prelievo di contributi per una messa in sicurezza teorica, comunque non totale,
e che non offre nessuna garanzia ai fondi a valle.
5.2. Di principio è da ritenersi presunto che le opere di premunizione siano
atte a conferire vantaggi particolari. In effetti, essendo finalizzate a
riparare i fondi dai pericoli dipendenti dalla caduta di materiale franoso e di
valanghe, da allagamenti e alluvioni, esse ne migliorano lo stato di sicurezza,
eliminando anche inconvenienti e oneri ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 let. b, c
LCM (Messaggio del Consiglio di Stato no. 2826 del 13.6.1984 concernente
una nuova legge sui contributi di miglioria, ad art. 5 del disegno di legge,
let. d; Scolari, op. cit., no. 203; TF sentenza del 2.7.2009 N.
2C_767/2008 c. 4.3; TRAM 52.2012.289 del 17.5.2013).
La località __________ è una zona pedemontana del Comune di __________ dominata
da un canalone stretto e impervio con vegetazione boschiva, nel quale scorre il
riale omonimo; sul suo crinale meridionale così come lungo la strada per __________
ed a valle si trovano zone a destinazione d’uso residenziale densamente
edificate. Il riale scorre in direzione sud-est ed attraversa l’abitato fino a
raggiungere, lungo Via __________, la strada cantonale __________ -__________ (__________).
Le indagini appositamente eseguite hanno evidenziato come il comparto sia
caratterizzato da terreno instabile e soggetto ad un rischio idrogeologico
legato a tre fenomeni concomitanti: il crollo di roccia, il franamento e
l’alluvione (cfr. “Analisi del pericolo di alluvionamento”, SUPSI 1999;
“Rapporto geologico” CDL Seno-Martinenghi SA-Rovelli SA 1998). Dette indagini hanno
fornito le basi per elaborare i piani delle zone soggette a pericoli di caduta
sassi, scivolamento superficiale e alluvionamento, illustrati nel corso di una
serata pubblica informativa indetta per il 17.1.2001 e pubblicati nel periodo
dal 22.1 al 23.4.2001. Il Municipio, in seguito alla caduta di blocchi di
roccia e sollecitato da un privato ad intervenire, ha realizzato i primi
interventi d’urgenza, conferendo poi all’ing. __________ il mandato di allestire
gli studi di dettaglio e proporre le misure atte alla messa in sicurezza della
zona. Lo studio preliminare ha ottenuto un preavviso favorevole in data
18.8.2003 dall’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio
(UFAFP) ed il progetto è stato approvato in data 17.9.2003 dalla Divisione
dell’ambiente del Dipartimento del territorio. Su questa base, previo
svolgimento dei lavori forestali preparatori (pulizia e taglio sottobosco,
abbattimento di alberi pericolanti), sono state eseguite le opere di
consolidamento e sicurezza contro il crollo di roccia (disgaggio e pulizia delle
pareti rocciose, posa di ancoraggi e reti di contenimento), le opere contro gli
scivolamenti superficiali (consolidamento delle scarpate mediante gabbionate in
legno e gabbioni in pietrame assicurati con micropali e ancoraggi,
micropalificazione locale) e le opere idrauliche (sistemazione dell’alveo, esecuzione
di briglie e fosse di ammortizzamento, di una fossa di ritenzione e
restituzione, di un canale interrato, di una camera di decantazione). Una volta
terminati i lavori si è proceduto al collaudo delle opere e si è appurato che le
situazioni di pericolo sono state praticamente azzerate per quanto riguarda il
franamento e l’alluvionamento, mentre per il crollo di roccia sussiste sempre un
pericolo residuo dettato dall’imponderabile stacco di blocchi (cfr. relazione
di collaudo delle opere del 25.7.2007).
Le opere hanno dunque eliminato inconvenienti ed oneri e migliorato lo stato di
sicurezza dei fondi esposti a pericolo, così permettendo ai loro proprietari di
continuare a sfruttarli conformemente alla loro destinazione edilizia; ed in
ciò risiede un vantaggio particolare.
5.3. La proprietà in esame al mapp. no. 1128 (mq 1'463) è situata in Via __________.
Si tratta di un fondo attribuito alla zona R3, edificato con due stabili
abitativi, di 3 e 2 piani fuori terra; esso è direttamente confinante con il
riale lungo l’intero lato nord (cfr. documentazione fotografica; verbale di
sopralluogo). Il Municipio ha ritenuto che la particella ha tratto un vantaggio
particolare dalle opere di premunizione contro l’alluvionamento limitatamente
ad una superficie di 147 mq interessata da un pericolo di grado residuo; ha quindi
applicato fattori di calcolo fortemente ridotti che non sono oggetto di
contestazione.
Considerate l’ubicazione e la situazione del fondo, tale decisione non è
criticabile. In effetti, stando alle indagini ed agli accertamenti effettuati
prima dei lavori, le sezioni di deflusso del riale immediatamente a monte e sul
limitare dell’abitato erano nettamente insufficienti, tanto da comportare un
rischio concreto di fuoriuscita su entrambe le sponde e di allagamento della
zona a valle; vero è che il canale inferiore è risultato più volte ostruito
fuoriuscendo direttamente sul campo stradale (cfr. “Studi preliminari relazione
tecnica”, ing. __________ 2002; “Analisi del pericolo di alluvionamento”, SUPSI
1999). Quindi, il semplice fatto che sul piano delle zone soggette a pericolo
di alluvionamento (piano 1:1000 studio ing. __________) siano indicate solo le aree
a monte con pericolo alto e medio, di per sé non escludeva la pericolosità di
quelle a valle (cfr. art. 2 cpv. 3 LTPN) stante la possibilità accertata di
esondazioni che, per un naturale deflusso a gravità delle acque, sarebbero
andate a colpire anche i fondi a valle. Come già evidenziato, tale pericolo è stato
praticamente azzerato grazie alle opere eseguite.
Ciò posto, le critiche sollevate dalla ricorrente si riducono a contestazioni
generiche prive di consistenza che non spiegano, nello specifico, per quale
motivo la part. no. 1128 non avrebbe tratto un vantaggio particolare. E’ segnatamente
irrilevante che i proprietari di fondi interessati da pericolo siano al
beneficio di eventuali coperture assicurative contro i danni della natura o che
possano, all’occorrenza, rivalersi sul terzo responsabile di un evento
pregiudizievole (art. 58 CO, 679 CC). Queste sono, infatti, pretese di natura
civile, peraltro incerte, che esulano dal quadro ben definito della Legge sui
contributi miglioria, la quale cristallizza l’obbligo per i Comuni di recuperare
almeno in parte gli investimenti prelevando contributi di miglioria presso i
privati che dall’opera traggono un vantaggio particolare. Per lo stesso motivo
il fatto che sul territorio del Comune di __________ non siano stati eseguiti
interventi di premunizione non estingue il beneficio generato dalle opere in
esame, né incide quindi sull’obbligo contributivo. Di conseguenza le
contestazioni concernenti il vantaggio particolare sono infondate.
6.
Piano del perimetro
6.1. La ricorrente contesta il tracciato del possibile alluvionamento rappresentato
dal perimetro di prelievo sia per quanto riguarda la metodologia di lavoro
applicata che il risultato ottenuto, specie l’incomprensibile esclusione dal
perimetro dei mapp. no. 1352, 1339, 1208, 1425, 531, 533, 1666, 1664, 1665,
1423, 1574, 1477, 1500, 855, 859, 1284, 1285 e 1183.
6.2. L’inclusione di un fondo o di un comparto nel piano del perimetro (art. 9
LCM) dipende dall’esistenza di un vantaggio particolare che dev’essere valutato
secondo criteri oggettivi (RtiD I-2007 no. 29 c.4.2). Trattandosi di
opere di premunizione, il vantaggio risiede nella soppressione o nella
riduzione consistente di un pericolo o di un danno. Perciò nel perimetro
dovranno essere inclusi tutti i fondi che risultano protetti dalle opere (Scolari,
Tasse e contributi di miglioria, CFPG 2005 vol. 10 collana blu, p. 120).
In concreto il Municipio ha elaborato il perimetro sulla scorta dei piani delle
zone soggette a pericolo, la cui definizione è stata preceduta da indagini scientifiche
sulla situazione e i rischi; le opere di premunizione, a loro volta fondate su
analisi tecniche, sono state preavvisate favorevolmente e poi approvate dalle
autorità competenti. Tali basi metodologiche non si prestano a critiche; del
resto, come osservato in dottrina, non esistono metodi infallibili per misurare
il grado di probabilità che un rischio si concretizzi; gli studi effettuati da
esperti sull’arco di più anni offrono, però, risultati abbastanza affidabili per
stabilire se un determinato evento potrebbe verificarsi (cfr. Borghi, La
responsabilità dell’ente pubblico nel campo della pianificazione territoriale
in caso di catastrofi naturali, in RDAT II-1999 p. 399 ss, 415; Lardelli,
Pericoli naturali: prevenzione delle loro conseguenze alla luce delle nuove
normative cantonali, in RDAT II-1991 p. 435 ss 443). Il perimetro include i
fondi differenziati e imposti – tutti limitatamente alla superficie interessata
– a seconda del pericolo accertato, ovvero, nella parte alta in forte declivio,
il mapp. no. 1170 per i tre pericoli concomitanti, rispettivamente i mapp. no.
989 e 515 per il franamento, i mapp. no. 1602 e 1470 per il crollo di roccia, nonché,
per l’alluvionamento, tutte le particelle ubicate lungo il riale __________
fino alla strada cantonale.
Per quanto riguarda le proprietà elencate dalla ricorrente si può osservare che
i mapp. no. 1284, 1285 e 1183 sono situati sul declivio est-ovest a monte di
Via __________, e sono sopraelevati e retrostanti rispetto al riale, posizione
che li sottrae al pericolo di alluvionamento. Bisogna poi considerare che, in
relazione all’alluvionamento, sono inclusi nel perimetro solamente i fondi di
prima fascia, ossia quelli direttamente esposti a pericolo in quanto confinanti
con il riale o con Via __________. In quest’ottica l’esclusione dei mapp. no. 1352,
1339, 1208, 1425, 531, 533, 1666, 1664, 1665, 1423, 1574, 1477 e 1500, 855 e
859 va ricondotta al fatto che sono tutti retrostanti ed appartengono alla
seconda fascia di terreni dove, in caso di esondazione, l’acqua non arriva del
tutto, o comunque il quantitativo d’acqua si riduce in modo sostanziale.
Infine, nessuno nei fondi menzionati risulta esposto a scivolamenti
superficiali o crolli di roccia, fenomeni che interessano solo alcuni terreni
soprastanti imposti. In definitiva nessuna delle particelle in questione è a
contatto diretto con una zona di pericolo o potrebbe essere interessata anche
solo indirettamente da una fonte di pericolo. Di conseguenza la loro esclusione
dal piano del perimetro non viola i principi della proporzionalità e della
parità di trattamento. Perciò la censura è infondata.
7.
Spesa determinante – carenze formali
La ricorrente pretende infine che si approfondiscano i motivi per cui gli enti
sussidianti hanno offerto una partecipazione solo su un importo di fr.
435'000.- quando la quota a carico dei privati ammonta a fr. 583'351.70, e
rimprovera al Comune di non aver sufficientemente coinvolto i proprietari nella
procedura di prelievo.
Sul primo punto si osserva che, stando al prospetto, dal costo totale netto
dell’opera (fr. 813'468.55) sono stati dedotti i sussidi della Confederazione
(fr. 113'100.-) e del Cantone (fr. 52'500.-) entrambi calcolati su un importo
di fr. 435'000.- equivalente al preventivo indicato dal progettista in sede di
studio preliminare delle opere di premunizione. Il tutto conformemente alla decisione
del 17.9.2003 con la quale la Divisione dell’ambiente ha approvato il progetto
ed accordato il sussidio cantonale. Il Municipio non ha quindi fatto altro che
applicare una decisione dipartimentale definitiva. In ogni caso esso ha riferito
in proposito di aver già chiesto un adeguamento dei sussidi in base al
consuntivo e che un eventuale aumento andrà “evidentemente a favore di contribuenti”
(cfr. memoriale conclusivo).
Per quanto riguarda il secondo punto si rinvia alle riflessioni già svolte al
considerando 4.2. La risoluzione del Consiglio comunale dell’11.12.2006 è stata
pubblicata all’albo comunale (cfr. avviso di pubblicazione del 12.12.2006; art.
74 LOC). A questo momento gli interessati, rivolgendosi alla cancelleria o
all’ufficio tecnico comunale, potevano assumere tutte le informazioni
necessarie circa le opere previste, il loro finanziamento ed i preventivi. La
legge non contempla l’obbligo di una notifica personale ai proprietari.
Pertanto al Municipio non può essere rimproverata alcuna mancanza dal profilo
procedurale.
8.
Spese processuali e ripetibili
La tassa di giustizia e le spese sono addebitate a seconda dell’esito della
lite e del grado di soccombenza delle parti (art. 23 LCM, art. 28 e 31 LPamm). Nella
fattispecie, visto l’esito del ricorso, le spese sono poste a carico della
ricorrente in quanto soccombente. Per lo stesso motivo non si assegnano
ripetibili.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.- sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco