Incarto n.
30.2010.65

 

 

Lugano

28 febbraio 2011

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale di espropriazione

 

 

 

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Eraldo Pianetti

ing. Luciano Sulmoni

segretario giudiziario

Enzo Barenco

 

 

statuendo sul ricorso presentato in data 26 aprile 2010 da

 

 

 

RI 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

contro

 

la decisione su reclamo emanata il 22 marzo 2010 dal Municipio di __________ nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione delle acque,

relativamente ai mappali n. 687 e 1139 RFD di __________,

 

 

 

letti ed esaminati, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

 

 

 

considerato                     in fatto e in diritto

 

1.           1.1. Con risoluzione del 7.11.1983 il Consiglio Comunale di __________ ha adottato il Piano generale delle canalizzazioni (PGC) ed autorizzato il Municipio a prelevare contributi di costruzione nell’ordine del 60% dei costi. In data 6.5.1985 il PGC ha ottenuto l’approvazione dell’allora competente Dipartimento dell’ambiente.

1.2. A norma degli art. 96 ss della Legge d’applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque (LALIA), il Municipio ha avviato una procedura di prelievo di contributi di costruzione provvisori (2a quota) pubblicando il prospetto dal 30.11 al 29.12.2007 previo invio di un avviso personale ai contribuenti.
RI 1 è proprietario dei confinanti mapp. no. 687 e 1139, ed in tale veste è stato assoggettato al pagamento di un contributo di costruzione di fr. 3'242.20 e di fr. 3'019.90.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con decisione del 22.3.2010.
Da ciò il ricorso in esame nel quale il proprietario solleva l’eccezione di perenzione del diritto d’imposizione e contesta le spese di costruzione servite per il conteggio in quanto comprensive anche dei relativi ad opere di semplice manutenzione.
Con risposta del 28.7.2010 il Municipio chiede la reiezione del gravame.
L’udienza di conciliazione del 3.12.2010 si è risolta infruttuosamente; al termine dell’istruttoria le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale.


2.           2.1. Il Comune deve imporre contributi di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali e per la partecipazione a quella degli impianti consortili di evacuazione delle acque (art. 55 let. c, 96 cpv. 1 LALIA). Il prelievo è d’obbligo indipendentemente dalla situazione finanziaria del Comune che può essere esonerato solo in via eccezionali e qualora il costo dell’opera fosse già coperto (art. 96 cpv. 5 LALIA; Rapporto del 13.3.1975 cit. p. 1170 pto. 14.4.1).
La legge conosce tre tipi di contributo di costruzione: quello provvisorio (art. 99 LALIA), quello definitivo (art. 99a LALIA) e quello supplementare (art. 100 LALIA). Il contributo provvisorio, calcolato sulla base del preventivo, ed il contributo definitivo, fondato invece sul consuntivo, non possono superare il 3% del valore di stima.
L’ammontare complessivo dei contributi a carico dei privati non può essere inferiore al 60% né superiore all’80% del costo effettivo per il Comune. La percentuale è decisa dal legislativo comunale (art. 96 cpv. 2 LALIA) mentre all’esecutivo compete la delimitazione del comprensorio d’imposizione (art. 98 LALIA).

2.2. La procedura in oggetto è intesa al prelievo di una 2a quota di contributi provvisori, per opere comunali e per la partecipazione ad opere consortili già realizzate e future, ai fini di un aggiornamento conseguente alla revisione generale delle stime immobiliari.
Come si evince dagli atti, i contributi sono fondati su un preventivo di spesa netto di fr. 18'396'561.35; tale importo non include, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, i costi per opere di manutenzione che, anzi, risultano espressamente dedotti. Posta la partecipazione privata nell’ordine del 60%, pari a fr. 11'037'936.80.-, ed accertato un valore di stima complessivo di fr. 992’25'044.50.-, la percentuale applicata è del 0.926%.
Le suddette basi di calcolo sono servite anche per definire il contributo a carico dei mapp. no. 687 e 1139, fondi confinanti entrambi edificati, ubicati nel centro di __________, in Via __________, e quindi entro il perimetro del PGC. Il singolo importo è stato calcolato sulla base del valore ufficiale di stima dei fondi riportato nel registro fondiario (cfr. estratti SIFTI) e tenendo conto della 1a quota di contributi già emessa nel 1990 (cfr. scheda annessa all’avviso personale del 29.11.2007).
Il conteggio dei contributi è dunque corretto.


3.           3.1. Il ricorrente solleva l’eccezione di perenzione del diritto d’imporre una 2a quota di contributi provvisori. Egli rammenta, in particolare, che secondo la giurisprudenza di questo Tribunale il contributo di costruzione definitivo soggiace ad un termine di prescrizione di 10 anni, e che la dottrina, ispiratasi ai criteri validi in tema di contributi di miglioria, reputa indicato applicare al diritto d’imposizione un termine di perenzione di 2 anni dalla messa in esercizio dell’opera (cfr. Scolari, Tasse e contributi di miglioria, p. 158). Su queste basi, ed in virtù del principio della sicurezza del diritto, sarebbe impensabile che il Comune possa decidere il prelievo di contributi provvisori a sua discrezione e senza dover rispettare alcun termine. In concreto l’ultimo intervento riferibile al centro città risale al 1992; perciò un secondo contributo provvisorio non potrebbe essere riscosso sia perché sono trascorsi oltre 10 anni dalla conclusione di quelle opere, sia perché le opere successive sono state eseguite in altre zone del Comune e dunque non interessano le proprietà in esame.

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.2. I termini di prescrizione di una pretesa di diritto pubblico vanno dedotti, innanzitutto, dalla legge applicabile. In mancanza di una base legale esplicita il giudice è tenuto a verificare se altri termini contemplati dalla legge possano essere applicati e, qualora ciò non fosse il caso, ad ispirarsi all’ordinamento che il diritto pubblico ha stabilito per casi analoghi. Se anche questa via si rivelasse preclusa, valgono per analogia i principi generali sulla prescrizione sanciti dal diritto privato, ossia il termine di 10 anni per le prestazioni uniche e di 5 anni per quelle periodiche (Knapp, Précis de droit administratif, 4e ed., no. 748 – 749; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 34 B III p. 97; DTF 112 Ia 260 c. 5; RDAT II-1996 no. 3 c. 3b, II-2002 no. 8 c. 2.1).

3.3.
La LALIA non prevede alcun termine entro il quale il Comune debba procedere al prelievo di contributi, siano essi provvisori o definitivi, pena la prescrizione o la perenzione del diritto d’imposizione.
Gli argomenti del ricorrente a sostegno di un limite temporale massimo per quelli provvisori non sono pertinenti.

a) Anzitutto è escluso che la lacuna legislativa possa essere colmata traendo spunto dall’art. 16 della Legge sui contributi di miglioria (LCM).
La LALIA è stata oggetto di un adeguamento parziale in funzione delle nuove normative istituite con la Legge federale sulla protezione delle acque entrata in vigore il 1°.11.1992 (cfr. Messaggi del Consiglio di Stato no. 4127 e 4127A del 2.7.1993 e del 16.3.1994 concernenti la modifica della LALIA nonché il successivo Rapporto del 15.4.1994). Gli emendamenti non hanno però coinvolto il capitolo del finanziamento delle canalizzazioni pubbliche e dei contributi di costruzione sui quali la Confederazione ha rinunciato a legiferare, limitandosi a sancire il principio della partecipazione ai costi obbligatoria per gli utenti ed il principio di causalità (art. 3a e 60a LPAc; anche art. 2 LPAmb).
Pertanto, ad oggi, la LALIA costituisce la base legale autonoma (cfr. RDAT I-1995 no. 16) che cristallizza criteri esaustivi e vincolanti sulle diverse tipologie di tributi e sul loro conteggio (RDAT I-2000 no. 45). Ma non solo. La legge stessa, all’art. 96 cpv. 6, testualmente dichiara come inapplicabile la LCM alla procedura di prelievo di contributi di costruzione (Rapporto del 13.3.1975 per la nuova legge di applicazione della legge federale sulla protezione delle acque, p. 1168 pto. 14; Messaggio del Consiglio di Stato del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, pto. 1.1). Inapplicabilità peraltro riconosciuta dalla giurisprudenza che ha osservato che i contributi di miglioria sono prelevati per una singola opera eseguita entro un lasso di tempo determinato, mentre i contributi di costruzione riguardano un’opera assai vasta che interessa tutto il territorio edificabile e la cui esecuzione non può essere circoscritta dal profilo temporale. E’ lecito quindi che i criteri che ne disciplinano il finanziamento siano differenziati (TF 2P.71/2004 del 10.1.2005 parz. pubbl. in RtiD I-2005 no. 33).

b) Altrettanto escluso è che al diritto di prelevare contributi di costruzione provvisori sia applicabile un termine di prescrizione di 10 anni come nel campo nel contributi definitivi.
I contributi definitivi
sono prelevati dopo il compimento di tutte le opere di canalizzazione, sono calcolati sulla base di dati consuntivi e rispondono essenzialmente a finalità perequative. Da un lato, in ossequio al principio della copertura dei costi, pareggiano le entrate e le uscite tenendo conto di eventuali differenze tra preventivo e consuntivo e quindi garantendo l’incasso dei contributi corrispondenti all’effettivo costo delle opere; dall’altro, grazie alla preliminare obbligatoria revisione generale delle stime, sono lo strumento per eliminare e correggere, secondo criteri uniformi, eventuali discrepanze che potrebbero essersi prodotte nel tempo intercorso tra le diverse fasi d’imposizione (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato no. 1968 del 22.5.1974 concernente il disegno di legge di applicazione della LIA, pto. X, nonché relativo Rapporto del 13.3.1975 cit., pto. 14.2 e 14.4.8; RDAT 1998 no. 34).
Di conseguenza la natura stessa di tale contributo ed il principio della sicurezza del diritto impongono l’adozione di un margine temporale ben preciso entro il quale la partecipazione ai costi sia definitivamente risolta. Termine che, a fronte del vuoto legislativo, questo Tribunale ha fissato in 10 anni fondandosi sui principi generali che governano la prescrizione delle pretese di diritto pubblico (RtiD II-2006 no. 21).

3.4.
I contributi provvisori sono percepiti prima della conclusione dei lavori per consentirne il finanziamento e permettere all’ente pubblico di adempiere il suo obbligo di urbanizzare (art. 19 cpv. 2 LPT e 79 cpv. 2 LALPT). Per quanto riguarda la fattispecie in esame, risulta dalla distinta prodotta dal Comune (allegata allo scritto del 15.12.2010) che le opere di canalizzazione non sono ancora terminate. Il fatto che gli interventi eseguiti dopo il 1992 non interessino il centro città bensì altre frazioni o zone del Comune non ha rilevanza poiché la rete delle canalizzazioni e gli impianti di depurazione un complesso organico di opere finalizzate all’urbanizzazione (art. 19 LALIA e 5 DELALIA). I contributi sono dunque percepiti globalmente per tutte le opere previste poiché solo nel loro complesso esse avvantaggiano il contribuente (cfr. Rapporto del 13.3.1975 cit. p. 1168; RDAT II-1998 no. 33 c. 2bb). Da un lato, infatti, l’utilità della canalizzazione non si esaurisce con la costruzione del ramo più vicino ad un certo fondo inteso ad urbanizzarlo, ma si estende ovviamente anche alle condotte di trasporto cui quel fondo è allacciato, ai collettori principali ed all’impianto di depurazione dove sono convogliate le acque di rifiuto, e senza i quali il singolo tratto di fognatura non potrebbe funzionare. D’altro lato, per una canalizzazione nuova, ripristinata o potenziata il vantaggio non solo è riconducibile alla possibilità di sfruttare l’impianto, ma risiede anche nel fatto che, per i fondi inclusi nel PGC, esso è fonte di urbanizzazione e quindi di edificabilità (rispettivamente miglioramento dell’urbanizzazione), mentre per le proprietà escluse ma edificate è indispensabile ai fini del mantenimento della loro destinazione.
E’ ben vero, che per garantire la copertura immediata dei costi il Comune ha la facoltà di prelevare (incassare) il contributo a seconda dell’esecuzione e della messa in funzione degli impianti (art. 106 cpv. 1 LALIA, art. 8 cpv. 3 DELALIA). Tuttavia il prelievo in fasi successive non incide sull’obbligo contributivo che poggia sul beneficio derivante dall’intera opera prevista dal PGC e sul finanziamento globale della rete delle canalizzazioni.
Di conseguenza, se il prelievo non avviene a tappe, è concepibile che i contributi includano anche i costi riconducibili ad opere remote eseguite dopo il 31.12.1968 purché non siano già state imposte (art. 133 cpv. 4 LALIA) oppure, come nel caso concreto, si tenga conto, deducendolo, di un eventuale contributo già versato. Alla compensazione di tali costi mediante contributi provvisori non può essere opposta l’eccezione di perenzione (TF 10.1.2005 N. 2P.71/2004 parz. pubbl. in RtiD I-2005 no. 33).


4.           La tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente in quanto parte soccombente (art. 104 cpv. 2 LALIA, art. 31 LPamm.). Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.



 

per questi motivi

richiamati                        richiamati gli art. 96 ss LALIA

 

 

dichiara

e pronuncia           1.     Il ricorso è respinto

                                       

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

                                       

                                3.     Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

                                       

                                4.     Intimazione a:

 

-

-

 

 

 

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        Il segretario giudiziario

 

 

Margherita De Morpurgo                                                       Enzo Barenco