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Incarto n.
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Lugano 26 maggio 2011 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Giancarlo Rosselli arch. Claudio Morandi |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 16 maggio 2010 da
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RI 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emessa il 16 aprile 2010 dal Municipio di __________ nell'ambito
della procedura d'imposizione di contributi di miglioria per le opere di
urbanizzazione in zona __________,
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richiamato
l’inc. no. 20.2006.20 del Tribunale di espropriazione concernente la procedura
di approvazione del progetto definitivo e di espropriazione promossa dal Comune
di __________ in vista della realizzazione delle opere di urbanizzazione in
zona __________,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Il Municipio di __________ ha
risolto, in attuazione del vigente PR, di urbanizzare la zona residenziale __________
costruendo, lungo il tracciato del sentiero comunale al mapp. no. 551, una
nuova strada di quartiere dotata delle relative infrastrutture. Il progetto è
stato presentato con messaggio 9/2005 congiuntamente alla richiesta di credito
per la costruzione dell’opera e l’espropriazione dei sedimi necessari, e alla proposta
di prelevare contributi di miglioria per le opere stradali e l’acquedotto in
ragione del 70% della spesa computabile. L’Assemblea comunale ha approvato il
messaggio con risoluzione del 23.1.2006.
Gli atti sono quindi stati pubblicati in conformità con la Legge sulle strade e
la Legge di espropriazione, dopo di che questo Tribunale ha approvato il progetto
con decisione del 1°.3.2007 e chiuso le procedure espropriative mediante
stralci contemporanei, rispettivamente sentenza di merito del 27.6.2007
cresciuta incontestata in giudicato (inc. no. 20.2006.20).
1.2. Il Municipio ha avviato la procedura di imposizione di contributi di
miglioria pubblicando il prospetto dal 25.1 al 23.2.2010 previo invio di un
avviso personale ai contribuenti.
RI 1 è proprietaria del mapp. no. 1056 ed in tale veste è stata assoggettata al
pagamento di un contributo per le sole opere stradali di fr. 6'427.27.
Non condividendo l’imposizione, la proprietaria è insorta mediante reclamo sostenendo
che la particella non ha tratto alcun vantaggio particolare dall’opera. Tesi
che il Municipio ha respinto con decisione del 16.4.2010. Da qui il ricorso in
esame con il quale sono contestati il vantaggio particolare ed i criteri di
calcolo del contributo.
Terminato lo scambio degli allegati, le parti sono comparse all’udienza
tenutasi il 25.1.2011 in occasione della quale hanno integralmente confermato
le loro rispettive posizioni.
2.
Il mapp. no. 1056 (mq 389) è un
fondo di conformazione irregolare (pressoché triangolare) ubicato
immediatamente a valle del tratto iniziale della nuova strada di quartiere verso
la quale ha un fronte di una cinquantina di metri. Sulla parte più ampia del
terreno sorge un’abitazione unifamiliare di due piani con quattro box/garage
che sono raggiungibili sul lato meridionale della casa percorrendo un passaggio
privato asfaltato che attraversa le limitrofe part. no. 607 e 1055; tale
accesso non risulta garantito mediante servitù prediale iscritta a RF ed
apparentemente è dato per consuetudine (cfr. estratto SIFTI). Lungo la facciata
settentrionale, a lato della nuova strada, sono disposti, oltre alla porta
d’ingresso, anche una scala verso il giardino ed uno spazio utilizzato come
posteggio per un’automobile (cfr. documentazione fotografica).
3.
3.1. I Comuni sono tenuti a
prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al
privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di
urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).
Un vantaggio particolare è presunto specialmente quando (art. 4 cpv. 1 LCM):
l’opera serve ad urbanizzare i fondi ai fini dell’utilizzazione prevista o a
migliorare l’urbanizzazione secondo uno standard minimo (let. a); quando
migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la
salubrità e la tranquillità dei fondi, tenuto conto della loro destinazione
(let. b); quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (let. c).
Gli interventi stradali sono un esempio emblematico di opere pubbliche soggette
a contributi di miglioria; è infatti opinione comunemente ammessa che la
costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi e piazze conferiscano
vantaggi particolari alle proprietà servite poiché creano le premesse per
l’edificazione dei fondi o ne migliorano lo stato di urbanizzazione (Messaggio
del Consiglio di Stato no. 2826 del 13.6.1984 concernente la nuova Legge sui
contributi di miglioria, ad art. 5 del disegno di legge; Reitter, Les
contributions d’équipement, th. 1986, p. 65, 67, 70; Blumer, Abgaben für
Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 38, 45, 47,
48; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi,
Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p.
66 e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b; RtiD II-2005 no. 25 c. 5.3).
3.2. La nuova strada di quartiere è stata costruita con lo scopo precipuo di
urbanizzare la zona residenziale in parte già edificata di __________ (MM
9/2005). Essa si innesta lungo la strada comunale che conduce al laghetto di __________
e ricalca il tracciato di un preesistente sentiero comunale (mapp. no. 551),
per una lunghezza di ca. 365 ml e con un calibro di 3.50, ml terminando con una
piazza di giro. Le opere stradali sono integrate con le infrastrutture quali
l’acquedotto, le canalizzazioni e le condotte della corrente elettrica, delle
reti televisiva e telefonica e del gas (cfr. relazione tecnica al progetto
definitivo).
Considerato che in passato il comprensorio si caratterizzava per la carenza di
servizi pubblici ed era raggiungibile soltanto attraverso un viottolo sterrato
(cfr. documentazione fotografica), l’efficacia dell’opera è palese. In effetti,
nel solco degli obiettivi del PR, il Comune ha equipaggiato un settore
edificabile, che ne aveva reale necessità, con impianti consoni ad una zona
residenziale urbanizzando o migliorando l’urbanizzazione delle proprietà che vi
sono ubicate. I fondi serviti, così dotati dei requisiti indispensabili per
poter essere sfruttati conformemente alla loro destinazione, hanno quindi
tratto indubbi vantaggi particolari (art. 4 LCM).
3.3. La ricorrente è dell’avviso che la part. no. 1056 non abbia tratto alcun
vantaggio particolare dall’opera sia perché l’accesso veicolare avviene sulla
strada predisposta al mapp. no. 607, sia perché l’abitazione era già allacciata
alle infrastrutture; in sostanza la situazione sarebbe identica a quella del
mapp. no. 1040 al quale non è però stato addebitato alcun contributo. Anzi, la
ricorrente è del parere che la nuova strada sia penalizzante poiché non
rispetta le norme di PR che impongono una distanza di almeno 4 ml tra edificio
e ciglio. Inoltre, essendo costruita ad una quota inferiore rispetto al passato
con abbassamento del muro di sostegno, essa non solo avrebbe creato disagi e
spese per la sistemazione del giardino, ma anche svalutato la proprietà in
quanto fonte di immissioni.
Tali argomenti non sono atti a sovvertire la presunzione del vantaggio
particolare.
La costruzione della strada ha richiesto l’espropriazione parziale di diverse
proprietà tra le quali non figura la part. 1056 (cfr. inc. no. 20.2006.20); di
conseguenza alla proprietaria non è mai stato notificato alcun avviso
personale. Resta il fatto, tuttavia, che il progetto è stato regolarmente
pubblicato ed è dunque in quella sede, entro i termini di legge, che la
proprietaria doveva sollevare le sue obiezioni concernenti il progetto stesso e
la conformità dell’opera (v. art. 33 Lstr). A questo proposito sia detto
comunque che il Comune è intervenuto in una zona che già era parzialmente
edificata; specialmente lungo il tratto iniziale della strada, esso ha così realizzato
l’opera compatibilmente con gli edifici esistenti replicando il tracciato del vecchio
sentiero ed incidendo il meno possibile sui fondi confinanti; fattori dei quali
i proprietari hanno beneficiato in termini di superficie e di oneri contributivi.
Per il resto la proprietaria disponeva delle azioni offerte dal diritto
espropriativo, specie quelle inerenti le indennità tardive (art. 32 Lespr) ed i
diritti di vicinato (art. 679 e 684 CC), che istituiscono garanzie sufficienti
per tutelare colui che si pretende leso da eventuali pregiudizi dipendenti
dall’opera. A prescindere dal fatto che la proprietaria non si è avvalsa
tempestivamente di tali facoltà, va rilevato che il Comune non ha fatto altro
che adempiere al suo obbligo di urbanizzare una zona edificabile (art. 19 cpv.
2 LPT) conformemente a quanto previsto dal PR. L’opera stessa ed un certo
aggravio ambientale, in ogni caso circoscritto ad un traffico di quartiere,
erano dunque ampiamente prevedibili, specie considerando che la zona non è ancora
completamente insediata.
Detto questo, l’inclusione di un fondo nel perimetro di imposizione dipende
dalla sussistenza di un vantaggio particolare (RtiD I-2007 no. 29 c.
4.2). Tale vantaggio può ricondursi non solo ad un’opera che costituisca una
prima urbanizzazione, ma pure ad un intervento con il quale l’urbanizzazione
venga migliorata (art. 4 cpv. 1 let. a LCM). In particolare anche un fondo già
servito può ricavare un beneficio dalla costruzione di una nuova strada nella
misura in cui la sua accessibilità e la possibilità di allacciarsi agli
impianti pubblici risultino migliorate (Reitter, op. cit., p. 96).
Perciò la presenza di infrastrutture pregresse non necessariamente annulla il
vantaggio dipendente da un’opera nuova.
Il mapp. no. 1040, preso a paragone dalla ricorrente, è un fondo edificato con
tre stabili a reddito il cui accesso veicolare è ubicato sul lato meridionale
del fondo ed è garantito mediante servitù iscritte a RF a carico dei mapp. no.
607, 1055 e 1056 (cfr. documentazione fotografica; estratto SIFTI). Verso la
nuova strada esso ha solo un accesso pedonale. In ciò la proprietà si distingue
dal mapp. no. 1056 che dispone invece, sul lato settentrionale, non solo di una
scala, ma anche di un’area normalmente utilizzata come posteggio (cfr.
documentazione fotografica). In realtà non risulta che il posteggio sia stato
formalmente autorizzato (come invece dovrebbe essere, cfr. TRAM
1.12.2006 N. 50.2005.25), e pertanto è da ritenersi abusivo. In ogni caso si
tratta di una superficie agibile che può essere raggiunta in automobile, che si
presta anche al carico ed allo scarico, e la cui accessibilità è senz’altro
migliorata con la nuova strada. L’esistenza di un vantaggio particolare non può
quindi essere ragionevolmente negata e ciò legittima l’assoggettamento del
fondo ad un contributo di miglioria.
Di conseguenza la contestazione è respinta.
4.
A norma dell’art. 8 cpv. 1 LCM la
quota imponibile è ripartita tra gli interessati in funzione del vantaggio
particolare. La ripartizione si effettua, di regola, in base alla superficie
dei fondi e tenendo conto, per i terreni edificabili, del diverso indice di
sfruttamento (art. 8 cpv. 2 LCM); sono applicabili altri metodi di computo e
fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (art. 8
cpv. 3 LCM).
Posto che l’entità del singolo vantaggio è
difficilmente determinabile, la prassi ammette l’applicazione di criteri di
calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile
applicazione e comprensione, purché rispettino i principi della parità di
trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio no. 2862 cit., ad art.
9 del disegno di legge; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; RtiD
I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii). In tale ambito l’ente pubblico gode di un ampio
margine di autonomia e perciò, in occasione del riesame, il Tribunale di
espropriazione si impone moderazione e riserbo limitandosi a verificare che il
metodo d’imposizione prescelto rispetti la legge ed i principi costituzionali;
la chiave di riparto potrà così essere censurata solamente se conduce a
risultati tanto insostenibili da costituire un abuso o un eccesso del potere di
apprezzamento (RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e
rinvii).
4.2. Nella fattispecie in esame il costo delle opere stradali (art. 6 LCM)
ammonta a fr. 793'663.20 di cui è imposto il 70% (art. 7 cpv. 1 LCM) pari ad un
importo arrotondato a fr. 555'565.-.
Come si evince dalla relazione tecnica, la ripartizione è stata effettuata
sulla base della superficie edificabile dei fondi, determinata secondo le
possibilità di sfruttamento, e dei seguenti correttivi:
- fattore interesse: è uguale per tutti salvo che per i mapp. no. 575 e 1056 in quanto dotati di accesso preesistente;
- fattore percorrenza: considera l’uso effettivo della strada ed è dunque
crescente a partire dall’imbocco;
- fattore distanza: è variabile a seconda della posizione dei fondi e degli
oneri supplementari, a carico dei proprietari, per la formazione di raccordi o
accessi interni;
- fattore rumore: considera le immissioni provocate dal traffico ed è decrescente,
ad intervalli, a partire dall’imbocco;
- fattore casi speciali: una riduzione è applicata solamente ai due fondi posti
alle estremità del comprensorio, in quanto l’uno è ad una distanza di ca. 120
ml dalla piazza di giro (mapp. no. 537), e l’altro beneficia solo parzialmente
della strada (mapp. no. 1056).
Tale metodo di ripartizione è fondato su parametri realistici, comunemente
ammessi e facilmente verificabili che prescindono da schematismi eccessivi ed
ingiustificati. Esso attua, a seconda della situazione concreta dei fondi, una
distinzione equa e proporzionata all’utilità della strada ed all’interesse
individuale ad usufruirne. I risultati così raggiunti sono complessivamente
ragionevoli ed assicurano condizioni di parità a tutti i contribuenti.
4.3. Per il mapp. no. 1056 è computata la sola superficie effettivamente
edificabile secondo il vigente PR ed alla stessa è applicato il fattore
interesse minimo (0.1), che distingue il fondo in quanto precedentemente già
urbanizzato ed accessibile, e quindi riconosce un’utilità assai ridotta
dell’opera. Tali parametri non sono contestati.
a) La ricorrente sostiene che il fattore percorrenza (0.119) debba essere
perlomeno dimezzato perché la proprietà già dispone di un accesso adeguato.
Essa trascura, tuttavia, che l’accesso attraverso le part. no. 607 e
1055 appare tutt’altro che “adeguato”, per lo meno dal profilo giuridico, poiché
non è garantito mediante servitù. Ma soprattutto essa fraintende lo scopo del
fattore percorrenza: questo non dipende infatti dal numero di accessi esistenti
o preesistenti (elementi che sono considerati nel fattore interesse), bensì è
stabilito, per definizione, in funzione della lunghezza del tratto stradale da
percorrere per raggiungere la proprietà. Per quanto concerne il mapp. no. 1056
è considerata solo la parte iniziale della strada con l’applicazione di un
coefficiente che già è quello minimo in assoluto. Pertanto la critica è
infondata.
b) Sempre secondo la ricorrente il fattore distanza (1) dovrebbe essere ridotto
perché lo spazio tra la sua abitazione e la strada è sottodimensionato. Non è
questo, tuttavia, lo scopo del fattore distanza che è inteso a distinguere i
fondi serviti a seconda della loro posizione confinante o retrostante. La part.
1056 è confinante con l’opera e non necessita di raccordi interni cosicché, per
confronti con altre proprietà ubicate nella medesima posizione, il fattore 1 appare
corretto.
c) La ricorrente è del parere che il fattore rumore da 1 a 0.8 dovrebbe avere uno spettro maggiore riferito al mapp. no. 1056, perché la casa e il giardino
sono deprezzati, e che un fattore da 0.1 a 0.5 sarebbe più vicino alla realtà.
Il fattore rumore non dipende da un eventuale deprezzamento dei fondi imposti,
bensì dall’esposizione ai rumori. In quest’ottica bisogna considerare che
rispetto ad una situazione di nuova edificazione, nella quale l’ossequio della
distanza obbligatoria dal ciglio stradale mitiga le immissioni foniche, la
costruzione esistente sul mapp. no. 1056 si trova manifestamente ad una
distanza ridotta, ovvero quasi a diretto contatto con la strada ed il rumore
che ne proviene. Inoltre, vista la dimensione e la forma della particella, non
è immaginabile che un eventuale futura nuova costruzione possa correggere tale
situazione; anzi, è addirittura dubbio che una nuova costruzione sia possibile.
Ciò considerato si giustifica di modificare il fattore da 0.8 a 0.7. La correzione pretesa dalla ricorrente non è invece condivisibile perché palesemente
sproporzionata rispetto ai parametri applicati agli altri fondi.
d) La ricorrente contesta infine anche il fattore casi speciali (0.5)
sostenendo di non usare praticamente mai la piazza di giro.
Il fattore casi speciali ha un’incidenza unicamente per i due fondi ubicati
alle estremità della strada: per il mapp. no. 1056 è motivato dal fatto che il
terreno beneficia solo parzialmente dell’opera. In sostanza esso sottolinea
ulteriormente la posizione marginale della proprietà ed opera una correzione
aggiuntiva all’interesse all’opera riconsiderando un elemento di cui già è
tenuto conto con il fattore interesse; con il risultato che la contribuente è
doppiamente avvantaggiata. In queste condizioni la censura non è ragionevole.
4.4. La correzione ammessa al precedente pto. c), ovvero l’inserimento del
nuovo fattore rumore 0.7, porta il peso del mappale a 383.66, e dunque riduce
il contributo di miglioria da fr. 6'427.27 a fr. 6'172.10.
5.
La tassa di giustizia e le spese sono
ripartite a seconda dell’esito della lite e del grado di soccombenza (art. 23
LCM e 31 LPamm). La ricorrente non è assistita da un legale e pertanto non si
assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il contributo di miglioria a carico del mapp. no. 1056 è ridotto a fr. 6'172.10.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.- sono a carico della ricorrente per 9/10 e del Comune per 1/10. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco