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Incarto n.
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Lugano 31 agosto 2010 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
arch. Claudio Morandi ing. Argentino Jermini |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 19 maggio 2010 da
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1. RI 1 2. RI 2 3. RI 3 4. RI 4 5. RI 5 6. RI 6 ISCE 1 composta da: 7. MIST 1 8. MIST 2 9. MIST 3 tutti rappr. dall’ RA 1
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contro |
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la
decisone su reclamo emessa il 6 maggio 2010 del Municipio di __________ in
materia di interessi sul rimborso di un contributo di miglioria riscosso in
eccedenza,
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letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Il Comune di __________ ha
eseguito i lavori di sistemazione di Piazza __________ e dell’adiacente Piazza __________.
In Piazza __________ è stata realizzata una superficie piana quadrangolare pavimentata
in calcestruzzo con inserti in lastre di granito della Riviera, opera completata
con un’alberatura e quattro corpi emergenti destinati alle scale ed agli
ascensori di accesso al sottostante autosilo. Piazza __________ è invece divenuta
area di supporto con la riduzione della superficie dei giardini e la
realizzazione di un viale alberato.
Il progetto, proposto con Messaggio Municipale no. 2204 del 29.9.1997, era
stato approvato dal Consiglio Comunale con risoluzione del 30.10.1997. Contestualmente
il legislativo aveva anche ratificato il prelievo di contributi di miglioria
nell’ordine del 30% della spesa, quest’ultima pari a fr. 2'368'757.- per le
opere in Piazza __________ ed a fr. 504'403.- per quelle in Piazza __________.
1.2. Il Municipio, stabiliti due comprensori separati d’imposizione, ha avviato
la procedura di prelievo di contributi di miglioria pubblicando i prospetti dal
16.8 al 14.9.2001, previo invio di un avviso personale ai contribuenti.
I proprietari del mapp. no. 1192 sono stati imposti per le sole opere eseguite
in Piazza __________ ed assoggettati al pagamento di un contributo di miglioria
di fr. 69'825.80.
Essi hanno versato, in data 5.12.2001, un importo di fr. 68'190.80 ma, non
condividendo l’imposizione, hanno presentato reclamo al Municipio il quale, con
risoluzione del 20.1.2004, respinti gli argomenti sollevati dai reclamanti, ha
proceduto all’adeguamento dei conteggi sulla base del consuntivo ed ha così
ridotto il contributo a fr. 68'190.80.
I proprietari hanno quindi adito il Tribunale di espropriazione che, sentite le
parti ed esperita l’istruttoria, si è pronunciato con sentenza del 19.6.2007.
Assodato che l’opera ha procurato un vantaggio particolare al mapp. no. 1192,
il Tribunale ha però riscontrato, nel piano del perimetro e nella chiave di
riparto dei contributi, una serie di vizi che a suo giudizio comportavano la
violazione dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento. Di
conseguenza, accogliendo parzialmente il ricorso, ha annullato la decisione
impugnata e rinviato gli atti al Municipio affinché procedesse ad un nuovo
calcolo dei contributi (TE inc. no. 30.2004.113).
1.3. In data 13.12.2007 il Municipio ha notificato ai proprietari una tabella
aggiornata indicante a loro carico un contributo di fr. 61'303.50; importo che
essi hanno nuovamente contestato con memoria dell’8.1.2008. Con conseguente risoluzione
del 29.9.2008 il Municipio ha diminuito il contributo, sulla base del
consuntivo, a fr. 58'325.70.
Tale decisione è stata anch’essa impugnata dinanzi a questo Tribunale che,
verificati i nuovi conteggi e ritenuta necessaria un’ulteriore correzione dei
parametri di calcolo, all’udienza dell’11.12.2009 ha suggerito alle parti di
ridurre il contributo a fr. 50'507.05. La proposta è stata accettata dai
proprietari il 28.1.2010 e dal Municipio il successivo 10.2. Da ciò lo stralcio
della causa con decreto del 16.2.2010 (TE inc. no. 30.2008.88).
1.4. Con scritto del 17.2.2010 i proprietari hanno chiesto al Municipio il
rimborso sia del contributo versato in esubero pari a fr. 17'683.75 (fr.
68'190.80 – fr. 50'507.05), sia dei relativi interessi per il periodo dal 5.12.2001
al 5.3.2010 (fr. 3'239.55), nonché la rifusione delle ripetibili assegnate con
il decreto di stralcio (fr. 500.-), per complessivi fr. 21'423.30.
Di rimando, con lettera del 5.3.2010, il Municipio ha conteggiato un avanzo a
favore dei contribuenti di fr. 18'183.75 (fr. 17'683.75 + fr. 500.-), senza riconoscere
interessi, importo che ha saldato il 12.3.2010.
Dopo un ulteriore e vano scambio di corrispondenza, con risoluzione del
6.5.2010 il Municipio ha formalmente rifiutato di corrispondere interessi sulla
somma restituita; quale rimedio di diritto contro la sua decisione ha indicato
il ricorso al Tribunale di espropriazione entro il termine di trenta giorni.
I proprietari del mapp. no. 1192 hanno, tempestivamente, interposto ricorso. Essi
contestano la competenza del Tribunale di espropriazione a statuire in materia
di interessi moratori, tema sul quale sarebbe competente, invece, il Consiglio
di Stato giusta gli art. 208/110 della Legge organica comunale. Inoltre,
argomentando che i contributi da loro versati sono stati trattenuti senza base
legale, rispettivamente sulla scorta di una base legale annullata e quindi
senza causa, pretendono il riconoscimento di interessi rimunerativi al 5% sul capitale
indebitamente congelato, e precisamente fr. 23'241.70 (calcolati dal 5.12.2001
al 29.9.2008 su fr. 68'190.80) nonché fr. 1'281.10 (calcolati dal 30.9.2008 al
12.3.2010 su fr. 17'683.75), per complessivi fr. 24'523.80.
Con memoria del 18.6.2010 il Municipio ha chiesto la reiezione del gravame.
2.
Visti i termini del contenzioso e
per economia di giudizio, questo Tribunale ritiene di poter statuire sulla base
degli atti e senza esperire una formale istruttoria.
3.
La competenza del Tribunale di
espropriazione a deliberare sui ricorsi in materia di contributi di miglioria è
data dall’art. 13 cpv. 2 della Legge sui contributi di miglioria (LCM). Al
medesimo contesto contributivo si riallaccia anche la pretesa in esame poiché
un debito per interessi è accessorio al debito principale (in casu contributo
versato in eccesso).
Pertanto l’eccezione di incompetenza è respinta.
4.
Il Comune richiama, a sostegno del
suo rifiuto, una sentenza emessa da questo Tribunale il 20.2.2008 nell’ambito
di una fattispecie analoga vertente sul parziale rimborso di contributi di
costruzione per opere di canalizzazione e depurazione delle acque, prelevati in
base agli art. 96 ss LALIA. In quella sede non erano stati riconosciuti
interessi sull’importo restituito.
Al di là dalla diversa tipologia del contributo in esame, la questione merita
di essere riesaminata.
5.
La Legge sui contributi di
miglioria contempla il principio secondo cui il contribuente ha diritto alla
retrocessione del contributo qualora, entro dieci anni dalla pubblicazione del
prospetto, il vantaggio particolare venga meno per effetto di provvedimenti
duraturi dell’autorità, quali misure di polizia o modificazioni del diritto
edilizio (art. 21 LCM; Messaggio del 13.6.1984 concernente la nuova Legge sui contributi di miglioria, ad art. 27 del disegno di legge).
La legge non disciplina, invece, né l’ipotesi della restituzione di un
contributo versato in esubero, né l’eventuale pagamento di interessi su quell’importo.
Ugualmente privo di prescrizioni o commenti in proposito è il materiale
legislativo (cfr. Messaggio cit.). Il fatto che la problematica non sia
stata affrontata non può significare che il legislatore abbia voluto escludere
di proposito l’obbligo per l’ente pubblico di restituire un contributo
indebitamente incassato, ma piuttosto costituisce una lacuna propria alla quale
il giudice può rimediare (cfr. sul tema RtiD I-2006 no. 25 c. 2.3 e
rinvii; DTF 126 II 71 c. 6d). Basti pensare che il Tribunale di
espropriazione, quale autorità di ricorso, giudica con pieno potere cognitivo
(art. 13 cpv. 2 LCM), sia pure entro i limiti della facoltà di apprezzamento
conferita alle autorità comunali (RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no.
29 c. 5.1). E’ quindi possibile che un contributo venga ridotto in sede ricorsuale
ed in questo caso, qualora l’importo fosse già stato interamente pagato, la
restituzione di quanto versato in eccesso è una soluzione che risponde non solo
al concetto di giustizia ed equità, ma anche allo stesso principio della
proporzionalità che governa il prelievo di contributi di miglioria (Messaggio
cit., pto. VI b; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1).
Nel silenzio della legge valgono dunque i principi generali del diritto privato
la cui applicazione analogica nel diritto pubblico è comunemente ammessa; tra questi
si annovera, in particolare, la ripetizione dell’indebito (art. 63 cpv. 1 CO; Moor,
Droit administratif, vol. II, 2002, p. 147-148; Grisel, Traité de droit
administratif, 1984, vol. II, p. 618 ss; Knapp, Précis de droit
administratif, 4e ed., 756 ss; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5e Aufl., no. 760; Scolari, Diritto amministrativo,
Parte generale, 2a ed. 2002, no. 157).
Su questo punto non vi è contestazione. La discussione verte sull’allocazione
di interessi legali.
6.
Gli interessi compensano il
pregiudizio per il creditore determinato dall’impossibilità di usufruire del capitale
che gli è dovuto. Sono interessi legali, in particolare, gli interessi moratori
e gli interessi rimunerativi.
6.1. Gli interessi moratori (Verzugszinsens) sono dovuti in caso di ritardo nell’adempimento
di un debito scaduto. Così è stabilito dall’art. 104 cpv. 1 CO, regola che pur
essendo attinente al diritto privato assurge a principio generale ugualmente
applicabile nel campo del diritto pubblico. Di conseguenza, a fronte di un’obbligazione
pecuniaria di diritto pubblico, tanto lo Stato quanto i privati sono tenuti al
pagamento di interessi moratori anche in assenza di un’esplicita base
legislativa. (Moor, op. cit., p. 73; Knapp, op. cit., no. 760; Häfelin/Müller/Uhlmann,
op. cit., no. 756; Grisel, op. cit., p. 622-623; Scolari Diritto
amministrativo, Parte generale, 2a ed. 2002, no. 161 ss; DTF 95 I 258 c.
3, 101 Ib 252 c. 4b; RDAT 1980 no. 50, 1984 no. 19, II-1996 no. 13 c.
6.1). Salvo diversa disposizione, l’interesse moratorio è dovuto per un importo
esigibile a partire dalla messa in mora del debitore, rispettivamente dalla
scadenza del termine stabilito per il pagamento (art. 102 CO).
Esemplificando, nel caso specifico del rimborso di una tassa d’esenzione dal
servizio militare, già prelevata ingiustamente e pagata dall’interessato con
riserva di contestarla e chiederne la restituzione, il Tribunale federale ha
ammesso l’obbligo di corrispondere interessi moratori al 5% sulla somma da
rimborsare a decorrere dal giorno del suo pagamento, reputando che nelle
riserve espresse dal contribuente fosse ravvisabile una valida messa in mora (DTF
95 I 258).
6.2. Gli interessi rimunerativi (Vergütungszinsen) sono generalmente correlati
ad una prestazione pecuniaria indebitamente versata, passibile di restituzione,
e decorrono dal giorno del pagamento dell’importo fino a quello della sua
restituzione. Ne è questione, in ambito amministrativo, specialmente nella
giurisprudenza formatasi in tema di imposte stando alla quale il soggetto
fiscale di un’imposta accertata e fissata dall’autorità (com’è il caso per le imposte
dirette) ha diritto agli interessi rimunerativi qualora abbia saldato un importo
in anticipo rispetto al termine di pagamento oppure abbia pagato a torto e l’importo
debba essergli rimborsato. Al contrario, nel quadro delle imposte basate sul
sistema dell’autoaccertamento (come ad esempio l’IVA o l’imposta preventiva),
il pagamento erroneo di un’imposta non dà diritto ad interessi sulla somma che
dev’essere restituita.
Sempre secondo questa giurisprudenza, di principio gli interessi rimunerativi sono
dovuti solo se sanciti da una norma legislativa. In via eccezionale, tuttavia,
l’obbligo di pagamento può anche risultare dal senso e dallo scopo della legge
o essere dedotto dai principi generali del diritto o da un ragionamento per
analogia. Essi si giustificano, in particolare, quando sia previsto il
versamento di interessi moratori in caso di pagamento tardivo dell’imposta (TAF
A-7604/2008 del 6.2.2010 c. 2.1 e rinvii; ASA 78 (2010) 664 c. 3.2 e 3.3,
53 (1984) 558 c. 3 e 4).
La vigente legislazione tributaria cantonale, dispone che l’eccedenza di
un’imposta ordinaria è rimborsabile e che sull’importo è corrisposto un
interesse rimunerativo annuo dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino a
quello della restituzione; il tasso è fissato dal Consiglio di Stato (art. 247
LT; Decreto esecutivo del 9.12.2009 concernente la riscossione di tassi
d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2010, art. 2 nonché tabella
riassuntiva finale).
6.3. Analogamente, l’interesse (Schadenszins) riconosciuto nel diritto privato in
tema di risarcimento del danno per atto illecito o inadempienza contrattuale, è
finalizzato a compensare il pregiudizio che il creditore subisce, oltre al
danno effettivo, in ragione dell’impossibilità di disporre dell’indennità risarcitoria
tra il momento in cui si è avverato il danno e quello del pagamento. L’interesse,
che assurge perciò a componente del danno, è così inteso a porre il creditore
nella situazione in cui si troverebbe se il risarcimento fosse saldato nel
momento stesso in cui ha luogo il danno (Thévenoz/Werro ed., Commentaire
romand, Code des obligations I, 2003, ad art. 104 no. 3b; DTF 131 III 12
c. 9.1 e rinvii).
7.
7.1. Tornando alla fattispecie in
esame, la Legge sui contributi di miglioria dispone la decorrenza di un
interesse semplice al saggio usuale qualora il contribuente non versasse il contributo
entro il termine stabilito (art. 18 cpv. 1 LCM). Trattasi, come meglio
specificato dal legislatore, di interessi moratori ai quali è applicabile il
tasso usuale di mora al pari di quanto stabilito nel diritto espropriativo dall’art.
54 cpv. 1 Lespr (Messaggio cit., ad art. 24 del disegno di legge; Scolari,
Tasse e contributi di miglioria, 2005, p. 136).
Altre forme di interessi non sono regolamentate. In particolare, per quanto
riguarda la retrocessione del contributo ai sensi dell’art. 21 LCM, la legge non
prevede che siano dovuti interessi rimunerativi: un’omissione sulla quale la
giurisprudenza cantonale ancora non si è determinata e la cui natura può
restare irrisolta anche in questa sede. Nondimeno è doveroso rilevare che la
retrocessione è fondata, non su un pagamento indebito, bensì su un provvedimento
duraturo dell’autorità in ragione del quale il vantaggio particolare tratto
dall’opera eseguita si trova ad essere ridotto in modo sostanziale o
addirittura annullato. In altre parole, per un certo periodo, il contribuente ha
beneficiato dell’opera stessa e perciò, almeno fino all’adozione del
provvedimento invalidante, il contributo non è stato né pagato né trattenuto a
torto.
Evidentemente diverso è il contesto quando il contribuente, dopo aver versato
il contributo entro i termini stabiliti, si vede ridotto l’importo in sede di
ricorso in ragione di un errore di calcolo: in tale evenienza il contributo è
viziato in origine da un errore valutativo e dunque, almeno in parte, è stato percepito
ingiustamente. Così è avvenuto nella fattispecie in esame. In effetti nella sentenza
del 19.6.2007 questo Tribunale, appurato che l’opera ha conferito un vantaggio
particolare al mapp. no. 1192, ha nondimeno ritenuto che il reale beneficio, in
funzione del quale è definito l’ammontare del contributo, non era stato correttamente
ponderato. Ed è per sanare il vizio e stabilire un importo che fosse
proporzionato alla situazione effettiva del fondo, che il Comune ha dovuto
procedere ad un nuovo calcolo del contributo. Il risultato finale dimostra che
il contributo versato dai ricorrenti è superiore a quello dovuto.
In definitiva, quindi, Il Comune ha incassato indebitamente la differenza ed i
ricorrenti, che hanno pagato tempestivamente per non incorrere nella sanzione
prevista dall’art. 18 LCM, hanno subito un pregiudizio per non aver potuto
disporre e far fruttare la somma versata in esubero. Elementi che giustificano,
applicando analogicamente la giurisprudenza citata, il pagamento di interessi
remunerativi. Del resto, se tali interessi sono riconosciuti in caso di restituzione
di imposte dirette (fondate cioè sul sistema misto che prevede una dichiarazione
da parte del contribuente e l’accertamento e la fissazione dell’imposta da
parte dell’autorità), a maggior ragione vanno concessi in materia di contributi
di miglioria ove si consideri che l’ammontare del singolo contributo è determinato
autonomamente dal Municipio, quale autorità competente ad elaborare il
prospetto giusta l’art. 11 LCM (RDAT I-1994 no. 7), senza intervento
alcuno da parte del contribuente.
Di conseguenza, alla luce delle considerazioni che precedono, devesi ammettere il
pagamento di interessi rimunerativi su un contributo versato in eccesso e
soggetto a restituzione. Il tasso applicabile è del 5% come previsto dall’art.
104 cpv. 1 CO ed analogamente a quanto stabilito dalla prassi in casi
comparabili (giurisprudenza cit.).
8.
Gli interessi rimunerativi sono
dovuti sull’importo eccedente – e non, come preteso dai ricorrenti, sull’intero
capitale versato – a decorrere dalla data del pagamento (5.12.2001) fino a quella
del rimborso (12.3.2010).
Considerato che il contributo è stato stabilito in fr. 50'507.05, l’eccedenza è
di fr. 17'683.75 come indicato dalle parti. Su questo importo gli interessi
sono conteggiati come segue:
dal 5.12.2001 al 31.12.2001 fr. 62.92
dal 1°.1.2002 al 31.12.2009 fr. 7'073.52
dal 1°.1.2010 al 12.3.2010 fr. 29.04
totale fr. 7'165.48
9.
Visto l’esito della vertenza, la
tassa di giustizia e le spese sono ripartite proporzionalmente al grado di
soccombenza delle parti (art. 23 LCM, 31 LPamm, 148 cpv. 2 CPC). I ricorrenti,
rappresentati da un legale, hanno diritto alla rifusione parziale delle
ripetibili.
per questi motivi,
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990, nonché gli art. 63 e 104 CO,
dichiara
e pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto e pertanto sul contributo da restituire per il mapp. no. 1192 di fr. 17'683.75 il Comune dovrà un interesse rimunerativo del 5% dal 5.12.2001 al 12.3.2010, pari a fr. 7'165.48.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico dei ricorrenti per 2/3 e del Comune per 1/3. Quest’ultimo rifonderà ai ricorrenti fr. 300.- per ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco