statuendo sul ricorso presentato in data 15 luglio 2010 da
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RI 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emanata il 24 giugno 2010 dal Municipio di __________ nell'ambito
della procedura d'imposizione di contributi di miglioria per la costruzione
della strada in località __________,
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richiamato l’inc. no. 20.2006.40 di questo Tribunale concernente la procedura di approvazione del progetto definitivo e di espropriazione per la realizzazione della nuova strada di PR in località __________,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Il Municipio di __________ ha
deciso di realizzare la nuova strada di quartiere in località __________;
perciò, con messaggio no. 152 del 6.10.2003, ha chiesto lo stanziamento di un
credito di costruzione di fr. 1'310'000.- proponendo inoltre il prelievo di
contributi di miglioria in ragione del 90% dei costi. Il Consiglio comunale ha
approvato il messaggio a larga maggioranza con risoluzione del 17.11.2003.
Il progetto definitivo e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal
28.8 al 26.9.2006 in applicazione della Legge sulle strade e della Legge di
espropriazione; il Tribunale di espropriazione ha approvato il progetto e
stralciato le procedure espropriative con sentenze del 14.3.2007/4.2.2011 (cfr.
TE inc. no. 20.2006.40).
1.2. Il Municipio di __________ ha avviato la procedura di prelievo di
contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 5.10 al 4.11.2009 previo
invio di un avviso personale ai contribuenti.
RI 1 è proprietario del mapp. no. 724 ed in tale veste è stato assoggettato al
pagamento di un contributo di fr. 1'600.83.
Il reclamo interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con
risoluzione del 24.6.2010. Da ciò il ricorso in esame nel quale il proprietario
contesta che il fondo abbia tratto un vantaggio particolare dall’opera e chiede,
pertanto, l’annullamento del contributo.
Con risposta del 22.10.2010 il Municipio postula la reiezione del gravame.
All’udienza di conciliazione tenutasi il 2.2.2011 le parti hanno confermato
integralmente le loro posizioni.
2.
2.1. I Comuni sono tenuti a
prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al
privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di
urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).
Un vantaggio particolare è presunto specialmente quando (art. 4 cpv. 1 LCM): l’opera
serve ad urbanizzare i fondi ai fini dell’utilizzazione prevista o a migliorare
l’urbanizzazione secondo uno standard minimo (let. a); quando migliora in modo
evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la
tranquillità dei fondi, tenuto conto della loro destinazione (let. b); quando
elimina o riduce inconvenienti ed oneri (let. c).
Gli interventi stradali sono un esempio emblematico di opere pubbliche soggette
a contributi di miglioria; è infatti opinione comunemente ammessa che la
costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi e piazze conferiscano
vantaggi particolari alle proprietà servite poiché creano le premesse per
l’edificazione dei fondi o ne migliorano lo stato di urbanizzazione (Messaggio
del Consiglio di Stato no. 2826 del 13.6.1984 concernente la nuova Legge sui
contributi di miglioria, ad art. 5 del disegno di legge; Reitter, Les
contributions d’équipement, th. 1986, p. 65, 67, 70; Blumer, Abgaben für
Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 38, 45, 47,
48; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi,
Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p.
66 e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b; RtiD II-2005 no. 25 c. 5.3).
2.2. La località __________, situata a nord del nucleo tradizionale di __________,
è una zona residenziale abbarbicata sul versante rivolto verso __________. Già
parzialmente edificata, essa era servita in passato da una strada (mapp. no.
740) il cui tratto iniziale, all’incirca fino all’altezza dei mapp. no.
739/763, era asfaltato ma in evidente stato di degrado e che poi si riduceva ad
una pista sterrata malagevole terminando all’altezza del mapp. no. 872 (cfr. rapporto
fotografico).
E’ dunque per ovviare a tali carenze infrastrutturali e con lo scopo precipuo
di urbanizzare la zona, che il Municipio ha deciso di costruire la nuova strada
di quartiere (cfr. MM no. 152). Quest’ultima ha inizio all’altezza del mapp.
no. 724, segue il tracciato esistente, per una lunghezza di m 370 e con una
larghezza variabile di m 4.20/3.50, e termina con una piazza di giro. Alle
opere prettamente stradali si accompagnano le necessarie infrastrutture quali
l’acquedotto, le condotte della corrente elettrica, delle reti televisiva e telefonica
e dell’illuminazione stradale (cfr. relazione tecnica al progetto definitivo).
Considerata la situazione pregressa dei luoghi (cfr. rapporto fotografico),
l’efficacia dell’opera è palese. In effetti, nel solco degli obiettivi del PR,
il Comune ha equipaggiato un settore edificabile già insediato con impianti
consoni ad una zona residenziale urbanizzando o migliorando l’urbanizzazione
delle proprietà che vi sono ubicate. I fondi serviti, così dotati dei requisiti
indispensabili per poter essere sfruttati conformemente alla loro destinazione,
hanno quindi tratto indubbi vantaggi particolari (art. 4 LCM).
2.3. Il mapp. no. 724 è ubicato all’inizio della strada ed è edificato con uno
stabile abitativo eretto nel 1965 (cfr. documentazione fotografica). Il
proprietario sostiene che se la nuova strada ha di gran lunga migliorato
l’accesso alle abitazioni nuove, viceversa non ha modificato la situazione del suo
fondo la cui urbanizzazione ed accessibilità erano già garantite. Anzi,
l’espropriazione parziale del terreno avrebbe inasprito la scarpata verso la
strada esponendola al rischio di scoscendimenti, tanto da indurlo a costruire a
sue spese un muro di contenimento; perciò su quel lato non sarebbe possibile
creare nuovi accessi.
Un vantaggio particolare può essere generato non solo da un’opera che attui una
prima urbanizzazione, ma pure da un intervento che implichi un miglioramento
dell’urbanizzazione (art. 4 cpv. 1 let. a LCM). In altre parole, la presenza di
infrastrutture pregresse non necessariamente annulla il vantaggio dipendente da
un’opera nuova: anche un fondo già servito può ricavare un beneficio dalla
costruzione di una nuova strada nella misura in cui la sua accessibilità e gli allacciamenti
agli impianti pubblici risultino migliorati (Reitter, op. cit., p. 96). In
quest’ottica è determinate la situazione oggettiva del fondo, non la volontà o
la visione soggettiva del contribuente, cosicché un vantaggio è dato già dalla
sola possibilità di usufruire dell’opera senza che sia necessario l’uso effettivo
(RtiD II-2008 no. 31 c. 4.4).
Attualmente l’accesso veicolare e pedonale al mapp. no. 724 sono disposti nella
parte occidentale del fondo ed avvengono attraverso la strada al mapp. no. 710.
Verso la nuova strada la particella presenta tuttavia un fronte di ca. ml 23.50,
elemento che non è affatto trascurabile perché in caso di riattamento
dell’edificio esistente o di nuova costruzione, il proprietario potrebbe
collocarvi l’accesso, eventualmente anche un posteggio interrato; vi è quindi
una possibilità concreta di usufruire della strada. In ogni caso,
contestualmente alla costruzione del muro di sostegno, il proprietario ha pure
realizzato un nuovo locale tank interrato con un portello d’accesso posto nel
muro stesso (cfr. licenza edilizia del 5.2.2008 e piani allegati;
documentazione fotografica). Pertanto l’opera è già effettivamente utilizzata
quantomeno per gli interventi di manutenzione e la fornitura del combustibile.
Ne consegue che la contestazione del vantaggio particolare è priva di
fondamento. Considerato che il ricorrente non ha sollevato altre obiezioni al
prospetto, il ricorso è respinto.
3.
Visto l’esito del ricorso, la
tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente in quanto
soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm). Non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.- sono a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco