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Incarto n.
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Lugano 22 aprile 2015 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
arch. Giancarlo Fumasoli arch. Claudio Morandi |
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Segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 17 settembre 2010 da
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ISCE 1 composta da: 1. MIST 1 2. MIST 2 3. MIST 3 tutti rappr. dall’ RA 1
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contro |
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la decisione su reclamo emanata il 6 settembre 2010 dal Municipio di __________ nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti le opere di sistemazione e riqualifica, con moderazione del traffico, di Via __________,
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richiamato l’inc. no. 68/02 di questo Tribunale concernente la procedura di approvazione del progetto definitivo per le opere di sistemazione e moderazione del traffico in Via __________,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Il Comune di __________ ha
eseguito le opere di moderazione del traffico e di riassetto urbanistico-viario
di Via __________. Il Consiglio comunale ha stanziato il credito necessario con
risoluzioni del 5.4.2000 / 15.3.2010, ed autorizzato nel contempo il prelievo
di contributi di miglioria in ragione del 50% della spesa (MM no. 1295
dell’11.1.2000 e no. 1661 del 10.2.1010). Il Tribunale di espropriazione ha
approvato il progetto definitivo con sentenza del 23.1.2003 (TE inc. 68/02).
Tali decisioni sono cresciute incontestate in giudicato.
1.2. Il Municipio di __________ ha dato avvio alla procedura di imposizione dei
contributi di miglioria per le opere suddette pubblicando il prospetto nel
periodo dal 13.12.2004 all’11.1.2005, previo invio di un avviso personale ai
contribuenti.
Gli ISCE 1 sono comproprietari del mapp. no. 24 ed in tale veste sono stati
assoggettati al pagamento di un contributo di fr. 2'375.-. Non condividendo
l’imposizione essi hanno impugnato il prospetto mediante reclamo, che il
Municipio ha respinto con decisione del 6.9.2010. Quindi hanno interposto il
ricorso in esame nel quale sollevano diverse censure, di cui si dirà nel
seguito, e pretendono l’annullamento del contributo. Il Municipio, con risposta
del 25.11.2010, ha postulato la reiezione del gravame.
L’udienza di conciliazione si è svolta il 12.4.2011 con esito infruttuoso.
Terminata l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a presenziare al
dibattimento finale riconfermandosi entrambe per iscritto nelle rispettive
posizioni.
2.
La competenza del Tribunale di
espropriazione a statuire sui ricorsi in materia di contributi di miglioria è
data dall’art. 13 cpv. 2 LCM.
Il ricorso in esame, presentato tempestivamente dai proprietari imposti,
legittimati a ricorrere (art. 5 LCM e 43 LPamm), è ricevibile in ordine.
3.
I Comuni sono tenuti a prelevare
contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un
vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM). Danno luogo a contributo le opere di
urbanizzazione generale e particolare dei terreni, le opere di premunizione e
bonifica, e le ricomposizioni particellari (art. 3 cpv. 1 LCM). Un vantaggio
particolare è presunto specialmente (art. 4 cpv. 1 LCM): quando l’opera serve
ad urbanizzare i fondi o a migliorare l’urbanizzazione secondo uno standard
minimo (let. a), quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza,
l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi, tenuto conto della
loro destinazione (let. b), quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri
(let. c).
Sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali o di altri
diritti, compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio
particolare (art. 5 cpv. 1 LCM). La quota a carico dei proprietari è stabilita
nel piano di finanziamento; per le opere di urbanizzazione generale non può
essere inferiore al 30% né superiore al 60%, e per le opere di urbanizzazione
particolare inferiore al 70% della spesa determinante; per le altre opere è
fissata in base al vantaggio particolare presumibile (art. 7 LCM). La quota è
ripartita tra gli interessati in funzione del vantaggio particolare (art. 8
cpv. 1 LCM) ed i beni imponibili sono individuati mediante un piano del
perimetro con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM).
In materia di contributi di miglioria l’ente pubblico gode di un ampio margine
di autonomia, e perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e
riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare
che i criteri adottati rispettino la costituzione e la legge (RtiD
II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
4.
I ricorrenti sostengono che
l’intervento stradale in Via __________ non sia un’opera che dà luogo a
contributi di miglioria poiché costituisce una semplice manutenzione su una
strada di transito e non può che essere considerato di interesse generale vista
l’ampiezza del perimetro nel quale sono stati incassati i contributi.
Tali argomenti tendono sostanzialmente a contestare il principio stesso dell’imposizione
trascurando, tuttavia, che il tema sfugge al
sindacato di questo Tribunale, al quale spetta di statuire con pieno potere
cognitivo solamente sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM). In
effetti è compito esclusivo del legislativo comunale – nel quadro della
competenza espressamente attribuitagli di approvare i progetti per l’esecuzione
di opere pubbliche e di accordare i crediti necessari (art. 13 cpv. 1 let. g
LOC) – stabilire il principio del prelievo, la natura dell’urbanizzazione e la
quota imponibile (RDAT II-1998 no. 29 c. 4b). Eventuali obiezioni sul
principio dell’imposizione vanno dunque sollevate impugnando la risoluzione del
legislativo dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme ed entro i termini sanciti
dagli art. 208 ss LOC (RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b; RtiD
II-2005 no. 26). Una volta definito il principio, la fase successiva di
elaborazione del prospetto a norma dell’art. 11 LCM rientra invece nelle
competenze del Municipio (RDAT I-1994 no. 7) così come l’incasso
dei contributi.
Di conseguenza la critica in oggetto avrebbe dovuto essere formulata presentando
tempestivo ricorso al Consiglio di Stato contro la risoluzione del Consiglio
comunale del 29.1.2007; in questa sede è tardiva e quindi irricevibile. I
ricorrenti affermano che ciò non è stato possibile poiché il Consiglio comunale
non ha votato il perimetro come invece avrebbe dovuto. A torto, poiché l’organo
legislativo delibera sull’ammontare complessivo dei contributi da prelevare, ma
non sul prospetto, e quindi sul perimetro d’imposizione (RtiD
I-2007 no. 29 c. 4.4.2) che, come già indicato, sono definiti dal Municipio.
L’argomento è quindi inconsistente. Sia detto comunque che, identificando
l’intervento come opera di urbanizzazione generale e fissando la percentuale al
50% della spesa, il Consiglio Comunale ha già tenuto conto che, per sua stessa
natura, l’opera avvantaggia anche la collettività, la quale pertanto si assume
la metà dei costi di costruzione.
5.
5.1. I ricorrenti affermano che in
seguito all’esecuzione dei lavori la situazione è peggiorata per effetto
dell’aumento considerevole dei rumori e del traffico. Tenuto conto, poi, della
posizione del mapp. no. 24, della vigente segnaletica stradale, specie dei sensi
unici esistenti, e della situazione viaria, essi non fanno mai uso, né lo
potranno fare in futuro, di Via __________ per raggiungere i servizi comunali o
altre mete e per recarsi a casa. Essi ritengono quindi di non aver tratto alcun
vantaggio particolare dall’opera.
5.2. In generale gli interventi stradali e le opere annesse sono un esempio
emblematico di opere di urbanizzazione soggette a contributi di miglioria; è
infatti opinione comunemente ammessa che la costruzione e la sistemazione di
strade, marciapiedi e piazze conferiscano vantaggi particolari alle proprietà
servite poiché creano le premesse per l’edificazione dei fondi o ne migliorano
lo stato di urbanizzazione (Messaggio del Consiglio di Stato no. 2826
del 13.6.1984 concernente la nuova Legge sui contributi di miglioria, ad art. 5
del disegno di legge; Reitter, Les contributions d’équipement, th. 1986,
p. 65, 67, 70; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem
Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 38, 45, 47, 48; Marantelli-Sonanini,
Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, Il contributo di
miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70; RDAT
II-1998 no. 29 c. 6b; RtiD II-2005 no. 25 c. 5.3).
Nella fattispecie il Comune ha voluto attuare un riassetto urbanistico e viario
di Via __________ conformemente alla sua funzione di strada di servizio sancita
dal piano regolatore (PR), con l’obiettivo principale di valorizzare la strada
stessa infondendole il carattere di viale urbano centrale e di ottenere una moderazione
del traffico; l’opera è intesa inoltre ad aumentare le superfici pedonali,
salvaguardare la mobilità (privata e pubblica) così come i posteggi e gli
accessi, ed a scoraggiare il traffico parassitario (cfr. MM no. 1295
dell’11.1.2000). A tal fine la strada è stata trasformata in viale alberato con
una carreggiata centrale di 4 m, due fasce laterali polivalenti di 82 cm e due marciapiedi di larghezza variabile da 1.20 a 4.40 m; il viale è completato con diversi lampioni, bordure, oltre che canalette e caditoie per lo smaltimento delle
acque meteoriche. Per quanto riguarda la pavimentazione, quella esistente ha
potuto essere mantenuta, grazie al buono stato di conservazione, nel tratto
compreso tra gli incroci con Via __________ e Via __________; viceversa, lungo
il tratto successivo, da Via __________ a Via __________, è stato posato un
nuovo manto d’asfalto previa ricostruzione della fondazione (cfr. relazione
tecnica annessa al progetto).
Eseguita secondo criteri tecnicamente progrediti e sicuri, l’opera si è
inserita convenientemente nel tessuto urbano nel solco degli indirizzi
pianificatori che assoggettano il comprensorio imposto ad un piano
particolareggiato (PPCC) inteso a realizzare una determinata struttura
insediativa nella quale assumono particolare importanza gli spazi pubblici e,
più in generale, la funzione pedonale che, con la creazione di percorsi,
diviene prevalente rispetto a quella veicolare (cfr. ris. del Consiglio di
Stato del 27.8.1997 di approvazione del PR/revisione 1996, p. 15). In questo
contesto l’opera ha portato ad un’importante e tangibile riqualifica dell’infrastruttura
stradale preesistente. Essa ha migliorato l’agibilità e la qualità di
percorrenza, garantendo inoltre una maggiore sicurezza al traffico veicolare e
pedonale e conferendo un aspetto esteticamente uniforme e decoroso alla strada.
Di conseguenza i fondi serviti ne hanno tratto un vantaggio particolare (art. 4
LCM). Questo è il caso anche per la proprietà dei ricorrenti, le cui obiezioni
non sono atte a sovvertire la presunzione del vantaggio particolare. Intanto va
rammentato che la presenza di infrastrutture pregresse non è decisiva, dal
momento che un vantaggio
particolare è presunto non solo quando l’opera attua una prima urbanizzazione,
ma anche quando migliora l’urbanizzazione secondo uno standard minimo,
rispettivamente quando migliora in modo evidente la situazione generale dei
fondi (art. 3 cpv. 3, 4 cpv. 1 let. a, b LCM). Dunque anche un fondo che già
era servito può trarre vantaggio da un’opera stradale. In concreto un tale vantaggio sussiste nella misura in
cui Via __________ è una delle strade principali del quartiere ed il mapp. no.
24 beneficia dunque della sua riqualifica così come altre proprietà anche non
confinanti (imposte) che vi sono ubicate. La strada, inoltre, non solo è
percorribile a piedi per raggiungere l’ufficio postale, i servizi comunali ed i
commerci, ma può essere utilizzata liberamente anche in automobile, indipendentemente
dalla segnaletica stradale. E questo basta per ammettere un vantaggio
particolare poiché quest’ultimo è dato già dalla sola possibilità di fruire
dell’opera non essendone necessario l’uso effettivo (RtiD II-2008 no. 31
c. 4.4 in fine; RDAT II-2000 no. 50 c. 4.2).
Di conseguenza la contestazione è respinta.
6.
6.1. I ricorrenti affermano di non
comprendere di quali costi si componga la spesa determinante e rimproverano al Comune
di non aver messo a disposizione né il calcolo consuntivo sulla base della
liquidazione finale dettagliata e completa, rispettivamente il dettaglio degli
oneri computati nell’investimento totale, né la scheda con la liquidazione
riassuntiva dei costi e consuntivo.
6.2. A norma dell’art. 6 cpv. 1 LCM, per il calcolo dei contributi sono
determinanti le spese totali d’esecuzione o di acquisto dell’opera, comprese
quelle per i terreni necessari, le indennità, i progetti, la direzione dei
lavori e gli interessi di costruzione. In sostanza, quindi, la spesa
determinante si compone di tutti i costi connessi con la realizzazione
dell’opera riconducibili sia alla preliminare fase di progettazione sia alla
costruzione vera e propria dell’opera stessa e di tutte le sue parti
costitutive. Da dedurre sono i sussidi (art. 6 cpv. 3 LCM) e, se del caso, le
spese afferenti ad opere finanziabili con altri tributi, come ad esempio le
canalizzazioni fognarie che sono imponibili mediante contributi di costruzione
(art. 96 ss LALIA).
Nella fattispecie la raccolta dei documenti è stata, invero, alquanto
laboriosa, ciò che ha prolungato i tempi dell’istruttoria. Tuttavia finalmente
il Comune ha prodotto agli atti quanto richiesto, per cui quand’anche i
ricorrenti non avessero avuto accesso alla documentazione completa in prima
istanza, tale manchevolezza è stata sanata in questa sede.
Dai documenti esibiti dal Comune – di cui non vi è motivo di dubitare – risulta
che il costo totale per l’opera stradale ammonta a fr. 1'504'741.55, importo
che rientra nel limite del credito di costruzione stanziato dal Consiglio
comunale con risoluzioni del 5.4.2000/15.3.2010. Le schede contabili (doc. 9,
13, 14) elencano le singoli voci di spesa con le relative fatture; non sono
contemplate spese attribuibili ad opere di canalizzazione. Stando alla scheda
riassuntiva (doc. 10), dalla spesa totale sono stati dedotti il costo per
l’illuminazione pubblica di fr. 98'770.30, nonostante dovesse essere incluso in
quanto l’intervento è parte integrante dell’opera, nonché l’importo di fr. 759'156.60
equivalente al sussidio federale sebbene, finalmente, non sia stato erogato. In
tal modo il Comune ha dunque favorito notevolmente i contribuenti. Ne è risultata
una spesa determinante di fr. 719'898.40, e quindi un quota imponibile di fr.
359'949.20 (50%) in base alla quale sono stati calcolati i contributi di
miglioria. Di conseguenza la contestazione è respinta.
7.
7.1. I ricorrenti contestano
infine il metodo di calcolo dei contributi, segnatamente i fattori applicati,
siccome semplicistici ed arbitrari: essi non sarebbero correttamente ponderati
e non terrebbero conto della situazione effettiva del fondo.
7.2. Giusta l’art. 8 cpv. 1 LCM la quota è ripartita tra gli interessati in
funzione del vantaggio particolare. La ripartizione si effettua, di regola, in
base alla superficie dei fondi e tenendo conto, per i terreni edificabili, del
diverso indice di sfruttamento (art. 8 cpv. 2 LCM); sono applicabili altri
metodi di computo e fattori di correzione qualora speciali circostanze lo
giustificassero (art. 8 cpv. 3 LCM). Posto che l’entità del singolo vantaggio è
difficilmente accertabile in ogni situazione specifica, la prassi ammette che i
contributi siano stabiliti in maniera schematica, secondo parametri forfettari
dedotti dall’esperienza, purché rispettino i principi della parità di
trattamento e del divieto di arbitrio. Il Tribunale di espropriazione non può
imporre l’adozione di determinati criteri di computo piuttosto che altri, ma
deve tener conto dell’ampio margine di autonomia di cui gode il Comune nel
campo dei contributi di miglioria: potrà così censurare la decisione comunale
soltanto se la chiave di riparto prescelta conduce a risultati tanto
insostenibili da costituire un abuso o un eccesso del potere di apprezzamento (RtiD
I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
7.3. Nella fattispecie, oltre alla superficie delle particelle, vengono prese
in considerazione, anzitutto, le superfici d’ingombro al suolo di ogni fondo
sulla base delle misure indicate nel PPCC; queste sono moltiplicate per il
numero di piani che normalmente consente l’altezza massima anch’essa indicata
nel piano. In tal modo vengono definiti la superficie utile lorda (SUL) e
l’indice di sfruttamento (is) per ogni particella.
I ricorrenti affermano che non tutte le particelle sono edificabili allo stesso
modo e su alcune di esse, tra cui anche il mapp. no. 24, è imposta la presenza
di passi pubblici che ostano allo sfruttamento completo del fondo; perciò rimproverano
al Comune di non aver applicato una correzione all’indice di sfruttamento e di
non aver tenuto conto della situazione del fondo e degli oneri imposti dal PR.
L’argomento non regge. Il PPCC non definisce un indice di sfruttamento bensì la
sagoma di massimo ingombro degli edifici, ovvero le volumetrie ammissibili. Di
fatto le possibilità edificatorie concesse ai fondi inclusi nel PPCC sono
equiparabili ad un indice di sfruttamento che va da un minimo di 3.44 ad un
massimo di 5.85; basti osservare, a titolo comparativo, che nelle zone R7 di __________
e __________ vigono rispettivamente un indice di 1.8 e 1.6. I parametri edilizi
previsti dal PPCC sono dunque di gran lunga superiori al normale, circostanza
dovuta al fatto che lo scopo del piano è di conseguire una certa morfologia
insediativa attraverso la creazione di una serie di isolati armoniosamente
completati con spazi di respiro, e non di limitare l’edificazione del
comprensorio con parametri quali l’indice di sfruttamento. Ciò comporta sì, per
taluni fondi, l’obbligo di mantenere libere determinate aree, ma risponde ad un
preciso concetto urbanistico che, per il resto, permette uno sfruttamento più
che intensivo. Questo vale anche per il mapp. no. 24 poiché la SUL stabilita
secondo il suddetto principio già tiene conto del fatto che una parte del fondo
deve rimanere libera da costruzioni.
7.4. Il secondo parametro applicato è il fattore distanza che differenzia lo
spazio, in linea d’aria, tra i singoli fondi e Via __________: più il fondo è lontano,
più basso è il fattore. Quest’ultimo varia da un minimo di 0.50 ad un massimo
di 1; la differenza tra il fondo più vicino e quello più lontano è data dalla
costante K fissata discrezionalmente a 0.5. Per i fondi in posizione
intermedia il fattore è determinato dal rapporto dis/dmax, ovvero dal rapporto
fra la distanza effettiva del fondo considerato e quella del fondo più lontano
(142 m).
I ricorrenti ritengono arbitraria la distanza in linea d’aria (la più breve)
poiché non corrisponde al vantaggio tratto dall’opera. Non è tuttavia corretto,
nella fattispecie, considerare il fattore distanza come la percorrenza tra il
fondo e l’opera. In effetti il vantaggio non deriva solo dalla fluidità del
traffico veicolare bensì anche dal miglioramento generale della qualità dello
spazio pubblico. L’opera va quindi considerata nell’ambito del PR con il quale
verranno creati dei collegamenti pedonali che integrano Via __________ in una
sistemazione generale del comparto come previsto dalla pianificazione comunale.
7.5. Il terzo fattore applicato distingue i fondi confinanti (1) da quelli non
confinanti (0.5). Secondo i ricorrenti si tratta di un parametro arbitrario e
semplicistico se soltanto si considera che non possono utilizzare la strada a
causa dei sensi unici di marcia imposti dalla segnaletica stradale. Quest’ultima
non rappresenta tuttavia una pregiudiziale. In effetti il principio guida del
fattore è che i fondi direttamente a contatto utilizzano la strada come
accesso, mentre tutti gli altri possono usufruirne come strada di transito del
quartiere indipendentemente dalla loro posizione, della quale è tenuto conto
con lo specifico fattore distanza.
7.6. Sulla base delle considerazioni che precedono il metodo di riparto, per
quanto schematico, non è censurabile. Ad onor del vero la relazione concernente
il “calcolo dettagliato dei contributi” denota un’imprecisione laddove nella
formula per il calcolo del peso (PSM) è indicato che i fattori “distanza” e “confinante”
sono sommati. Verosimilmente l’estensore è incorso in una svista. In effetti,
dalla scheda di calcolo risulta che i fattori sono stati messi in relazione non
con la loro somma, bensì con la loro moltiplicazione, operazione che è stata
correttamente eseguita per tutti i fondi imposti al fine di garantire un’imposizione
proporzionale.
Detto questo, la chiave di riparto si avvale di criteri oggettivi comunemente
ammessi e facilmente verificabili ed attua, a seconda della situazione concreta
dei fondi, una distinzione equa e proporzionata all’utilità dell’opera ed
all’interesse ad usufruirne. Il risultato conseguito non è insostenibile né
contrario ai principi della proporzionalità e della parità di trattamento. Pertanto
il ricorso è respinto.
8.
Le spese di procedura sono poste a
carico dei ricorrenti in quanto soccombenti (art. 23 LCM; art. 31 Lpamm). Per
lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria 24.4.1990,
dichiara
e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia in fr. 500.- e le spese
in fr. 50.- sono a carico dei ricorrenti. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco
Distinta delle spese
Tassa di giustizia fr. 500.--
Spese diverse fr. 50.--
Totale fr. 550.--
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