Incarto n.
30.2010.86

 

 

Lugano

22 aprile 2015

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale di espropriazione

 

 

 

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Giancarlo Fumasoli

arch. Claudio Morandi

Segretario giudiziario

Enzo Barenco

 

 

statuendo sul ricorso presentato in data 17 settembre 2010 da

 

 

ISCE 1 composta da:

1. MIST 1

2. MIST 2

3. MIST 3

tutti rappr. dall’ RA 1

 

 

contro

 

la decisione su reclamo emanata il 6 settembre 2010 dal Municipio di __________ nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti le opere di sistemazione e riqualifica, con moderazione del traffico, di Via __________,


relativamente al mapp. no. 24 RFD di __________,

 

 

richiamato l’inc. no. 68/02 di questo Tribunale concernente la procedura di approvazione del progetto definitivo per le opere di sistemazione e moderazione del traffico in Via __________,

 

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

 

 

considerato                     in fatto e in diritto

 

1.           1.1. Il Comune di __________ ha eseguito le opere di moderazione del traffico e di riassetto urbanistico-viario di Via __________. Il Consiglio comunale ha stanziato il credito necessario con risoluzioni del 5.4.2000 / 15.3.2010, ed autorizzato nel contempo il prelievo di contributi di miglioria in ragione del 50% della spesa (MM no. 1295 dell’11.1.2000 e no. 1661 del 10.2.1010). Il Tribunale di espropriazione ha approvato il progetto definitivo con sentenza del 23.1.2003 (TE inc. 68/02). Tali decisioni sono cresciute incontestate in giudicato.

1.2. Il Municipio di __________ ha dato avvio alla procedura di imposizione dei contributi di miglioria per le opere suddette pubblicando il prospetto nel periodo dal 13.12.2004 all’11.1.2005, previo invio di un avviso personale ai contribuenti.
Gli ISCE 1 sono comproprietari del mapp. no. 24 ed in tale veste sono stati assoggettati al pagamento di un contributo di fr. 2'375.-. Non condividendo l’imposizione essi hanno impugnato il prospetto mediante reclamo, che il Municipio ha respinto con decisione del 6.9.2010. Quindi hanno interposto il ricorso in esame nel quale sollevano diverse censure, di cui si dirà nel seguito, e pretendono l’annullamento del contributo. Il Municipio, con risposta del 25.11.2010, ha postulato la reiezione del gravame.
L’udienza di conciliazione si è svolta il 12.4.2011 con esito infruttuoso. Terminata l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a presenziare al dibattimento finale riconfermandosi entrambe per iscritto nelle rispettive posizioni.


2.           La competenza del Tribunale di espropriazione a statuire sui ricorsi in materia di contributi di miglioria è data dall’art. 13 cpv. 2 LCM.
Il ricorso in esame, presentato tempestivamente dai proprietari imposti, legittimati a ricorrere (art. 5 LCM e 43 LPamm), è ricevibile in ordine.


3.           I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM). Danno luogo a contributo le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni, le opere di premunizione e bonifica, e le ricomposizioni particellari (art. 3 cpv. 1 LCM). Un vantaggio particolare è presunto specialmente (art. 4 cpv. 1 LCM): quando l’opera serve ad urbanizzare i fondi o a migliorare l’urbanizzazione secondo uno standard minimo (let. a), quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi, tenuto conto della loro destinazione (let. b), quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (let. c).
Sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali o di altri diritti, compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio particolare (art. 5 cpv. 1 LCM). La quota a carico dei proprietari è stabilita nel piano di finanziamento; per le opere di urbanizzazione generale non può essere inferiore al 30% né superiore al 60%, e per le opere di urbanizzazione particolare inferiore al 70% della spesa determinante; per le altre opere è fissata in base al vantaggio particolare presumibile (art. 7 LCM). La quota è ripartita tra gli interessati in funzione del vantaggio particolare (art. 8 cpv. 1 LCM) ed i beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM).
In materia di contributi di miglioria l’ente pubblico gode di un ampio margine di autonomia, e perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino la costituzione e la legge (RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).


4.           I ricorrenti sostengono che l’intervento stradale in Via __________ non sia un’opera che dà luogo a contributi di miglioria poiché costituisce una semplice manutenzione su una strada di transito e non può che essere considerato di interesse generale vista l’ampiezza del perimetro nel quale sono stati incassati i contributi.
Tali argomenti tendono sostanzialmente a contestare il principio stesso dell’imposizione trascurando, tuttavia, che il tema sfugge al sindacato di questo Tribunale, al quale spetta di statuire con pieno potere cognitivo solamente sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM). In effetti è compito esclusivo del legislativo comunale – nel quadro della competenza espressamente attribuitagli di approvare i progetti per l’esecuzione di opere pubbliche e di accordare i crediti necessari (art. 13 cpv. 1 let. g LOC) – stabilire il principio del prelievo, la natura dell’urbanizzazione e la quota imponibile (RDAT II-1998 no. 29 c. 4b). Eventuali obiezioni sul principio dell’imposizione vanno dunque sollevate impugnando la risoluzione del legislativo dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme ed entro i termini sanciti dagli art. 208 ss LOC (RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b; RtiD II-2005 no. 26). Una volta definito il principio, la fase successiva di elaborazione del prospetto a norma dell’art. 11 LCM rientra invece nelle competenze del Municipio (RDAT I-1994 no. 7) così come l’incasso dei contributi.
Di conseguenza la critica in oggetto avrebbe dovuto essere formulata presentando tempestivo ricorso al Consiglio di Stato contro la risoluzione del Consiglio comunale del 29.1.2007; in questa sede è tardiva e quindi irricevibile. I ricorrenti affermano che ciò non è stato possibile poiché il Consiglio comunale non ha votato il perimetro come invece avrebbe dovuto. A torto, poiché l’organo legislativo delibera sull’ammontare complessivo dei contributi da prelevare, ma non sul prospetto, e quindi sul perimetro d’imposizione (
RtiD I-2007 no. 29 c. 4.4.2) che, come già indicato, sono definiti dal Municipio. L’argomento è quindi inconsistente. Sia detto comunque che, identificando l’intervento come opera di urbanizzazione generale e fissando la percentuale al 50% della spesa, il Consiglio Comunale ha già tenuto conto che, per sua stessa natura, l’opera avvantaggia anche la collettività, la quale pertanto si assume la metà dei costi di costruzione.


5.           5.1. I ricorrenti affermano che in seguito all’esecuzione dei lavori la situazione è peggiorata per effetto dell’aumento considerevole dei rumori e del traffico. Tenuto conto, poi, della posizione del mapp. no. 24, della vigente segnaletica stradale, specie dei sensi unici esistenti, e della situazione viaria, essi non fanno mai uso, né lo potranno fare in futuro, di Via __________ per raggiungere i servizi comunali o altre mete e per recarsi a casa. Essi ritengono quindi di non aver tratto alcun vantaggio particolare dall’opera.

5.2. In generale gli interventi stradali e le opere annesse sono un esempio emblematico di opere di urbanizzazione soggette a contributi di miglioria; è infatti opinione comunemente ammessa che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi e piazze conferiscano vantaggi particolari alle proprietà servite poiché creano le premesse per l’edificazione dei fondi o ne migliorano lo stato di urbanizzazione (Messaggio del Consiglio di Stato no. 2826 del 13.6.1984 concernente la nuova Legge sui contributi di miglioria, ad art. 5 del disegno di legge; Reitter, Les contributions d’équipement, th. 1986, p. 65, 67, 70; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 38, 45, 47, 48; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b; RtiD II-2005 no. 25 c. 5.3).
Nella fattispecie il Comune ha voluto attuare un riassetto urbanistico e viario di Via __________ conformemente alla sua funzione di strada di servizio sancita dal piano regolatore (PR), con l’obiettivo principale di valorizzare la strada stessa infondendole il carattere di viale urbano centrale e di ottenere una moderazione del traffico; l’opera è intesa inoltre ad aumentare le superfici pedonali, salvaguardare la mobilità (privata e pubblica) così come i posteggi e gli accessi, ed a scoraggiare il traffico parassitario (cfr. MM no. 1295 dell’11.1.2000). A tal fine la strada è stata trasformata in viale alberato con una carreggiata centrale di 4 m, due fasce laterali polivalenti di 82 cm e due marciapiedi di larghezza variabile da 1.20 a 4.40 m; il viale è completato con diversi lampioni, bordure, oltre che canalette e caditoie per lo smaltimento delle acque meteoriche. Per quanto riguarda la pavimentazione, quella esistente ha potuto essere mantenuta, grazie al buono stato di conservazione, nel tratto compreso tra gli incroci con Via __________ e Via __________; viceversa, lungo il tratto successivo, da Via __________ a Via __________, è stato posato un nuovo manto d’asfalto previa ricostruzione della fondazione (cfr. relazione tecnica annessa al progetto).
Eseguita secondo criteri tecnicamente progrediti e sicuri, l’opera si è inserita convenientemente nel tessuto urbano nel solco degli indirizzi pianificatori che assoggettano il comprensorio imposto ad un piano particolareggiato (PPCC) inteso a realizzare una determinata struttura insediativa nella quale assumono particolare importanza gli spazi pubblici e, più in generale, la funzione pedonale che, con la creazione di percorsi, diviene prevalente rispetto a quella veicolare (cfr. ris. del Consiglio di Stato del 27.8.1997 di approvazione del PR/revisione 1996, p. 15). In questo contesto l’opera ha portato ad un’importante e tangibile riqualifica dell’infrastruttura stradale preesistente. Essa ha migliorato l’agibilità e la qualità di percorrenza, garantendo inoltre una maggiore sicurezza al traffico veicolare e pedonale e conferendo un aspetto esteticamente uniforme e decoroso alla strada. Di conseguenza i fondi serviti ne hanno tratto un vantaggio particolare (art. 4 LCM). Questo è il caso anche per la proprietà dei ricorrenti, le cui obiezioni non sono atte a sovvertire la presunzione del vantaggio particolare. Intanto va rammentato che la presenza di infrastrutture pregresse non è decisiva, dal momento che
un vantaggio particolare è presunto non solo quando l’opera attua una prima urbanizzazione, ma anche quando migliora l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, rispettivamente quando migliora in modo evidente la situazione generale dei fondi (art. 3 cpv. 3, 4 cpv. 1 let. a, b LCM). Dunque anche un fondo che già era servito può trarre vantaggio da un’opera stradale. In concreto un tale vantaggio sussiste nella misura in cui Via __________ è una delle strade principali del quartiere ed il mapp. no. 24 beneficia dunque della sua riqualifica così come altre proprietà anche non confinanti (imposte) che vi sono ubicate. La strada, inoltre, non solo è percorribile a piedi per raggiungere l’ufficio postale, i servizi comunali ed i commerci, ma può essere utilizzata liberamente anche in automobile, indipendentemente dalla segnaletica stradale. E questo basta per ammettere un vantaggio particolare poiché quest’ultimo è dato già dalla sola possibilità di fruire dell’opera non essendone necessario l’uso effettivo (RtiD II-2008 no. 31 c. 4.4 in fine; RDAT II-2000 no. 50 c. 4.2).
Di conseguenza la contestazione è respinta.


6.           6.1. I ricorrenti affermano di non comprendere di quali costi si componga la spesa determinante e rimproverano al Comune di non aver messo a disposizione né il calcolo consuntivo sulla base della liquidazione finale dettagliata e completa, rispettivamente il dettaglio degli oneri computati nell’investimento totale, né la scheda con la liquidazione riassuntiva dei costi e consuntivo.

6.2. A norma dell’art. 6 cpv. 1 LCM, per il calcolo dei contributi sono determinanti le spese totali d’esecuzione o di acquisto dell’opera, comprese quelle per i terreni necessari, le indennità, i progetti, la direzione dei lavori e gli interessi di costruzione. In sostanza, quindi, la spesa determinante si compone di tutti i costi connessi con la realizzazione dell’opera riconducibili sia alla preliminare fase di progettazione sia alla costruzione vera e propria dell’opera stessa e di tutte le sue parti costitutive. Da dedurre sono i sussidi (art. 6 cpv. 3 LCM) e, se del caso, le spese afferenti ad opere finanziabili con altri tributi, come ad esempio le canalizzazioni fognarie che sono imponibili mediante contributi di costruzione (art. 96 ss LALIA).
Nella fattispecie la raccolta dei documenti è stata, invero, alquanto laboriosa, ciò che ha prolungato i tempi dell’istruttoria. Tuttavia finalmente il Comune ha prodotto agli atti quanto richiesto, per cui quand’anche i ricorrenti non avessero avuto accesso alla documentazione completa in prima istanza, tale manchevolezza è stata sanata in questa sede.
Dai documenti esibiti dal Comune – di cui non vi è motivo di dubitare – risulta che il costo totale per l’opera stradale ammonta a fr. 1'504'741.55, importo che rientra nel limite del credito di costruzione stanziato dal Consiglio comunale con risoluzioni del 5.4.2000/15.3.2010. Le schede contabili (doc. 9, 13, 14) elencano le singoli voci di spesa con le relative fatture; non sono contemplate spese attribuibili ad opere di canalizzazione. Stando alla scheda riassuntiva (doc. 10), dalla spesa totale sono stati dedotti il costo per l’illuminazione pubblica di fr. 98'770.30, nonostante dovesse essere incluso in quanto l’intervento è parte integrante dell’opera, nonché l’importo di fr. 759'156.60 equivalente al sussidio federale sebbene, finalmente, non sia stato erogato. In tal modo il Comune ha dunque favorito notevolmente i contribuenti. Ne è risultata una spesa determinante di fr. 719'898.40, e quindi un quota imponibile di fr. 359'949.20 (50%) in base alla quale sono stati calcolati i contributi di miglioria. Di conseguenza la contestazione è respinta.


7.           7.1. I ricorrenti contestano infine il metodo di calcolo dei contributi, segnatamente i fattori applicati, siccome semplicistici ed arbitrari: essi non sarebbero correttamente ponderati e non terrebbero conto della situazione effettiva del fondo.

7.2. Giusta l’art. 8 cpv. 1 LCM la quota è ripartita tra gli interessati in funzione del vantaggio particolare. La ripartizione si effettua, di regola, in base alla superficie dei fondi e tenendo conto, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (art. 8 cpv. 2 LCM); sono applicabili altri metodi di computo e fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (art. 8 cpv. 3 LCM). Posto che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente accertabile in ogni situazione specifica, la prassi ammette che i contributi siano stabiliti in maniera schematica, secondo parametri forfettari dedotti dall’esperienza, purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio. Il Tribunale di espropriazione non può imporre l’adozione di determinati criteri di computo piuttosto che altri, ma deve tener conto dell’ampio margine di autonomia di cui gode il Comune nel campo dei contributi di miglioria: potrà così censurare la decisione comunale soltanto se la chiave di riparto prescelta conduce a risultati tanto insostenibili da costituire un abuso o un eccesso del potere di apprezzamento (RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

7.3. Nella fattispecie, oltre alla superficie delle particelle, vengono prese in considerazione, anzitutto, le superfici d’ingombro al suolo di ogni fondo sulla base delle misure indicate nel PPCC; queste sono moltiplicate per il numero di piani che normalmente consente l’altezza massima anch’essa indicata nel piano. In tal modo vengono definiti la superficie utile lorda (SUL) e l’indice di sfruttamento (is) per ogni particella.
I ricorrenti affermano che non tutte le particelle sono edificabili allo stesso modo e su alcune di esse, tra cui anche il mapp. no. 24, è imposta la presenza di passi pubblici che ostano allo sfruttamento completo del fondo; perciò rimproverano al Comune di non aver applicato una correzione all’indice di sfruttamento e di non aver tenuto conto della situazione del fondo e degli oneri imposti dal PR. L’argomento non regge. Il PPCC non definisce un indice di sfruttamento bensì la sagoma di massimo ingombro degli edifici, ovvero le volumetrie ammissibili. Di fatto le possibilità edificatorie concesse ai fondi inclusi nel PPCC sono equiparabili ad un indice di sfruttamento che va da un minimo di 3.44 ad un massimo di 5.85; basti osservare, a titolo comparativo, che nelle zone R7 di __________ e __________ vigono rispettivamente un indice di 1.8 e 1.6. I parametri edilizi previsti dal PPCC sono dunque di gran lunga superiori al normale, circostanza dovuta al fatto che lo scopo del piano è di conseguire una certa morfologia insediativa attraverso la creazione di una serie di isolati armoniosamente completati con spazi di respiro, e non di limitare l’edificazione del comprensorio con parametri quali l’indice di sfruttamento. Ciò comporta sì, per taluni fondi, l’obbligo di mantenere libere determinate aree, ma risponde ad un preciso concetto urbanistico che, per il resto, permette uno sfruttamento più che intensivo. Questo vale anche per il mapp. no. 24 poiché la SUL stabilita secondo il suddetto principio già tiene conto del fatto che una parte del fondo deve rimanere libera da costruzioni.

7.4. Il secondo parametro applicato è il fattore distanza che differenzia lo spazio, in linea d’aria, tra i singoli fondi e Via __________: più il fondo è lontano, più basso è il fattore. Quest’ultimo varia da un minimo di 0.50 ad un massimo di 1; la differenza tra il fondo più vicino e quello più lontano è data dalla costante K fissata discrezionalmente a 0.5. Per i fondi in posizione intermedia il fattore è determinato dal rapporto dis/dmax, ovvero dal rapporto fra la distanza effettiva del fondo considerato e quella del fondo più lontano (142 m).
I ricorrenti ritengono arbitraria la distanza in linea d’aria (la più breve) poiché non corrisponde al vantaggio tratto dall’opera. Non è tuttavia corretto, nella fattispecie, considerare il fattore distanza come la percorrenza tra il fondo e l’opera. In effetti il vantaggio non deriva solo dalla fluidità del traffico veicolare bensì anche dal miglioramento generale della qualità dello spazio pubblico. L’opera va quindi considerata nell’ambito del PR con il quale verranno creati dei collegamenti pedonali che integrano Via __________ in una sistemazione generale del comparto come previsto dalla pianificazione comunale.

7.5. Il terzo fattore applicato distingue i fondi confinanti (1) da quelli non confinanti (0.5). Secondo i ricorrenti si tratta di un parametro arbitrario e semplicistico se soltanto si considera che non possono utilizzare la strada a causa dei sensi unici di marcia imposti dalla segnaletica stradale. Quest’ultima non rappresenta tuttavia una pregiudiziale. In effetti il principio guida del fattore è che i fondi direttamente a contatto utilizzano la strada come accesso, mentre tutti gli altri possono usufruirne come strada di transito del quartiere indipendentemente dalla loro posizione, della quale è tenuto conto con lo specifico fattore distanza.

7.6. Sulla base delle considerazioni che precedono il metodo di riparto, per quanto schematico, non è censurabile. Ad onor del vero la relazione concernente il “calcolo dettagliato dei contributi” denota un’imprecisione laddove nella formula per il calcolo del peso (PSM) è indicato che i fattori “distanza” e “confinante” sono sommati. Verosimilmente l’estensore è incorso in una svista. In effetti, dalla scheda di calcolo risulta che i fattori sono stati messi in relazione non con la loro somma, bensì con la loro moltiplicazione, operazione che è stata correttamente eseguita per tutti i fondi imposti al fine di garantire un’imposizione proporzionale.
Detto questo, la chiave di riparto si avvale di criteri oggettivi comunemente ammessi e facilmente verificabili ed attua, a seconda della situazione concreta dei fondi, una distinzione equa e proporzionata all’utilità dell’opera ed all’interesse ad usufruirne. Il risultato conseguito non è insostenibile né contrario ai principi della proporzionalità e della parità di trattamento. Pertanto il ricorso è respinto.


8.           Le spese di procedura sono poste a carico dei ricorrenti in quanto soccombenti (art. 23 LCM; art. 31 Lpamm). Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.



 

per questi motivi

richiamata                       la Legge sui contributi di miglioria 24.4.1990,

 

 

 

dichiara

e pronuncia           1.     Il ricorso è respinto.

                                       

                                2.     La tassa di giustizia in fr. 500.- e le spese in fr. 50.- sono a carico dei ricorrenti. Non si assegnano ripetibili.

                                3.     Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

                                       

                                4.     Intimazione a:

 

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-

 

 

 

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        Il segretario giudiziario

 

 

Margherita De Morpurgo                                                       Enzo Barenco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta delle spese

 

Tassa di giustizia                    fr.      500.--

Spese diverse                         fr.        50.--

 

Totale                                       fr.      550.--

                                                 =========