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Incarto n.
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Lugano 12 marzo 2013 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
arch. Bruno Buzzini ing. Paolo Barberis |
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segretaria giurista |
Annalisa Butti |
statuendo sul ricorso presentato in data 28 dicembre 2010 da
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RI 1 RA 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emanata il 25 novembre 2010 dal Municipio di __________,
nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti
la realizzazione della nuova strada di urbanizzazione "__________",
nella frazione di __________,
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richiamato l’inc. 20.2005.28 di questo Tribunale concernente la procedura di approvazione
del progetto definitivo e di espropriazione per la realizzazione della nuova
strada di urbanizzazione “__________”
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Il Municipio di __________ -
ora per aggregazione Comune di __________ - ha deciso di realizzare la nuova strada di urbanizzazione "__________” con
al termine una piazza di giro ed un posteggio. Il progetto è stato presentato
con messaggio no. 7-2004 del 2.8.2004 congiuntamente
alla richiesta di credito per la realizzazione dell’opera di fr. 3'935'000.- ed
alla proposta di prelevare contributi di miglioria in ragione del 85% della
spesa determinante. Il Consiglio Comunale ha approvato il messaggio con risoluzione
del 22.11.2005.
Il progetto definitivo e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal
18.7 al 16.8.2005 in applicazione della Legge sulle strade nella versione in
vigore fino al 31.12.2006 e della Legge di espropriazione; dopo di che questo
Tribunale ha approvato il progetto con decisione del 17.5.2006 e chiuso le
procedure di espropriazione mediante stralci contemporanei, rispettivamente sentenze
di merito del 26.2.2007 e dell’8.6.2007 (cfr. inc. 20.2005.28 richiamato).
1.2. Il Municipio di __________ ha avviato la procedura di imposizione di
contributi di miglioria per le opere stradali pubblicando il prospetto dal 2.11
al 1°.12.2009, previo invio di un avviso personale ai contribuenti.
RI 1 in veste di proprietario dei mapp. no. 575 e 576 è stato assoggettato al
pagamento di contributi di miglioria che ammontano rispettivamente
a fr. 87'722.65 e a fr. 14'829.-.
Il reclamo contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con decisione del
25.11.2010. Da ciò il ricorso in esame, nel quale il proprietario ha contestato
la spesa determinante e i criteri di riparto chiedendo di conseguenza una
riduzione dei contributi. Il Municipio dal canto suo, con osservazioni del
15.4.2011, ha postulato la reiezione del gravame.
L’udienza di conciliazione svoltasi il 5.10.2011 ha avuto esito infruttuoso. Esperito
il sopralluogo in data 21.10.2011, le parti hanno rinunciato a comparire al
dibattimento finale riconfermandosi per iscritto nelle rispettive tesi e
domande.
2.
2.1. I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere
pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1
LCM), specie per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni
(art. 3 cpv. 1 let. a LCM). Un vantaggio particolare è presunto specialmente
quando (art. 4 cpv. 1 LCM): l’opera serve ad urbanizzare i fondi ai fini
dell’utilizzazione prevista o a migliorare l’urbanizzazione secondo uno
standard minimo (let. a); quando migliora in modo evidente la redditività, la
sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi, tenuto
conto della loro destinazione (let. b); quando elimina o riduce inconvenienti
ed oneri (let. c).
Gli interventi stradali sono un esempio emblematico di opere pubbliche soggette
a contributi di miglioria; è infatti opinione comunemente ammessa che la
costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi e piazze conferiscano
vantaggi particolari alle proprietà servite poiché creano le premesse per
l’edificazione dei fondi o ne migliorano lo stato di urbanizzazione (Messaggio
del Consiglio di Stato no. 2826 del 13.6.1984 concernente la nuova Legge sui
contributi di miglioria, ad art. 5 del disegno di legge; Reitter, Les
contributions d’équipement, th. 1986, p. 65, 67, 70; Blumer, Abgaben für
Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 38, 45, 47,
48; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi,
Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p.
66 e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b; RtiD II-2005 no. 25 c. 5.3).
2.2. La località __________, ubicata in collina ad ovest del nucleo di __________,
è una zona residenziale, già parzialmente edificata, che era servita in passato
unicamente da un sentiero pedonale (cfr. documentazione fotografica della prova
a futura memoria 27.4.2006).
È dunque con lo scopo preminente di urbanizzare la zona che il Municipio ha
deciso di costruire la nuova strada “__________” (cfr. MM no. 7-2004).
Quest’ultima si diparte dalla strada cantonale __________, all’altezza del mapp.
no. 331, si sviluppa su di una lunghezza di ca. 523 ml, con un calibro di 4.20
ml (salvo allo sbocco sulla strada cantonale dove l’ampiezza è aumentata a 5.20
ml) e termina con una piazza di giro che ospita 8 posteggi pubblici. A partire
dal mapp. no. 575 fino al limite del mapp. no. 1146 è stato costruito, sul lato
a valle, anche un marciapiede avente una larghezza complessiva di 1.20 ml. Alle
opere prettamente stradali si accompagnano pure le necessarie infrastrutture
quali le canalizzazioni, l’acquedotto e l’illuminazione stradale (cfr.
relazione tecnica annessa al progetto definitivo).
Considerato che in passato il comprensorio si caratterizzava per la carenza di
servizi pubblici ed era raggiungibile soltanto attraverso un sentiero prativo pedonale
(cfr. documentazione fotografica citata) l’efficacia dell’opera è palese. In
effetti, il Comune ha dotato un settore edificabile, che ne aveva reale
necessità, con impianti consoni ad una zona residenziale urbanizzando o
migliorando l’urbanizzazione delle proprietà che vi sono ubicate. I fondi serviti,
così dotati dei requisiti indispensabili per poter essere sfruttati conformemente
alla loro destinazione, hanno tratto indubbi vantaggi particolari (art. 4 LCM).
Questo è il caso, anche delle proprietà del ricorrente, entrambe ubicate a
confine con la nuova strada. Il mapp. no. 575, costituito da un terreno incolto
in pendio con vegetazione anche ad alto fusto sparsa, praticamente lasciata
allo stato naturale, si trova in posizione sottostante rispetto al tracciato
stradale che rappresenta la sua unica possibilità di accesso veicolare e di
raccordo. Il limitrofo mapp. no. 576 forma un terrazzamento sul quale sorge un’abitazione
unifamiliare ed un giardino con pergolato; verso la nuova strada esso ha un accesso solo pedonale attraverso una scala (cfr. verbale di
sopralluogo e fotografie allegate). Complessivamente le proprietà hanno
ricavato dei benefici dall’opera poiché ora sono raggiungibili in automobile e possono essere effettuate
operazioni di carico e scarico davanti alla casa. Di conseguenza l’assoggettamento dei mapp. no. 575 e
576, peraltro nemmeno contestato, è fondato.
3.
3.1. Il ricorrente contesta la
spesa determinante per il calcolo dei contributi. Egli ritiene, in particolare,
che debba essere stralciato il costo per il rifacimento dell’accesso alla
strada privata al mapp. no. 1153.
3.2. L’art. 6 cpv. 1 LCM stabilisce testualmente che per il calcolo dei
contributi sono determinanti le spese totali d’esecuzione o di acquisto dell’opera,
comprese quelle per i terreni necessari, le indennità, i progetti, la direzione
dei lavori e gli interessi di costruzione.
Di conseguenza, nella spesa determinante sono da computare tutti i costi
connessi con la realizzazione dell’opera riconducibili sia alla preliminare
fase di progettazione sia alla costruzione vera e propria dell’opera e di tutte
le sue parti costitutive (Blumer, op. cit., p. 56; Scolari, Tasse
e contributi di miglioria, 2005, p. 105-106).
Sono da dedurre eventuali sussidi (art. 6 cpv. 3 LCM), nonché le spese
afferenti a quelle opere che sono finanziabili con altri tributi, come ad
esempio le canalizzazioni fognarie che sono soggette al contributo di
costruzione (art. 96 ss LALIA).
3.3. Nella fattispecie la spesa determinante per il calcolo dei contributi
ammonta a fr. 2'844'256.- e comprende esclusivamente i costi determinati
dall’opera stradale; non sono computati infatti quelli inerenti le opere di
canalizzazione, l’acquedotto e la formazione dei posteggi (cfr. relazione
tecnica annessa al prospetto, p. 2).
Il rifacimento dell’accesso alla strada privata al mapp. no. 1153 era previsto
nel progetto definitivo pubblicato (cfr. piano no. 512-111) e costituisce pertanto
a tutti gli effetti una componente dell’opera; inoltre è stato eseguito per
garantire il raccordo con la nuova strada secondo criteri conformi dal profilo
tecnico e della viabilità. Perciò la spesa non è deducibile.
4.
4.1. A norma dell’art. 8 cpv. 1
LCM la quota imponibile è ripartita tra gli interessati in funzione del
vantaggio particolare. La ripartizione si effettua, di regola, in base alla
superficie dei fondi e tenendo conto, per i terreni edificabili, del diverso
indice di sfruttamento (art. 8 cpv. 2 LCM); sono applicabili altri metodi di
computo e fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero
(art. 8 cpv. 3 LCM).
Posto che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la
prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su
elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione,
purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di
arbitrio (Messaggio no. 2826 cit., ad art. 9 del disegno di legge; Marantelli-Sonanini,
op. cit., p. 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii). In tale ambito
l’ente pubblico gode di un ampio margine di autonomia e perciò, in occasione
del riesame, il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo
limitandosi a verificare che il metodo d’imposizione prescelto rispetti la legge
ed i principi costituzionali; la chiave di riparto potrà così essere censurata
solamente se conduce a risultati tanto insostenibili da costituire un abuso o
un eccesso del potere di apprezzamento (RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4,
I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
4.2. Nella fattispecie in esame la ripartizione della quota prelevabile (art. 8
LCM) è avvenuta sulla base della superficie utile lorda (SUL), di un fattore
interesse all’opera, di un fattore percorribilità, di fattore distanza dall’opera
e di un fattore di edificabilità.
Come risulta dalle spiegazioni fornite nella relazione tecnica la superficie
utile lorda (SUL) definisce il potenziale edificatorio del fondo dato dalla
superficie del singolo fondo moltiplicata per l’indice di sfruttamento. Per
tutti i fondi ubicati in zona residenziale estensiva R2 è stato applicato
l’indice di sfruttamento di 0.5 come da PR. Per i fondi situati fuori zona
edificabile (mapp. no. 562, 563, 564 e 567) si ha invece un indice di sfruttamento
di 0.
Il fattore interesse all’opera considera l’interesse del fondo all’uso
della strada. A tutti i fondi confinanti che hanno accesso unicamente dalla
nuova strada è stato applicato il fattore 1, in quanto maggiori beneficiari, mentre ai confinanti che hanno un’altra possibilità di accesso dalla strada comunale
al mapp .no. 323 è stato riconosciuto un coefficiente 0.5. Infine il fattore 0
è applicato ai fondi ubicati fuori dalla zona edificabile o a quelle superfici
che hanno accesso dalla strada cantonale __________, a tal proposito i mapp.
no. 559 e 560 sono stati suddivisi in due superfici distinte (aree
contrassegnate in rosa sul piano fattore interesse all’opera).
Il fattore percorribilità tiene conto della distanza da percorrere misurata
in metri lineari a partire dall’imbocco sulla strada cantonale __________ e
fino al termine della nuova strada.
Il fattore distanza dall’opera è collegato alle caratteristiche
morfologiche dei terreni, segnatamente la grande ampiezza o i forti pendii: è
stata pertanto stabilita una distanza “tipo” dalla strada che ha portato a dividere
alcuni dei fondi (mapp. no. 575, 579, 584, 1151, 1150, 570, 568 e 571) ed
assegnare alla loro parte retrostante un fattore di 0.9; alle superfici
rimanenti e a tutti gli altri fondi è stato riconosciuto un fattore 1.
Il fattore edificabilità considera le difficoltà edificatorie che due
fondi in particolare (mapp. no. 573 e 575) possono incontrare a causa del
dislivello della strada; a questi due mappali è stato riconosciuta una
riduzione del 20% ed applicato pertanto un fattore di 0.8; a tutti gli altri
fondi è stato attribuito un fattore di 1.
Nel complesso questo metodo di riparto appare abbastanza dettagliato e si
avvale di criteri oggettivi comunemente ammessi e facilmente verificabili; in
tal modo attua, a seconda della situazione concreta dei fondi, una distinzione
equa e proporzionata all’utilità dell’opera ed all’interesse ad usufruirne. Il
risultato conseguito non è insostenibile né contrario ai principi della
proporzionalità e della parità di trattamento.
4.3. Il ricorrente ha sollevato varie contestazioni in merito ai criteri di
riparto che tuttavia non sono condivisibili.
4.3.1. Il ricorrente sostiene anzitutto che la costruzione delle nuova strada ha
di fatto precluso o ampiamente peggiorato l’accessibilità al mapp. no. 575 per
il dislivello del terreno rispetto al sedime stradale e per la presenza del
muro di sostegno; a suo avviso creare un raccordo con la nuova strada
comporterebbe infatti costi insostenibili rispetto al valore venale del fondo.
Egli trascura tuttavia che prima dell’esecuzione dell’opera il mapp. no. 575
non era urbanizzato sensi dell’art. 19 LPT, in quanto era servito solo da un
sentiero prativo privo di sottostrutture. Quindi trattandosi di un fondo
edificabile, esso ha manifestamente tratto il massimo vantaggio dalla
costruzione della nuova strada, poiché la stessa costituisce la sua unica
possibilità di accesso e di raccordo diretto alle infrastrutture pubbliche. Inoltre,
contrariamente a quanto pretende il ricorrente, dal profilo
tecnico/architettonico la differenza di quota tra il terreno ed il sedime
stradale non pregiudica la possibilità di realizzare un accesso ed un
allacciamento verso la nuova strada. In ogni caso le difficoltà edificatorie ed
i maggiori costi per la creazione di un accesso sono stati ponderati nel
fattore edificabilità, poiché al mapp. no. 575 è stato riconosciuto un
coefficiente di 0.8 e cioè una riduzione del 20%, appunto per differenziarlo da
altri fondi inclusi nel perimetro la cui edificazione non richiede tali
maggiori oneri. Di conseguenza non vi è alcun motivo di applicare ulteriori riduzioni
al di là di quelle già riconosciute nel prospetto pubblicato.
4.3.2. Secondo il ricorrente, inoltre, il fattore distanza 0.90 applicato alla
parte retrostante del mapp. no. 575 non tiene sufficientemente conto della ampiezza
del fondo né dalla sua accessibilità nella porzione retrostante, e pertanto chiede
una riduzione delle superficie computata o che il fattore sia ulteriormente
differenziato o perlomeno dimezzato.
Tuttavia una tale riduzione oggettivamente non pare giustificata, poiché la
nuova strada rappresenta l’unica effettiva possibilità di accesso al fondo,
anche alla sua parte retrostante. La particolare ampiezza del fondo è già sufficientemente
riconosciuta con il fattore distanza; in effetti, il mappale è stato diviso ed
alla superficie più lontana dalla strada è stato applicato un coefficiente ridotto
di 0.9.
4.3.3. Sempre secondo il ricorrente il computo pieno dei fattori interesse,
distanza ed edificabilità al mapp. no. 576 è inadeguato, considerato che solo
la parte del fondo posta verso la strada beneficia di un reale vantaggio.
Tale tesi non è ragionevolmente sostenibile. Anzitutto la nuova strada
costituisce l’unica possibilità di accesso per il mapp. no. 576, il quale prima
dell’esecuzione dell’opera era raggiungibile solo attraverso un sentiero
prativo privo di sottostrutture, e quindi non era adeguatamente urbanizzato; pertanto
esso ha manifestamente tratto il massimo vantaggio dalla costruzione della nuova
strada ed il relativo fattore 1 applicato è giustificato. Inoltre il mapp. no.
576 è confinante con l’opera e non presenta caratteristiche morfologiche tali
da giustificare una suddivisione; pertanto anche il fattore distanza 1 è corretto.
Infine, come già evidenziato sopra, il fattore edificabilità ha un’incidenza solo
per due fondi ed è motivato dai maggiori costi per la loro edificazione a causa
del forte dislivello dalla nuova strada; ciò che non è il caso per il mapp. no.
576.
4.3.4. Il ricorrente ritiene infine che il fattore percorribilità applicato al
mapp. no. 576 non deve considerare l’esistenza della strada privata al mapp.
no. 1153, verso la quale il fondo non beneficia di alcun diritto di passo.
La contestazione è priva di fondamento: il fattore percorribilità non tiene affatto
conto del possibile accesso alla nuova strada attraverso il mapp. no. 1153, bensì
è stabilito unicamente in funzione della lunghezza del tratto stradale effettivamente
adoperato per raggiungere le proprietà. Al
mapp. no. 576 è stato applicato un fattore 144.70 che corrisponde ai metri percorsi per arrivare all’altezza del
fondo partendo dall’imbocco della nuova strada. Lo stesso fattore è stato
riconosciuto anche al mapp. no. 578, il quale è in posizione retrostante rispetto alla proprietà del ricorrente ed accede alla
nuova strada attraverso il mapp. no. 1153 grazie all’esistenza di un diritto di passo (cfr. prospetto ed estratto SIFTI).
Pertanto la critica è infondata.
4.4. In conclusione, i criteri di calcolo non violano i principi della
proporzionalità e dell’equivalenza e di conseguenza i contributi a carico dei
mapp. no. 575 e 576 vanno confermati nel loro ammontare.
5.
La tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente in quanto soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm).
Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente la segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Annalisa Butti