Incarto n.
30.2011.12

 

 

Lugano

27 febbraio 2012

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale di espropriazione

 

 

 

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Giancarlo Fumasoli

ing. Luciano Sulmoni

segretario giudiziario

Enzo Barenco

 

 

statuendo sul ricorso presentato in data 20 aprile 2011 da

 

 

RI 1

 

 

contro

 

la decisione su reclamo emessa il 6 aprile 2011 del Municipio di __________ nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione delle acque,

relativamente al mappale no. 610 RFD __________,

 

 

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove

 

considerato                     in fatto e in diritto

 

- che, con risoluzione del 10.6.2002, il Consiglio comunale di __________ ha adottato il Piano generale di smaltimento (PGS) ed autorizzato il Municipio a prelevare contributi di costruzione nell’ordine del 60% dei costi netti a carico del Comune con un’aliquota dell’1.8% del valore di stima. In data 7.10.2002 il PGS ha ottenuto l’approvazione della Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo, del Dipartimento del territorio;

 

- che a norme degli art. 96 ss della Legge di applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque (LALIA), il Municipio ha avviato una procedura di prelievo di contributi di costruzione provvisori, a valere quale aggiornamento conseguente alla revisione generale delle stime immobiliari entrata in vigore il 1°.1.2005. Il prospetto è stato pubblicato dal 28.2 al 28.3.2011 previo invio di un avviso personale ai contribuenti;

- che la ditta individuale RI 1, quale proprietaria del mapp. no. 610, è stata assoggettata al pagamento di un contributo di fr. 4'260.20;

- che la proprietaria ha dapprima interposto reclamo al Municipio, respinto con decisione del 6.4.2011, e quindi il ricorso in esame. Ribadendo le sue precedenti censure, essa lamenta l’assenza di un conteggio particolareggiato che indichi le opere realizzate, quelle non ancora ultimate e quelle da realizzare, nonché gli incassi delle quote pagate dai cittadini;

- che il Municipio ha presentato le sue osservazioni con memoria del 2.9.2011;

- che all’udienza di conciliazione del 18.11.2011 la ricorrente ha confermato il ricorso rifiutando di corrispondere un contributo per opere realizzate oltre 20 anni or sono, rispettivamente per eventuali opere successive che non interessano il mapp. no. 610. Essa ha inoltre contestato che a distanza di 25 anni dal pagamento del primo acconto non sia ancora stato emesso un consuntivo, ed ha richiesto i giustificativi dell’acconto già versato per la particella che nella scheda è indicato in fr. 6'787.10;

- che, esperita l’istruttoria, le parti sono comparse all’udienza finale del 18.1.2012;

- che il ricorso, presentato tempestivamente dalla proprietaria imposta (art. 97 LALIA), legittimata a ricorrere (art. 103 cpv. 1 LALIA), è ricevibile in ordine. Poco importa che il mapp. no. 610 sia stato oggetto di un trapasso di proprietà per donazione in data 14.2.2011 poiché il contributo è di natura personale (art. 107 cpv. 1 LALIA);

- che il Comune deve imporre contributi di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali e per la partecipazione a quella degli impianti consortili di evacuazione delle acque (art. 55 let. c, 96 cpv. 1 LALIA). I contributi devono coprire i costi di costruzione in misura non inferiore al 60% né superiore all’80% del costo effettivo; la percentuale è decisa dal legislativo comunale (art. 96 cpv. 2 LALIA). Soggetto all’imposizione è il proprietario di fondi serviti o che possono essere serviti dall’opera, ed il titolare di diritti reali limitati che trae dall’opera un incremento di valore del suo diritto (art. 97 LALIA). E’ compito del Municipio delimitare il comprensorio di imposizione (art. 98);

- che il contributo provvisorio è calcolato sulla base del costo preventivo dell’opera e in proporzione al valore ufficiale di stima dei fondi o dei diritti reali limitati, ritenuto che non può superare il 3% del valore di stima (art. 99 cpv. 1 LALIA). Il Comune può prelevare più contributi provvisori, ritenuto che la somma dei singoli contributi non può superare il 3% del valore di stima in vigore al momento dell’ultima pubblicazione del prospetto (art. 99 cpv. 2 LALIA; Messaggio del Consiglio di Stato no. 5090 del 20.2.2001 per la modifica degli art. 99 e 100 LALIA nonché successivo Rapporto del 23.5.2001);

- che, come risulta dalla documentazione prodotta, il Comune di __________ ha dato luogo ad un primo prelievo di contributi provvisori nel 1983 sulla scorta dei costi preventivi indicati nel previgente Piano generale delle canalizzazioni (PGC), ed applicando un’aliquota dell’1.2% del valore ufficiale di stima dei fondi inclusi nel comprensorio d’imposizione;

- che in questa sede, come già rilevato, esso procede ad un aggiornamento conseguente alla revisione generale delle stime immobiliari entrata in vigore il 1°.1.2005. Trattasi quindi di un secondo prelievo fondato sull’art. 99 cpv. 2 LALIA;

- che il mapp. no. 610 è un fondo edificato di 446 mq assegnato alla zona residenziale intensiva R5; esso è ubicato entro il perimetro del PGS ed appartiene al bacino imbrifero H (cfr. piano PGS). Le condizioni per il suo assoggettamento sono dunque adempiute;

- che, conformemente alla risoluzione legislativa del 10.6.2002, con la quale è stato adottato il PGS, il Municipio ha definito i contributi in ragione del 60% del costo totale preventivato delle opere previste dal PGS (fr. 8'600'000), importo che è al netto dei sussidi ed include le opere eseguite e da eseguire come pure i costi di partecipazione ad opere consortili. Ha inoltre applicato un’aliquota dell’1.8% del valore ufficiale di stima dei fondi inclusi nel comprensorio imposto (cfr. MM 41/2002; decisione impugnata del 6.4.2011). Eventuali acconti già versati dai proprietari nella passata procedura d’imposizione sono stati posti in deduzione. Pertanto il calcolo è avvenuto su basi corrette;

- che, nel rispetto di tali parametri, il contributo aggiornato per il mapp. no. 610 ammonta a fr. 11'047.30. Considerato l’acconto già versato nel 1983 che, come indicato dal Municipio, è di fr. 6'787.10 (cfr. scheda singola del 10.11.1983; elenco dei contribuenti al 10.11.1995), il contributo residuo da saldare è di fr. 4'260.20. Dunque, anche sotto questo profilo, il calcolo non presenta errori;

- che le censure sollevate dalla ricorrente, la quale non accetta di pagare contributi per opere remote o che non servono la part. no. 610, sono prive di fondamento;

- che, difatti, ai fini dell’assoggettamento al contributo ordinario, sia esso provvisorio o definitivo, occorre, ma è anche sufficiente, che il contribuente sia proprietario di un fondo incluso nel comprensorio imponibile delimitato dal PGS. La legge non subordina l’assoggettamento ad altre condizioni (RDAT I-1997 no. 48 c. 5), in particolare né all’avvenuto compimento dell’opera o di un singolo tratto di canalizzazione, né all’appartenenza del fondo ad uno specifico bacino imbrifero e nemmeno all’allacciamento effettivo alla canalizzazione (STF non pubblicata 7.3.2005 N. 2P.133/2004);

- che la rete delle canalizzazioni prevista dal PGS è intesa come complesso unitario di opere finalizzate ad urbanizzare il territorio edificabile e quello destinato all’urbanizzazione entro i quindici anni a venire, come pure le costruzioni e attrezzature situate al fuori del PGS ma con obbligo di allacciamento alla rete (art. 19 LALIA e 5 DELALIA);

- che i contributi provvisori sono esigibili dalla data d’inizio dei lavori (art. 106 cpv. 1 LALIA) e sono percepiti per l’insieme delle opere previste dal PGS prima della conclusione dei lavori onde consentirne il finanziamento e permettere all’ente pubblico di adempiere il suo obbligo di urbanizzare (art. 19 cpv. 2 LPT e 79 cpv. 2 LALPT). L’autorità comunale ha sì la facoltà di prelevare contributi a seconda dell’esecuzione e della messa in funzione dei singoli impianti (art. 8 cpv. 3 DELALIA); tuttavia l’obbligo contributivo non deriva dalla realizzazione di uno specifico intervento (ad esempio dalla posa di una singola tratta di canalizzazione), bensì poggia sul finanziamento globale della rete perché è solo nel suo complesso che essa avvantaggia il contribuente (Rapporto del 13.3.1975 per la nuova legge di applicazione della legge federale sulla protezione delle acque, in RVGC, XXII, p. 1168; RDAT II-1998 no. 33 c. 2bb,; RtiD I-2005 no. 33). Da un lato, infatti, l’utilità della canalizzazione non si esaurisce con la costruzione del ramo più vicino ad un certo fondo, ma si estende anche alle condotte di trasporto, ai collettori principali ed all’impianto di depurazione dove sono convogliate le acque di rifiuto, senza i quali il singolo tratto di fognatura non potrebbe evidentemente funzionare. D’altro lato, per una canalizzazione nuova o potenziata il vantaggio non solo è riconducibile alla possibilità di sfruttare l’impianto, ma risiede anche nel fatto che, per i fondi inclusi nel PGS, esso è fonte di urbanizzazione e quindi di edificabilità (rispettivamente miglioramento dell’urbanizzazione), mentre per le proprietà escluse ma edificate è indispensabile ai fini del mantenimento della loro destinazione;

- che la legge permette inoltre l’imposizione retroattiva di contributi di costruzione per opere eseguite dopo il 31.12.1968 purché non siano già state imposte (art. 133 cpv. 4 LALIA). E’ pertanto possibile che i contributi includano anche i costi riconducibili ad opere eseguite da tempo contro i quali non può essere fatta valere la prescrizione (RtiD I-2005 no. 33);

- che, nella memoria conclusiva, la ricorrente solleva altri argomenti che non sono pertinenti;

- che, in particolare, traendo spunto dalla sentenza del Tribunale federale del 4.5.1988 prodotta dal Comune, essa rileva che una revisione generale della stima dev’essere eseguita se l’ultima risale a più di 5 anni. Tuttavia, come chiaramente emerge dal giudizio citato (p. 6), l’obbligo di procedere ad una revisione generale dei valori di stima è riferito al contributo definitivo che il Comune preleva una volta ultimate tutte le opere di canalizzazione e depurazione e sulla base dei relativi dati di consuntivo (v. art. 99 cpv. 2 LALIA; n. art. 99a cpv. 2 LALIA; Messaggio no. 4127 del 2.7.1993 concernente la modifica della LALIA). Ciò non è il caso nella fattispecie in esame;

- che, la ricorrente rileva inoltre che a norma dell’art. 36 LALIA l’approvazione del PGS dev’essere notificata ai proprietari interessati e che, non avendo essa ricevuto alcuna notifica, i lavori che vi sono indicati non riguarderebbero il mapp. no. 610. Se non che l’obbligo di notifica previsto dall’art. 36 cpv. 1 LALIA concerne il piano delle zone di protezione delle acque sotterranee, piano che grava con vincoli di protezione solo certi fondi ubicati in settori ben definiti nei quali esistono captazioni da salvaguardare (art. 34 cpv. 1 LALIA). Diversamente un tale obbligo di notifica non esiste per il PGS (art. 20 LALIA) che, come già evidenziato, interessa tutto il territorio edificabile e quindi, concretamente, anche la part. no. 610;

- che, tutto ciò considerato, il ricorso è respinto;

- che la tassa di giustizia e le spese sono a carico della ricorrente in quanto soccombente (art. 104 cpv. 2 LALIA, art. 31 LPamm). Non si assegnano ripetibili.


 

 

per questi motivi

richiamati                        gli art. 96 ss LALIA

 

 

dichiara

e pronuncia           1.     Il ricorso è respinto.

                                       

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 600.- sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

                                       

                                3.     Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

                                       

                                4.     Intimazione a:

 

-

-

 

 

 

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        Il segretario giudiziario

 

 

Margherita De Morpurgo                                                       Enzo Barenco