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Incarto n.
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Lugano 27 febbraio 2012 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
arch. Giancarlo Fumasoli ing. Luciano Sulmoni |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 20 aprile 2011 da
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RI 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emessa il 6 aprile 2011 del Municipio di __________ nell'ambito
della procedura di imposizione di contributi di costruzione per opere di
canalizzazione e depurazione delle acque,
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove
considerato in fatto e in diritto
- che, con risoluzione del 10.6.2002, il Consiglio comunale di __________ ha adottato il Piano generale di smaltimento (PGS) ed autorizzato il Municipio a prelevare contributi di costruzione nell’ordine del 60% dei costi netti a carico del Comune con un’aliquota dell’1.8% del valore di stima. In data 7.10.2002 il PGS ha ottenuto l’approvazione della Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo, del Dipartimento del territorio;
- che a norme degli art. 96 ss della Legge di
applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque (LALIA), il
Municipio ha avviato una procedura di prelievo di contributi di costruzione
provvisori, a valere quale aggiornamento conseguente alla revisione generale
delle stime immobiliari entrata in vigore il 1°.1.2005. Il prospetto è stato
pubblicato dal 28.2 al 28.3.2011 previo invio di un avviso personale ai
contribuenti;
- che la ditta individuale RI 1, quale proprietaria del mapp. no. 610, è stata
assoggettata al pagamento di un contributo di fr. 4'260.20;
- che la proprietaria ha dapprima interposto reclamo al Municipio, respinto con
decisione del 6.4.2011, e quindi il ricorso in esame. Ribadendo le sue precedenti
censure, essa lamenta l’assenza di un conteggio particolareggiato che indichi
le opere realizzate, quelle non ancora ultimate e quelle da realizzare, nonché
gli incassi delle quote pagate dai cittadini;
- che il Municipio ha presentato le sue osservazioni con memoria del 2.9.2011;
- che all’udienza di conciliazione del 18.11.2011 la ricorrente ha confermato
il ricorso rifiutando di corrispondere un contributo per opere realizzate oltre
20 anni or sono, rispettivamente per eventuali opere successive che non
interessano il mapp. no. 610. Essa ha inoltre contestato che a distanza di 25
anni dal pagamento del primo acconto non sia ancora stato emesso un consuntivo,
ed ha richiesto i giustificativi dell’acconto già versato per la particella che
nella scheda è indicato in fr. 6'787.10;
- che, esperita l’istruttoria, le parti sono comparse all’udienza finale del
18.1.2012;
- che il ricorso, presentato tempestivamente dalla proprietaria imposta (art.
97 LALIA), legittimata a ricorrere (art. 103 cpv. 1 LALIA), è ricevibile in
ordine. Poco importa che il mapp. no. 610 sia stato oggetto di un trapasso di
proprietà per donazione in data 14.2.2011 poiché il contributo è di natura personale
(art. 107 cpv. 1 LALIA);
- che il Comune deve imporre contributi di costruzione per l’esecuzione degli
impianti comunali e per la partecipazione a quella degli impianti consortili di
evacuazione delle acque (art. 55 let. c, 96 cpv. 1 LALIA). I contributi devono
coprire i costi di costruzione in misura non inferiore al 60% né superiore
all’80% del costo effettivo; la percentuale è decisa dal legislativo comunale
(art. 96 cpv. 2 LALIA). Soggetto all’imposizione è il proprietario di fondi
serviti o che possono essere serviti dall’opera, ed il titolare di diritti
reali limitati che trae dall’opera un incremento di valore del suo diritto
(art. 97 LALIA). E’ compito del Municipio delimitare il comprensorio di
imposizione (art. 98);
- che il contributo provvisorio è calcolato sulla base del costo preventivo
dell’opera e in proporzione al valore ufficiale di stima dei fondi o dei
diritti reali limitati, ritenuto che non può superare il 3% del valore di stima
(art. 99 cpv. 1 LALIA). Il Comune può prelevare più contributi provvisori,
ritenuto che la somma dei singoli contributi non può superare il 3% del valore
di stima in vigore al momento dell’ultima pubblicazione del prospetto (art. 99
cpv. 2 LALIA; Messaggio del Consiglio di Stato no. 5090 del 20.2.2001
per la modifica degli art. 99 e 100 LALIA nonché successivo Rapporto del
23.5.2001);
- che, come risulta dalla documentazione prodotta, il Comune di __________ ha dato
luogo ad un primo prelievo di contributi provvisori nel 1983 sulla scorta dei
costi preventivi indicati nel previgente Piano generale delle canalizzazioni (PGC),
ed applicando un’aliquota dell’1.2% del valore ufficiale di stima dei fondi
inclusi nel comprensorio d’imposizione;
- che in questa sede, come già rilevato, esso procede ad un aggiornamento conseguente
alla revisione generale delle stime immobiliari entrata in vigore il 1°.1.2005.
Trattasi quindi di un secondo prelievo fondato sull’art. 99 cpv. 2 LALIA;
- che il mapp. no. 610 è un fondo edificato di 446 mq assegnato alla zona
residenziale intensiva R5; esso è ubicato entro il perimetro del PGS ed
appartiene al bacino imbrifero H (cfr. piano PGS). Le condizioni per il suo
assoggettamento sono dunque adempiute;
- che, conformemente alla risoluzione legislativa del 10.6.2002, con la quale è
stato adottato il PGS, il Municipio ha definito i contributi in ragione del 60%
del costo totale preventivato delle opere previste dal PGS (fr. 8'600'000), importo
che è al netto dei sussidi ed include le opere eseguite e da eseguire come pure
i costi di partecipazione ad opere consortili. Ha inoltre applicato un’aliquota
dell’1.8% del valore ufficiale di stima dei fondi inclusi nel comprensorio
imposto (cfr. MM 41/2002; decisione impugnata del 6.4.2011). Eventuali acconti
già versati dai proprietari nella passata procedura d’imposizione sono stati posti
in deduzione. Pertanto il calcolo è avvenuto su basi corrette;
- che, nel rispetto di tali parametri, il contributo aggiornato per il mapp.
no. 610 ammonta a fr. 11'047.30. Considerato l’acconto già versato nel 1983
che, come indicato dal Municipio, è di fr. 6'787.10 (cfr. scheda singola del
10.11.1983; elenco dei contribuenti al 10.11.1995), il contributo residuo da
saldare è di fr. 4'260.20. Dunque, anche sotto questo profilo, il calcolo non
presenta errori;
- che le censure sollevate dalla ricorrente, la quale non accetta di pagare contributi
per opere remote o che non servono la part. no. 610, sono prive di fondamento;
- che, difatti, ai fini dell’assoggettamento al contributo ordinario, sia esso
provvisorio o definitivo, occorre, ma è anche sufficiente, che il contribuente
sia proprietario di un fondo incluso nel comprensorio imponibile delimitato dal
PGS. La legge non subordina l’assoggettamento ad altre condizioni (RDAT
I-1997 no. 48 c. 5), in particolare né all’avvenuto compimento dell’opera o di
un singolo tratto di canalizzazione, né all’appartenenza del fondo ad uno
specifico bacino imbrifero e nemmeno all’allacciamento effettivo alla canalizzazione
(STF non pubblicata 7.3.2005 N. 2P.133/2004);
- che la rete delle canalizzazioni prevista dal PGS è intesa come complesso unitario
di opere finalizzate ad urbanizzare il territorio edificabile e quello
destinato all’urbanizzazione entro i quindici anni a venire, come pure le
costruzioni e attrezzature situate al fuori del PGS ma con obbligo di
allacciamento alla rete (art. 19 LALIA e 5 DELALIA);
- che i contributi provvisori sono esigibili dalla data d’inizio dei lavori
(art. 106 cpv. 1 LALIA) e sono percepiti per l’insieme delle opere previste dal
PGS prima della conclusione dei lavori onde consentirne il finanziamento e
permettere all’ente pubblico di adempiere il suo obbligo di urbanizzare (art.
19 cpv. 2 LPT e 79 cpv. 2 LALPT). L’autorità comunale ha sì la facoltà di
prelevare contributi a seconda dell’esecuzione e della messa in funzione dei
singoli impianti (art. 8 cpv. 3 DELALIA); tuttavia l’obbligo contributivo non
deriva dalla realizzazione di uno specifico intervento (ad esempio dalla posa
di una singola tratta di canalizzazione), bensì poggia sul finanziamento
globale della rete perché è solo nel suo complesso che essa avvantaggia il
contribuente (Rapporto del 13.3.1975 per la nuova legge di applicazione
della legge federale sulla protezione delle acque, in RVGC, XXII, p. 1168; RDAT
II-1998 no. 33 c. 2bb,; RtiD I-2005 no. 33). Da un lato, infatti, l’utilità
della canalizzazione non si esaurisce con la costruzione del ramo più vicino ad
un certo fondo, ma si estende anche alle condotte di trasporto, ai collettori
principali ed all’impianto di depurazione dove sono convogliate le acque di
rifiuto, senza i quali il singolo tratto di fognatura non potrebbe
evidentemente funzionare. D’altro lato, per una canalizzazione nuova o
potenziata il vantaggio non solo è riconducibile alla possibilità di sfruttare
l’impianto, ma risiede anche nel fatto che, per i fondi inclusi nel PGS, esso è
fonte di urbanizzazione e quindi di edificabilità (rispettivamente
miglioramento dell’urbanizzazione), mentre per le proprietà escluse ma
edificate è indispensabile ai fini del mantenimento della loro destinazione;
- che la legge permette inoltre l’imposizione retroattiva di contributi di
costruzione per opere eseguite dopo il 31.12.1968 purché non siano già state imposte
(art. 133 cpv. 4 LALIA). E’ pertanto possibile che i contributi includano anche
i costi riconducibili ad opere eseguite da tempo contro i quali non può essere
fatta valere la prescrizione (RtiD I-2005 no. 33);
- che, nella memoria conclusiva, la ricorrente solleva altri argomenti che non
sono pertinenti;
- che, in particolare, traendo spunto dalla sentenza del Tribunale federale del
4.5.1988 prodotta dal Comune, essa rileva che una revisione generale della
stima dev’essere eseguita se l’ultima risale a più di 5 anni. Tuttavia, come
chiaramente emerge dal giudizio citato (p. 6), l’obbligo di procedere ad una
revisione generale dei valori di stima è riferito al contributo definitivo che
il Comune preleva una volta ultimate tutte le opere di canalizzazione e
depurazione e sulla base dei relativi dati di consuntivo (v. art. 99 cpv. 2
LALIA; n. art. 99a cpv. 2 LALIA; Messaggio no. 4127 del 2.7.1993
concernente la modifica della LALIA). Ciò non è il caso nella fattispecie in
esame;
- che, la ricorrente rileva inoltre che a norma dell’art. 36 LALIA l’approvazione
del PGS dev’essere notificata ai proprietari interessati e che, non avendo essa
ricevuto alcuna notifica, i lavori che vi sono indicati non riguarderebbero il
mapp. no. 610. Se non che l’obbligo di notifica previsto dall’art. 36 cpv. 1
LALIA concerne il piano delle zone di protezione delle acque sotterranee, piano
che grava con vincoli di protezione solo certi fondi ubicati in settori ben
definiti nei quali esistono captazioni da salvaguardare (art. 34 cpv. 1 LALIA).
Diversamente un tale obbligo di notifica non esiste per il PGS (art. 20 LALIA)
che, come già evidenziato, interessa tutto il territorio edificabile e quindi,
concretamente, anche la part. no. 610;
- che, tutto ciò considerato, il ricorso è respinto;
- che la tassa di giustizia e le spese sono a carico della ricorrente in quanto
soccombente (art. 104 cpv. 2 LALIA, art. 31 LPamm). Non si assegnano
ripetibili.
per questi motivi
richiamati gli art. 96 ss LALIA
dichiara
e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 600.- sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco