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Incarto n.
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Lugano 12 marzo 2013 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
arch. Bruno Buzzini ing. Paolo Barberis |
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segretaria giurista |
Annalisa Butti |
statuendo sul ricorso presentato in data 10 gennaio 2011 da
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RI 1 RA 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emanata il 25 novembre 2010 dal Municipio di __________,
nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti
la realizzazione della nuova strada di urbanizzazione "__________",
nella frazione di __________,
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richiamato
l’inc. 20.2005.28 di questo Tribunale concernente la procedura di approvazione
del progetto definitivo e di espropriazione per la realizzazione della nuova
strada di urbanizzazione “__________”
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Il Municipio di __________ -
ora per aggregazione Comune di __________ - ha deciso di realizzare la nuova strada di urbanizzazione "__________” con
al termine una piazza di giro ed un posteggio. Il progetto è stato presentato
con messaggio no. 7-2004 del 2.8.2004
congiuntamente alla richiesta di credito per la realizzazione dell’opera di fr.
3'935'000.- ed alla proposta di prelevare contributi di miglioria in ragione
del 85% della spesa determinante. Il Consiglio Comunale ha approvato il
messaggio con risoluzione del 22.11.2005.
Il progetto definitivo e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal
18.7 al 16.8.2005 in applicazione della Legge sulle strade nella versione in
vigore fino al 31.12.2006 e della Legge di espropriazione; dopo di che questo
Tribunale ha approvato il progetto con decisione del 17.5.2006 e chiuso le
procedure di espropriazione mediante stralci contemporanei, rispettivamente sentenze
di merito del 26.2.2007 e dell’8.6.2007 (cfr. inc. 20.2005.28 richiamato).
1.2. Il Municipio di __________ ha avviato la procedura di imposizione di
contributi di miglioria per le opere stradali pubblicando il prospetto dal 2.11
al 1°.12.2009, previo invio di un avviso personale ai contribuenti.
è proprietario del mapp. no. 570 ed in tale veste è stato assoggettato al
pagamento di un contributo di fr. 200'158.80.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal
Municipio con decisione del 25.11.2010. Da ciò il ricorso in esame, nel quale il
proprietario critica la scelta del Municipio di aver avviato due distinte
procedure di prelievo di contributi per la strada e per il posteggio; egli contesta
inoltre la spesa determinante ed i criteri di riparto dei contributi. Con
osservazioni del 15.4.2011 il Municipio ha postulato le reiezione del gravame.
L’udienza di conciliazione tenutasi il 21.10.2011, in occasione della quale è
stato esperito anche un sopralluogo, si è risolta infruttuosamente. Conclusa
l’istruttoria, le parti sono comparse al dibattimento finale del 22.3.2012, riconfermandosi
nelle rispettive tesi e domande.
2.
2.1. I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere
pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1
LCM), specie per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni
(art. 3 cpv. 1 let. a LCM). Un vantaggio particolare è presunto specialmente
quando (art. 4 cpv. 1 LCM): l’opera serve ad urbanizzare i fondi ai fini
dell’utilizzazione prevista o a migliorare l’urbanizzazione secondo uno
standard minimo (let. a); quando migliora in modo evidente la redditività, la
sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi, tenuto
conto della loro destinazione (let. b); quando elimina o riduce inconvenienti
ed oneri (let. c).
Gli interventi stradali sono un esempio emblematico di opere pubbliche soggette
a contributi di miglioria; è infatti opinione comunemente ammessa che la
costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi e piazze conferiscano
vantaggi particolari alle proprietà servite poiché creano le premesse per
l’edificazione dei fondi o ne migliorano lo stato di urbanizzazione (Messaggio
del Consiglio di Stato no. 2826 del 13.6.1984 concernente la nuova Legge sui
contributi di miglioria, ad art. 5 del disegno di legge; Reitter, Les
contributions d’équipement, th. 1986, p. 65, 67, 70; Blumer, Abgaben für
Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 38, 45, 47,
48; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi,
Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p.
66 e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b; RtiD II-2005 no. 25 c. 5.3).
2.2. La località __________, ubicata in collina ad ovest del nucleo di __________,
è una zona residenziale, già parzialmente edificata, che era servita in passato
unicamente da un sentiero pedonale (cfr. documentazione fotografica, prova a
futura memoria del 27.4.2006).
È dunque con lo scopo preminente di urbanizzare la zona che il Municipio ha
deciso di costruire la nuova strada “__________” (cfr. MM no. 7 del 2004).
Quest’ultima si diparte dalla strada cantonale __________, all’altezza del
mapp. no. 331, si sviluppa su di una lunghezza di ca. 523 ml, con un calibro di
4.20 ml (salvo lo sbocco sulla strada cantonale dove l’ampiezza è aumentata a 5.20
ml) e termina con una piazza di giro che ospita 8 posteggi pubblici. A partire
dal mapp. no. 575 fino al limite del mapp. no. 1146 è stato costruito anche un
marciapiede avente una larghezza complessiva di 1.20 ml. Alle opere prettamente
stradali si accompagnano anche le necessarie infrastrutture quali le
canalizzazioni, l’acquedotto, l’illuminazione stradale (cfr. relazione tecnica
al progetto definitivo).
Considerato che in passato il comprensorio si caratterizzava per la carenza di
servizi pubblici ed era raggiungibile soltanto attraverso un sentiero pedonale
(cfr. documentazione fotografica citata) l’efficacia dell’opera è palese. In
effetti, il Comune ha dotato un settore edificabile, che ne aveva reale
necessità, con impianti consoni ad una zona residenziale urbanizzando o
migliorando l’urbanizzazione delle proprietà che vi sono ubicate. I fondi
serviti, così dotati dei requisiti indispensabili per poter essere sfruttati
conformemente alla loro destinazione, hanno tratto indubbi vantaggi particolari
(art. 4 LCM).
Questo è il caso, anche della proprietà del ricorrente. Il mapp. no. 570, costituito
da un terreno in declivio per lo più coltivato a vigna sul quale sorge un
rustico utilizzato come ripostiglio, è ubicato a monte della parte finale della
nuova strada che rappresenta la sua unica possibilità di accesso e di raccordo;
rispetto alla situazione preesistente il beneficio è manifesto. Di conseguenza
l’assoggettamento del mapp. no. 570, peraltro nemmeno contestato, è fondato.
3.
Il ricorrente contesta la scelta
del Comune di avviare due procedure di prelievo di contributi distinte per la
realizzazione della strada e per la formazione dei posteggi; a suo avviso si
tratta di un intervento unitario e pertanto anche la relativa riscossione di
contributi dove essere una sola. Egli chiede quindi l’annullamento della
presente procedura ed il rinvio degli atti al Comune perché riunisca in
un’unica procedura il prelievo dei due contributi.
La scelta se procedere ad una sola o a due distinte procedure di prelievo è una
questione che rientra nel potere di apprezzamento del Municipio. Bisogna comunque
considerare che il vantaggio tratto dalla costruzione del posteggio può non
riflettersi in ugual modo sui fondi chiamati a rispondere per l’opera stradale;
in quest’ottica non pare arbitraria la decisione di separare le procedure nella
misura in cui ciò consente di delimitare due comprensori ben precisi affinché i
fondi siano imposti solo in funzione del vantaggio effettivamente tratto dalla
strada e dal posteggio. In questa sede è decisivo e sufficiente che nella spesa
determinante per il calcolo dei contributi i costi relativi alla formazione dei
posteggi non sono stati conteggiati (cfr. p. 2 della relazione tecnica annessa
al prospetto).
4.
Il ricorrente sostiene inoltre che
gli atti pubblicati non consentono di determinare con esattezza i costi
effettivamente computati per il calcolo dei contributi.
La censura è del tutto inconsistente.
Le spese in oggetto risultano
chiaramente dagli atti pubblicati. Infatti con MM no. 7-2004 il Municipio ha esposto un preventivo di
fr. 3'935'000.- ed ha elencato il dettaglio della spesa (cfr. pag 3 e 4 del MM),
suddividendo in particolare i costi per le opere stradali (fr. 3'215'000.-),
per l’acquedotto (fr. 211'000.-), per l’illuminazione pubblica (fr. 63'500.-) e
per le opere fognarie (fr. 445'000.-). Il messaggio è stato poi approvato dal
Consiglio Comunale con risoluzione del 22.11.2004, cresciuta incontestata in
giudicato.
La spesa riportata nel prospetto pubblicato ammonta a fr. 2'844'256.- e non include i costi per le opere di
canalizzazione, per la formazione dei posteggi e per l’acquedotto (cfr.
p. 2 della relazione tecnica annessa al prospetto). Essa rispetta pertanto il limite di credito
stanziato dal Consiglio Comunale e ciò basta ai fini del presente giudizio.
5.
5.1. A norma dell’art. 8 cpv. 1
LCM la quota imponibile è ripartita tra gli interessati in funzione del
vantaggio particolare. La ripartizione si effettua, di regola, in base alla
superficie dei fondi e tenendo conto, per i terreni edificabili, del diverso
indice di sfruttamento (art. 8 cpv. 2 LCM); sono applicabili altri metodi di
computo e fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero
(art. 8 cpv. 3 LCM).
Posto che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la
prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su
elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione,
purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di
arbitrio (Messaggio no. 2826 cit., ad art. 9 del disegno di legge; Marantelli-Sonanini,
op. cit., p. 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii). In tale ambito
l’ente pubblico gode di un ampio margine di autonomia e perciò, in occasione
del riesame, il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo
limitandosi a verificare che il metodo d’imposizione prescelto rispetti la
legge ed i principi costituzionali; la chiave di riparto potrà così essere
censurata solamente se conduce a risultati tanto insostenibili da costituire un
abuso o un eccesso del potere di apprezzamento (RtiD II-2005 no. 25 c.
6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
5.2. Nella fattispecie in esame la ripartizione della quota prelevabile (art. 8
LCM) è avvenuta sulla base della superficie utile lorda (SUL), di un fattore
interesse all’opera, di un fattore percorribilità, di fattore distanza
dall’opera e di un fattore di edificabilità.
Come risulta dalle spiegazioni fornite nella relazione tecnica la superficie
utile lorda (SUL) definisce il potenziale edificatorio del fondo dato dalla
superficie del singolo fondo moltiplicata per l’indice di sfruttamento. Per
tutti i fondi ubicati in zona residenziale estensiva R2 è stato applicato
l’indice di sfruttamento di 0.5 come da PR. Per i fondi situati fuori zona
edificabile (mapp. no. 562, 563, 564 e 567) si ha invece un indice di
sfruttamento di 0.
Il fattore interesse all’opera considera l’interesse del fondo all’uso
della strada. A tutti i fondi confinanti che hanno accesso unicamente dalla
nuova strada è stato applicato il fattore 1, in quanto maggiori beneficiari, mentre ai confinanti che hanno un’altra possibilità di accesso dalla strada comunale
al mapp. no. 323 è stato riconosciuto un coefficiente 0.5. Infine il fattore 0
è applicato ai fondi ubicati fuori dalla zona edificabile o a quelle superfici
che hanno accesso dalla strada cantonale __________, a tal proposito i mapp.
no. 559 e 560 sono stati suddivisi in due superfici distinte (aree
contrassegnate in rosa sul piano fattore interesse all’opera).
Il fattore percorribilità tiene conto della distanza da percorrere
misurata in metri lineari a partire dall’imbocco sulla strada cantonale __________
e fino al termine della nuova strada.
Il fattore distanza dall’opera è collegato alle caratteristiche
morfologiche dei terreni, segnatamente la grande ampiezza o i forti pendii: è
stata pertanto stabilita una distanza “tipo” dalla strada che ha portato a dividere
alcuni dei fondi (mapp. no. 575, 579, 584, 1151, 1150, 570, 568 e 571) ed
assegnare alla loro parte retrostante un coefficiente ridotto di 0.9; alle
superfici rimanenti e a tutti gli altri fondi è stato riconosciuto un fattore 1.
Il fattore edificabilità considera le difficoltà edificatorie che due
fondi in particolare (mapp. no. 573 e 575) possono incontrare a causa del
dislivello della strada; a questi due mappali è stato riconosciuta una
riduzione del 20% ed applicato pertanto un fattore di 0.8; a tutti gli altri
fondi è stato attribuito il fattore 1.
Nel complesso questo metodo di riparto appare abbastanza dettagliato e si
avvale di criteri oggettivi comunemente ammessi e facilmente verificabili; in
tal modo attua, a seconda della situazione concreta dei fondi, una distinzione
equa e proporzionata all’utilità dell’opera ed all’interesse ad usufruirne. Il
risultato conseguito non è insostenibile né contrario ai principi della
proporzionalità e della parità di trattamento.
5.3. Il ricorrente contesta il fattore d’interesse all’opera 1 applicato alla
sua particella, sostenendo che il muro di sostegno realizzato lungo il fondo
non consente di creare un accesso diretto alla strada e che quindi, per parità
di trattamento con i mappali confinanti sul lato est (mapp. no. 1150 e 1151)
che hanno invece un accesso diretto, il fattore interesse debba perlomeno
essere dimezzato.
Il fattore interesse serve di regola a caratterizzare le necessità d’uso e l’utilità
di una nuova strada per rapporto alla stato di urbanizzazione preesistente dei
fondi. In concreto, prima della costruzione delle nuova strada il mapp. no. 570
non era urbanizzato ai sensi dell’art. 19 LPT: era infatti servito solo da un
sentiero prativo in forte pendenza e privo di sottostrutture. Quindi
trattandosi di un fondo edificabile, esso ha manifestamente tratto il massimo
vantaggio dalla costruzione della nuova strada, poiché la stessa costituisce la
sua unica possibilità di accesso e di raccordo diretto alle infrastrutture
pubbliche. Sotto questo profilo, il fattore 1 applicato al mapp. no. 570 è
corretto. Inoltre, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la presenza
del muro di contenimento non impedisce affatto la formazione di un accesso;
esso potrebbe infatti essere costruito nella parte nord del fondo (lato mapp.
no. 1150) dove il muro misura m. 1.60 (cfr. verbale di sopralluogo e
documentazione fotografica annessa). Ne consegue che non vi è alcuna disparità
di trattamento rispetto alle proprietà confinanti già dotate di accesso.
5.4. Il ricorrente è del parere che il fattore distanza 0.9 applicato alla
parte alta del mapp. no. 570 dovrebbe essere ridotto a 0.5, perché la forte
pendenza del terreno comporterebbe delle notevoli difficoltà tecniche in caso
di futura edificazione.
Egli trascura tuttavia che il fattore distanza già considera le caratteristiche
morfologiche dei terreni situati in zona __________, segnatamente quelli
caratterizzati da pendii; tant’è vero che questi ultimi sono stati divisi in
due superfici e alla parte retrostante è stato riconosciuto un coefficiente
ridotto di 0.9. Per quanto concerne il mapp. no. 570, cosi come ai fondi
confinanti (mapp. no. 568, 1150 e 1151), è proprio in considerazione della forte
pendenza che alla sua parte superiore è stato applicato un fattore 0.9. Pertanto
la critica è infondata.
5.5. In conclusione, i criteri di calcolo non violano i principi della
proporzionalità e dell’equivalenza e di conseguenza il contributo a carico del
mapp. no. 570 va confermato nel suo ammontare.
6.
La tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente in quanto soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm).
Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono
a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente la segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Annalisa Butti