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Incarto n.
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Lugano 16 aprile 2012 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Gianfranco Sciarini arch. Bruno Buzzini |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso interposto in data 9 novembre 2011 da
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RI 1 rappr. da RA 2
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contro |
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la
decisione su reclamo del 18 ottobre 2011 emessa dal Municipio di __________ nell'ambito
della procedura di imposizione di contributi di costruzione per opere di
canalizzazione e depurazione delle acque,
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richiamato l’inc. no. 30.2010.85 di questo Tribunale,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Il Piano generale delle
canalizzazioni (PGC) di __________ è stato approvato dal Dipartimento
dell’ambiente in data 17.7.1980. Nel 1990 il Municipio ha dato luogo ad una
procedura di prelievo di contributi di costruzione provvisori giusta gli art.
96 ss della Legge d’applicazione delle legge federale contro l’inquinamento
delle acque (LALIA). Tra le proprietà imposte figurava, in particolare, il
mapp. no. 1280, fondo parzialmente edificato di mq 1’895, di proprietà di RI 1
la quale ha versato un contributo di fr. 19'441.65.
1.2. Nel mese di dicembre del 2005 il
suddetto mapp. no. 1280 è stato frazionato nelle nuove part. no. 1775 (mq 995
non edificati) rimasta di proprietà di RI 1, e no. 1280 (mq 899 edificati) acquistata
il mese successivo da __________ (d.g. 9668 del 23.12.2005; piano di mutazione
4735 del 19.12.2005; d.g. 85 del 9.1.2006).
1.3. Con risoluzione del 19.12.2005 il Consiglio Comunale di __________ ha
adottato il Piano generale di smaltimento (PGS) ed autorizzato il Municipio a
prelevare contributi di costruzione nell’ordine del 60% dei costi; il piano ha
ottenuto l’approvazione del Dipartimento del territorio, Sezione per la
protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo, in data 20.3.2006.
Il Municipio ha quindi avviato la procedura di prelievo di contributi di
costruzione definitivi a norma dell’art. 99a LALIA pubblicando il prospetto
dall’11.6 al 12.7.2010, previo invio di un avviso personale ai contribuenti. In
quest’ambito l’esecutivo ha imposto il mapp. no. 1775 in ragione di fr. 2'219.40 e riconosciuto in deduzione a RI 1 l’acconto versato nel 1990; a
conguaglio era dunque riportata un’eccedenza di fr. 17'222.25 da restituire
alla società. A __________, per il mapp. no. 1280, ha invece addebitato un contributo di fr. 14'975.70 senza deduzioni.
__________ ha impugnato il prospetto, dapprima mediante reclamo del 14.6.2010 e
poi con ricorso del 6.9.2010, pretendendo la suddivisione dell’acconto in proporzione
al valore di stima delle due particelle scaturite dal frazionamento
dell’originario mapp. no. 1280. Argomento che il Comune ha contestato sostenendo
che il contributo è personale e pertanto l’acconto non può che essere accreditato
al proprietario originario che ha provveduto al pagamento. Questo Tribunale,
con sentenza del 7.7.2011, ha accolto la tesi di __________ ed annullato il
contributo definitivo a carico del mapp. no. 1280 in quanto – una volta eseguita la ripartizione dell’acconto proporzionalmente ai valori di stima
delle part. no. 1775 e 1280 – l’importo risultava già interamente coperto
dall’acconto stesso. Detta sentenza è cresciuta incontestata in giudicato (inc.
richiamato no. 30.2010.85).
Nel frattempo, con lettere del 10.6 e del 3.9.2010, il Municipio aveva chiesto
a RI 1 di fornire le coordinate bancarie per il rimborso dell’eccedenza
informandola che vi avrebbe provveduto non appena terminata e cresciuta in
giudicato la procedura d’imposizione. Il 25.2.2011 la società ha inviato al
Comune un sollecito di pagamento incrociatosi con lo scritto del 22.2.2011 nel
quale il Municipio le comunicava di aver provveduto a ricalcolare la
suddivisione dell’acconto in esito all’udienza di conciliazione tenutasi
dinanzi al Tribunale di espropriazione nella suddetta causa avviata da __________.
Operazione che RI 1 ha contestato con scritto dell’8.3.2011.
1.3. Con risoluzione no. 448 del 18.7.2011 il Municipio ha stabilito di
intimare i nuovi contributi di costruzione, calcolati sulla base della
ripartizione operata nella predetta sentenza di questo Tribunale, ai rispettivi
proprietari della part. no. 1280 e 1775. Perciò con lettere del 19.7.2011, cui
erano allegate le schede di calcolo, ha notificato i nuovi conguagli che prevedono
la restituzione di fr. 1'956.60 a __________ per il mapp. no. 1280 e di fr. 289.95 a RI 1 per il mapp. no. 1775.
RI 1 è insorta contro tale notifica mediante reclamo che il Municipio ha
respinto con decisione del 18.10.2011. La società ha quindi interposto il
ricorso in esame chiedendo l’annullamento sia della decisione su reclamo del 18.10.2011
sia della risoluzione no. 448. Essa sostiene che la decisione d’imposizione riguardante
il mapp. no. 1775, la quale stabilisce un rimborso a suo favore di fr.
17'222.25, non è stata contestata, è cresciuta in giudicato e pertanto non può
essere modificata. Tanto più che la società stessa non è mai stata informata
della procedura ricorsuale avviata da __________ e neppure è stata chiamata in
causa, ciò che costituisce una violazione del diritto di essere sentito.
Con risposta del 29.12.2011 il Comune ha chiesto la reiezione del gravame.
L’udienza di conciliazione ha avuto luogo il 27.2.2012 con esito negativo. Esperita
l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale
riconfermandosi nelle rispettive memorie scritte.
2.
RI 1 rimprovera al Comune una
violazione del diritto di essere sentito per non essere stata informata della
vertenza che lo opponeva a __________, rispettivamente per non essere stata
chiamata in causa quale terzo i cui legittimi interessi potevano essere lesi ai
sensi dell’art. 103 cpv. 3 LALIA.
Se non che la carica di presidente di RI 1 è ricoperta da __________ destinatario
della corrispondenza inerente il prelievo dei contributi di costruzione, e figlio
della stessa __________. Entrambi risultano residenti a __________ in Via __________
dove pure ha sede la società. Pare quindi del tutto inverosimile che RI 1,
nella persona del suo presidente, fosse rimasta all’oscuro della controversia avviata
da __________ in merito al rimborso dell’acconto. In ogni caso la carente trasparenza lamentata dalla società è smentita dagli atti, dai quali si evince che il Municipio ha
dapprima inviato a RI 1, e per essa a __________, una copia della decisione su
reclamo del 27.7.2010 concernente il mapp. no. 1280 e, subito dopo l’udienza di
conciliazione dinanzi a questo Tribunale, lo ha informato del nuovo conteggio
per il mapp. no. 1775 (doc. D, E, F). In queste condizioni il fatto che il
Municipio non abbia formalmente chiamato in causa RI 1 non costituisce una
violazione del diritto di essere sentito. La società, peraltro, ha avuto modo
di difendere in questa sede i propri interessi.
3.
La ricorrente chiede
l’annullamento della risoluzione municipale no. 448 del 18.7.2011.
La censura non può essere accolta. Il Tribunale di espropriazione non è infatti
competente a sindacare le decisioni degli organi comunali contro le quali dato
ricorso al Consiglio di Stato (art. 208 cpv. 1 LOC).
Il Municipio di __________ ha comunicato a RI 1 l’adozione della risoluzione no.
448 mediante lettera del 19.7.2011 (doc. H). Detta risoluzione andava dunque
contestata a quel momento, previa richiesta di un estratto (art. 105 cpv. 4 e 5
LOC), nelle forme ed entro i termini di legge.
4.
4.1. L’obbligo contributivo di RI
1 è stato fissato con la pubblicazione del prospetto dei contributi di
costruzione definitivi a partire dall’11.6.2010, atto che rientra nelle competenze
del Municipio (art. 101 e 102 LALIA) e che si configura come decisione ai sensi
dell’art. 5 PA (cfr. in tema di contributi di miglioria, RDAT II-1998
no. 2). Non essendo stata impugnata mediante un rimedio di diritto ordinario, tale
decisione ha acquisito forza di cosa giudicata formale.
Con la risoluzione no. 488 del 18.7.2011 l’esecutivo ha deciso a maggioranza (4
membri su 5) di “intimare i contributi di costruzione ai proprietari delle
particelle 1280 e 1775 sulla base della ripartizione ordinata dal Tribunale”,
intimazione alla quale ha provveduto il giorno successivo.
In sostanza, revocando la sua precedente decisione di imposizione, il Municipio
ha corretto il calcolo e tale operazione ha portato alla riduzione
dell’eccedenza da rimborsare a RI 1. La questione che si pone è dunque quella a
sapere se ciò sia ammissibile.
4.2. Una decisione è un atto d’imperio unilaterale con il quale l’autorità
definisce un rapporto giuridico sulla cui stabilità il destinatario deve, di
principio, poter contare. Nondimeno, risponde allo stesso carattere imperativo
del diritto pubblico così come agli scopi pubblici perseguiti dalle autorità,
che un atto amministrativo non conforme alla legge possa, a determinate
condizioni, essere modificato al fine di ristabilire una situazione di legalità.
In particolate l’autorità può modificare d’ufficio o su istanza di parte una
sua decisione, anche se già cresciuta in giudicato, quando siano dati i
presupposti di una revoca (Grisel, Traité de droit administratif, 1984,
vol II, p. 883; Moor/Poltier, Droit administratif, vol II, 3a
ed. 2011, p. 379, 383; Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, no.
925-926, 938; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2° ed.
2002, no. 860, 862).
La LALIA non contempla alcuna normativa in merito all’ipotesi della revoca o della
modifica, da parte del Municipio, di un contributo di costruzione stabilito nel
prospetto. Ugualmente privo di indicazioni in merito è il materiale legislativo
(cfr. Messaggio del Consiglio di Stato no. 1968 del 22.5.1974
concernente il disegno di legge di applicazione della legge federale contro
l’inquinamento delle acque dell’8.10.1971 e delle relative ordinanze di
esecuzione, nonché conseguente Rapporto del 13.3.1975). Dal canto suo la
Legge organica comunale dispone che l’esecutivo possa revocare una risoluzione con
il voto della maggioranza dei suoi membri (art. 102 LOC).
E’ principio giurisprudenziale acquisito che in mancanza di una
regolamentazione specifica la revocabilità di una decisione dipenda dalla ponderazione
di contrapposte esigenze: da un lato l’interesse all’applicazione corretta del
diritto oggettivo, dall’altro quello alla sicurezza delle relazioni giuridiche.
A seconda dell’esito dell’analisi, ovvero della preponderanza riconosciuta
all’uno a all’altro interesse, la decisione sarà o non sarà revocata. Di regola
la sicurezza giuridica prevale (precludendo la revoca) quando la decisione
abbia creato un diritto soggettivo a beneficio dell’amministrato, oppure sia
stata emanata nell’ambito di un procedimento nel quale gli interessi pubblici e
privati sono stati esaurientemente esaminati e valutati, oppure quando l’amministrato
abbia in buona fede già fatto uso della facoltà conferitagli con la decisione
stessa. Tuttavia questa regola non ha valenza assoluta: quand’anche si verificassero
le tre suddette ipotesi, una revoca può comunque entrare in considerazione quando
s’imponga in ragione di un importante interesse pubblico (DTF 137 I 69
c. 2.3 e rinvii; Grisel, op. cit., vol I, p. 431 ss; Moor/Poltier,
op. cit., p. 387 ss; Tanquerel, op. cit., no. 944 ss; Scolari, op.
cit., no. 870-872).
4.3. In concreto si constata anzitutto che la decisione con la quale è stato determinato
l’obbligo contributivo di RI 1 si inserisce nel contesto di una procedura dai
contorni sommari e che non lascia spazio a valutazioni: in effetti, da un canto
unica condizione di assoggettamento è che il contribuente sia proprietario di
un fondo servito o che può essere servito dalla canalizzazione (art. 97 let. a
LALIA), basta cioè che il terreno appartenga al comprensorio imponibile
delimitato dal PGS (cfr. sentenza non pubblicata del TF del 7.3.2005 N.
2P.133/2004 c. 4.3); d’altro canto i contributi sono calcolati sulla base del
costo consuntivo dell’opera ed in proporzione al valore ufficiale di stima
(art. 99a LALIA), e dunque secondo criteri assai schematici. In secondo luogo
la decisione medesima non ha conferito a RI 1 alcuna facoltà di cui abbia già
fatto uso.
Per contro essa ha riconosciuto alla società il rimborso dell’eccedenza
risultante dopo deduzione dell’intero acconto versato nel 1990. Deduzione che poggia
tuttavia su basi errate e dunque, sotto questo profilo, la decisione appare
viziata all’origine. Lo si evince mutatis mutandi dalla sentenza emessa da
questo Tribunale il 7.7.2011 in relazione al mapp. no. 1280, ed ai cui
considerandi si rinvia integralmente (cfr. inc. no. 30.2010.85 richiamato). In
particolare l’acconto doveva essere suddiviso proporzionalmente al valore di
stima delle due nuove particelle indipendentemente dal fatto che la 1280 non appartenga
più a RI 1. In primo luogo in quanto per altri fondi edificati (o edificati
solo in parte) passati di proprietà il Municipio ha proceduto ad una tale
suddivisione in proporzione alla superficie risultante dalla nuova situazione,
rispettivamente al valore di stima dei singoli fondi risultanti da un
frazionamento; in quei casi esso ha così riconosciuto ai nuovi proprietari un
acconto che altri avevano versato, e dunque il calcolo riferito al mapp. no.
1775 (come al mapp. no. 1280), oltre ad essere incongruente, non garantisce un
trattamento paritario rispetto ad altri fondi imposti che, dopo il 1990, sono
stati oggetto di compravendita e di frazionamento. In secondo luogo nel 1990 il
contributo provvisorio (l’acconto) era stato calcolato in proporzione al valore
di stima dell’originario mapp. no. 1280, compreso quindi l’edificio esistente
che, dopo il frazionamento, è venuto a trovarsi sulla nuova part. no. 1280;
pertanto, con la deduzione operata dal Municipio, quest’ultima ha di fatto
subito una doppia imposizione mentre la part. no. 1775 ha beneficiato di una riduzione che non presenta alcun ragionevole rapporto con il suo valore di
stima.
RI 1 adduce un pregiudizio ai suoi legittimi interessi senza meglio definirlo. Nella
sua lettera al Comune del 5.4.2010 (doc. G) essa riferisce invero di
“investimenti extra” effettuati in seguito alla notizia del rimborso, e per la
cui copertura non sarebbe bastata neppure la somma a suo tempo comunicata;
anche in questo caso tuttavia si tratta solamente di un breve accenno privo di riscontri
oggettivi. Di conseguenza, posto in questi termini, l’interesse (finanziario)
di RI 1 a che la decisione non venga modificata appare a tal punto generico da
non poter essere tutelato. In ogni caso non merita maggior protezione
dell’interesse dell’ente pubblico (pure finanziario) a rettificare il calcolo.
In effetti, premesso che il prelievo di contributi di costruzione è
obbligatorio (art. 96 cpv. 1 LALIA) e che all’imposizione sono assoggettati i
proprietari di fondi serviti (art. 97 LALIA), qualora il Comune dovesse
rimborsare RI 1 secondo il calcolo iniziale, esso “perderebbe” buona parte del
contributo nel senso che quest’ultimo verrebbe addebitato alla comunità (anche
a chi non fosse assoggettato) anziché restare a carico del singolo che ne è realmente
debitore. Ed in quest’ottica la modifica della decisione d’imposizione è un
provvedimento proporzionato e risponde ad un importante interesse pubblico. Dopo
tutto tutti i contribuenti hanno diritto a che i contributi vengano determinati
secondo criteri impositivi corretti e nel rispetto del principio della parità
di trattamento.
Pertanto il ricorso è respinto.
5.
La tassa di giustizia e le spese
sono a carico della ricorrente in quanto soccombente (art. 104 cpv. 2 LALIA,
art. 31 LPamm). Non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamati gli art. 96 ss LALIA
dichiara
e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 600.- sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
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- RI 1 - -
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco