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Incarto n.
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Lugano 5 febbraio 2013 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Argentino Jermini arch. Alberto Canepa |
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segretaria giurista |
Annalisa Butti |
statuendo sul ricorso presentato in data 8 novembre 2011 da
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RI 1
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contro |
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la
decisione su reclamo 12 ottobre 2011 del, nell'ambito della procedura
d'imposizione di contributi di miglioria concernenti le opere stradali in
località __________ nel Comune di __________ sezione di __________,
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richiamato l’inc. no. 20.2006.61 di questo Tribunale inerente la procedura di
approvazione dei progetti nell’ambito della realizzazione della strada SS1b ad __________,
letti
ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. IlISEP 1 ha deciso di costruire, nella sezione di __________, in località __________, la nuova strada di
servizio SS1b al fine di urbanizzare un comprensorio edificabile appartenente
alla zona residenziale estensiva; il sedime necessario è già stato riservato
nell’ambito di una passata procedura di raggruppamento terreni (mapp. no. 645).
Il progetto è stato presentato con messaggio no. 3/2006 del 23.1.2006
congiuntamente alla richiesta di credito per la realizzazione dell’opera di fr.
510'000.- ed alla proposta di prelevare contributi di miglioria in ragione del
70% della spesa determinante. Il Consiglio Comunale ha approvato il messaggio
con risoluzione del 19.6.2006.
Il progetto definitivo, la cui messa in atto non ha richiesto espropriazioni, è
stato pubblicato dal 27.11 al 27.12.2006 giusta la Legge sulle strade in vigore
fino al 31.12.2006, ed approvato dal Tribunale di espropriazione con sentenze
del 19.9.2007 (cfr. inc. 20.2006.61 richiamato).
1.2. Il Municipio di __________ ha avviato la procedura di prelievo dei
contributi di miglioria per la suddetta opera pubblicando il prospetto dal
25.10 al 23.11.2010 previo invio di un avviso personale ai contribuenti.
Stando alla tabella pubblicata, RI 1 in veste di proprietario è stato
assoggettato al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 22'365.22 per il
mapp. no. 673 e di fr. 28'446.37 per il mapp. no. 675.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal
Municipio con decisione del 12.10.2011. Da ciò il ricorso in esame, nel quale
il proprietario contesta la spesa determinante, il piano del perimetro e i
criteri di riparto dei contributi. Con risposta del 12.1.2012 il Municipio ha
postulato la reiezione del gravame.
L’udienza di conciliazione si è svolta in data 14.2.2012 con esito negativo.
Successivamente, in data 24.5.2012 è stato esperito un sopralluogo.
Conclusa l’istruttoria le parti sono comparse al dibattimento finale del
29.1.2013, riconfermandosi nelle rispettive posizioni.
2.
2.1. I Comuni sono tenuti a
prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al
privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), segnatamente per le opere
di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a
LCM). A norma dell’art. 4 cpv. 1 LCM un vantaggio particolare è presunto
quando: l’opera serve ad urbanizzare i fondi ai fini dell’utilizzazione
prevista o a migliorare l’urbanizzazione secondo uno standard minimo (let. a);
migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la
salubrità e la tranquillità dei fondi, tenuto conto della loro destinazione
(let. b); elimina o riduce inconvenienti ed oneri (let. c).
Gli interventi stradali e le opere annesse sono un esempio emblematico di opere
pubbliche soggette a contributi di miglioria; è infatti opinione comunemente
ammessa che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi e piazze
conferiscano indubbi vantaggi particolari alle proprietà servite poiché creano
le premesse per l’edificazione dei fondi o ne migliorano lo stato di
urbanizzazione (Messaggio no. 2826 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 del disegno di legge; Reitter, Les
contributions d’équipement, th. 1986, p. 65, 67, 70; Blumer, Abgaben für
Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 38, 45, 47,
48; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi,
Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p.
66 e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b; RtiD II-2005 no. 25 c. 5.3).
2.2. La nuova strada in località __________ (mapp. no. 645), già prevista dal
PR di __________ approvato il 3.5.1988 ed oggetto di una variante di PR
approvata il 9.11.2004, è catalogata come strada di servizio SS1b. Essa si
dirama dal piazzale di fronte alla Chiesa di __________, attraversa la zona
residenziale e si estende oltre il ruscello che scende da __________ fino a
raggiungere i mapp. no. 578/662, ubicati al di fuori della zona edificabile,
all’altezza dei quali è prevista una piazza di giro. Per quanto possa
interessare, la strada prosegue poi, come strada agricolo-forestale, con una
serie di tornanti verso __________ (cfr. piano viario e piano delle EAP).
Per ragioni di natura economica ed ambientale legate all’attraversamento del
riale ed alla conseguente costruzione di un ponte, il Municipio ha deciso di
realizzare il tracciato stradale solo fino al confine della zona edificabile e
con una piazza di giro al mapp. no. 582 (cfr. MM3/06). Ciò ha portato, in sede
di approvazione del progetto definitivo, alla stipula di una convenzione con il
proprietario del fondo, il quale, in attesa della costruzione del tratto finale
della strada, ha messo a disposizione del Comune, a titolo gratuito e fino al
31.12.2030, un’area di 32 mq per la formazione della piazza di giro, fermi
restando i suoi diritti di proprietà sulla stessa e la sua retrocessione nello
stato in cui si trova in seguito alla realizzazione dell’opera (cfr. verbale
d’udienza 14.7.2007 nell’inc. 20.2006.61-2 richiamato; convenzione del
9.6.2008).
La nuova strada di servizio ha un lunghezza di ca. 103 ml ed un calibro di 3.00
ml senza marciapiede. Le opere stradali sono integrate con le infrastrutture
quali l’acquedotto, le canalizzazioni, e le condotte della corrente elettrica e
della rete telefonica (cfr. atti annessi al progetto definitivo).
Considerato che in passato il comprensorio si caratterizzava per la carenza di
servizi pubblici ed era raggiungibile soltanto attraverso un sentiero prativo
pedonale (cfr. documentazione fotografica), l’efficacia dell’opera è palese. In
effetti, perseguendo gli obiettivi del PR, il Comune ha dotato un settore
edificabile, che ne aveva reale necessità, con impianti consoni ad una zona
residenziale urbanizzando o migliorando l’urbanizzazione delle proprietà che vi
sono ubicate. I fondi serviti, così dotati dei requisisti indispensabili per
essere sfruttati conformemente alla loro destinazione, hanno tratto indubbi
vantaggi particolari (art. 4 LCM).
Questo è il caso anche delle proprietà del ricorrente (cfr. documentazione
fotografica). Il mapp. no. 673, costituito da superficie prativa a gradoni e ed
il mapp. no. 675, sul quale nell’angolo sud-est trova posto un fabbricato
contiguo utilizzato come casa di vacanza ed un deposito di attrezzi in legno affiancati
da una terrazza pavimentata in legno, sono entrambi ubicati a valle e lungo la
seconda metà del tracciato stradale che rappresenta la loro unica possibilità
di accesso e di raccordo. Rispetto alla situazione preesistente, il beneficio è
manifesto. Di conseguenza l’assoggettamento dei mapp. no. 673 e 675, peraltro
nemmeno contestato, è fondato.
3.
3.1. Il ricorrente contesta la
spesa determinante per il calcolo dei contributi. Egli ritiene, in particolare,
che debbano essere stralciati i costi riferibili alla piazza di giro poiché
quest’ultima è stata realizzata in via provvisoria e su sedime privato. A suo
avviso sono pure da decurtare i costi per il rifacimento della pavimentazione
dell’imbocco della strada, poiché causati da accordi privati tra il Municipio e
altri proprietari.
3.2. L’art. 6 cpv. 1 LCM stabilisce testualmente che per il calcolo dei
contributi sono determinanti le spese totali d’esecuzione o di acquisto
dell’opera, comprese quelle per i terreni necessari, le indennità, i progetti,
la direzione dei lavori e gli interessi di costruzione.
Di conseguenza, nella spesa determinante sono da computare tutti i costi
connessi con la realizzazione dell’opera riconducibili sia alla preliminare
fase di progettazione sia alla costruzione vera e propria dell’opera e di tutte
le sue parti costitutive (Blumer, op. cit., p. 56; Scolari, Tasse
e contributi di miglioria, 2005, p. 105-106).
Sono da dedurre eventuali sussidi (art. 6 cpv. 3 LCM), nonché le spese
afferenti a quelle opere che sono finanziabili con altri tributi, come ad
esempio le canalizzazioni fognarie che sono soggette al contributo di
costruzione (art. 96 ss LALIA).
3.3. Nella fattispecie la spesa determinante per il calcolo dei contributi
ammonta a fr. 431'501.73 (cfr. tabella dei costi, p. 5 della relazione tecnica
annessa al prospetto). Essa comprende esclusivamente i costi determinati
dall’opera stradale; quelli afferenti le opere di canalizzazione non sono
computati.
La piazza di giro era prevista nel progetto definitivo pubblicato (cfr. piano
no. 9702.101). Il fatto che sia oggetto di un accordo convenzionale e che sia
provvisoria – realizzata cioè in attesa che il Comune completi il tracciato
stradale – non è di rilievo. Determinante è piuttosto che essa costituisce a
tutti gli effetti una componente dell’opera e che è stata eseguita per
facilitare l’agibilità e le manovre, così andando a vantaggio di tutti i fondi
serviti. Senza contare che, viste le dimensioni contenute (ca. 25 mq),
l’incidenza finanziaria può essere stimata al 2% circa ed appare dunque
irrisoria rispetto al costo totale dell’opera. Perciò la spesa non è
deducibile.
Lo stesso dicasi per i costi di rifacimento della pavimentazione all’altezza
dell’imbocco stradale. E’ vero che in sede di approvazione del progetto
stradale, in esito ad un’obiezione sollevata dalla proprietaria del mapp. no.
681, è stato disposto con una variante l’abbassamento parziale della livelletta
tra le sez. 01 e 08 (cfr. sentenza del 19.9.2007, inc. 20.2006.61-6
richiamato). Tuttavia, indipendentemente da tale modifica, l’esecuzione del
raccordo secondo criteri conformi dal profilo tecnico e della viabilità, con
ogni evidenza non poteva non coinvolgere la pavimentazione del piazzale di
fronte alla Chiesa.
Di conseguenza la contestazione è respinta.
4.
4.1. L’inclusione di un fondo o di
un comparto nel piano del perimetro (art. 9 LCM) dipende dall’esistenza di un
vantaggio. Quest’ultimo deve adempiere due requisiti fondamentali: essere
particolare e di natura economica. Il vantaggio è particolare quando concerne
una cerchia ben determinata di interessati, i quali traggono un beneficio
specifico decisamente maggiore rispetto a quello derivante alla collettività
grazie all’esecuzione dell’opera. E’ poi economico quando è realizzabile, e
cioè convertibile in denaro (RtiD I-2007 no. 29 c. 4.2). La
delimitazione del piano, che rientra nelle competenze del Municipio (RDAT
I-1994 no. 7), è frutto di un apprezzamento fattuale a carattere
prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio no. 2826 cit. ad art. 10 del
disegno di legge). Si dovrà ponderare le caratteristiche dell’opera (funzionalità,
concrete possibilità d’uso, accessibilità ecc.) per rapporto al territorio
circostante ed alla destinazione dei singoli fondi affinché, conformemente allo
scopo del contributo, nel perimetro siano incluse le proprietà che, in esito a
tale valutazione, risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, op.
cit., 95; Blumer, op. cit., p. 62; Otzenberger, Die
Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, p. 46 ss).
4.2. Stando alla relazione tecnica annessa al prospetto, nel perimetro sono
inclusi i fondi accessibili e serviti dalla nuova opera; come risulta dal piano
si tratta delle proprietà direttamente confinanti con la nuova strada.
Considerato che lo scopo primario dei lavori eseguiti dal Comune era di dotare
un comprensorio residenziale specifico di un accesso carrozzabile, non è
arbitrario circoscrivere il vantaggio particolare ai soli terreni concretamente
serviti dalla nuova strada.
Secondo il ricorrente il Municipio avrebbe dovuto includere nel perimetro anche
i mapp. no. 677 e 679, in quanto possono accedere alla nuova strada attraverso,
rispettivamente, i mapp. no. 676 e 1142 appartenenti ai medesimi proprietari.
I mapp. no. 677 e 679 sono particelle non limitrofe ubicate in posizione
retrostante, a valle della nuova strada; esse fanno parte di un piccolo
comprensorio assegnato alla zona nucleo di PR ed occupato da edifici contigui
cui si accede da un percorso pedonale comunale con imbocco dal piazzale di
fronte alla Chiesa (mapp. no. 647). Il solo fatto che dette particelle
appartengano ai proprietari dei mapp. no. 676 e 1142 non è decisivo, in
particolare non significa sic et simpliciter che attraverso queste ultime sia
dato loro un accesso alla nuova strada. In effetti i mapp. no. 677 e 679 sono
entità autonome dal profilo sia della situazione pianificatoria, sia della loro
destinazione, sia infine della loro commerciabilità. Esse non beneficiano
inoltre di alcun diritto di passo iscritto nel RF sui mapp. no. 676 e 1142, o
su altri fondi, che permettano di raggiungere la nuova strada (cfr. estratto
SIFTI), ed in mancanza di una tale iscrizione non esiste un accesso
giuridicamente garantito all’opera (art. 731 cpv. 1 CC). Su queste basi si può
ragionevolmente escludere che i mapp. no. 677 e 679 abbiano tratto un vantaggio
particolare, con la conseguenza che la loro esclusione dal piano del perimetro
non viola i principi della proporzionalità e della parità di trattamento.
Pertanto anche questa censura è respinta.
5.
5.1. A norma dell’art. 8 cpv. 1
LCM il vantaggio particolare costituisce il criterio decisivo ai fini della suddivisione
della quota tra gli interessati (RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1); ciò concretizza
il principio secondo cui ogni contribuente dev’essere imposto in proporzione al
beneficio tratto dall’opera. La ripartizione si effettua, di regola, in base
alla superficie dei fondi e tenendo conto, per i terreni edificabili, del
diverso indice di sfruttamento (art. 8 cpv. 2 LCM); sono applicabili altri
metodi di computo e fattori di correzione qualora speciali circostanze lo
giustificassero (art. 8 cpv. 3 LCM).
Posto che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la
prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su
elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione,
purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di
arbitrio (Messaggio no. 2862 cit., ad art. 9 del disegno di legge; Marantelli-Sonanini,
op. cit., p. 98). Dato che l’ente pubblico gode di un ampio margine di
autonomia, in occasione del riesame il Tribunale si impone moderazione e
riserbo limitandosi a verificare che il metodo d’imposizione prescelto rispetti
la legge ed i principi costituzionali; la chiave di riparto potrà così essere
censurata solamente se conduce a risultati tanto insostenibili da costituire un
abuso o un eccesso del potere di apprezzamento (RtiD II-2005 no. 25 c.
6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
5.2. Come risulta dalle spiegazioni fornite nella relazione tecnica annessa al
prospetto (p. 7 e 8), ai fini della ripartizione sono state considerate le
superfici edificabili, ovvero le superfici risultanti dal catasto, epurate
delle aree censite quale bosco, ripa, riale e delle parti non edificabili
giusta il PR in vigore. E’ stato inoltre ritenuto un indice di sfruttamento 0.5
parificato poiché i fondi appartengono tutti
alla medesima zona di PR. Sono infine
stati applicati un fattore interesse ed un fattore di percorrenza. Il primo
considera la necessità d’uso dell’opera: per tutti i fondi compresi nel
perimetro vale il coefficiente 1 in quanto ricavano il medesimo beneficio
dall’opera; un correttivo di 0.5 è previsto per i fondi con accesso
preesistente (mapp. no. 681 e 585). Il secondo tiene conto della distanza da
percorrere per raggiungere i singoli fondi misurata a partire dall’imbocco
della strada: il coefficiente varia da un massimo di 1 per chi usa tutta la
strada (mapp. no. 671) ad un minimo di 0.10 (mapp. no. 681) per chi ne percorre
solo il tratto iniziale.
5.3. Il ricorrente contesta anzitutto le superfici edificabili computate
siccome stabilite sulla base del nuovo PR non ancora approvato, e quindi non
corrispondenti alla situazione in vigore. Tale censura è riferita in
particolare all’area occidentale del perimetro in corrispondenza con i mapp.
no. 582, 671 e 672.
Questo Tribunale ha pertanto chiesto al geometra revisore di procedere alla
misurazione dell’area edificabile, ai mappali che interessano, secondo il PR
vigente (cfr. piano no. 3625-dis.001 del 24.2.2012). Dalla successiva verifica
è risultato che le superfici misurate non corrispondono a quelle indicate nella
tabella. In effetti, per il mapp. no 582 è computata (dopo correzione) una
superficie edificabile netta di 574 mq e per i mapp. no. 671 e 672,
rispettivamente, di mq 397 e mq 897. Di contro, le misurazioni del geometra
attestano le superfici seguenti:
- mapp. no. 582:
mq 482 superficie edificabile (indicata nel piano con S3 in giallo)
mq 180 area inedificabile (indicata nel piano con S1 in viola)
mq 105 superficie inedificabile (indicata nel piano con S2 in verde)
- mapp. no. 671:
mq 290 superficie edificabile (indicata nel piano con S2 in rosa)
mq 117 area inedificabile (indicata nel piano con S1 in blu)
- mapp. no. 672:
mq 870 superficie edificabile (indicata nel piano con S2 in lilla)
mq 34 area inedificabile (indicata nel piano con S1 in arancione)
Il Comune giustifica tale differenza affermando che le superfici lungo il riale
– indicate nel piano del geometra con S2 in verde per il mapp. no. 582, con S1
in blu per il mapp. no. 671 e con S1 in arancione per il mapp. no. 672 –
attribuite secondo il vigente PR alla zona agricola, sono state volutamente
computate nella superficie edificabile netta in quanto nel nuovo PR adottato
nel 2010 esse vengono inserite in zona edificabile (cfr. risposta pag. 4).
Se non che ai fini del
calcolo dei contributi è determinante la situazione pianificatoria vigente alla
data di pubblicazione del prospetto. In
concreto è dunque da considerare la situazione risultante dalla variante del PR
approvata il 9.1.2004, ed ancora in vigore al momento della pubblicazione del
prospetto, stando alla quale le
suddette superfici hanno statuto agricolo. Non può essere tenuto conto invece
della possibilità che vengano inserite in zona edificabile poiché la procedura
di approvazione del nuovo PR è ancora in itinere: gli atti sono stati
pubblicati nell’autunno del 2012. Pertanto, su questo punto, il ricorso è
fondato: l’unica superficie edificabile
da considerare è quella risultante dalle suddette misurazioni del geometra,
ovvero mq 482 per il mapp. no. 582, mq 290 per il mapp. no. 671 e mq 870 per il
mapp. no. 672. Ciò impone la rettifica del prospetto.
5.4. I fattori correttivi sono finalizzati, per definizione, ad adeguare il
contributo alla situazione dei singoli fondi affinché siano imposti in
proporzione al beneficio che hanno tratto dall’opera. Il fattore interesse serve di regola a caratterizzare la necessità d’uso e l’utilità di una
nuova strada per rapporto allo stato di urbanizzazione preesistente dei fondi. In
concreto, fatta eccezione per i mapp. no. 681 e 585, prima dell’esecuzione
dell’opera nessuno dei terreni inclusi nel comprensorio era urbanizzato ai
sensi dell’art. 19 LPT: al di là di un sentiero prativo non esistevano
infrastrutture pubbliche. Pertanto, trattandosi di fondi edificabili, essi
avevano manifestamente il massimo interesse ed hanno tratto il massimo
vantaggio dalla costruzione della nuova strada, e ciò in ugual misura poiché la
stessa costituisce per tutti l’unica possibilità di accesso e di raccordo
diretto alle infrastrutture pubbliche. Sotto questo profilo, eccettuati i mapp.
no. 681 e 585 – che già erano serviti ed ai quali, per questo motivo, è
riconosciuto un correttivo di 0.5 – le proprietà imposte non presentano dunque
peculiarità tali da giustificare una ponderazione differenziata, cosicché il
relativo fattore 1 applicato
indistintamente a tutti è giustificato.
Il fattore percorrenza ha lo scopo di distinguere i fondi a seconda del tratto
stradale effettivamente utilizzato per accedervi. In concreto si è applicato un
coefficiente minimo di 0.10 al fondo che usufruisce solo del tratto iniziale,
aumentandolo poi progressivamente fino ad arrivare ad un massimo di 1 per la
particella che adopera tutto il tracciato stradale. Come per tutti i fondi,
anche per le proprietà in esame tale fattore è determinato dalla loro
posizione: 0.65 per il mapp. no. 673 e 0.55 per il mapp. no. 675, ubicati entrambi
nella fascia mediana della strada. Considerando il punto mediano del fronte e
per confronti con le particelle ubicate a monte della strada, il fattore
assolve adeguatamente la funzione correttiva.
I suddetti criteri non sono contestati. Il ricorrente rileva tuttavia che di
fatto l’unica variabile che incide sulla ripartizione è il fattore percorrenza,
e questo crea disparità di trattamento. Egli rimprovera segnatamente al
Municipio di non aver tenuto conto di altri fattori, quali, ad esempio, la
lunghezza del fronte di accesso per rapporto alla profondità del fondo e la
profondità stessa del fondo.
L’ampio margine di autonomia di cui dispone il Comune nella scelta del metodo
di riparto implica che il Tribunale di espropriazione non possa imporre
determinati criteri di calcolo piuttosto che altri (RtiD I-2007 no. 29
c. 5.1). In concreto esso ritiene nondimeno che la censura sollevata dal
ricorrente sia fondata: basta infatti osservare il piano del perimetro per
constatare come i fondi presentino differenze importanti che i soli criteri
applicati nel prospetto non rimarcano a sufficienza. In quest’ottica il riparto
si rivela eccessivamente schematico. In primo luogo è stato trascurato che
alcuni fondi si distinguono per l’ampia profondità (mapp. no. 583, 672, 675);
tale caratteristica implica maggiori costi di urbanizzazione interna al momento
dell’edificazione, e dunque un vantaggio minore rispetto ai fondi i cui
allacciamenti rientrano nella norma (ad esempio mapp. no. 585 o 673). In
secondo luogo, e sebbene si tratti di un dato manifesto, non è stato
considerato che le particelle hanno fronti stradali la cui lunghezza, facilmente
accertabile sul piano del progetto, varia considerevolmente. Non poteva, ad
esempio, non essere rilevato il divario tra il mapp. no. 585, che in assoluto
ha il fronte più ampio (47 ml), ed il mapp. no. 676 (9 ml), rispettivamente le
differenze che presentano le altre particelle (ml 19 il mapp. no. 681, ml 15 il
mapp. no. 680, ml 10 il mapp. no. 1142, ml 7 il mapp. no. 675, ml 20 il mapp.
no. 673, ml 25 il mapp. no. 583, ml 17 il mapp. no. 672, ml 12 il mapp. no. 671
e ml 27 il mapp. no. 582). L’estensione del fronte confinante con l’opera
stradale comporta infatti un beneficio differenziato nella misura in cui più
ampio è, maggiori sono le possibilità per realizzarvi un accesso.
Trascurando tali elementi distintivi, di sicuro spessore nella fattispecie in
esame, il prospetto non opera una differenziazione accurata. Dato che i singoli
contributi sono interdipendenti, ciò implica una distribuzione squilibrata
della quota imponibile e, di conseguenza, risultati che non sono proporzionati
all’effettivo vantaggio individuale.
6.
Sulla base delle considerazioni
che precedono la decisione di imposizione risulta essere viziata. Ritenuto che
i vizi accertati riguardano esclusivamente il metodo di riparto – e dunque non sono
di natura formale bensì attinenti al merito – essi non giustificano
l’annullamento dell’intera procedura. Nondimeno è necessario procedere ad un
nuovo calcolo dei contributi. Tale operazione non può essere svolta in questa
sede già solo per il fatto che la stesura del prospetto compete al Municipio (RDAT
I-1994 no. 7) e che ai contribuenti interessati va garantito il diritto di
essere sentiti e di usufruire di tutti i gradi di giurisdizione previsti dalla
legge (art. 13 LCM).
Di conseguenza questo Tribunale dispone il rinvio degli atti al Municipio
affinché proceda, senza nuova pubblicazione, ad un nuovo calcolo dei contributi.
A tal fine dovrà correggere la superficie edificabile computabile per i mapp.
no. 582, 671 e 672 (cfr. consid. 5.3), e fondarsi su un nuovo piano di ripartizione che sia rispettoso dei principi costituzionali e tenga conto delle osservazioni svolte
sopra (cfr. consid. 5.4). Tale calcolo sarà in gran parte teorico poiché non avrà
effetti concreti né per i contribuenti il cui contributo, in difetto
d’impugnazione, è cresciuto in giudicato, né per il ricorrente nella presente
procedura qualora gli importi dei contributi a suo carico dovessero risultarne
aumentati, poiché la decisione d’imposizione non può essere riformata a suo
danno (art. 65 cpv. 4 LPamm; TRAM 52.2011.85/87 del 21.12.2012).
7.
La tassa di giustizia e le spese seguono l’esito della lite (art. 23 LCM, 31 LPamm). Considerata la parziale soccombenza di
entrambe le parti, le spese processuali sono addebitate in ragione di metà
ciascuna. Il ricorrente non si è avvalso
della consulenza di un legale e di conseguenza non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamati la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto, e di
conseguenza gli atti sono rinviati al Comune affinché proceda ad un nuovo
calcolo dei contributi a carico dei mapp. no. 673 e 675 ai sensi dei
considerandi.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente la segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Annalisa Butti