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Incarto n.
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Lugano 13 ottobre 2011 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Paolo Barberis arch. Alberto Canepa |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 27 gennaio 2011 da
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RI 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emanata il 23 dicembre 2010 dal Municipio di __________ nell'ambito
della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti la riorganizzazione
viaria in zona __________ a __________,
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Il Municipio di __________ ha
deciso di eseguire una serie di opere stradali intese alla riorganizzazione
viaria del quartiere __________. Perciò, con messaggio del novembre 2006, ha chiesto lo stanziamento di un credito di fr. 1'645'300.-per la realizzazione delle opere proponendo
inoltre il prelievo di contributi di miglioria in ragione del 30% dei costi. Il
Consiglio comunale ha approvato il messaggio con risoluzione del 29.1.2007.
Il progetto definitivo è stato pubblicato dal 5.3 al 3.4.2008 in applicazione
della Legge sulle strade; il Municipio lo ha approvato con risoluzione del
5.3.2009 cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. Il Municipio di __________ ha avviato
la procedura di prelievo di contributi di miglioria pubblicando il prospetto
dal 28.7 al 27.8.2010 previo invio di un avviso personale ai contribuenti.
RI 1 è proprietario del mapp. no. 1419 ed in tale veste è stato assoggettato al
pagamento di un contributo di fr. 4'657.25. Non condividendo l’imposizione egli
ha interposto un reclamo contro il prospetto, che il Municipio ha respinto con
risoluzione del 23.12.2010, e quindi il ricorso in esame nel quale contesta l’imponibilità
dell’opera, nega che il fondo abbia tratto un vantaggio particolare e chiede l’annullamento
del contributo.
Con risposta del 4.4.2011 il Municipio postula la reiezione del gravame. Le
parti sono comparse all’udienza di conciliazione tenutasi il 13.7.2011 ed hanno
confermato integralmente le loro posizioni.
2.
Il ricorrente
sostiene che l’intervento stradale in oggetto non sia un’opera che dà luogo a
contributi ai sensi dell’art. 3 LCM poiché tutte le opere di urbanizzazione
generale e particolare, così come gli allacciamenti alle infrastrutture, sono già
state eseguite in passato dal Consorzio __________. In sostanza, a suo avviso,
si tratterebbe di una semplice manutenzione.
Tale censura verte sulla legittimità stessa del prelievo di contributi di
miglioria e quindi sfugge al sindacato di questo Tribunale al quale compete di
statuire con pieno potere cognitivo solo sul prospetto dei contributi (art. 11
e 13 cpv. 2 LCM). In effetti è compito esclusivo del legislativo comunale – nel
quadro della competenza espressamente attribuitagli di approvare i progetti per
l’esecuzione di opere pubbliche e di accordare i necessari crediti (art. 13
cpv. 1 let. g LOC) – stabilire il principio del prelievo, la natura
dell’urbanizzazione e la quota imponibile (RDAT II-1998 no. 29 c. 4b). E’
questo un postulato ripetutamente confermato dalla giurisprudenza secondo la
quale eventuali obiezioni sul principio dell’imposizione vanno sollevate
impugnando la risoluzione del legislativo dinanzi al Consiglio di Stato nelle
forme ed entro i termini sanciti dagli art. 208 ss LOC (RDAT II-1995 no.
46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b; RtiD II-2005 no. 26).
Ciò significa che le critiche mosse nel ricorso in esame riguardo
l’imponibilità dell’opera avrebbero dovuto essere sollevate presentando tempestivo
ricorso al Consiglio di Stato contro la risoluzione del Consiglio comunale del
29.1.2007. In questa sede le contestazioni sono tardive e quindi irricevibili.
3.
3.1. I Comuni
sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che
procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per
le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1
let. a LCM). Un vantaggio particolare è presunto specialmente quando (art. 4
cpv. 1 LCM): l’opera serve ad urbanizzare i fondi ai fini dell’utilizzazione
prevista o a migliorare l’urbanizzazione secondo uno standard minimo (let. a);
quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità,
la salubrità e la tranquillità dei fondi, tenuto conto della loro destinazione
(let. b); quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (let. c).
Gli interventi stradali sono un esempio emblematico di opere pubbliche soggette
a contributi di miglioria; è infatti opinione comunemente ammessa che la
costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi e piazze conferiscano
vantaggi particolari alle proprietà servite poiché creano le premesse per
l’edificazione dei fondi o ne migliorano lo stato di urbanizzazione (Messaggio
del Consiglio di Stato no. 2826 del 13.6.1984 concernente la nuova Legge sui
contributi di miglioria, ad art. 5 del disegno di legge; Reitter, Les
contributions d’équipement, th. 1986, p. 65, 67, 70; Blumer, Abgaben für
Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 38, 45, 47,
48; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi,
Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p.
66 e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b; RtiD II-2005 no. 25 c. 5.3).
3.2. Le opere per le quali il Comune preleva i contributi di miglioria riguardano
Via __________, Via __________ e Via __________, strade realizzate negli ’70 ed
ormai ritenute inadeguate per un quartiere residenziale marcato da un forte afflusso
di abitanti. Da ciò il progetto stradale, frutto di varie indagini
specialistiche eseguite su mandato del Comune, che si propone non solo di
sopperire alle carenze di natura tecnica dettate dalla vetustà delle strade, ma
anche di agevolarne l’uso per tutti gli utenti risolvendo le problematiche
legate al traffico intenso ed introducendo misure di moderazione che concorrano
a garantire la velocità massima auspicata di 30 Km/h. A tal fine esso prevede il completamento, il consolidamento e la delimitazione delle
superfici viarie con una pavimentazione diversificata, rispettivamente la
rimozione dei dossi esistenti sostituiti con paletti in acciaio ed aiuole laterali,
come pure la formazione di sette posteggi longitudinali con alberatura
intercalata (cfr. progetto stradale e relazione tecnica; MM del novembre 2006).
L’opera, oltre a risanare la carreggiata ed il sistema di evacuazione delle
acque meteoriche, conta un insieme coerente di accorgimenti che rompono la
prospettiva della strada con l’obiettivo di indurre l’automobilista ad una
guida disciplinata e prudente a vantaggio di una maggiore sicurezza di tutti i
fruitori delle strade: in effetti, adottando una velocità contenuta, il
conducente estende il suo orizzonte ottico e necessita di un minore spazio di
frenata, contribuendo così a ridurre le situazioni di pericolo. Sotto questo
profilo essa si pone in consonanza con modelli ampiamente collaudati in base ai
quali la rottura orizzontale dell’asse stradale mediante posa di paletti e
fioriere, unite ad una pavimentazione differenziata, è una misura logica e
funzionale atta a ridurre la velocità di transito (cfr. Norma VSS 640 213, 640
283).
In sostanza l’opera influisce sulla viabilità, sulle condizioni di sicurezza
per i pedoni e gli automobilisti ed è anche un deterrente al traffico
parassitario. Di conseguenza essa migliora l’urbanizzazione delle proprietà servite
ubicate nel quartiere conferendo loro un vantaggio particolare (art. 4 LCM).
3.3. Il mapp. no. 1419, inedificato, è situato a confine con il tratto
orientale di Via __________, nei pressi dell’incrocio con Via __________. Il
ricorrente contesta che il fondo abbia tratto un beneficio dall’opera sia
perché era già urbanizzato ed allacciato alle infrastrutture, sia perché Via __________
non è stata allargata né completata con un marciapiede; a suo avviso, la strada
avrebbe quindi mantenuto le caratteristiche negative del passato rimanendo
pericolosa e rendendo problematico l’incrocio di veicoli.
Tale argomento trascura che un vantaggio particolare è presunto non solo quando
l’opera attua una prima urbanizzazione, ma anche quando migliora
l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, rispettivamente quando migliora
in modo evidente la situazione generale dei fondi, specie l’accessibilità e la
sicurezza (art. 4 cpv. 1 let. a, b LCM). Ciò significa che la presenza di
infrastrutture pregresse non necessariamente neutralizza i benefici determinati
da un’opera nuova e che, pertanto, anche un fondo già servito può trarre
vantaggio da una nuova opera stradale nella misura in cui la sua accessibilità
e gli allacciamenti agli impianti pubblici risultino oggettivamente migliorati (Reitter,
op. cit., p. 96).
Via __________ è l’unico collegamento carrabile che serve il mapp. no. 1419 e l’ampio
fronte verso la strada offre un’immediata possibilità di accedere all’opera e
di usufruirne liberamente. Pertanto, come altri fondi direttamente serviti,
esso trae un vantaggio particolare dettato dal miglioramento
dell’urbanizzazione. A maggior ragione ove si consideri, sempre dal profilo
dell’accessibilità, che il fondo dispone anche di un diritto di passo veicolare
e pedonale sulla limitrofa part. no. 1001 (cfr. estratto SIFTI). In effetti, se
da un canto tale servitù è irrilevante poiché non consente di raggiungere Via __________
e quindi non costituisce un accesso alternativo, viceversa non è trascurabile nella
misura in cui rappresenta un ulteriore adito su Via __________ (già realizzato
ed utilizzabile), con la conseguenza che il proprietario godrà di una certa
libertà progettuale quando deciderà di edificare il fondo.
Si è detto che il ricorrente ascrive l’assenza di un vantaggio particolare
anche al fatto che la carreggiata di Via __________ non è stata allargata e
resta priva di marciapiede. Aspetti che egli ha omesso di sollevare nelle sedi
opportune – e cioè impugnando la risoluzione legislativa del 29.1.2007 con la
quale è stata approvata l’esecuzione dell’intervento (art. 208 ss LOC) o, al
più tardi, contestando il progetto al momento della sua pubblicazione (art. 31
ss Lstr) – sebbene disponesse già allora degli elementi necessari per censurare
i contenuti dell’opera e quelli che, a suo avviso, ne sono i difetti.
In ogni caso, a prescindere da tale constatazione, l’obiezione non sovverte affatto
la presunzione del vantaggio particolare poiché l’esperienza insegna che l’allargamento
di una strada e la costruzione di marciapiedi di per sé non hanno effetti
dissuasivi ma piuttosto, data l’assenza di ostacoli, invogliano il conducente
ad accelerare. In concreto sarebbero quindi risultati controproducenti (cfr.
relazione tecnica p. 3). Viceversa, come già evidenziato, le misure di
moderazione del traffico influenzano la percezione che il conducente ha dello
spazio carrabile con funzione di valido deterrente alla velocità di transito.
Pertanto la contestazione è da respingere.
4.
4.1. A norma dell’art. 8 cpv. 1
LCM la quota imponibile è ripartita tra gli interessati in funzione del
vantaggio particolare. La ripartizione si effettua, di regola, in base alla
superficie dei fondi e tenendo conto, per i terreni edificabili, del diverso
indice di sfruttamento (art. 8 cpv. 2 LCM); sono applicabili altri metodi di
computo e fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero
(art. 8 cpv. 3 LCM).
Posto che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la
prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su
elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione,
purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di
arbitrio (Messaggio no. 2826 cit., ad art. 9 del disegno di legge; Marantelli-Sonanini,
op. cit., p. 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii). In tale ambito
l’ente pubblico gode di un ampio margine di autonomia e perciò, in occasione
del riesame, il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo
limitandosi a verificare che il metodo d’imposizione prescelto rispetti la legge
ed i principi costituzionali; la chiave di riparto potrà così essere censurata
solamente se conduce a risultati tanto insostenibili da costituire un abuso o
un eccesso del potere di apprezzamento (RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4,
I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
4.2. Nella fattispecie in esame la spesa determinante per il calcolo dei
contributi (art. 6 LCM) ammonta a fr. 1'500'000.- di cui è imposto il 30% (art.
7 cpv. 1 LCM) pari a fr. 450’000.-.
La ripartizione dell’importo è effettuata sulla base della superficie
edificabile dei fondi, stabilita in base alle possibilità di sfruttamento, e di
un fattore interesse integrato con un correttivo (cfr. relazione tecnica).
Il ricorrente non ha sollevato censure puntuali limitandosi a contestare
genericamente il metodo di ripartizione. Sia detto quindi che l’interesse alle
opere realizzate è definito tenendo conto principalmente della posizione dei
fondi e della necessità o convenienza di percorrere le strade per raggiungerli
sia a piedi che con veicoli. Al mapp. no. 1419 è così applicato un fattore
interesse 1, coefficiente uguale a quello riconosciuto a tutte le particelle
direttamente confinanti con l’opera che, in quanto tali, godono dei maggiori
vantaggi e si distinguono da quelle retrostanti o situate ai margini del
comprensorio per le quali il beneficio dipendente dall’opera è ridotto
(coefficienti 0.8 e 0.6).
Il fattore di correzione è inteso a differenziare ulteriormente l’interesse a
seconda di situazioni specifiche quali, segnatamente, la destinazione o la
posizione particolarmente marginale di un fondo, la maggiore distanza
dall’opera rispetto ad altre particelle nella medesima zona d’interesse o
l’esistenza di accessi alternativi razionali; criteri distintivi tutti
riportati nella relazione tecnica. Al mapp. no. 1419 non è riconosciuto alcun
correttivo poiché, analogamente ad altre proprietà simili ubicate in posizione
periferica, non presenta alcuna delle peculiarità che meritano di essere
evidenziate.
Nel complesso il metodo di ripartizione, per quanto schematico, si avvale di
criteri oggettivi facilmente verificabili ed attua una corretta ed equa
distinzione tra i fondi inclusi nel perimetro in rapporto alla funzionalità
dell’opera. Il risultato conseguito non è insostenibile né contrario ai
principi della proporzionalità e della parità di trattamento.
Pertanto la contestazione è respinta.
5.
Visto l’esito del ricorso, la
tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente in quanto
soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm).
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.- sono a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco