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Incarto n.
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Lugano 11 luglio 2011 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Eraldo Pianetti ing. Luciano Sulmoni |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 28 gennaio 2011 da
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1. RI 1 2. RI 2 3. RI 3
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contro |
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la
decisione emessa il 25 gennaio 2011 del Municipio di __________ in tema di contributi
di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione delle acque,
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
- che RI 1, RI 2 e RI 3 sono comproprietari in ragione
di 1/3 ciascuno del mapp. no. 448, un fondo di mq 1'675 ubicato a __________;
- che nel PR di __________, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione
del 19.1.1994, il mapp. no. 448 è assegnato alla zona con prescrizioni speciali
ZS. Tale zona è destinata alla costruzione di un nuovo punto di vendita Coop
Ticino, al servizio dell’alta Valle di __________, ed ammette la possibilità di
creare un appartamento (art. 39 bis NAPR; doc. 13 e 16);
- che con messaggio no. 24 del 3.2.1999, all’attenzione del Consiglio comunale,
il Municipio di __________ ha chiesto l’approvazione del piano generale di
smaltimento delle acque (PGS) entro il cui perimetro è stato posto anche il
mapp. no. 448 (doc. 4 e 18);
- che il Consiglio comunale, con risoluzione del 26.2.1999, ha approvato il
PGS, il progetto di massima, il piano di finanziamento ed il prelievo di
contributi di costruzione in ragione del 60% della spesa. Esso ha pure stabilito
un comprensorio di contribuzione unico comprendente __________ paese, __________
e __________ con aliquota del 3%, ed autorizzato il Municipio a prelevare i contributi
(doc. 12);
- che le delibere del legislativo, come da ordine del giorno, sono state
pubblicate all’albo comunale in data 27.2.1999 con l’indicazione dei mezzi e dei
termini di ricorso (doc. 1);
- che la Sezione della protezione dell’aria e dell’acqua ha approvato il PGS in
data 27.5.1999 (doc. 3);
- che, a norma degli art. 96 ss della Legge di applicazione della legge
federale contro l’inquinamento delle acque (LALIA), il Municipio di __________
ha avviato la procedura di prelievo di contributi di costruzione notificando ai
contribuenti, in data 21.6.2007, un avviso personale con allegati l’avviso di
pubblicazione, la tabella riassuntiva del calcolo dei contributi e la scheda
singola. Per il mapp. no. 448 il contributo è stato fissato in fr. 7'469.20
(doc. 5 e 6);
- che il prospetto è stato pubblicato dal 2.8 al 31.8.2007 sul Foglio ufficiale
59/2007 del 24.7.2007 (allegato al doc. 4);
- che in data 25.10.2009 è intervenuta l’aggregazione dei sei Comuni di __________,
__________, __________, __________ __________, __________ e __________, andati
a formare il nuovo Comune di __________;
- che il nuovo Comune è subentrato nei diritti e negli obblighi dei Comuni precedenti
(art. 12 cpv. 3 Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni);
- che l’Ufficio contabilità del Comune di __________, con scritto del 24.6.2010
indirizzato ad ognuno dei tre comproprietari del mapp. no. 448, ha rammentato loro il mancato pagamento delle rispettive quote di contributi (fr. 2'489.75) ed
ha chiesto di comunicare le modalità prescelte per il saldo (doc. 7);
- che il 25.11.2010 il Comune ha inviato ad ognuno dei comproprietari una
cedola per il versamento (doc. 8);
- che con scritti del 20.12.2010 i comproprietari hanno contestato il contributo
(doc. 9);
- che con lettera del 25.1.2011 il Municipio di __________ ha confermato
l’obbligo contributivo, ha invitato i comproprietari a saldare i rispettivi
importi ed ha indicato che tale sua decisione poteva essere impugnata entro 15
giorni dinanzi al Consiglio di Stato (doc. 10);
- che RI 1, RI 2 e RI 3 hanno interposto ricorso al Consiglio di Stato negando
che il Comune di __________ abbia mai inserito il mapp. no. 448 nel PGS,
inserimento che sarebbe avvenuto solo nel 2010 da parte del Comune di __________
senza legittimazione e senza darne comunicazione. Essi contestano inoltre il
contributo argomentando che il fondo è dotato di un pozzo perdente, che
l’allacciamento non raggiunge il loro terreno ma si trova ad una distanza di
almeno 300 m, e che la superficie non occupata dall’edificio esistente, adibito
a negozio per alimentari destinato alla comunità, è per la maggior parte in
zona verde;
- che con risposta del 9.2.2011 il Municipio di __________ ha chiesto la
reiezione del gravame;
- che, chiamata ad esprimersi, la Sezione per la protezione dell’aria,
dell’acqua e del suolo ha confermato che il mapp. no. 448 è situato all’interno
del perimetro delle canalizzazioni stabilito con il PGS in vigore, ma non è servito
poiché la tratta tra i pozzetti 25-26 non è ancora stata realizzata;
- che con risoluzione del 1°.3.2011 il Consiglio di Stato, in applicazione
dell’art. 4 cpv. 1 LPamm, ha trasmesso gli atti al Tribunale di espropriazione
per competenza;
- che le parti sono comparse all’udienza di conciliazione del 25.5.2011, in
occasione della quale hanno integralmente confermato le loro posizioni, nonché
al sopralluogo, sollecitato dai ricorrenti, esperito il 6.6.2011;
- che il Tribunale ha quindi chiuso l’istruttoria; le parti hanno rinunciato al
dibattimento finale;
- che, a norma dell’art. 103 cpv. 1 LALIA, contro i contributi di costruzione è
dato reclamo al Municipio nel termine di pubblicazione del prospetto. Le seguenti
istanze di ricorso sono il Tribunale di espropriazione e il Tribunale cantonale
amministrativo (art. 104 LALIA);
- che in concreto, come già indicato e come risulta dai documenti agli atti, il
prospetto è stato pubblicato dal 2.8 al 31.8.2007 previo invio di un avviso
personale ai proprietari (doc. 4, 5 e 6). Questi ultimi non hanno interposto
reclamo al Municipio nei termini di legge, e dunque il contributo a loro carico
è ormai definitivo e non può più essere contestato;
- che, in effetti, l’obbligo contributivo è fissato con la pubblicazione del
prospetto dei contributi e, se non viene tempestivamente impugnato, il
contributo cresce in giudicato. Quest’ultimo non può, pertanto, essere rimesso
in discussione successivamente, specie al momento dell’invio di un richiamo di
pagamento o della polizza di versamento, in quanto tali atti non determinano
l’obbligo contributivo, che già sussiste a pieno titolo, e quindi non
costituiscono decisioni impositive impugnabili ai sensi dell’art. 103 cpv. 1
LALIA, bensì tendono semplicemente all’incasso del contributo (cfr. RDAT
II-1998 no. 2 in tema di contributi di miglioria);
- che di conseguenza il ricorso in esame è irricevibile per difetto di
decisione impugnabile;
- che, in ogni caso, gli argomenti esposti dai ricorrenti non influiscono
sull’assoggettamento;
- che sono soggetti imponibili i proprietari che sono serviti o che possono
essere serviti dall’opera (art. 97 LALIA). Il fatto che un fondo disponga o sia
privo di allacciamento non è decisivo (cfr. TF 2P.133/2004 del
7.3.2005). Affinché siano dati i requisiti di assoggettamento, occorre, ma è
anche sufficiente, che il contribuente sia proprietario di un fondo incluso nel
comprensorio d’imposizione delimitato dal PGS (art. 5 DELALIA);
- che, contrariamente a quanto pretendono i ricorrenti, questo è il caso del
mapp. no. 448 che è collocato per intero entro il perimetro del PGS approvato
il 27.5.1999. In particolare, esso è assegnato alla zona di canalizzazione C
dove è prevista la posa della tratta tra i pozzetti 25 e 26, quest’ultimo
costituente, per ora, il terminale della fognatura. Lungo la stessa tratta,
all’altezza del mapp. no. 446, esiste peraltro un chiusino relativo alla
canalizzazione per le acque chiare che prosegue verso est in direzione di __________
(cfr. doc. 4; verbale di sopralluogo; estratto rilievo delle canalizzazioni
esistenti);
- che l’adozione e l’approvazione del PGS sono avvenute a cura del Municipio di
__________ conformemente alle prescrizioni di legge (art. 18 ss LALIA; doc. 1,
3, 12, 18). Non essendo previsto l’obbligo per l’ente pubblico di notificare
avvisi personali ai proprietari, spetta a questi ultimi, in base ad un dovere
di diligenza, tenersi informati ed aggiornati in merito alle decisioni dagli
organi comunali la cui adozione è resa pubblica mediante affissione all’albo
comunale;
- che la presenza di un pozzo perdente sul mapp. no. 448 non è un valido motivo
per non assoggettare il fondo al contributo poiché comunque, non appena sarà
realizzata la tratta tra i pozzetti 25 e 26, i proprietari dovranno
obbligatoriamente allacciarsi alla canalizzazione (art. 44 LALIA);
- che, d’altra parte, il fondo non è per la maggior parte in zona verde, come
sostengono i ricorrenti, bensì è interamente attribuito alla zona con
prescrizioni speciali ZS nella quale è ammessa la costruzione di uno spaccio
alimentare e la creazione di un appartamento (doc. 13 e 16; art. 39 bis NAPR).
Tale statuto pianificatorio resterà in vigore fintanto che il Comune di __________
non si doterà di un nuovo PR (art. 17 Legge sulle aggregazioni e separazioni
dei Comuni);
- che, grazie alla licenza edilizia rilasciata il 27.9.1993 (in parziale
variante di una precedente licenza ottenuta il 29.3.1993 che prevedeva anche un
appartamento), il mapp. no. 448 è stato edificato con una costruzione che
occupa una superficie di 215 mq (su 1 piano) ed è interamente adibita a negozio
e deposito. La superficie adiacente allo stabile è utilizzata come posteggio
mentre il resto del fondo è prativo (cfr. verbale di sopralluogo; incarti delle
licenze edilizie);
- che la circostanza che la costruzione sia concentrata sul lato sud-ovest del
fondo e che la superficie restante sia libera non è di rilievo né influisce sul
calcolo del contributo. Infatti il contributo è stabilito in proporzione al
valore di stima (art. 99 cpv. 1 LALIA) che già considera le peculiarità del
fondo (cfr. art. 15 ss della Legge sulla stima ufficiale, nonché Regolamento di applicazione). Di conseguenza,
nell’ambito del calcolo del contributo, non occorre attuare ulteriori
distinzioni a seconda della posizione degli edifici o dello stato dei terreni:
dopo tutto le canalizzazioni non servono soltanto gli scarichi della fognatura,
bensì sono finalizzate anche ad assorbire le acque meteoriche che possono
provenire da semplici tettoie, da sedimi prativi, da superfici adibite a strada
o posteggio. Una correzione potrebbe essere ipotizzata soltanto qualora vi sia
una manifesta divergenza dal normale rapporto tra il valore ufficiale di stima
e gli equivalenti abitanti (art. 99 cpv. 4 LALIA), divergenza che in concreto
non risulta sussistere;
- che pertanto il ricorso appare anche infondato nel merito;
- che la tassa di giustizia e le spese sono a carico dei ricorrenti in solido
in quanto soccombenti (art. 104 cpv. 2 LALIA, art. 31 Lpamm). Non si assegnano
ripetibili.
per questi motivi
richiamati gli art. 96 ss LALIA
dichiara
e pronuncia 1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 600.- sono a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco