Incarto n.
30.2011.6

 

 

Lugano

11 luglio 2011

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale di espropriazione

 

 

 

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Eraldo Pianetti

ing. Luciano Sulmoni

segretario giudiziario

Enzo Barenco

 

 

statuendo sul ricorso presentato in data 28 gennaio 2011 da

 

 

1. RI 1

2. RI 2

3. RI 3

 

 

contro

 

la decisione emessa il 25 gennaio 2011 del Municipio di __________ in tema di contributi di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione delle acque,

relativamente al mappale no. 448 RFP di __________,

 

 

 

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

 

 

 

considerato                     in fatto e in diritto

 

- che RI 1, RI 2 e RI 3 sono comproprietari in ragione di 1/3 ciascuno del mapp. no. 448, un fondo di mq 1'675 ubicato a __________;

- che nel PR di __________, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 19.1.1994, il mapp. no. 448 è assegnato alla zona con prescrizioni speciali ZS. Tale zona è destinata alla costruzione di un nuovo punto di vendita Coop Ticino, al servizio dell’alta Valle di __________, ed ammette la possibilità di creare un appartamento (art. 39 bis NAPR; doc. 13 e 16);

- che con messaggio no. 24 del 3.2.1999, all’attenzione del Consiglio comunale, il Municipio di __________ ha chiesto l’approvazione del piano generale di smaltimento delle acque (PGS) entro il cui perimetro è stato posto anche il mapp. no. 448 (doc. 4 e 18);

- che il Consiglio comunale, con risoluzione del 26.2.1999, ha approvato il PGS, il progetto di massima, il piano di finanziamento ed il prelievo di contributi di costruzione in ragione del 60% della spesa. Esso ha pure stabilito un comprensorio di contribuzione unico comprendente __________ paese, __________ e __________ con aliquota del 3%, ed autorizzato il Municipio a prelevare i contributi (doc. 12);

- che le delibere del legislativo, come da ordine del giorno, sono state pubblicate all’albo comunale in data 27.2.1999 con l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso (doc. 1);

- che la Sezione della protezione dell’aria e dell’acqua ha approvato il PGS in data 27.5.1999 (doc. 3);

- che, a norma degli art. 96 ss della Legge di applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque (LALIA), il Municipio di __________ ha avviato la procedura di prelievo di contributi di costruzione notificando ai contribuenti, in data 21.6.2007, un avviso personale con allegati l’avviso di pubblicazione, la tabella riassuntiva del calcolo dei contributi e la scheda singola. Per il mapp. no. 448 il contributo è stato fissato in fr. 7'469.20 (doc. 5 e 6);

- che il prospetto è stato pubblicato dal 2.8 al 31.8.2007 sul Foglio ufficiale 59/2007 del 24.7.2007 (allegato al doc. 4);

- che in data 25.10.2009 è intervenuta l’aggregazione dei sei Comuni di __________, __________, __________, __________ __________, __________ e __________, andati a formare il nuovo Comune di __________;

- che il nuovo Comune è subentrato nei diritti e negli obblighi dei Comuni precedenti (art. 12 cpv. 3 Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni);

- che l’Ufficio contabilità del Comune di __________, con scritto del 24.6.2010 indirizzato ad ognuno dei tre comproprietari del mapp. no. 448, ha rammentato loro il mancato pagamento delle rispettive quote di contributi (fr. 2'489.75) ed ha chiesto di comunicare le modalità prescelte per il saldo (doc. 7);

- che il 25.11.2010 il Comune ha inviato ad ognuno dei comproprietari una cedola per il versamento (doc. 8);

- che con scritti del 20.12.2010 i comproprietari hanno contestato il contributo (doc. 9);

- che con lettera del 25.1.2011 il Municipio di __________ ha confermato l’obbligo contributivo, ha invitato i comproprietari a saldare i rispettivi importi ed ha indicato che tale sua decisione poteva essere impugnata entro 15 giorni dinanzi al Consiglio di Stato (doc. 10);

- che RI 1, RI 2 e RI 3 hanno interposto ricorso al Consiglio di Stato negando che il Comune di __________ abbia mai inserito il mapp. no. 448 nel PGS, inserimento che sarebbe avvenuto solo nel 2010 da parte del Comune di __________ senza legittimazione e senza darne comunicazione. Essi contestano inoltre il contributo argomentando che il fondo è dotato di un pozzo perdente, che l’allacciamento non raggiunge il loro terreno ma si trova ad una distanza di almeno 300 m, e che la superficie non occupata dall’edificio esistente, adibito a negozio per alimentari destinato alla comunità, è per la maggior parte in zona verde;

- che con risposta del 9.2.2011 il Municipio di __________ ha chiesto la reiezione del gravame;

- che, chiamata ad esprimersi, la Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo ha confermato che il mapp. no. 448 è situato all’interno del perimetro delle canalizzazioni stabilito con il PGS in vigore, ma non è servito poiché la tratta tra i pozzetti 25-26 non è ancora stata realizzata;

- che con risoluzione del 1°.3.2011 il Consiglio di Stato, in applicazione dell’art. 4 cpv. 1 LPamm, ha trasmesso gli atti al Tribunale di espropriazione per competenza;

- che le parti sono comparse all’udienza di conciliazione del 25.5.2011, in occasione della quale hanno integralmente confermato le loro posizioni, nonché al sopralluogo, sollecitato dai ricorrenti, esperito il 6.6.2011;

- che il Tribunale ha quindi chiuso l’istruttoria; le parti hanno rinunciato al dibattimento finale;

- che, a norma dell’art. 103 cpv. 1 LALIA, contro i contributi di costruzione è dato reclamo al Municipio nel termine di pubblicazione del prospetto. Le seguenti istanze di ricorso sono il Tribunale di espropriazione e il Tribunale cantonale amministrativo (art. 104 LALIA);

- che in concreto, come già indicato e come risulta dai documenti agli atti, il prospetto è stato pubblicato dal 2.8 al 31.8.2007 previo invio di un avviso personale ai proprietari (doc. 4, 5 e 6). Questi ultimi non hanno interposto reclamo al Municipio nei termini di legge, e dunque il contributo a loro carico è ormai definitivo e non può più essere contestato;

- che, in effetti, l’obbligo contributivo è fissato con la pubblicazione del prospetto dei contributi e, se non viene tempestivamente impugnato, il contributo cresce in giudicato. Quest’ultimo non può, pertanto, essere rimesso in discussione successivamente, specie al momento dell’invio di un richiamo di pagamento o della polizza di versamento, in quanto tali atti non determinano l’obbligo contributivo, che già sussiste a pieno titolo, e quindi non costituiscono decisioni impositive impugnabili ai sensi dell’art. 103 cpv. 1 LALIA, bensì tendono semplicemente all’incasso del contributo (cfr. RDAT II-1998 no. 2 in tema di contributi di miglioria);

- che di conseguenza il ricorso in esame è irricevibile per difetto di decisione impugnabile;

- che, in ogni caso, gli argomenti esposti dai ricorrenti non influiscono sull’assoggettamento;

- che sono soggetti imponibili i proprietari che sono serviti o che possono essere serviti dall’opera (art. 97 LALIA). Il fatto che un fondo disponga o sia privo di allacciamento non è decisivo (cfr. TF 2P.133/2004 del 7.3.2005). Affinché siano dati i requisiti di assoggettamento, occorre, ma è anche sufficiente, che il contribuente sia proprietario di un fondo incluso nel comprensorio d’imposizione delimitato dal PGS (art. 5 DELALIA);

- che, contrariamente a quanto pretendono i ricorrenti, questo è il caso del mapp. no. 448 che è collocato per intero entro il perimetro del PGS approvato il 27.5.1999. In particolare, esso è assegnato alla zona di canalizzazione C dove è prevista la posa della tratta tra i pozzetti 25 e 26, quest’ultimo costituente, per ora, il terminale della fognatura. Lungo la stessa tratta, all’altezza del mapp. no. 446, esiste peraltro un chiusino relativo alla canalizzazione per le acque chiare che prosegue verso est in direzione di __________ (cfr. doc. 4; verbale di sopralluogo; estratto rilievo delle canalizzazioni esistenti);

- che l’adozione e l’approvazione del PGS sono avvenute a cura del Municipio di __________ conformemente alle prescrizioni di legge (art. 18 ss LALIA; doc. 1, 3, 12, 18). Non essendo previsto l’obbligo per l’ente pubblico di notificare avvisi personali ai proprietari, spetta a questi ultimi, in base ad un dovere di diligenza, tenersi informati ed aggiornati in merito alle decisioni dagli organi comunali la cui adozione è resa pubblica mediante affissione all’albo comunale;

- che la presenza di un pozzo perdente sul mapp. no. 448 non è un valido motivo per non assoggettare il fondo al contributo poiché comunque, non appena sarà realizzata la tratta tra i pozzetti 25 e 26, i proprietari dovranno obbligatoriamente allacciarsi alla canalizzazione (art. 44 LALIA);

- che, d’altra parte, il fondo non è per la maggior parte in zona verde, come sostengono i ricorrenti, bensì è interamente attribuito alla zona con prescrizioni speciali ZS nella quale è ammessa la costruzione di uno spaccio alimentare e la creazione di un appartamento (doc. 13 e 16; art. 39 bis NAPR). Tale statuto pianificatorio resterà in vigore fintanto che il Comune di __________ non si doterà di un nuovo PR (art. 17 Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni);

- che, grazie alla licenza edilizia rilasciata il 27.9.1993 (in parziale variante di una precedente licenza ottenuta il 29.3.1993 che prevedeva anche un appartamento), il mapp. no. 448 è stato edificato con una costruzione che occupa una superficie di 215 mq (su 1 piano) ed è interamente adibita a negozio e deposito. La superficie adiacente allo stabile è utilizzata come posteggio mentre il resto del fondo è prativo (cfr. verbale di sopralluogo; incarti delle licenze edilizie);

- che la circostanza che la costruzione sia concentrata sul lato sud-ovest del fondo e che la superficie restante sia libera non è di rilievo né influisce sul calcolo del contributo. Infatti il contributo è stabilito in proporzione al valore di stima (art. 99 cpv. 1 LALIA) che già considera le peculiarità del fondo (cfr. art. 15 ss della Legge sulla stima ufficiale, nonché
Regolamento di applicazione). Di conseguenza, nell’ambito del calcolo del contributo, non occorre attuare ulteriori distinzioni a seconda della posizione degli edifici o dello stato dei terreni: dopo tutto le canalizzazioni non servono soltanto gli scarichi della fognatura, bensì sono finalizzate anche ad assorbire le acque meteoriche che possono provenire da semplici tettoie, da sedimi prativi, da superfici adibite a strada o posteggio. Una correzione potrebbe essere ipotizzata soltanto qualora vi sia una manifesta divergenza dal normale rapporto tra il valore ufficiale di stima e gli equivalenti abitanti (art. 99 cpv. 4 LALIA), divergenza che in concreto non risulta sussistere;

- che pertanto il ricorso appare anche infondato nel merito;

- che la tassa di giustizia e le spese sono a carico dei ricorrenti in solido in quanto soccombenti (art. 104 cpv. 2 LALIA, art. 31 Lpamm). Non si assegnano ripetibili.

 

 

 

 

 

per questi motivi

richiamati                        gli art. 96 ss LALIA

 

 

dichiara

e pronuncia           1.     Il ricorso è irricevibile.

                                       

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 600.- sono a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.

                                       

                                3.     Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

                                       

                                4.     Intimazione a:

 

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-

 

 

 

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        Il segretario giudiziario

 

 

Margherita De Morpurgo                                                       Enzo Barenco