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Incarto n.
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Lugano 5 agosto 2014 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
arch. Bruno Buzzini ing. Paolo Barberis |
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segretaria giurista |
Annalisa Butti |
statuendo sul ricorso presentato in data 12 ottobre 2012 da
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RI 1 RA 1
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contro |
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la decisione su reclamo emessa l’11.9.2012 dal Municipio di __________
nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di costruzione per
opere di canalizzazione e depurazione delle acque,
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Nel settembre del
1974 è stato approvato il Piano generale delle canalizzazioni (PGC) del Comune
di __________. Con risoluzione del 10.5.1982 il Consiglio Comunale ha autorizzato
il Municipio a prelevare contributi di costruzione nell’ordine dell’80% dei
costi. L’esecutivo ha quindi avviato, nel 1984, una procedura di prelievo di
contributi provvisori giusta gli art. 96 ss della Legge d’applicazione della
legge federale contro l’inquinamento delle acque (LALIA). In quell’ambito il
mapp. no. 3824 è stato imposto con un contributo di fr. 5'937.-.
Nel 1990 il Municipio ha proceduto ad una nuova emissione di contributi imponendo
solamente i fondi che a seguito di un intervento edile avevano subito un
incremento del valore di stima rispetto al 1984; tra le proprietà imposte non
figurava il mapp. no. 3824.
1.2. Con risoluzione del 16.4.1996 il Consiglio Comunale di __________ ha adottato
il Piano generale di smaltimento delle acque (PGS) approvando contestualmente il progetto di
massima, il piano finanziario ed il piano di attuazione; il tutto come proposto nel messaggio municipale no. 5/1996 del
27.2.1996. In data 11.9.1997, il
PGS ha ottenuto l’approvazione del Dipartimento del territorio, Sezione per la protezione
dell’aria, dell’acqua e del suolo.
Dopo l’entrata in vigore il 1°1.2005 delle nuove stime immobiliari ed in
seguito alle modifiche pianificatorie intervenute nel corso degli anni, il
Municipio ha eseguito un ricalcolo completo ed avviato una nuova procedura di
prelievo di contributi provvisori pubblicando il prospetto dal 1°.6 al 2.7.2012
(cfr. FU 43/2012 del 29.5.2012) ed inviandone un estratto ad ogni singolo
contribuente.
RI 1, in veste di proprietaria del mapp. no. 3824, è stata
assoggettata al pagamento di un contributo di fr. 63'306’.65.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal
Municipio con decisione del 11.9.2012. Da ciò il ricorso in esame, nel quale la
proprietaria postula l’annullamento del contributo sollevando diverse censure
che saranno riprese nel seguito dell’esposizione. Il Municipio, dal canto suo,
chiede la reiezione del gravame.
L’udienza di conciliazione si è svolta il 23.4.2013 con esito infruttuoso.
2.
2.1. Il Comune deve
imporre contributi di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali e
per la partecipazione a quella degli impianti consortili di evacuazione delle
acque (art. 55 let. c, 96 cpv. 1 LALIA). Il prelievo è d’obbligo
indipendentemente dalla situazione finanziaria del Comune che può essere
esonerato solo in via eccezionali e qualora il costo dell’opera fosse già
coperto (art. 96 cpv. 5 LALIA; Rapporto del 13.3.1975 per la nuova legge
di applicazione della Legge federale sulla protezione delle acque, in RVGC
1975, XXII, p. 1170).
I contributi a carico dei privati devono coprire i costi di costruzione in misura
non inferiore al 60% né superiore all’80% del costo effettivo per il Comune; la
percentuale è decisa dal legislativo comunale (art. 96 cpv. 2 LALIA). Il
Municipio delimita il comprensorio d’imposizione (art. 98 LALIA).
Sono soggetti all’imposizione il proprietario di fondi serviti o che possono
essere serviti dall’opera, ed il titolare di diritti reali limitati che trae
dall’opera un incremento di valore del suo diritto (art. 97 LALIA).
La legge conosce tre tipi di contributo di costruzione: quello provvisorio
(art. 99 LALIA), quello definitivo (art. 99a LALIA) e quello supplementare
(art. 100 LALIA). Il contributo provvisorio, calcolato sulla base del
preventivo, ed il contributo definitivo, fondato invece sul consuntivo, non
possono superare il 3% del valore di stima.
Il Comune può prelevare più contributi provvisori, ritenuto che la somma dei
singoli contributi non può superare il 3% del valore di stima in vigore al
momento dell’ultima pubblicazione del prospetto; esso deve inoltre adeguare il
contributo provvisorio qualora il fondo subisca un incremento del valore di
stima a seguito di nuova edificazione, di trasformazione o riattazione di un
edificio (art. 99 cpv. 2, 2a LALIA; Messaggio del Consiglio di Stato no.
5090 del 20.2.2001 per la modifica degli art. 99 e 100 LALIA nonché successivo Rapporto
del 23.5.2001).
2.2. Come illustrato nella decisione su reclamo, nel 1984 il Municipio di __________
ha dato luogo al prelievo di contributi provvisori coinvolgendo tutti i fondi
situati nel perimetro del PGC e sulla scorta dei relativi costi indicati a preventivo.
Nel 1990 ha invece emesso dei contributi solamente a carico delle particelle
che, rispetto al 1984, avevano subito un incremento del valore di stima determinato
da una nuova edificazione, oppure dalla trasformazione o riattazione di edifici
esistenti (contributi cosiddetti supplementari).
In questa sede il Municipio procede ad un aggiornamento conseguente alla
revisione generale delle stime immobiliari entrata in vigore il 1°1.2005.
Trattasi pertanto di un secondo prelievo di contributi provvisori fondato
sull’art. 99 cpv. 2 LALIA.
Come si evince dagli atti, i contributi sono stati conteggiati sulla base di un
costo totale preventivato di fr. 23'035'388.25, importo che è al netto dei
sussidi ed include i costi per le opere già eseguite e da eseguire. Posta la
partecipazione privata dell’80%, che ammonta a fr. 18'428'310.60, ed accertato un
valore di stima complessivo di fr. 743'966'610.40 (calcolato tenendo conto
anche dell’incremento delle stime nei prossimi 10 anni) la percentuale
applicata è del 2.45%. Eventuali contributi già versati dai proprietari nelle
passate procedure d’imposizione del 1984 e del 1990 sono stati considerati quali
acconti e posti in deduzione.
Su queste basi è stato imposto anche il mapp. no. 3824, fondo edificato di mq 2'617,
ubicato in località __________, con accesso da Via ________, ed assegnato alla
zona residenziale semi-intensiva R4. Tenuto conto del valore globale di stima
riportato nel registro fondiario, il contributo è stato stabilito in fr.
69'243.65. Dedotto poi l’importo già versato (fr. 5'937.-), l’ammontare del
contributo a carico della particella risulta essere di fr. 63'306’.65. Pertanto il calcolo è corretto.
3.
3.1. La ricorrente solleva
l’eccezione di perenzione del diritto di imporre i contributi.
Essa sottolinea che la giurisprudenza ha già avuto modo di negare in altri casi
esaminati l’intervento della prescrizione per il prelievo di contributi
provvisori. Ritiene tuttavia che la presente fattispecie sia sostanzialmente
diversa. Il Comune ha infatti operato compiendo una suddivisione in settori del
PGS, tant’è che l’imposizione del 1990 ha colpito solo un gruppo di proprietari e non altri. Ciò non permette di considerare le opere di canalizzazione come
un tutt’uno, ossia una sorta di cantiere sempre aperto come nei casi di
riferimento. Non avendo imposto il fondo nel 1990, il Comune deve aver dedotto
che le opere di canalizzazioni serventi la proprietà erano ultimate e che i
relativi costi erano interamente coperti con il contributo riscosso nel 1984.
La ricorrente ritiene inoltre che la prassi cantonale, secondo cui la Legge sui
contributi di miglioria (LCM) è inapplicabile nel campo dei contributi di
costruzione, debba essere rivista. In effetti il divieto di applicabilità della
LCM non è sancito dalla LALIA in una singola norma, bensì introdotto sotto
forma di capoverso 6 dell’art. 96 LALIA. Pertanto detto divieto può riferirsi
solo al tema trattato
dalla norma stessa (ossia l’obbligo di prelievo di contributi di costruzione),
non invece a tutti gli altri contesti della LALIA ai quali, per analogia, torna
applicabile la LCM, e quindi anche il termine di perenzione di 2 anni dalla messa in esercizio dell’opera di cui all’art. 16 LCM.
La ricorrente aggiunge infine che assai raramente il legislatore ha previsto l’imprescrittibilità
di alcune norme. Il diritto civile, che funge da supporto al diritto
amministrativo, prevede termini di prescrizione per lo più decennali (per le
prestazioni uniche) o quinquennali (per le prestazioni ricorrenti). Sfugge
quindi il motivo per cui il concetto di prescrizione/perenzione non dovrebbe
essere applicato per analogia, rispettivamente per quale motivo l’ente pubblico
potrebbe attivarsi a distanza di anni – in concreto 28 (1984/2012) – a sua
totale discrezione. Di conseguenza la pretesa non può che essere prescritta.
3.2. In via introduttiva è doveroso rammentare che la LALIA è stata oggetto di
un adeguamento parziale in funzione delle nuove normative istituite con la
Legge federale sulla protezione delle acque entrata in vigore il 1°.11.1992
(cfr. Messaggi del Consiglio di Stato no. 4127 e 4127A del 2.7.1993 e
del 16.3.1994 concernenti la modifica della LALIA nonché il successivo Rapporto
del 15.4.1994). Gli emendamenti non hanno coinvolto però il capitolo del
finanziamento delle canalizzazioni pubbliche e dei contributi di costruzione
sui quali la Confederazione ha rinunciato a legiferare, limitandosi a
cristallizzare il principio della partecipazione ai costi obbligatoria per gli
utenti ed il principio di causalità (art. 3a e 60a LPAc; anche art. 2 LPAmb).
Pertanto, ad oggi, la LALIA costituisce la base legale autonoma (cfr. RDAT
I-1995 no. 16) che stabilisce criteri esaustivi e vincolanti sulle diverse
tipologie di tributi ed indica quando e come vanno calcolati (RDAT
I-2000 no. 45).
I contributi
provvisori, in particolare, sono esigibili dalla data d’inizio dei lavori (art.
106 cpv. 1 LALIA) e sono percepiti per l’insieme delle opere previste dal PGS
prima della conclusione dei lavori onde consentirne il finanziamento e
permettere all’ente pubblico di adempiere il suo obbligo di urbanizzare (art.
19 cpv. 2 LPT e 36 cpv. 2 LSt). A tal fine l’autorità comunale ha la facoltà di
prelevare i contributi a seconda dell’esecuzione e della messa in funzione dei
singoli impianti (art. 8 DELALIA), ma l’obbligo contributivo poggia sul
finanziamento globale della rete perché è solo nel suo complesso che essa
avvantaggia il contribuente (cfr. Rapporto cit. del 13.3.1975 p. 1168; RDAT
II-1998 no. 33 c. 2bb; RtiD I-2005 no. 33). Da un lato, infatti, l’utilità della canalizzazione non
si esaurisce con la costruzione del ramo più vicino ad un certo fondo inteso ad
urbanizzarlo, ma si estende ovviamente anche alle condotte di trasporto cui
quel fondo è allacciato, ai collettori principali ed all’impianto di
depurazione dove sono convogliate le acque di rifiuto, senza i quali il singolo
tratto di fognatura non potrebbe funzionare. D’altro lato, per una
canalizzazione nuova o potenziata il vantaggio non solo è riconducibile alla
possibilità di sfruttare l’impianto, ma risiede anche nel fatto che, per i
fondi inclusi nel PGS, esso è fonte di urbanizzazione e quindi di edificabilità
(rispettivamente miglioramento dell’urbanizzazione), mentre per le proprietà
escluse ma edificate è indispensabile ai fini del mantenimento della loro
destinazione.
Di conseguenza la questione se le
opere eseguite dopo il 1984 servano o meno la proprietà della ricorrente è
irrilevante.
Detto questo, la LALIA non
prevede alcun termine entro il quale il Comune debba procedere al prelievo di
contributi provvisori pena la prescrizione o la perenzione del diritto
d’imposizione. Il legislatore non ha ritenuto di dover introdurre tale istituto
neppure contestualmente alla modifica puntuale dell’art. 99 entrata in vigore
il 24.8.2001 che ha istituito i nuovi cpv. 2 e 2a (cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato no. 5090 del 20.2.2001 concernente la modifica degli art. 99
e 100 LALIA e il successivo Rapporto del 23.5.2001). E’ pur vero che,
diversamente, la LCM sancisce la perenzione del diritto d’imposizione qualora
il prospetto dei contributi non sia pubblicato entro 2 anni dalla messa in
esercizio dell’opera (art. 16 LCM). L’applicazione in via analogica di
quest’ultima normativa non entra tuttavia in considerazione poiché la stessa
LALIA (art. 96 cpv. 6) dichiara
testualmente inapplicabile la LCM ai contributi di costruzione. Principio,
questo, riconosciuto dalla giurisprudenza, nota alla ricorrente, secondo cui
tale inapplicabilità è confortata dai materiali legislativi riguardanti sia
l’adozione della LALIA che la nuova LCM del 24.4.1990 (TF 2P.71/2004 del
10.1.2005 parz. pubbl. in RtiD I-2005 no. 33 e rinvii legislativi). Ma
non solo. Uno spunto in senso convergente è dato anche dal fatto che la
costruzione e la messa in funzione degli impianti di canalizzazione e
depurazione delle acque è un’opera che si estende su di un periodo di tempo
molto lungo. E’ pertanto sostenibile che le regole che ne disciplinano il
finanziamento siano differenti da quelle applicabili alla riscossione di
contributi di miglioria, i quali sono dovuti invece per la realizzazione di una
singola opera pubblica portata a termine entro una scadenza prevedibile. Ora,
ritenuto che l’obbligo contributivo poggia sul finanziamento globale della rete delle
canalizzazioni, considerata come un’opera unica, molto tempo può passare tra la costruzione e la messa in
funzione delle singole tratte dell’impianto ed il momento in cui vengono
fissati i contributi. Di conseguenza, qualora la riscossione dei contributi non
sia effettuata a tappe, è possibile che essi inglobino anche costi per opere
remote – eseguite cioè dopo il 31.12.1968 ed imponibili retroattivamente sempreché
non siano già state imposte (art. 133 cpv. 4 LALIA) – contro i quali non può
essere fatta valere la prescrizione. Tale modo di procedere non implica
peraltro una limitazione della sicurezza del diritto poiché i proprietari di immobili devono
sapere che i Comuni, dall’entrata in vigore della LALIA, sono tenuti per legge
a prelevare contributi per finanziare (fino ad una determinata quota) i loro
impianti di evacuazione e di depurazione delle acque. Essi non possono quindi
pretendere di ignorare gli obblighi che la legge stessa prevede nei loro
confronti, specie quello di corrispondere i contributi per compensare i costi
sostenuti dall’ente pubblico (RtiD I-2005 no. 33).
La giurisprudenza appena rammentata ha trovato conferma, da ultimo, in una
sentenza emessa dal Tribunale cantonale amministrativo il 23.8.2012 (inc. no.
52.2011.150) impugnata senza successo dinanzi al Tribunale Federale (TF 2C_967/2012 del 18.1.2013). E non vi è
alcun motivo, in concreto, per scostarsene. Intanto, ritenuto che la giurisprudenza
ha fissati principi chiari, l’applicazione analogica del diritto civile è
esclusa. Inoltre, come già rilevato, l’imposizione risalente al 1990, era
finalizzata ad imporre solamente quei proprietari che avevano (dopo il 1984)
eseguito interventi edili sui loro fondi con un conseguente aumento del valore
di stima. La mancata imposizione del mapp. no. 3824 in quella sede è dovuta al fatto che il fondo non era stato oggetto di alcun intervento
costruttivo. Altre congetture o deduzioni che la ricorrente attribuisce al
Comune sono prive di fondamento. Di
conseguenza l’eccezione di perenzione è respinta.
4.
4.1. La ricorrente rimprovera
al Comune di aver “gestito il dossier in modo pasticciato ed approssimativo”. Essa
rileva in particolare che, secondo il Comune, la prima rata per le opere di
canalizzazione sarebbe stata emessa il 31.12.1984 e pagata il medesimo giorno,
circostanza che appare impossibile ritenuto che la data di emissione e di
pagamento non possono coincidere trattandosi oltretutto di giorno festivo. Il
Comune, che ha ammesso di non essere in grado di ricostruire i fatti, ha proceduto
in modo semplicistico ed approssimativo, e come ha sbagliato su un aspetto
potrebbe aver sbagliato su molti altri.
4.2. Qualora il Comune, come in concreto, proceda al prelievo di un secondo
contributo provvisorio, nel fissarne l’ammontare deve tener conto dell’importo già versato in precedenza,
eventualmente anche da un altro proprietario (TF 2C_967/2012 del 18.1.2013 c.
5.2.4).
Alla luce degli atti di causa tale regola generale risulta pienamente
rispettata. Contrariamente a quanto pretende la ricorrente, il Municipio non ha
“ammesso” alcunché, bensì ha spiegato di aver deciso di semplificare il
trattamento dei dati anche perché non risultano scoperti relativamente ai
contributi emessi in passato a carico del mapp. no. 3824. A tal fine ha inserito nella scheda “dettaglio contributi emessi-pagati considerati quali
acconti” la data del 31.12.1984 quale data unica di riferimento anziché
riportare quella dei singoli pagamenti rateali (cfr. doc. 1). Questi ultimi
(fr. 593.70 cadauno), per un totale di fr. 5'937.-, figurano sull’estratto
conto al 31.12.1996 riguardante il fondo (doc. 2). Pertanto, non ravvisandosi
né errori né disordine nella contabilità, la censura è respinta.
5.
Secondo la ricorrente il
criterio applicato nel 1990 di imporre solo le nuove costruzioni non è
convincente poiché di regola tutti i proprietari inseriti in una determinata
zona del PGS sono colpiti dal provvedimento. Ciò rafforza il convincimento che
il suo fondo fosse escluso ab initio dal prelievo dei contributi e che
l’autorità comunale tenti ora di recuperare il recuperabile.
La contestazione è da respingere. In effetti la ricorrente confonde il concetto
di contributo provvisorio (art. 99 cpv. 1 e 2 LALIA) con quello di contributo
provvisorio supplementare (art. 99 cpv. 2a LALIA). Al primo sono assoggettati
indistintamente tutti i proprietari di fondi inclusi nel comprensorio
imponibile delimitato dal PGS. Al secondo invece solo i proprietari di fondi
che subiscono un incremento del valore di stima per effetto di una nuova
edificazione o della trasformazione o riattazione di edifici esistenti. Ed è a
questa tipologia di contributi che si riallaccia l’emissione eseguita nel 1990
come già più volte evidenziato ed illustrato dal Municipio. Lo scopo del
prelievo di contributi provvisori supplementari è di assicurare la parità di trattamento tra i proprietari
di fondi già edificati al momento del prelievo di contributi provvisori,
imposti sul valore di stima complessivo, ed i proprietari di fondi liberi,
imposti sul valore di stima del solo terreno, che solo in seguito procedono ad
un intervento edilizio. L’imposizione
è prevista dall’art. 99 cpv. 2a LALIA introdotto con la modifica legislativa
entrata in vigore il 24.8.2001, la quale, in buona sostanza, non ha fatto altro che codificare una
pregressa prassi consolidata (cfr.
Messaggio cit. no. 5090 del 20.2.2001 e correlato Rapporto
del 23.5.2001).
Come si evince dalla documentazione prodotta agli atti (cfr. tabella “ricapitolazione
dei costi, sussidi e contributi diversi” del 30.4.2012), le opere previste dal PGS
di __________ sono tutt’ora in corso. Pertanto i contributi supplementari prelevati nel 1990 – ai
quali il mapp. no. 3824 non è stato assoggettato – si situano in un contesto
d’imposizione ancora provvisoria appunto perché l’impianto di evacuazione e
depurazione delle acque non è ancora completato.
6.
6.1. La ricorrente ritiene
non chiarito il problema se tutte le opere compiute a partire dal 1984
consentano di colpire il suo fondo. Essa aggiunge inoltre che se l’imposizione
fosse avvenuta a tempo debito avrebbe forse potuto essere corretta e
giustificata oltre che rapportata ai valori di stima e si ritiene danneggiata
dall’imperizia manifestata dal Comune nella riscossione dei contributi di costruzione,
poiché si trova a dover corrispondere dei costi che in condizione di normale
efficienza dell’ente pubblico sarebbero stati attribuiti ai proprietari
precedenti.
6.2. Ai fini dell’assoggettamento al contributo di costruzione provvisorio
occorre, ma è anche sufficiente, che l’opera sia prevista dal PGS e che il
contribuente sia proprietario di un fondo incluso nel comprensorio imponibile
delimitato dal PGS medesimo. La legge non subordina l’assoggettamento ad altre
condizioni, in particolare né all’avvenuto compimento dell’opera o di un
singolo tratto di canalizzazione, né all’appartenenza del fondo ad uno
specifico bacino imbrifero e nemmeno all’allacciamento effettivo alla
canalizzazione (TF 2P.133/2004 del 7.3.2005, c. 4.3). Trattandosi di un
debito personale, il contributo provvisorio è dovuto da colui che, in base alle
risultanze del RF, risulta essere proprietario del fondo al momento della
pubblicazione del prospetto (RDAT II-1994 no. 26 in fine; RtiD II-2007 no. 33c).
Nella fattispecie il prospetto dei contributi è stato pubblicato nel periodo
dal 1°.6 al 2.7.2012. La ricorrente era già proprietaria del mapp. no. 3824, fondo
assegnato alla zona edificabile ed ubicato entro il perimetro del PGS di __________
nel bacino imbrifero H (cfr. estratto del piano PGS). Perciò le condizioni di
assoggettamento sono palesemente adempiute.
Per il resto si rileva che questo Tribunale è competente a statuire sul
prospetto dei contributi (art. 104 cpv. 1 LALIA). Viceversa non è certamente
suo compito sindacare l’operato del Comune, specie la questione se e quando
prelevare i contributi di costruzione.
7.
7.1. La ricorrente rimprovera
al Municipio di non aver chiarito il motivo per cui ha applicato un’aliquota del
2.45%, inferiore cioè a quella applicata nella precedente procedura di prelievo
(3%). Lo stesso dicasi per quanto riguarda i costi effettivi posti alla base
del prelievo ed in particolare la questione se si riferiscano ad opere già
eseguite o da eseguire; essa ne contesta inoltre l’ammontare.
Tali censure sono prive di fondamento.
7.2. La percentuale di prelievo è determinata dal rapporto tra il costo
preventivato delle opere a carico dei privati e il valore globale di stima dei
fondi compresi nel perimetro del PGS al momento della pubblicazione del
prospetto.
Il Municipio, per determinare l’aliquota da applicare, ha preso in considerazione
il valore globale di stima dei fondi inclusi nel comprensorio al momento della
pubblicazione del prospetto (fr. 671'031'756.40) e l’incremento delle stime nei
prossimi 10 anni (fr. 72'934’854.00) determinato dal confronto tra il valore
stabilito con la revisione generale delle stime immobiliari entrata in vigore il
1°.1.2005 e quello vigente al momento della pubblicazione del prospetto; ne è
risultato un valore di stima complessivo di fr. 743'966'610.40. Il rapporto tra
i costi a carico dei privati (fr. 18'428'310.60) e il suddetto valore di stima ha
determinato la quota di prelievo del 2.45% (cfr. scheda “riassunto costi delle
opere, prelievo dei contributi, evoluzione delle stime” del 25.5.2012; decisione
impugnata del’11.9.2012, p. 3 e 4, pti 7 e 9.6).
7.3. Come si evince dalla documentazione prodotta agli atti, la spesa
determinante si compone degli oneri per la costruzione delle opere di
smaltimento delle acque: essa contempla, in particolare, i costi effettivi
delle opere già realizzate (fr. 22'283'619.25) ed il preventivo dei costi delle
opere da realizzare (fr. 16’907250.-) dal quale sono stati dedotti i sussidi
cantonali e federali (cfr. in particolare scheda “ricapitolazione costi,
sussidi e contributi diversi” del 30.4.2012). Gli importi a consuntivo sono
stati verificati dalla Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del
suolo e quindi non vi è motivo di dubitare della loro attendibilità. I costi
preventivi totali sono stati votati dal legislativo nell’ambito dell’adozione
del PGS durate la seduta del 16.4.1996, ed approvati dal dipartimento in data
11.9.1997. Considerato che gli atti correlati sono pubblici e consultabili
presso la cancelleria comunale (art. 42 cpv. 2, 55 cpv. 1, 74, 105 cpv. 4 e 5
LOC), i suoi contenuti, ed in particolare le opere ed il piano finanziario,
avrebbero dovuto essere contestati, semmai, impugnando la risoluzione con la
quale il Consiglio Comunale ha adottato il PGS nelle forme ed entro i termini
sanciti dagli art. 208 ss LOC (art. 124 let. a LALIA; Scolari, tasse e
contributi di miglioria, vol. 10 collana blu CFPG 2005, no. 321 ad art. 96 LALIA; TF 2P.421/1997 del 5.10.1998). In questa sede il PGS non è più sindacabile.
8. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie sono addebitate a seconda dell’esito della lite e del grado di soccombenza delle parti (art. 104 cpv. 2 LALIA, art. 28 e 31 vLPamm, ancora applicabile al procedimento in esame in virtù della norma transitoria di cui all’art. 113 della nuova LPAmm entrata in vigore il 1°.3.2014). Nella fattispecie, visto l’esito del ricorso, le spese sono poste a carico della ricorrente in quanto soccombente. Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamati gli art. 96 e ss LALIA
dichiara
e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 800.- sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente la segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Annalisa Butti