Incarto n.
30.2013.4

 

 

Lugano

16 giugno 2014

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale di espropriazione

 

 

 

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Bruno Buzzini

ing. Paolo Barberis

segretario giudiziario

Enzo Barenco

 

 

statuendo sul ricorso presentato in data 24 marzo 2013 da

 

 

RI 1

 

 

contro

 

la decisione su reclamo emessa il 6 marzo 2013 dal Municipio di __________ nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti i lavori di rinforzo e parziale allargamento di Via __________ a __________,

relativamente al mapp. no. 2491 RFD __________,

 

 

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

 

considerato                     in fatto e in diritto

 

1.           1.1. Il Municipio di __________ ha deciso, nel 2009, di eseguire i lavori di rinforzo e allargamento di Via __________; perciò ha licenziato il messaggio no. 20/2009 richiedente un credito d’opera urgente di fr. 156'000.- e proponente il prelievo di contributi di miglioria per l’intervento stradale nella misura del 70% della spesa. Il messaggio è stato approvato dal Consiglio comunale con risoluzione del 9.11.2009 cresciuta incontestata in giudicato.

1.2. In applicazione della Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990 (LCM), il Municipio di __________ ha dato inizio alla procedura di prelievo di contributi pubblicando il prospetto nel periodo dall’8.10 al 6.11.2012 previo invio di un avviso personale ai contribuenti.
RI 1, quale proprietario del mapp. no. 2491, è stato assoggettato al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 4'249.75.
Non condividendo l’imposizione, il proprietario ha dapprima impugnato il prospetto mediante reclamo, che il Municipio ha respinto con decisione del 6.3.2013, e quindi interposto il ricorso in esame del 24.3.2013 nel quale ha chiesto l’annullamento del contributo per sé e per gli altri proprietari interessati dal prospetto. Il Municipio di __________, con risposta del 21.6.2013, ha postulato la reiezione del gravame. Terminato lo scambio di allegati, le parti hanno presenziato all’udienza di conciliazione svoltasi il 21.3.2014 con esito negativo, e ad un sopralluogo esperito in data 15.5.2014.


2.           La competenza del Tribunale di espropriazione a statuire sui ricorsi in tema di contributi di miglioria è data dall’art. 13 cpv. 2 LCM. Il ricorso in esame, presentato tempestivamente dal proprietario imposto, legittimato a ricorrere (art. 5 LCM e 43 LPamm), è ricevibile in ordine.


3.           I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM). Danno luogo a contributo le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni, le opere di premunizione e bonifica, e le ricomposizioni particellari (art. 3 cpv. 1 LCM). Un vantaggio particolare è presunto specialmente (art. 4 cpv. 1 LCM): quando l’opera serve ad urbanizzare i fondi o a migliorare l’urbanizzazione secondo uno standard minimo (let. a), quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi, tenuto conto della loro destinazione (let. b), quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (let. c).
Sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali o di altri diritti, compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio particolare (art. 5 cpv. 1 LCM). La quota a carico dei proprietari è stabilita nel piano di finanziamento; per le opere di urbanizzazione generale non può essere inferiore al 30% né superiore al 60%, e per le opere di urbanizzazione particolare inferiore al 70% della spesa determinante; per le altre opere è fissata in base al vantaggio particolare presumibile (art. 7 LCM). La quota è ripartita tra gli interessati in funzione del vantaggio particolare (art. 8 cpv. 1 LCM). I beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM).
In materia di contributi di miglioria l’ente pubblico gode di un ampio margine di autonomia. Pertanto i criteri d’imposizione potranno essere censurati solamente se conducono a risultati tanto insostenibili da costituire un abuso o un eccesso del potere di apprezzamento (RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).


4.           Le motivazioni che hanno indotto il Municipio di __________ ad eseguire l’opera imposta risultano dal messaggio 20/2009. In esso è spiegato che le strade della collina, ove vige un limite di carico di 3.5 tonnellate, in origine erano state concepite per fini agricoli. Sebbene le zone servite abbiano conosciuto, con il passare degli anni, un importante sviluppo edilizio, i manufatti portanti delle strade hanno conservato, per la gran parte, le loro caratteristiche originali: si tratta cioè di muraglioni di sostegno costruiti a secco e con materiale di riempimento di dubbia consistenza. Questo è il caso anche per Via __________, una strada a fondo cieco, definita nel PR di servizio ad orientamento pedonale, che offre accesso ad una zona edificata a destinazione residenziale estensiva R2, e grosso modo segna il confine rispetto al soprastante territorio boschivo (cfr. piano viario e piano delle zone). Come ancora si legge nel messaggio, già in passato si sono verificati lievi cedimenti del campo stradale, ma il cantiere privato sul mapp. no. 2663 (recte 2563), ubicato all’inizio di Via __________, ha messo in evidenza tutta la fragilità della strada. Perciò, approfittando di quel cantiere, il Municipio ha deciso di procedere d’urgenza al consolidamento del campo stradale con un muro di sostegno a valle, così cogliendo l’occasione per aumentare il carico di transito possibile e, nel contempo, per allargare la carreggiata delimitandola con un guard rail.
Il primo tratto del muro (ca. 15 ml) è stato realizzato dal proprietario del mapp. no. 2563 con una partecipazione finanziaria del Comune di fr. 5'000.-, la parte restante dall’ente pubblico (cfr. MM cit; verbale del 15.5.2014; documentazione fotografica).
L’opera, seppur limitata in lunghezza al tratto iniziale della strada, ha influito sull’agibilità e la qualità di percorrenza, oltre che sulla sicurezza per la circolazione. Di conseguenza ha migliorato l’urbanizzazione delle proprietà servite conferendo loro un vantaggio particolare (art. 4 LCM). Tra queste si annovera anche la proprietà del ricorrente al mapp. no. 2491, fondo edificato ubicato a monte della parte finale di Via __________, la quale rappresenta la sua unica via di accesso veicolare.


5.           Secondo il ricorrente il MM 20/2009 contiene varie inesattezze che avrebbero fuorviato il Consiglio comunale. Egli sostiene che Via __________ non ha mai dato segni di cedimento nonostante il Comune non abbia mai eseguito regolari manutenzioni. In realtà i lavori stradali sono da imputare unicamente al permesso di costruzione rilasciato dal Municipio per la nuova casa al mapp. no. 2563, e specialmente al successivo cantiere che ha provocato una vera e propria voragine sotto la strada. L’opera eseguita ed imposta rappresenta quindi, di fatto, un semplice intervento di manutenzione.
Le censure di cui si avvale il ricorrente tendono sostanzialmente a contestare il principio stesso dell’imposizione, trascurando tuttavia che il quesito sfugge al sindacato di questo Tribunale, il quale è competente a statuire unicamente sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM). Come già indicato, il prelievo di contributi di miglioria per opere che procurano vantaggi particolari è obbligatorio (art. 1 cpv. 1 LCM). Il Municipio non può prescindere dall’imposizione – neppure con l’accordo del Consiglio Comunale (RDAT I-1992 no. 50) – se non con il consenso del Consiglio di Stato ed a condizione che il finanziamento dell’opera sia adeguatamente garantito da altri tributi (art. 1 cpv. 2 LCM). Pertanto, quando il Municipio intende avanzare una domanda di credito per l’attuazione di un’opera pubblica, è tenuto ad esaminare se questa procura vantaggi particolari ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 LCM: nell’affermativa, oltre a sollecitare il credito di costruzione, dovrà proporre al legislativo di fissare anche la percentuale di prelievo (cfr. RDAT II-2001 no. 44 c. 3.1). Spetta infatti a quest’ultimo – nel quadro della competenza espressamente attribuitagli di approvare i progetti per l’esecuzione di opere pubbliche e di accordare i necessari crediti (art. 13 cpv. 1 let. g LOC) – stabilire il principio del prelievo, la natura dell’urbanizzazione e la quota imponibile (RDAT II-1998 no. 29 c. 4b). Eventuali obiezioni contro la risoluzione del Consiglio comunale sono da inoltrare, se del caso, nelle forme ed entro i termini stabiliti dagli art. 208 ss LOC. Per giurisprudenza invalsa, nell’ambito della successiva procedura d’imposizione essa non può essere rimessa in discussione: le relative censure sono quindi considerate irricevibili (RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b; RtiD II-2005 no. 26).
Nella fattispecie la Commissione edilizia del Consiglio comunale ha aderito alle osservazioni esposte dal Municipio, e lo stesso ha fatto la Commissione della gestione, peraltro partendo dal presupposto che i contributi di miglioria saranno prelevati sia per l’opera di consolidamento urgente, sia per quelle future sulla parte rimanente di Via __________ (cfr. relativi rapporti del 8/15.9.2009). In definitiva il MM 20/2009 è stato approvato a larga maggioranza e nulla permette di ritenere che i membri di quei consessi siano stati fuorviati o non fossero consapevoli dell’oggetto della votazione. In ogni caso, le critiche mosse dal ricorrente al messaggio e, in senso lato, all’operato del Municipio, rispettivamente al principio dell’imponibilità dell’opera ed alla sua natura, avrebbero dovuto essere sollevate impugnando tempestivamente la risoluzione legislativa del 9.11.2009. In questa sede il Tribunale non può che constatarne l’irricevibilità siccome tardive.


6.           Il ricorrente, senza entrare nel merito del prospetto, sostiene inoltre che gli abitanti, nessuno dei quali è mai stato interpellato prima dell’emissione dei contributi, non hanno tratto alcun vantaggio particolare dall’opera. Vero è che il segmento stradale era già transitabile senza difficoltà di sorta e reggeva carichi maggiori delle 3.5 tonnellate; inoltre non è più garantito il servizio del camion dei rifiuti perché al termine della strada non vi è spazio sufficiente per girare il mezzo.
Anzitutto, per quanto riguarda l’asserito mancato coinvolgimento degli abitanti, si rinvia a quanto rilevato nel considerando precedente. La risoluzione del Consiglio comunale è stata pubblicata all’albo comunale con l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso come previsto dall’art. 74 LOC. Il Municipio non era tenuto a notificarne una copia ai privati poiché la legge non istituisce un tale obbligo per l’ente pubblico: la pubblicazione avviene infatti a scopi divulgativi e affinché possano essere esercitati il diritto di ricorso e di referendum (art. 74 LOC); è compito dei privati, in virtù di un dovere di diligenza, tenersi informati in merito alle decisioni degli organi comunali. A quel momento nulla impediva agli interessati di assumere, presso la cancelleria o l’ufficio tecnico comunale, tutte le informazioni necessarie riguardo l’opera decisa, i costi preventivati e le modalità di finanziamento, e di eventualmente impugnare mediante ricorso la risoluzione legislativa (art. 208 ss LOC).
Per il resto le argomentazioni svolte dal ricorrente non sovvertono la presunzione del vantaggio particolare poiché sono generiche e traducono opinioni soggettive quando invece il beneficio dev’essere valutato secondo criteri oggettivi. Ora, al di là del fatto che i cedimenti della strada, di cui riferisce il Municipio, sono documentati da scatti fotografici, la transitabilità pregressa (ed indiscussa) non neutralizza il beneficio generato dall’opera. Quest’ultima è stata realizzata compatibilmente con la situazione dei luoghi e, seppur circoscritta, ha raggiunto lo scopo di migliorare concretamente lo stato della carreggiata e la viabilità. Infine, nella misura in cui è estesa anche a “tutti gli abitanti interessati dal prospetto” la domanda di “non dover pagare” contributi è improponibile. Il ricorrente non dispone infatti delle necessarie procure per agire in nome di altri contribuenti e può vantare un interesse legittimo (art. 43 Lpamm) solamente per il proprio fondo. Di conseguenza il ricorso è respinto.


7.           La tassa di giustizia e le spese sono addebitate a seconda dell’esito della lite e del grado di soccombenza delle parti (art. 23 LCM, art. 28 e 31 LPamm). Nella fattispecie, visto l’esito del ricorso, le spese sono poste a carico del ricorrente in quanto soccombente. Non si assegnano ripetibili.


 

 

per questi motivi

richiamata                       la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

 

 

dichiara

e pronuncia           1.     Il ricorso è respinto.

                                       

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

                                       

                                3.     Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

                                       

                                4.     Intimazione a:

 

-

-

 

 

 

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                           Il segretario giudiziario

 

 

Margherita De Morpurgo                                                         Enzo Barenco