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Incarto n.
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Lugano 16 giugno 2014 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
arch. Bruno Buzzini ing. Paolo Barberis |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 24 marzo 2013 da
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RI 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emessa il 6 marzo 2013 dal Municipio di __________ nell'ambito
della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti i lavori
di rinforzo e parziale allargamento di Via __________ a __________,
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Il Municipio di __________ ha
deciso, nel 2009, di eseguire i lavori di rinforzo e allargamento di Via __________;
perciò ha licenziato il messaggio no. 20/2009 richiedente un credito d’opera
urgente di fr. 156'000.- e proponente il prelievo di contributi di miglioria
per l’intervento stradale nella misura del 70% della spesa. Il messaggio è
stato approvato dal Consiglio comunale con risoluzione del 9.11.2009 cresciuta
incontestata in giudicato.
1.2. In applicazione della Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
(LCM), il Municipio di __________ ha dato inizio alla procedura di prelievo di
contributi pubblicando il prospetto nel periodo dall’8.10 al 6.11.2012 previo
invio di un avviso personale ai contribuenti.
RI 1, quale proprietario del mapp. no. 2491, è stato assoggettato al pagamento
di un contributo di miglioria di fr. 4'249.75.
Non condividendo l’imposizione, il proprietario ha dapprima impugnato il
prospetto mediante reclamo, che il Municipio ha respinto con decisione del 6.3.2013,
e quindi interposto il ricorso in esame del 24.3.2013 nel quale ha chiesto l’annullamento
del contributo per sé e per gli altri proprietari interessati dal prospetto. Il
Municipio di __________, con risposta del 21.6.2013, ha postulato la reiezione
del gravame. Terminato lo scambio di allegati, le parti hanno presenziato all’udienza
di conciliazione svoltasi il 21.3.2014 con esito negativo, e ad un sopralluogo esperito
in data 15.5.2014.
2.
La competenza del Tribunale di
espropriazione a statuire sui ricorsi in tema di contributi di miglioria è data
dall’art. 13 cpv. 2 LCM. Il ricorso in esame, presentato tempestivamente dal
proprietario imposto, legittimato a ricorrere (art. 5 LCM e 43 LPamm), è
ricevibile in ordine.
3.
I Comuni sono tenuti a prelevare
contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un
vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM). Danno luogo a contributo le opere di
urbanizzazione generale e particolare dei terreni, le opere di premunizione e
bonifica, e le ricomposizioni particellari (art. 3 cpv. 1 LCM). Un vantaggio
particolare è presunto specialmente (art. 4 cpv. 1 LCM): quando l’opera serve
ad urbanizzare i fondi o a migliorare l’urbanizzazione secondo uno standard
minimo (let. a), quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza,
l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi, tenuto conto della
loro destinazione (let. b), quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri
(let. c).
Sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali o di altri diritti,
compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio particolare
(art. 5 cpv. 1 LCM). La quota a carico dei proprietari è stabilita nel piano di
finanziamento; per le opere di urbanizzazione generale non può essere inferiore
al 30% né superiore al 60%, e per le opere di urbanizzazione particolare
inferiore al 70% della spesa determinante; per le altre opere è fissata in base
al vantaggio particolare presumibile (art. 7 LCM). La quota è ripartita tra gli
interessati in funzione del vantaggio particolare (art. 8 cpv. 1 LCM). I beni
imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro con l’eventuale
suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM).
In materia di contributi di miglioria l’ente pubblico gode di un ampio margine
di autonomia. Pertanto i criteri d’imposizione potranno essere censurati
solamente se conducono a risultati tanto insostenibili da costituire un abuso o
un eccesso del potere di apprezzamento (RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4,
I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
4.
Le motivazioni che hanno indotto
il Municipio di __________ ad eseguire l’opera imposta risultano dal messaggio
20/2009. In esso è spiegato che le strade della collina, ove vige un limite di
carico di 3.5 tonnellate, in origine erano state concepite per fini agricoli.
Sebbene le zone servite abbiano conosciuto, con il passare degli anni, un
importante sviluppo edilizio, i manufatti portanti delle strade hanno conservato,
per la gran parte, le loro caratteristiche originali: si tratta cioè di muraglioni
di sostegno costruiti a secco e con materiale di riempimento di dubbia
consistenza. Questo è il caso anche per Via __________, una strada a fondo
cieco, definita nel PR di servizio ad orientamento pedonale, che offre
accesso ad una zona edificata a destinazione residenziale estensiva R2, e
grosso modo segna il confine rispetto al soprastante territorio boschivo (cfr.
piano viario e piano delle zone). Come ancora si legge nel messaggio, già in
passato si sono verificati lievi cedimenti del campo stradale, ma il cantiere privato
sul mapp. no. 2663 (recte 2563), ubicato all’inizio di Via __________, ha messo
in evidenza tutta la fragilità della strada. Perciò, approfittando di quel
cantiere, il Municipio ha deciso di procedere d’urgenza al consolidamento del
campo stradale con un muro di sostegno a valle, così cogliendo l’occasione per aumentare
il carico di transito possibile e, nel contempo, per allargare la carreggiata delimitandola
con un guard rail.
Il primo tratto del muro (ca. 15 ml) è stato realizzato dal proprietario del
mapp. no. 2563 con una partecipazione finanziaria del Comune di fr. 5'000.-, la
parte restante dall’ente pubblico (cfr. MM cit; verbale del 15.5.2014;
documentazione fotografica).
L’opera, seppur limitata in lunghezza al tratto iniziale della strada, ha influito
sull’agibilità e la qualità di percorrenza, oltre che sulla sicurezza per la
circolazione. Di conseguenza ha migliorato l’urbanizzazione delle proprietà
servite conferendo loro un vantaggio particolare (art. 4 LCM). Tra queste si
annovera anche la proprietà del ricorrente al mapp. no. 2491, fondo edificato
ubicato a monte della parte finale di Via __________, la quale rappresenta la
sua unica via di accesso veicolare.
5.
Secondo il ricorrente il MM
20/2009 contiene varie inesattezze che avrebbero fuorviato il Consiglio
comunale. Egli sostiene che Via __________ non ha mai dato segni di cedimento
nonostante il Comune non abbia mai eseguito regolari manutenzioni. In realtà i
lavori stradali sono da imputare unicamente al permesso di costruzione rilasciato
dal Municipio per la nuova casa al mapp. no. 2563, e specialmente al successivo
cantiere che ha provocato una vera e propria voragine sotto la strada. L’opera eseguita
ed imposta rappresenta quindi, di fatto, un semplice intervento di manutenzione.
Le censure di cui si avvale il ricorrente tendono sostanzialmente a contestare
il principio stesso dell’imposizione, trascurando tuttavia che il quesito sfugge
al sindacato di questo Tribunale, il quale è competente a statuire unicamente
sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM). Come già indicato, il
prelievo di contributi di miglioria per opere che procurano vantaggi
particolari è obbligatorio (art. 1 cpv. 1 LCM). Il Municipio non può
prescindere dall’imposizione – neppure con l’accordo del Consiglio Comunale (RDAT
I-1992 no. 50) – se non con il consenso del Consiglio di Stato ed a condizione
che il finanziamento dell’opera sia adeguatamente garantito da altri tributi
(art. 1 cpv. 2 LCM). Pertanto, quando il Municipio intende avanzare una domanda
di credito per l’attuazione di un’opera pubblica, è tenuto ad esaminare se
questa procura vantaggi particolari ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 LCM:
nell’affermativa, oltre a sollecitare il credito di costruzione, dovrà proporre
al legislativo di fissare anche la percentuale di prelievo (cfr. RDAT
II-2001 no. 44 c. 3.1). Spetta infatti a quest’ultimo – nel quadro della
competenza espressamente attribuitagli di approvare i progetti per l’esecuzione
di opere pubbliche e di accordare i necessari crediti (art. 13 cpv. 1 let. g
LOC) – stabilire il principio del prelievo, la natura dell’urbanizzazione e la
quota imponibile (RDAT II-1998 no. 29 c. 4b). Eventuali obiezioni contro
la risoluzione del Consiglio comunale sono da inoltrare, se del caso, nelle
forme ed entro i termini stabiliti dagli art. 208 ss LOC. Per giurisprudenza
invalsa, nell’ambito della successiva procedura d’imposizione essa non può
essere rimessa in discussione: le relative censure sono quindi considerate irricevibili
(RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b; RtiD II-2005
no. 26).
Nella fattispecie la Commissione edilizia del Consiglio comunale ha aderito
alle osservazioni esposte dal Municipio, e lo stesso ha fatto la Commissione
della gestione, peraltro partendo dal presupposto che i contributi di miglioria
saranno prelevati sia per l’opera di consolidamento urgente, sia per quelle
future sulla parte rimanente di Via __________ (cfr. relativi rapporti del
8/15.9.2009). In definitiva il MM 20/2009 è stato approvato a larga maggioranza
e nulla permette di ritenere che i membri di quei consessi siano stati fuorviati
o non fossero consapevoli dell’oggetto della votazione. In ogni caso, le
critiche mosse dal ricorrente al messaggio e, in senso lato, all’operato del
Municipio, rispettivamente al principio dell’imponibilità dell’opera ed alla
sua natura, avrebbero dovuto essere sollevate impugnando tempestivamente la
risoluzione legislativa del 9.11.2009. In questa sede il Tribunale non può che
constatarne l’irricevibilità siccome tardive.
6.
Il ricorrente, senza entrare nel
merito del prospetto, sostiene inoltre che gli abitanti, nessuno dei quali è
mai stato interpellato prima dell’emissione dei contributi, non hanno tratto
alcun vantaggio particolare dall’opera. Vero è che il segmento stradale era già
transitabile senza difficoltà di sorta e reggeva carichi maggiori delle 3.5
tonnellate; inoltre non è più garantito il servizio del camion dei rifiuti perché
al termine della strada non vi è spazio sufficiente per girare il mezzo.
Anzitutto, per quanto riguarda l’asserito mancato coinvolgimento degli
abitanti, si rinvia a quanto rilevato nel considerando precedente. La
risoluzione del Consiglio comunale è stata pubblicata all’albo comunale con
l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso come previsto dall’art. 74
LOC. Il Municipio non era tenuto a notificarne una copia ai privati poiché la
legge non istituisce un tale obbligo per l’ente pubblico: la pubblicazione
avviene infatti a scopi divulgativi e affinché possano essere esercitati il
diritto di ricorso e di referendum (art. 74 LOC); è compito dei privati, in
virtù di un dovere di diligenza, tenersi informati in merito alle decisioni
degli organi comunali. A quel momento nulla impediva agli interessati di assumere,
presso la cancelleria o l’ufficio tecnico comunale, tutte le informazioni
necessarie riguardo l’opera decisa, i costi preventivati e le modalità di
finanziamento, e di eventualmente impugnare mediante ricorso la risoluzione
legislativa (art. 208 ss LOC).
Per il resto le argomentazioni svolte dal ricorrente non sovvertono la
presunzione del vantaggio particolare poiché sono generiche e traducono
opinioni soggettive quando invece il beneficio dev’essere valutato secondo
criteri oggettivi. Ora, al di là del fatto che i cedimenti della strada, di cui
riferisce il Municipio, sono documentati da scatti fotografici, la
transitabilità pregressa (ed indiscussa) non neutralizza il beneficio generato
dall’opera. Quest’ultima è stata realizzata compatibilmente con la situazione
dei luoghi e, seppur circoscritta, ha raggiunto lo scopo di migliorare
concretamente lo stato della carreggiata e la viabilità. Infine, nella misura
in cui è estesa anche a “tutti gli abitanti interessati dal prospetto” la
domanda di “non dover pagare” contributi è improponibile. Il ricorrente non
dispone infatti delle necessarie procure per agire in nome di altri
contribuenti e può vantare un interesse legittimo (art. 43 Lpamm) solamente per
il proprio fondo. Di conseguenza il ricorso è respinto.
7.
La tassa di giustizia e le spese
sono addebitate a seconda dell’esito della lite e del grado di soccombenza
delle parti (art. 23 LCM, art. 28 e 31 LPamm). Nella fattispecie, visto l’esito
del ricorso, le spese sono poste a carico del ricorrente in quanto soccombente.
Non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco