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Incarto n.
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Lugano 23 aprile 2015 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
arch. Ernesto Bolliger arch. Brenno Borradori |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 12 novembre 2014 da
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RI 1
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contro |
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la
decisione su reclamo 16 ottobre 2014 del Municipio di __________ nell'ambito
della procedura di imposizione di contributi di costruzione per opere di
canalizzazione e depurazione delle acque,
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Nel corso della seduta del
4.10.1993 il Consiglio Comunale di __________ ha adottato il Piano generale di
smaltimento delle acque (PGS), il quale ha ottenuto l’approvazione del Dipartimento
competente in data 14.4.1994.
1.2. Con messaggio del 4.6.2013 (no. 16/2013) il Municipio di __________ ha
proposto al Consiglio comunale il prelievo di contributi di costruzione provvisori
per le opere di canalizzazione e depurazione delle acque in ragione del 70%
della spesa e con un’aliquota del 1.46%. Tale messaggio è stato approvato con risoluzione
legislativa del 30.9.2013.
A norma degli art. 96 ss della Legge d’applicazione della legge federale contro
l’inquinamento delle acque (LALIA), il Municipio ha quindi avviato la procedura
di prelievo dei contributi pubblicando il prospetto nel periodo dal 5.5. al
5.6.2014 previo invio di un avviso personale ai contribuenti.
RI 1 sono proprietari, in ragione di ½ ciascuno, del mapp. no. 4098, ed in tale
veste sono stati assoggettati al pagamento di un contributo di costruzione
complessivo di fr. 4'693.10.
Non condividendo l’imposizione i proprietari hanno interposto reclamo contro il
prospetto, che il Municipio ha respinto con decisione 16.10.2014.
Da ciò il ricorso in esame nel quale i proprietari, ribadendo le obiezioni precedentemente
sollevate, hanno contestato le basi di calcolo del contributo. Con risposta del
14.1.2015 il Municipio ha chiesto la reiezione del gravame. Terminato lo
scambio di allegati, all’udienza del 14.4.2015 le parti hanno integralmente
confermato le rispettive posizioni.
2.
La competenza del Tribunale di
espropriazione a statuire sui contributi di costruzione per opere di
canalizzazione e depurazione delle acque è data dall’art. 104 cpv. 1 LALIA.
Il ricorso in esame, presentato tempestivamente dai proprietari imposti, legittimati
a ricorrere (art. 97 LALIA; art. 65 LPamm), è ricevibile in ordine.
3.
3.1. Il Comune deve imporre
contributi di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali e per la
partecipazione a quella degli impianti consortili di evacuazione delle acque
(art. 55 let. c, 96 cpv. 1 LALIA). L’ammontare complessivo dei contributi a
carico dei privati non può essere inferiore al 60% né superiore all’80% del
costo effettivo. La percentuale è decisa dal legislativo comunale (art. 96 cpv.
2 LALIA), mentre al Municipio compete la delimitazione del comprensorio
d’imposizione (art. 98 LALIA), il calcolo ed il prelievo dei contributi.
La legge conosce tre tipi di contributo di costruzione: quello provvisorio
(art. 99 LALIA), quello definitivo (art. 99a LALIA) e quello supplementare
(art. 100 LALIA). Il contributo provvisorio, calcolato sulla base del
preventivo, ed il contributo definitivo, fondato invece sul consuntivo, non
possono superare il 3% del valore di stima.
Il Comune può prelevare più contributi provvisori, ritenuto che la somma dei
singoli contributi non può superare il 3% del valore di stima in vigore al
momento dell’ultima pubblicazione del prospetto; esso deve inoltre adeguare il
contributo provvisorio qualora il fondo subisca un incremento del valore di
stima a seguito di nuova edificazione, di trasformazione o riattazione di un
edificio (art. 99 cpv. 2, 2a LALIA; Messaggio del Consiglio di Stato no.
5090 del 20.2.2001 per la modifica degli art. 99 e 100 LALIA nonché successivo Rapporto
del 23.5.2001).
3.2. Come si evince dagli atti, la procedura in oggetto è intesa al prelievo di
contributi provvisori (2a emissione) ai fini di un aggiornamento conseguente
all’entrata in vigore della revisione generale delle stime immobiliari il
1°.1.2005 e del nuovo piano regolatore comunale il 9.7.2008 (cfr. MM 16/2013). Il
contributo è fondato sul costo totale delle opere di fr. 25'833'855.10, importo
che è al netto dei sussidi e comprende i costi per le opere già eseguite e da
eseguire. Tenuto conto del valore di stima complessivo della sostanza immobiliare
di fr. 1'150'635'209.- e conformemente a quanto deciso dal Consiglio comunale,
il Municipio ha stabilito i contributi nella misura del 70% dei costi ed ha applicato
un’aliquota del 1.46% del valore di stima dei fondi inclusi nel comprensorio
imposto; ha inoltre dedotto, considerandoli quali acconti, i contributi già versati
in passato dai proprietari nel contesto di una procedura di prelievo risalente
al 1986.
I suddetti parametri di calcolo sono serviti anche per definire l’onere a
carico del mapp. no. 4098, terreno edificato situato in zona edificabile, entro
il perimetro del PGS, e quindi assoggettabile al contributo di costruzione.
4.
4.1. I ricorrenti contestano i
costi delle opere in base ai quali sono stati calcolati i contributi poiché
sono comprensivi delle spese riguardanti opere eseguite prima ancora che essi
acquistassero il mapp. no. 4098, e delle quali non hanno quindi mai usufruito. A
loro avviso, visto che secondo l’art. 99 LALIA il contributo provvisorio dev’essere
calcolato sulla base del costo preventivo, l’inclusione di costi passati è
arbitraria siccome priva di base legale.
4.2. I contributi di
costruzione provvisori sono percepiti per l’insieme delle opere previste dal
PGS prima della conclusione dei lavori onde consentirne il finanziamento e
permettere all’ente pubblico di adempiere il suo obbligo di urbanizzare (art.
19 cpv. 2 LPT e 36 cpv. 2 LSt). A tal fine l’autorità comunale ha la facoltà di
prelevare i contributi a seconda dell’esecuzione e della messa in funzione dei
singoli impianti (art. 106 cpv. 1 LALIA; art. 8 cpv. 3 DELALIA), ma l’obbligo
contributivo poggia sul finanziamento globale della rete, considerata come
un’opera unica, perché è solo nel suo complesso che essa avvantaggia il contribuente
(cfr. Rapporto del 13.3.1975 per la nuova legge di applicazione della
Legge ferale sulla protezione delle acque, in RVGC 1975, p. 1168; RDAT
II-1998 no. 33 c. 2bb; RtiD I-2005 no. 33).
Posto tale principio, bisogna tener conto che molto tempo
può passare tra la costruzione e la messa in funzione delle singole tratte
dell’impianto ed il momento in cui vengono fissati i contributi. Di
conseguenza, qualora la riscossione non sia effettuata a tappe, è possibile che
essi inglobino anche costi per opere remote. Anzi, ciò è espressamente ammesso
dall’art. 133 cpv. 4 LALIA, norma che consente ai Comuni di imporre
retroattivamente contributi per opere o parti di opere eseguite dopo il
31.12.1968 sulla base di un PGS approvato dall’autorità competente, sempreché
non siano già state imposte. Secondo la giurisprudenza tale modo di procedere
non implica una limitazione della sicurezza del diritto poiché i proprietari di immobili devono sapere che
i Comuni, dall’entrata in vigore della LALIA, sono tenuti per legge a prelevare
contributi per finanziare (fino ad una determinata quota) i loro impianti di
evacuazione e di depurazione delle acque. Essi non possono quindi ignorare gli
obblighi che la legge stessa prevede nei loro confronti, specie quello di
corrispondere i contributi per compensare i costi sostenuti dall’ente pubblico
(RtiD I-2005 no. 33; cfr. anche TRAM 52.2011.150 del
23.8.2012 c.3.1-3.2). Di conseguenza la contestazione dev’essere respinta.
5.
5.1. I ricorrenti contestano inoltre
che gli importi pagati con la prima emissione del 1986 siano considerati e
trattati come acconti: essi ritengono che tale modo di procedere sia privo di
base legale.
5.2. Secondo la giurisprudenza qualora il Comune, come in concreto, proceda al
prelievo di un secondo contributo provvisorio, nel fissarne l’ammontare deve
tener conto dell’importo già versato in precedenza, eventualmente anche da un
altro proprietario (TF 2C_967/2012 del 18.1.2013 c. 5.2.4).
Il mapp. no. 4098 è frutto del frazionamento dell’originario mapp. no. 2044 e
di una successiva rettifica di confini con il mapp. no. 2043 (cfr. doc. 20,
21), particelle entrambe assoggettate al prelievo di contributi di miglioria
nel 1986.
Il contributo a carico del mapp. no. 4098 è stato calcolato in base al valore
ufficiale di stima del fondo, riportato nel registro fondiario, ed ammonta a
fr. 5'288.60. Da questo importo il Municipio ha dedotto fr. 595.50, somma
derivante dalla suddivisione dei contributi versati nel 1986 dai proprietari
dei mapp. no. 2044 e 2043 proporzionalmente ai rispettivi valori di stima
vigenti al momento del frazionamento e della rettifica dei confini (cfr. doc.
20.21, 24). Ne risulta pertanto un contributo correttamente calcolato di fr.
4'693.10. Di conseguenza la censura è priva di fondamento.
6.
Le spese di procedura sono poste a
carico dei ricorrenti in quanto soccombenti. Non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamati gli art. 96 ss LALIA,
dichiara
e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia in fr. 500.- e per spese in fr. 50.- sono a carico dei ricorrenti. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco
Distinta delle spese
Tassa di giustizia fr. 500.-
Spese diverse fr. 50.-
Totale fr. 550.-
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