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Incarto n. __________
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Lugano 2 giugno 2005 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Gianfranco Sciarini arch. Alberto Canepa |
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segretario giurista |
Alan Gianinazzi |
statuendo sul ricorso presentato in data 25/28 febbraio 2005 da
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo emessa il 16 febbraio 2005 dall'Ufficio cantonale di stima nell’ambito della revisione generale delle stime nel Comune di __________,
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relativamente al mappale no. 1295 RFD di __________, |
esperito il sopralluogo in data 25 maggio 2005,
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1.
Con decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996, entrata in vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni del Cantone.
1.2.
Con decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004, l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami scadeva il 2 settembre 2004.
1.3.
Con decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2. Per la part. no. 1295 RFD di __________, l’UCS ha esposto un valore complessivo di CHF. 304'921.-
Il reclamo interposto in data 25 febbraio 2005 da RI 1 è stato accolto dall’UCS con decisione 16 febbraio 2005, che ha apportato un correttivo del 45%, in diminuzione, sul valore del terreno eccedente, poiché parzialmente inedificabile e ha rivalutato, modificandola, la volumetria del subalterno C.
In realtà sarebbe stato decisamente più corretto indicare che il reclamo era stato parzialmente accolto, ritenuto che l’ autorità di prima istanza ha di fatto respinto la richiesta del reclamante che chiedeva una sostanziosa riduzione del valore di stima del terreno nel suo insieme, pertanto anche del terreno complementare.
3. Con ricorso del 25/28 febbraio 2005 il proprietario è insorto innanzi a questo Tribunale argomentando che l’ UCS non è entrato minimamente nel merito delle sue argomentazioni inerenti il valore del terreno complementare.
In particolare, il ricorrente sostiene che nella fattispecie sarebbero stati violati i principi di equità e proporzionalità, poiché al terreno sarebbe stato assegnato un valore base di 220.- CHF/mq come al terreno presente sul mapp. no. 3655 RFD di __________, di proprietà di suo padre, che però, a differenza del suo si trova nelle vicinanze del centro cittadino, è di facile accesso ed è vicino a tutti i servizi e alle infrastrutture più importanti. Di conseguenza chiede che venga ridotto anche il valore del terreno complementare.
4. La competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art. 37 Lst. ed il tempestivo gravame del ricorrente, proprietario dell’ oggetto stimato e destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.
5. Il Tribunale ha accertato che il valore base della zona di PR (B) dove si trova il mappale di proprietà del padre del ricorrente è in realtà di 420.- CHF/mq e che nel caso specifico il relativo valore è stato diminuito del 50%, portandolo a 210.- CHF/mq, in quanto la superficie risulta insufficiente per uno sfruttamento ideale.
Di conseguenza, le argomentazioni del ricorrente sono prive di fondamento e il ricorso deve essere respinto.
6. Giusta l’art. 38 cpv. 4 Lst. la tassa di giustizia, nella fattispecie di CHF 500.-, è posta a carico della parte soccombente, ovvero di RI 1
Per questi motivi
richiamati i disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 ed il relativo Regolamento
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e il valore ufficiale di stima del mappale no. 1295 RFD di __________ confermato come da scheda di calcolo annessa.
2. La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico di RI 1.
3. La presente decisione e definitiva.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giurista
Margherita De Morpurgo Alan Gianinazzi