|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. __________
|
Lugano 30 agosto 2005 |
Sentenza In nome |
||
|
Il Tribunale di espropriazione |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
|
e dai membri |
ing. Gianfranco Sciarini arch. Bruno Buzzini |
|
segretario giurista |
Alan Gianinazzi |
statuendo sul ricorso presentato in data 12/14 marzo 2005 da
|
|
RI 1
|
|
|
contro |
|
|
la decisione su reclamo emessa il 16 febbraio 2005 dall'Ufficio cantonale di stima nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________
|
|
|
relativamente al mappale no. 19A VM di __________, |
sentito il ricorrente in data 30 maggio 2005 presso la Casa comunale di __________,
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1.
Con decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni del Cantone.
1.2.
Con decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004, l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami scadeva il 2 settembre 2004.
1.3.
Con decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2.
2.1.
RI 1 è destinatario della decisione 1. febbraio 2004 nella quale, per l’oggetto identificato come fondo 19A VM di __________, edificio abitativo di 47 mq e sottostante terreno di pari dimensioni, l’UCS ha esposto un valore di stima complessivo di CHF 26'004.- (doc.B).
2.2.
RI 1 ha interposto reclamo in data 27 agosto 2004 (doc.C) segnalando che l’edificio ubicato sul mapp. no. 2001 RFD di __________ é di proprietà patriziale e di essere semplice beneficiario, insieme alla sorella __________, di un diritto di godimento, ritenuto che la domanda finalizzata a rivendicare la proprietà sul rustico, presentata alla fine degli anni ’80 in sede di allestimento del Registro fondiario definitivo (RFD), fu respinta con decisione del 13 febbraio 1989 (doc.H).
Pertanto, non essendo titolare di alcun diritto di proprietà e poiché a suo avviso un diritto di godimento non é configurabile come fondo ai sensi della Lst., la stima non è da esporre a suo nome, bensì da notificare al Patriziato di __________. Il reclamante ha pure contestato il reddito teorico siccome eccessivo, poiché il rustico sarebbe abitabile per soli 3-4 mesi all’anno e non per i sei considerati.
Con decisione 16 febbraio 2005 (doc.D), l’UCS ha parzialmente accolto il ricorso riducendo il volume dell’edificio A da mc 258 a mc 247, la superficie del terreno non edificabile da mq 47 a mq 45, la superficie abitabile da mq 32 a mq 31 e il reddito presunto da CHF 3'558.40 a CHF 3'281.04.
La stima complessiva è quindi stata corretta e portata a CHF 25'004.-
L’UCS si è peraltro limitato ad affermare che da un controllo presso la cancelleria comunale il mappale risulta essere di proprietà di RI 1 e __________.
2.3.
Con ricorso 12 marzo 2005 RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale di espropriazione riproponendo in toto le censure già esposte in prima sede.
3.
3.1.
La competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art. 37 Lst.
3.2.
La legittimazione a presentare reclamo e ricorso contro la decisione di stima spetta ai proprietari e ai titolari di diritti reali (art. 34 cpv. 1 e 37 cpv. 1 Lst.).
Il ricorrente, come ancora si vedrà, non compare né è individuabile a RF quale proprietario o titolare di un diritto reale (art. 972 cpv. 1 CC). Nondimeno è destinatario della decisione impugnata oltre che leso direttamente nei suoi legittimi interessi ai sensi dell’ art. 43 LPAmm., ritenuto che i valori della sostanza immobiliare, stabiliti con l’accertamento ufficiale di stima, servono quale base di calcolo per il prelievo di pubblici tributi (art. 1 Lst.).
Il gravame, peraltro tempestivo, è quindi ricevibile in ordine.
4.
4.1.
A norma dell’art. 2 cpv. 2 Lst. sono considerati fondi i beni immobili, i diritti per sé stanti e permanenti intavolati nel registro fondiario, le miniere e le quote di comproprietà di un fondo.
Nell’inquadrare il concetto di fondo la legge riprende dunque, sostanzialmente, quello sancito dall’art. 655 cpv. 2 CC puntualizzando, peraltro, che sono di pertinenza dei fondi anche le parti costitutive, gli accessori e le costruzioni mobili posate con l’intenzione di annetterle durevolmente al fondo (art. 2 cpv. 3 lett. a e b Lst.). Nel catalogo delle pertinenze si annoverano, infine, le costruzioni su fondo altrui senza un diritto di superficie per sé stante e permanente (lett. c), ossia, ad esempio, le costruzioni realizzate sulla base di accordi contrattuali non intavolati a RF oppure i diritti di precario riconducibili ad accordi a termine che consentono l’utilizzo del fondo (Messaggio 4375 del 21 febbraio 1995 concernente il progetto di nuova legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare ad art. 2; Rapporto sul messaggio del 20 settembre 1996 ad art. 2).
4.2.
I fondi sono valutati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della stima (art. 5 Lst.).
5.
5.1.
Dagli accertamenti effettuati da questo Tribunale è emerso che nel Comune di __________ non esiste alcun fondo intavolato con il numero di mappa 19A VM e che questa sigla, riportata in tutti i documenti riguardanti la procedura di stima, corrisponde in realtà al numero assegnato al rustico nell’inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili. L’edificio è contrassegnato con l’indice III sulla mappa fotogrammetrica __________ approvata il 28 ottobre 1980 e sorge sulla part. no. 2001 ubicata in località __________ di proprietà del Patriziato di __________ (cfr. scritto 19 luglio 2005 del geometra revisore ing. __________; estratto RFD).
Alla fine degli anni ’80, quando fu impiantato il RFD, RI 1 rivendicò, per sé e per gli altri eredi fu __________, la proprietà sul rustico. Tuttavia, considerato che l’intavolazione era subordinata all’esistenza di un diritto e che nel caso specifico, dichiaratamente, dagli atti della misurazione catastale la proprietà rivendicata non risultava affatto, la domanda fu respinta con decisione del 13 febbraio 1989 (doc. H pti. 1-5).
L’azione in rivendicazione davanti al giudice ordinario, fondata sull’art. 108 cpv. 3 della Legge organica patriziale del 29 gennaio 1962, espressamente riservata nella decisione medesima (doc. H pto. 6), non fu mai introdotta.
Ad oggi non si è trovato riscontro di alcuna mutazione riguardante il rustico.
Una traccia della sua presenza è data in via del tutto generica nel RFD sul foglio riferibile al mapp. no. 2001 con la semplice menzione “Stalle private 2001/I A 2001/XIX Minuta 30.09.1988” (confronta estratto).
5.2.
Ciò premesso si ha dunque che il rustico in questione non è intavolato singolarmente come fondo ai sensi dell’art. 943 cpv. 1 CC ossia né come bene immobile (art. 3 RRF), né come diritto di superficie per sé stante e permanente (art. 675, 679 CC; art. 7 RRF) e tantomeno come quota di comproprietà (art. 656 cpv. 1 CC; art. 10a RRF).
Per altro verso non risulta che il rustico sia stato costruito sul fondo del Patriziato dal ricorrente e che questi possa vantare un qualsiasi diritto dipendente da convenzioni di ordine precario a termine o da accordi contrattuali di altra natura non iscritti a RF, dal momento che, per tradizione, i rustici sono concessi in uso ai patrizi in forma di semplici permessi e godimenti disciplinati dal Regolamento patriziale che, a sua volta, rinvia sommariamente alla consuetudine (doc. H pto. 5; scritto 6 luglio 2005 dell’ Amministrazione patriziale). La nota menzione, infine, non è costitutiva di alcun diritto.
Stando a tali risultanze, il rustico non è identificabile come fondo ai sensi dell’art. 2 Lst., motivo per cui non può essere stimato individualmente bensì soltanto come parte integrante della proprietà patriziale al mapp. no. 2001 (art. 667 e 668 CC).
Ciò comporta la nullità ab initio della stima, ritenuto che già il formulario per la raccolta dei dati (art. 29 e 30 cpv. 1 Lst.) avrebbe dovuto essere trasmesso al Patriziato di __________ e non al qui ricorrente.
Di conseguenza, il ricorso è accolto con addebito delle spese processuali, di CHF 750.-, all’UCS (art. 38 cpv. 4 Lst.).
Per questi motivi
richiamati i disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 e il relativo Regolamento
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
Di conseguenza è constatata la nullità delle decisioni di stima emesse dall’UCS in data 1. febbraio 2004 e 16 febbraio 2005.
2. La tassa di giustizia, di CHF 750.-, è posta a carico dell’Ufficio cantonale di stima, Bellinzona.
3. La presente decisione é definitiva.
4. Intimazione a:
|
|
- -
|
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giurista
Margherita De Morpurgo Alan Gianinazzi