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Incarto n. __________
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Lugano 10 luglio 2006 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
arch. Bruno Buzzini ing. Gianfranco Sciarini |
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segretario giurista |
Alan Gianinazzi |
statuendo sul ricorso presentato in data 22/26 ottobre 2005 da
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo emessa il 30 settembre 2005 dall'Ufficio cantonale di stima nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,
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relativamente al mappale no. 595 RFD di __________, |
sentito il ricorrente presso il Municipio di __________ in data 20 giugno 2006,
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1.
Con decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni del Cantone.
1.2.
Con decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004, l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami scadeva il 2 settembre 2004.
1.3.
Con decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2. Per la part. no. 595 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio 2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 15'043.-.
Il reclamo interposto in data 5 agosto 2004 da RI 1, che comprendeva pure i mappali nr. 106, 136, 611 e 592 è stato parzialmente accolto dall’UCS con decisione 30 settembre 2005.
Per quanto concerne specificatamente il mapp. no. 595 il reclamo è stato respinto. L’autorità di prima istanza ha confermato la propria decisione ribadendo che i 4 mesi considerati per il calcolo del reddito sono compatibili con le reali possibilità di accesso al fondo sull’arco di un anno.
3. Con ricorso 22/26 ottobre 2005 RI 1 è insorto innanzi a questo Tribunale postulando un’adeguata riduzione del valore di reddito considerato per il calcolo della stima. Ciò poiché si tratta di una cascina di soli due locali che si trova ancora nello stato primitivo e che è raggiungibile unicamente tramite un sentiero in ca. 1 ora di cammino. Il ricorrente sostiene inoltre che il rustico non è assolutamente sfruttato per 4 mesi all’anno.
4. Nel corso dell’audizione di RI 1 tenutasi presso il Municipio di __________ il 20 giugno 2006 il Tribunale, con il suo accordo, ha rinunciato al sopralluogo assumendo agli atti la scheda descrittiva dell’edificio risultante dall’inventario degli edifici situati fuori dalla zona edificabile nonché 12 fotografie recenti del rustico prodotte dal ricorrente.
5. La competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art. 37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1, proprietario dell’oggetto stimato e destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.
Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no. 10, pag. 42). L’autorità di seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).
6.
6.1.
I fondi edificati sono valutati come un’unità economica comprendente i fabbricati e il relativo terreno annesso (art. 15 cpv. 2 Lst.), nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).
A seconda dell’estensione dell’area annessa ai fabbricati si procede ad un adeguamento del valore, ritenuto che riserve di terreno manifestamente eccedenti il carattere di complementarietà sono valutate separatamente, secondo la loro funzione ed il loro pieno valore venale (art. 15 cpv. 3 Lst.).
È considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è determinato tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la media ponderata definita dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst.).
6.2.
Il valore metrico di un fabbricato corrisponde al valore a nuovo della costruzione e dei costi accessori, deprezzato a dipendenza della vetustà e comprende il valore del fabbricato più il valore del terreno (art. 17 Lst.).
L’ art. 9 del Regolamento sulla stima ufficiale prevede che la vetustà è calcolata con una deduzione dall’ 1% al 3% per ogni anno di età della costruzione, sino ad un massimo del 60%. La variazione della percentuale di deduzione è determinata in base al tipo di costruzione, allo stato di conservazione e alla destinazione del fabbricato, tenendo conto di eventuali lavori di miglioria o ampliamento della costruzione.
6.3.
Il valore di reddito si ottiene mediante la capitalizzazione del reddito lordo.
Il reddito lordo per i vani che si presentano sfitti al momento dell’accertamento è da calcolare sulla base del reddito presumibile che tiene conto dei valori di mercato (art. 18 cpv. 1 Lst.).
Se non è possibile valutare con attendibilità le utilizzazioni dirette del fondo da parte del proprietario, il valore di reddito può essere considerato mediante fattori correttivi determinati secondo il regolamento. Tali fattori sono determinati sulla base di casi analoghi con redditi di mercato accertati e significativi (art. 18 cpv. 2 Lst.). I fattori correttivi applicabili al valore metrico sono stabiliti per comprensori aventi redditi analoghi e tenendo conto del tipo di costruzione e della relativa utilizzazione (art. 10 del Regolamento sulla stima ufficiale).
Ove vi sia una manifesta discrepanza fra il reddito dichiarato e quello presunto l’autorità di stima può adeguare il reddito accertato ai valori normalmente conseguibili sul mercato (art. 18 cpv. 3 Lst.).
6.4.
Le stime immobiliari, secondo la Lst., seguono criteri di schematicità e di prudenzialità (art. 20 Lst.).
7.
7.1.
Viste le particolarità del rustico che ben risultano sia dalle fotografie prodotte dal proprietario sia dall’inventario degli edifici situati fuori dalla zona edificabile, il cui specifico rilievo risale al 10 novembre 1991, il Tribunale ritiene che un valore di reddito di CHF 1'200.- annui riportati su 4 mesi sia sicuramente più consono alla fattispecie concreta. Ciò, oltre al fatto che l’edificio, situato ad un’altitudine di 910 m.s.l.m., è raggiungibile unicamente tramite un sentiero in ca. 1 ora di cammino, pure in considerazione delle finiture rustiche, dello spazio limitato e dell’assenza di qualsiasi comodità.
7.2.
Per il resto le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione.
In particolare, determinante per il calcolo del valore di reddito è il periodo di sfruttamento potenziale del rustico e non quello effettivo da parte del proprietario.
8.
8.1.
Di conseguenza, il ricorso è accolto e il valore ufficiale di stima del mapp. no. 595 RFD di __________ stabilito in CHF 5'044.-, come da scheda di calcolo annessa.
8.2.
La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’UCS, parte soccombente (art. 38 cpv. 4 Lst.).
Per questi motivi
richiamati i disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm.);
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il valore ufficiale di stima del mappale no. 595 RFD di __________ stabilito in CHF 5'044.-, come da scheda di calcolo annessa.
2. La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’Ufficio cantonale di stima.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giurista
Margherita De Morpurgo Alan Gianinazzi