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Incarto n. __________
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Lugano 29 agosto 2006 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Alberto Lucchini arch. Bruno Buzzini |
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segretario giurista |
Alan Gianinazzi |
statuendo sul ricorso presentato in data 2/3 novembre 2005 da
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RI 1, rappr. dall’ RA 1,
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contro |
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la decisione 20 settembre 2005 del Consiglio di Stato (decisione n. __________) con la quale è stata respinta l’istanza 17 giugno 2005 di modifica straordinaria della stima relativa al mappale no. 3857 RFD di __________ |
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esperito il sopralluogo in data 7 aprile 2006,
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto e in diritto
1. Con la revisione generale delle stime immobiliari entrata in vigore il 1. gennaio 1985 il valore ufficiale di stima del mapp. no. 3857 RFD di __________ era stato stabilito in CHF 1'341'180.-.
2. Con la notifica di decisione 1. febbraio 2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 1'084'421.-, che la ricorrente non ha impugnato e che è pertanto cresciuto in giudicato ed entrato in vigore con il 1. gennaio 2005.
3. In data 17 giugno 2005 RI 1 ha presentato un’istanza di modifica straordinaria della stima al Consiglio di Stato sostenendo che, al momento dell’apertura della successione fu __________, deceduta il 9 maggio 2004, il mappale no. 3857 RFD di __________, oggetto di un legato in suo favore, presentava uno stato di degrado oggettivo consistente e durevole, tanto da far apparire il valore di stima ufficiale come assolutamente non corrispondente al suo reale valore al momento dell’apertura della successione. Quanto postulato dall’istante era fondato sugli art. 158 cpv. 2 LT e 42 Lst.
4. Con decisione 20 settembre 2005 il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza sostenendo che nella fattispecie concreta non sono intervenuti mutamenti essenziali e permanenti nelle condizioni che sono servite di base per la calcolazione del valore di stima, determinato considerando gli stessi parametri usati per altri oggetti aventi le medesime caratteristiche costruttive e potenzialità economiche e ubicati nella medesima località.
L’autorità di prima istanza, rimarcando come la nuova stima esplica i suoi effetti a partire dalla richiesta di rettifica, rispettivamente dalla notifica della decisione nel caso di rettifica d’ufficio, ha ribadito che sia la precedente stima entrata in vigore il 1. gennaio 1985 sia la nuova calcolazione dell’estimo in vigore dal 1. gennaio 2005 sono state determinate correttamente nei rispettivi momenti determinanti previsti dalla legge.
Il Consiglio di Stato ha inoltre motivato la propria decisione con il fatto che il nuovo valore di stima, che l’istante non ha impugnato, tiene già adeguatamente conto di quei mutamenti nella situazione dell’immobile che l’istante pone a fondamento della sua richiesta e che spetta semmai all’autorità fiscale stabilire se far capo ad un nuovo estimo ex art. 158 cpv. 2 LT per la determinazione dell’imposizione.
5. Con ricorso 2/3 novembre 2005 RI 1 è insorta innanzi a questo Tribunale postulando la modifica straordinaria della stima della part. n. 3857 RFD di __________ con effetto dal 9 maggio 2004, ovvero dalla data di apertura della successione.
Ciò poiché in tale momento unicamente 4 appartamenti su 16 erano ancora occupati e l’immobile aveva subito un importante e durevole degrado, tanto da far apparire il valore ufficiale di stima come assolutamente non corrispondente al reale valore del fondo, con la conseguenza che il corrispondente onere fiscale risulta di fatto arbitrario.
L’interpretazione restrittiva degli art. 9 e 42 Lst. da parte del Consiglio di Stato, che nel primo caso per “mutamenti eccezionali o permanenti” si riferisce ai soli fenomeni o catastrofi naturali e nel secondo caso per “stime manifestamente inattendibili” rinvia ad errori manifesti nei dati raccolti per il calcolo della stima, ma non, ad esempio, alle oscillazioni sia verso il basso sia verso l’alto del mercato immobiliare, violerebbe la garanzia costituzionale della proprietà ex art. 26 Cost., il principio della parità di trattamento e porterebbe a risultati assimilabili a quelli di un’espropriazione materiale.
6. Nel corso del sopralluogo esperito il 7 aprile 2006 il Tribunale ha constatato che è in corso una ristrutturazione completa dell’edificio (__________).
Da quanto si é potuto constatare lo standard costruttivo della costruzione originale rispecchia le caratteristiche tipiche di un edificio degli anni ’60, con finiture qualitativamente medio-basse. La ricorrente ha inoltre segnalato che l’edificio, sottodimensionato a livello di parcheggi, era privo di isolamento generale (pavimenti, pareti, tetto e finestre), di riscaldamento centralizzato e di ascensore. Nel corso degli anni, sempre secondo la ricorrente, non sono stati fatti particolari interventi di manutenzione.
7. La competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art. 37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1, proprietaria dell’oggetto stimato e destinataria della decisione del Consiglio di Stato, è ricevibile in ordine.
Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst., la procedura innanzi al Tribunale di espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande della ricorrente e può riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).
8.
8.1.
Se le condizioni generali per la valutazione dei beni immobili dovessero subire dei mutamenti essenziali e permanenti, tali da rendere i valori ufficiali di stima manifestamente infondati, si procede d’ufficio, su istanza di parte o del Municipio, ad una loro revisione eccezionale, fermo restando che la modifica di valore provocata da fattori che concorrono alla variazione generale dei valori di stima non dà luogo a revisioni eccezionali (art. 9 cpv. 1 e 2 Lst.).
Tale disposto di legge deve essere interpretato in modo restrittivo, ritenuto che il legislatore ha citato specificatamente i mutamenti essenziali dello stato dei luoghi, tali da rendere i valori di stima manifestamente inadeguati e si è riferito in particolare a fenomeni o catastrofi naturali (inondazioni, smottamenti di terreno, frane, valanghe, ecc.) atti a mutare permanentemente ed in modo del tutto imprevedibile lo stato dei luoghi (cfr. Messaggio 21 febbraio 1995 inerente il progetto di nuova legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare).
8.2.
Giusta l’art. 42 cpv. 1 Lst. “il Consiglio di Stato può fare procedere in ogni momento, su istanza di parte o d’ufficio, a rettificare stime definitive che si rivelassero manifestamente inattendibili”.
La definizione “manifestamente inattendibili” deve essere interpretata restrittivamente. Ciò significa che la modifica straordinaria della stima è possibile unicamente in caso di errori manifesti nei dati raccolti per il calcolo della stima, ma non, ad esempio, in caso di oscillazioni del mercato immobiliare (cfr. Rapporto n. 4375 del 20 settembre 1996 della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio concernente il progetto di nuova legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare).
8.3.
Ai sensi dell’art. 42 cpv. 3 la nuova stima esplica i suoi effetti a partire dalla richiesta di rettifica, rispettivamente dalla notifica della decisione nel caso di rettifica d’ufficio.
9.
9.1.
In concreto, il Tribunale respinge il ricorso. Ciò per i seguenti motivi:
- La richiesta di modifica straordinaria della stima risale al 17 giugno 2005 e pertanto, ai sensi dell’art. 42 cpv. 3 Lst., è solo a decorrere da questa data che un eventuale nuovo valore potrebbe concretamente esplicare i suoi effetti. Considerato però che con il 1. gennaio 2005 è entrato in vigore il nuovo valore di stima, rimasto tra l’altro incontestato e soprattutto che la successione è stata formalmente aperta il 9 maggio 2004 (ricorso, punto 9., pag. 7) e che pertanto, di principio, il valore di stima determinante non può che essere quello precedente, mal si comprende come alla base della richiesta formulata dalla ricorrente possa veramente esserci un legittimo interesse giusta l’art. 43 LPamm.
Nella fattispecie concreta, trattandosi inoltre di una problematica prettamente fiscale, è semmai facoltà dell’autorità di tassazione e non certamente del Tribunale di espropriazione entrare nel merito di una richiesta fondata sull’art. 158 cpv. 2 LT.
Già per questi soli motivi il ricorso di RI 1 deve essere respinto.
- I valori di stima elencati dalla ricorrente sono stati stabiliti nei momenti determinanti previsti dalla legge e in concreto le condizioni base non hanno subito dei mutamenti essenziali e permanenti tali da rendere il valore di stima dell’immobile manifestamente inattendibile. Tanto più che del naturale invecchiamento dell’edificio già si è tenuto conto nella determinazione del nuovo valore di stima entrato in vigore con il 1. gennaio 2005 e che il legislatore ha voluto restringere il campo di applicazione dell’art. 9 Lst. ai casi di fenomeni o catastrofi naturali atti a mutare permanentemente e in modo del tutto imprevedibile lo stato dei luoghi e non al normale invecchiamento dell’immobile o ad altri fattori considerati nell’ambito di una revisione generale delle stime e degli specifici aggiornamenti previsti dalla Lst. (cfr. Messaggio 25 febbraio 1995 concernente il progetto di nuova legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare).
- Nemmeno la rettifica della stima può entrare in considerazione. Il legislatore ha infatti ristretto il campo di applicazione dell’art. 42 Lst. al caso in cui la stessa si rivelasse manifestamente inattendibile. Termine che deve essere interpretato restrittivamente e si riferisce in particolare all’individuazione di errori manifesti nei dati raccolti per la determinazione del valore di stima e non alle oscillazioni del mercato immobiliare o al normale invecchiamento di un immobile (cfr. rapporto n. 4375 della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio concernente il progetto di nuova legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 20 settembre 1996).
9.2.
Per il resto le valutazioni effettuate dal Consiglio di Stato non prestano il fianco ad alcuna critica e sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst.
Nella fattispecie concreta, limitatamente all’estimo in sé, non si vede in particolare in che modo la decisione dell’autorità di prima istanza possa ledere la garanzia costituzionale della proprietà e, ritenuto che nel momento determinante per l’estimo fissato nella vecchia e nella nuova legislazione pure gli altri fondi con analoga destinazione e situati nella medesima zona sono stati trattati con i medesimi criteri, nemmeno può sussistere una violazione del principio della parità di trattamento. Del resto, come già suesposto, sia la sistematica legge sulla stima sia la volontà del legislatore escludono che l’usuale invecchiamento di un edificio e le dirette conseguenze che ne derivano possano da soli giustificare una modifica straordinaria della stima.
10.
10.1.
Di conseguenza, il ricorso è respinto e il valore ufficiale di stima del mapp. no. 3857 RFD di __________ è confermato.
10.2.
La tassa di giustizia, di CHF 600.-, è posta a carico della ricorrente, parte soccombente ai sensi dell’art. 38 cpv. 4 Lst.
Per questi motivi
richiamati i disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e il relativo Regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm.);
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia, di CHF 600.-, è posta a carico della ricorrente.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giurista
Margherita De Morpurgo Alan Gianinazzi