Incarto n.
40.2005.243

__________

 

Lugano

19 maggio 2006

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale di espropriazione

 

 

 

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Ferruccio Robbiani

ing. Giancarlo Rosselli

segretario giurista

Alan Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso presentato in data 11/14 novembre 2005 da

 

 

RI 1,

 

 

contro

 

la decisione su reclamo emessa il 14 ottobre 2005 dall'Ufficio cantonale di stima nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,

 

 

relativamente al mappale no. 198 MF di __________,

 

 

esperito                           il sopralluogo in data 11 aprile 2006,

 

letti ed esaminati             gli atti,

 

 

considerato                     in fatto e in diritto

 

                                1.    

                                        1.1.

                                        Con decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni del Cantone.

 

                                        1.2.

                                        Con decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004, l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami scadeva il 2 settembre 2004.

                                        1.3.

                                        Con decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

 

 

                                2.     Per la part. no. 198 MF di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio 2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 362'138.-.

 

                                        Il reclamo interposto in data 31 agosto 2004 da RI 1 è stato parzialmente accolto dall’UCS con decisione 14 ottobre 2005.

 

                                        L’autorità di prima istanza ha ridotto la superficie abitabile dell’edificio principale sub. A da 161 mq a 155 mq, con la conseguenza che pure il relativo valore di reddito capitalizzato è stato ridotto da CHF 170'144.- a CHF 165'735, diminuito il valore metrico a nuovo dell’edificio accessorio sub. C da CHF/mc 122.- a CHF/mc 86.- ed infine modificato la suddivisione tra terreno complementare e terreno eccedente, passati rispettivamente da 575 a 553 mq e da 1'385 a 1'407 mq.

                                        Il valore ufficiale di stima è stato di conseguenza stabilito in CHF 360'707.-

 

 

                                3.     Con ricorso 11/14 novembre 2005 RI 1 sono insorti innanzi a questo Tribunale, lamentandosi del fatto che l’UCS non è in realtà entrato nel merito delle censure da loro sollevate in sede di reclamo e postulando l’applicazione di un correttivo del -60% sul valore metrico dell’edificio principale sub. A, nonché un’adeguata riduzione del valore di stima dell’edificio accessorio sub. C. Ciò per confronti con i mappali vicini, poiché il primo (sub. A) è stato edificato da quasi 80 anni e non ha mai beneficiato di ristrutturazioni importanti, presenta una forte dispersione e subisce un notevole decadimento di comfort, mentre il secondo (sub. C), che viene utilizzato unicamente come deposito per attrezzi da giardino e legname, presenta un alto grado di deperimento.  

                                        I ricorrenti non riescono infine a spiegarsi il perché sia mutata la suddivisione tra le superfici di terreno complementare ed eccedente,  aspetto che tra l’altro non era nemmeno oggetto di reclamo.

 

 

                                4.     Nel corso del sopralluogo esperito l’11 aprile 2006 il Tribunale ha constatato che l’edificio principale sub. A è strutturato su due piani oltre il soffitto. Ad eccezione dell’impianto di riscaldamento, installato nel 1973 e della cucina, sostituita nella primavera del 2004, l’abitazione si trova praticamente nello stato originario.

 

                                        L’edificio accessorio sub. C è un rustico di due piani utilizzato come deposito per attrezzi che si trova tuttora nello stato originario e presenta uno stato di conservazione carente.

 

                                        I ricorrenti hanno chiesto espressamente al Tribunale di procedere ad un confronto con la valutazione effettuata per il mapp. no. 778.

                                5.     La competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art. 37 Lst. ed il tempestivo gravame di RI 1, proprietari dell’oggetto stimato e destinatari della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

 

                                        Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst., la procedura innanzi al Tribunale di espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).

 

 

                                6.    

                                        6.1.

                                        I fondi edificati sono valutati come un’unità economica comprendente i fabbricati e il relativo terreno annesso (art. 15 cpv. 2 Lst.), nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).

                                        A seconda dell’estensione dell’area annessa ai fabbricati si procede ad un adeguamento del valore, ritenuto che riserve di terreno manifestamente eccedenti il carattere di complementarietà sono valutate separatamente, secondo la loro funzione ed il loro pieno valore venale (art. 15 cpv. 3 Lst.).

 

                                        È considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è determinato tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la media ponderata definita dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst.).

 

                                        6.2.

                                        Il valore metrico di un fabbricato corrisponde al valore a nuovo della costruzione e dei costi accessori, deprezzato a dipendenza della vetustà e comprende il valore del fabbricato più il valore del terreno (art. 17 Lst.).

 

                                        L’ art. 9 del Regolamento sulla stima ufficiale prevede che la vetustà è calcolata con una deduzione dall’ 1% al 3% per ogni anno di età della costruzione, sino ad un massimo del 60%. La variazione della percentuale di deduzione è determinata in base al tipo di costruzione, allo stato di conservazione e alla destinazione del fabbricato, tenendo conto di eventuali lavori di miglioria o ampliamento della costruzione.

 

                                        6.3.

                                        Il valore di reddito si ottiene mediante la capitalizzazione del reddito lordo.

                                        Il reddito lordo per i vani che si presentano sfitti al momento dell’accertamento è da calcolare sulla base del reddito presumibile che tiene conto dei valori di mercato (art. 18 cpv. 1 Lst.).

                                        Se non è possibile valutare con attendibilità le utilizzazioni dirette del fondo da parte del proprietario, il valore di reddito può essere considerato mediante fattori correttivi determinati secondo il regolamento. Tali fattori sono determinati sulla base di casi analoghi con redditi di mercato accertati e significativi (art. 18 cpv. 2 Lst.). I fattori correttivi applicabili al valore metrico sono stabiliti per comprensori aventi redditi analoghi e tenendo conto del tipo di costruzione e della relativa utilizzazione (art. 10 del Regolamento sulla stima ufficiale).

                                        Ove vi sia una manifesta discrepanza fra il reddito dichiarato e quello presunto l’autorità di stima può adeguare il reddito accertato ai valori normalmente conseguibili sul mercato (art. 18 cpv. 3 Lst.).                                   

                                        6.4.

                                        Le stime immobiliari, secondo la Lst., seguono criteri di schematicità e di prudenzialità (art. 20 Lst.).

 

 

                                7.

                                        7.1.

                                        In concreto, il Tribunale accoglie il ricorso sia per quanto riguarda l’edificio principale sub. A sia per quanto concerne l’edificio accessorio sub. C applicando rispettivamente il correttivo di vetustà massimo del 60% previsto dall’art. 9 del Regolamento di applicazione della Lst. e riducendo il valore metrico a nuovo del rustico da CHF/mc 86.- a CHF/mc 64.-.

 

                                        7.2.1

                                        L’edificio principale è stato infatti edificato nel 1925 (cfr. la dichiarazione per la stima ufficiale della sostanza immobiliare – modulo 1, punto 2.4 -) ed è stato oggetto di interventi di una certa rilevanza unicamente nel 1973, quando è stato installato l’impianto di riscaldamento e nella primavera del 2004, quando è stata sostituita la cucina. A differenza di quanto ritenuto dall’UCS, il tetto non è stato in realtà sostituito, ma, come verificato durante il sopralluogo, è stato oggetto unicamente di manutenzione ordinaria. Trattandosi di interventi marginali che hanno un’influenza minima sul valore venale dell’intero edificio, il Tribunale ritiene giustificato riconoscere un correttivo della vetustà del -60%, che corrisponde alla percentuale massima prevista dal legislatore.  

 

                                        7.2.2

                                        L’edificio accessorio sub. C, a differenza di quanto ritenuto dall’autorità di prima istanza, è un rustico con struttura mista in legno e muratura di pietra, che ha chiaramente un valore metrico a nuovo minore rispetto ad un rustico in sola muratura. Tale valore deve essere pertanto ridotto di conseguenza da CHF/mc 86.- a CHF/mc 64.-, che meglio si addice alle reali caratteristiche del manufatto.

 

 

                                        7.2.

                                        Per il resto, le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione.            

 

                                  

                                  

                                8.

                                        8.1.

                                        Di conseguenza, il ricorso è accolto e il valore ufficiale di stima del mappale no. 198 MF di __________ stabilito in CHF 357'673.-, come da scheda di calcolo annessa.

 

                                        8.2.

                                        La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’UCS, parte soccombente (art. 38 cpv. 4 Lst.).

 

 

 

 

Per questi motivi

richiamati                        i disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm.);

 

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è accolto e il valore ufficiale di stima del mappale no. 198 MF di __________ stabilito in CHF 357'673.-, come da scheda di calcolo annessa.

 

                                2.     La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’Ufficio cantonale di stima.

                                       

                                3.     La presente decisione è definitiva.

                                       

                                4.     Intimazione a:

 

-

-

 

 

 

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                                                     Il segretario giurista

 

 

Margherita De Morpurgo                                                                                   Alan Gianinazzi