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Incarto n. __________
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Lugano 21 giugno 2006 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Alberto Lucchini arch. Bruno Buzzini |
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segretario giurista |
Alan Gianinazzi |
statuendo sul ricorso presentato in data 9/12 dicembre 2005 da
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RI 1,
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contro |
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la decisione su reclamo emessa il 10 novembre 2005 dall'Ufficio cantonale di stima nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,
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relativamente al mappale no. 1420 RFD di __________, |
considerato in fatto e in diritto
che in data 9/12 dicembre 2005, nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari entrata in vigore il 1. gennaio 2005 su tutto il territorio cantonale, RI 1 ha presentato ricorso contro la decisione su reclamo emessa il 10 novembre 2005 dall'Ufficio cantonale di stima (UCS) relativamente al mappale no. 1420 RFD di __________;
che il 14 dicembre 2005 la Presidente del Tribunale di espropriazione ha comunicato al ricorrente che il mappale risulta tuttora intestato alla Signora __________, nata il __________, assegnandogli un termine di 60 giorni per produrre copia del certificato ereditario dal quale risultassero tutti gli eredi della defunta e, nel caso alcuni di loro fossero nel frattempo deceduti, pure i relativi certificati ereditari, nonché la procura con la quale il ricorrente è stato designato quale rappresentante della Comunione ereditaria, in difetto di che l’impugnativa sarebbe stata dichiarata irricevibile (art. 9 LPamm.);
che il ricorrente non ha dato alcun seguito alla richiesta di questo Tribunale;
che legalmente concepita come il complesso degli eredi che dispone in comune della proprietà di tutti i beni della successione (art. 602 cpv. 2 CC), la comunione ereditaria non ha personalità giuridica e quindi non ha neppure capacità di parte, né capacità processuale (in proposito: DTF 125 III 129, RDAT II-1995 n. 56 e rif.; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 38, n. 16 e ad art. 41, n. 4; OLGIATI, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo 2000, pag. 34). Solo i singoli eredi in litisconsorzio fruiscono della legittimazione attiva e passiva. Salvo casi del tutto eccezionali (cfr. art. 49 e 65 cpv. 3 LEF), la comunione ereditaria non può pertanto agire ed essere convenuta in giudizio senza debita indicazione dei suoi componenti, neppure davanti alle autorità e giurisdizioni amministrative (BOVAY, Procédure administrative, p. 145; DTF 116 Ib 449);
che l’art. 8 cpv. 1 LPamm., applicabile alla fattispecie concreta in virtù del rinvio alla LPamm. contenuto all’art. 38 cpv. 1 Lst., prevede che il ricorso deve essere firmato dalle parti o dai loro procuratori;
che nella fattispecie concreta RI 1, malgrado la chiara comminatoria di legge contenuta nello scritto 14 dicembre 2005, non ha né preteso né tantomeno comprovato tempestivamente la sua legittimità ad agire quale unico erede di __________;
che di conseguenza, in applicazione degli art. 9 e 48 LPamm, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;
Per questi motivi
richiamati gli art. 9, 46 e 48 LPamm;
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse né spese.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giurista
Margherita De Morpurgo Alan Gianinazzi