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Incarto n. __________
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Lugano 17 gennaio 2006 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Alberto Lucchini arch. Giancarlo Fumasoli |
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segretario giurista |
Alan Gianinazzi |
statuendo sul ricorso presentato in data 11/12 aprile 2005 da
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RI 1,
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contro |
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la decisione su reclamo emessa il 4 aprile 2005 dall'Ufficio cantonale di stima nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,
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relativamente al mappale no. 689 RFD di __________, |
esperito il sopralluogo in data 16 novembre 2005,
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1.
Con decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni del Cantone.
1.2.
Con decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004, l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami scadeva il 2 settembre 2004.
1.3.
Con decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2. Per la part. no. 689 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio 2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 37'260.-
Il reclamo interposto in data 28 giugno 2004 da RI 1 è stato respinto dall’UCS con decisione 4 aprile 2005.
L’autorità di prima istanza, a seguito di accertamenti effettuati presso la Cancelleria comunale di __________, ha in sostanza ribadito che il terreno è tuttora inserito in zona AEP e che pertanto, come del resto tutti i fondi che si trovano in tale zona, deve essere valutato CHF/mq 20.-
3. Con ricorso del 11/12 aprile 2005 RI 1 è insorto innanzi a questo Tribunale postulando che il mappale venga valutato CHF/mq 0.20 come tutti i terreni agricoli presenti nella zona di __________. La richiesta del ricorrente è argomentata con il fatto che la sua proprietà, situata in zona AP-EP, non è mai stata inserita in zona edificabile, che in caso di esproprio gli verrebbe pertanto corrisposta unicamente un’indennità per terreno agricolo e che in caso di rinuncia al vincolo da parte dell’autorità comunale la particella verrebbe sicuramente reinserita in zona agricola.
4. Nel corso del sopralluogo esperito il 16 novembre 2005 il Tribunale ha constatato che il terreno è prativo, in pendenza e terrazzato con dei muretti a secco. La parte posta a sud-ovest confina con la strada comunale, mentre le restanti sono circondate da prati e da boschi.
5. La competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art. 37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1, proprietario dell’oggetto stimato e destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.
Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst., la procedura innanzi al Tribunale di espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).
6. Giusta l’art. 11 Lst. sono considerati fondi agricoli ai sensi dell’art. 16 LPT e della LDFR quelli idonei oppure adibiti all’utilizzazione agricola o orticola, quelli che, nell’interesse generale, devono essere utilizzati dall’agricoltura ed infine quelli che pur essendo ubicati in zona edificabile sono assoggettati alla LDFR.
I fondi agricoli sono stimati al valore di reddito agricolo (art. 11 cpv. 2 Lst.), determinato in base alla carta delle idoneità agricole (art. 4 cpv. 1 del Regolamento di applicazione della Lst.).
Le stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di prudenzialità (art. 20 Lst.).
7. Il piano regolatore di __________ colloca il mapp. no. 689 in una zona riservata per attrezzature e costruzioni di interesse pubblico.
Il luogo dove è situata la proprietà, circondata da boschi e prati e delimitata a valle dal tracciato di una strada comunale lascia comunque ben pochi dubbi sul fatto che in caso di rinuncia al vincolo da parte del Comune il fondo sarebbe nuovamente inserito in zona agricola. D’altronde, pure in caso di espropriazione il fondo verrebbe inevitabilmente considerato alla stregua di un terreno agricolo e indennizzato come tale.
Nella fattispecie concreta la carta delle idoneità agricole situa il terreno, che si trova ad un altezza compresa tra gli 800 e i 1500 metri di altitudine, nella zona climatica D 5-6, per la quale è stato fissato un valore di reddito di CHF 0,20. Il valore di stima deve pertanto essere determinato sulla base di tale parametro.
8.
8.1.
Di conseguenza, il ricorso è accolto e il valore di stima del mappale no. 689 RFD di __________ stabilito in CHF 373.-, come da scheda di calcolo annessa.
8.2.
La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’UCS, parte soccombente (art. 38 cpv. 4 Lst.).
Per questi motivi
richiamati i disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm.);
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il valore ufficiale di stima del mappale no. 689 RFD di __________ stabilito in CHF 373.-, come da scheda di calcolo annessa.
2. La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’Ufficio cantonale di stima.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giurista
Margherita De Morpurgo Alan Gianinazzi