|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. __________
|
Lugano 21 giugno 2006 |
Sentenza In nome |
||
|
Il Tribunale di espropriazione |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
|
e dai membri |
ing. Alberto Lucchini arch. Bruno Buzzini |
|
segretario giurista |
Alan Gianinazzi |
statuendo sul ricorso presentato in data 9/10 maggio 2005 da
|
|
RI 1, rappr. dall’ RA 1,
|
|
|
contro |
|
|
la decisione su reclamo emessa l'8 aprile 2005 dall'Ufficio cantonale di stima nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,
|
|
|
relativamente al mappale no. 65 RFD di __________, |
esperito il sopralluogo in data 7 aprile 2006,
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1.
Con decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni del Cantone.
1.2.
Con decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004, l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami scadeva il 2 settembre 2004.
1.3.
Con decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2. Per la part. no. 65 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio 2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 64'252.-.
Il reclamo interposto in data 26 luglio 2004 da RI 1 è stato respinto dall’UCS con decisione 8 aprile 2005.
L’autorità di prima istanza ha confermato la propria decisione ribadendo che, a seguito di una verifica con il tecnico comunale e sulla base del piano regolatore attualmente in vigore, la superficie edificabile del fondo risulta di 575 mq.
3. Con ricorso 9/10 maggio 2005 RI 1 è insorto innanzi a questo Tribunale postulando il riconoscimento di una superficie edificabile pari a 1’186 mq, da valutare CHF/mq 110.- in base ai parametri di zona e la conseguente diminuzione della superficie in zona A6 da 1'308 mq a 697 mq. Ciò poiché dalla documentazione prodotta con il ricorso, comprendente l’estratto ufficiale del registro fondiario (doc.1), la dichiarazione 14.05.2003 dei dati pianificatori del fondo (doc. 2), l’estratto ufficiale di mappa rilasciato dallo __________ (doc. 3) e la precedente scheda relativa alla stima 1999 ( doc. 4) risulta chiaramente che la superficie edificabile del fondo corrisponde in realtà a 1'186 mq.
4. Nel corso del sopralluogo esperito il 7 aprile 2006 il Tribunale ha constatato che il terreno è disposto su una cresta con pendenze contrapposte molto marcate ed orientate rispettivamente a nord-est e a sud-ovest.
La parte di terreno situata a valle è essenzialmente prativa, mentre la parte a monte è essenzialmente costituita da bosco.
5. La competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art. 37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1, comproprietario dell’oggetto stimato unitamente ad __________ e destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.
Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no. 10, pag. 42). L’autorità di seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).
6.
6.1.
I fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del loro grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst.), nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).
È considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).
Il valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).
6.2.
Giusta l’art. 11 Lst. sono considerati fondi agricoli ai sensi dell’art. 16 LPT e della LDFR quelli idonei oppure adibiti all’utilizzazione agricola o orticola, quelli che, nell’interesse generale, devono essere utilizzati dall’agricoltura ed infine quelli che pur essendo ubicati in zona edificabile sono assoggettati alla LDFR.
I fondi agricoli sono stimati al valore di reddito agricolo (art. 11 cpv. 2 Lst.), determinato in base alla carta delle idoneità agricole (art. 4 cpv. 1 del Regolamento di applicazione della Lst.).
6.3.
Le stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di prudenzialità (art. 20 Lst.).
7.
7.1.
Evadendo una precisa richiesta di accertamento formulata in data 26 aprile 2006 da questo Tribunale il geometra revisore competente ha indicato che la superficie edificabile risultante dal piano regolatore è di 904 mq.
Pertanto, il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso.
I 904 mq situati in zona residenziale estensiva (R2) devono essere valutati CHF/mq 110.-, mentre la superficie classificata in zona A6 sulla base della carta delle idoneità agricole deve essere ridotta da 1'308 a 979 mq e valutata CHF/mq 0.40.
7.2.
Per il resto le valutazioni effettuate dall’autorità di prima istanza non prestano il fianco ad alcuna critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione.
8.
8.1.
Di conseguenza, il ricorso è parzialmente accolto e il valore ufficiale di stima del mapp. no. 65 RFD di __________ stabilito in CHF 100'311.-, come da scheda di calcolo annessa.
8.2.
La tassa di giustizia, di CHF 500.- e le spese, di CHF 161.40, sono poste a carico delle parti in ragione della rispettiva soccombenza, di 1/2 ciascuno, ritenuto che il ricorrente ha chiesto il riconoscimento di un valore ufficiale di stima di CHF 131'236.50.
Per questi motivi
richiamati i disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm.);
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e il valore ufficiale di stima del mappale no. 65 RFD di __________ stabilito in CHF 100'311.-, come da scheda di calcolo annessa.
2. La tassa di giustizia, di CHF 500.- e le spese, di CHF 161.40, sono poste a carico delle parti in ragione di 1/2 ciascuno.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione a:
|
|
- -
|
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giurista
Margherita De Morpurgo Alan Gianinazzi