Incarto n.
40.2005.86

__________

 

Lugano

10 maggio 2006

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale di espropriazione

 

 

 

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Alberto Lucchini

arch. Giancarlo Fumasoli

segretario giurista

Alan Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso presentato in data 17/19 maggio 2005 da

 

 

RI 1,

 

 

contro

 

la decisione su reclamo emessa il 15 aprile 2005 dall'Ufficio cantonale di stima nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,

 

 

relativamente al mappale no. 348 RFD di __________,

 

 

considerato                     in fatto e in diritto

 

                                        che in data 17/19 maggio 2005, nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari entrata in vigore il 1.gennaio 2005 su tutto il territorio cantonale, RI 1 ha presentato ricorso contro la decisione su reclamo emessa il 15 aprile 2005 dall'Ufficio cantonale di stima relativamente al mappale no. 348 RFD di __________;

 

                                        che il successivo 20 maggio 2005 la Presidente del Tribunale di espropriazione ha ricordato al ricorrente che il ricorso deve contenere la menzione della decisione impugnata, una breve motivazione con le relative conclusioni e che al medesimo devono essere allegati la decisione querelata ed ogni altro documento, assegnandogli nel contempo un termine di 10 giorni per completare il gravame e produrre la documentazione indicata, in difetto di che l’impugnativa sarebbe stata dichiarata irricevibile (art. 9, 46, 48 LPamm, applicabili alla fattispecie concreta in virtù del rinvio contenuto all’art. 38 cpv. 1 Lst.);

 

                                        che il termine perentorio assegnato al ricorrente è giunto già da tempo a scadenza senza che il gravame sia stato completato e la decisione impugnata prodotta;  

 

                                        che, di conseguenza, in applicazione degli art. 9 e 48 LPamm, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;

 

 

Per questi motivi

richiamati                        gli art. 1 segg. e 38 cpv. 1 Lst.; art. 9, 46 e 48 LPamm;

 

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è irricevibile.

 

                                2.     Non si prelevano tasse né spese.

                                       

                                3.     La presente decisione è definitiva.

                                       

                                4.     Intimazione a:

 

-

-

 

 

 

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                                                     Il segretario giurista

 

 

Margherita De Morpurgo                                                                                   Alan Gianinazzi