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Incarto n. __________
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Lugano 25 febbraio 2010 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Gianfranco Sciarini arch. Bruno Buzzini |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 8 luglio 2009 da
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo emessa l'1 luglio 2009 dall'Ufficio cantonale di stima nell’ambito della procedura di valutazione/calcolo del nuovo valore di stima determinato da aggiornamenti particolari
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relativamente al mappale no. 1150 RFD di __________, |
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1 Con decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni del Cantone.
1.2. Con decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004, l’Ufficio cantone di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami scadeva il 2 settembre 2004.
1.3. Con decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
1.4. Per
la part. no. 1150 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio
2004 (Revisione generale 2004), l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima
complessivo di fr. 2'053'614.--. Nel dettaglio il terreno è stato valutato
- fr. 515'879.-- il terreno complementare di mq. 3’306
- fr. 82'368.-- il terreno eccedente di mq. 447
- fr. 366.-- il terreno rimanente di mq. 3'666.
2. Con
l’avviso di decisione per “aggiornamento particolare 2008” l’UCS ha fissato in
fr. 2'005'177.-- il valore di stima ufficiale ed in particolare
- fr. 515'879.-- per il terreno complementare di mq. 3’306
- fr. 33'905.-- per il terreno eccedente di mq. 184
- fr. 392.-- per il terreno rimanente di mq. 3'929.
Ciò a seguito di una modifica intervenuta con la revisione del Piano regolatore
del Comune di __________ (2007) che ha generato una riduzione della superficie
edificabile del fondo.
Il
reclamo interposto in data 7 ottobre 2008 dall’ing. RI 1, proprietario del
mappale, è stato parzialmente accolto dall’UCS con decisione 1. luglio 2009.
Rettificando la superficie del terreno eccedente da mq. 184 a mq. 188 e
riducendo contestualmente quella del terreno rimanente da mq. 3'929 a mq.
3'925, l’autorità di prima istanza ha stabilito in fr. 2'005'914.—il valore di
stima; questo poiché sulla base delle nuove misurazioni ricevute dal Comune la
superficie del fondo posta in zona edificabile R3 è risultata essere di mq.
3494 e non di soli mq. 3490 come erroneamente ritenuto in un primo momento dall’UCS
secondo i dati trasmessi dal geometra revisore.
3. Con conseguente scritto dell’8 luglio 2009 l’ing. RI 1 si è rivolto a questo Tribunale affermando di non comprendere il motivo per cui, rispetto alla stima del 2004, con l’aggiornamento particolare del 2009 la superficie edificabile del mapp. no. 1150 sia stata ridotta di mq 259. Per il resto le valutazioni dell’UCS non sono contestate.
4. Il Tribunale ha rinunciato ad esperire il sopralluogo potendo decidere sulla base dei soli atti.
5. La
competenza di questo Tribunale a statuire è data dall’art. 37 Lst. e lo scritto
tempestivo di RI 1 proprietario dell’oggetto stimato e destinatario della
decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.
Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di
espropriazione é retta dalla massima ufficiale secondo la quale spetta di
principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti
determinanti per la causa (RDAT II-1999, no. 10, pag. 42). L’autorità di
seconda istanza non é inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può
riformare la decisione anche a suo danno (art. 38, cpv 3 Lst.).
6. L’art.
8 Lst. stabilisce che i Municipi sono tenuti a dare tempestiva comunicazione
all’Autorità cantonale competente, di ogni costruzione nuova o riattata in
seguito a notifica di domanda di costruzione nonché di ogni modifica del piano
regolatore e di altri cambiamenti atti a determinare un aggiornamento
particolare del valore ufficiale di stima.
Nel messaggio 4375 del 21 febbraio 1995 concernente il progetto della nuova
Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare, il Consiglio di Stato
ha avuto modo di precisare che trattasi di aggiornamenti causati da mutamenti
di fatto o di diritto dello stato dei fondi, intervenuti dopo la revisione
generale o i successivi aggiornamenti intermedi, come ad esempio nuove
costruzioni, riattamenti, ampliamenti, modifiche di P.R. ecc.. L’esecutivo
cantonale ha inoltre puntualizzato che la nuova stima sarà eseguita fondandosi
sui “fattori d’incidenza generali” (prezzi medi dei terreni, tasso ipotecario,
costo medio delle pigioni, costo medio delle costruzioni e costo medio
dell’energia per gli impianti di produzione d’energia) vigenti al momento
dell’ultima revisione generale o aggiornamento intermedio.
Da parte sua la Commissione speciale in materia tributaria si è limitata ad
apportare modifiche redazionali all’articolo con l’inserimento di rimandi ad
altri articoli di legge.
7. Come
già indicato il ricorrente sostiene di non comprendere la riduzione della
superficie edificabile operata con l’aggiornamento particolare. In tale
affermazione si potrebbe intravedere una contestazione di carenza di
motivazione della decisione impugnata: ciò, tuttavia, solo esaminandola
benevolmente poiché, come ancora si vedrà, non solo è priva di consistenza, ma
per di più il ricorrente, in quanto persona cognita della materia, poteva
recepire appieno il significato e la portata della decisione dell’UCS.
A norma dell’art. 26 cpv. 1 LPamm l’autorità giudicante è tenuta ad emettere
una decisione scritta motivata. Il diritto per le parti di ottenere una
decisione che risponda a tali requisiti costituisce una delle garanzie
processuali riconducibili al diritto di essere sentito sancito dalla
costituzione federale (art. 29 cpv. 2 Cost). Esso implica, per le autorità,
l’obbligo di esaminare gli argomenti delle parti e di menzionare almeno
brevemente i motivi della decisione affinché sia garantita la massima trasparenza
e favorita la comprensione del giudizio a salvaguardia dell’esercizio della
facoltà di ricorso. Non occorre, però, che l’autorità si pronunci su ogni
allegazione o domanda delle parti; può anche limitarsi all’essenziale purché,
nell’insieme, il destinatario sia messo in condizione di comprendere le ragioni
su cui è fondata la decisione in modo da poterla deferire con cognizione di
causa alla giurisdizione superiore (Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 26; DTF 133 I 270 c. 3.1, 129 I 232 c.
3.2, 126 I 97 c. 2b, 125 II 372 c. 2c, 124 II 149 c. 2a; RDAT II-1996
no. 10 c. 2a, no. 64 c. 2.1, I-1999 no. 27 c. 3b).
Per il mapp. no. 1150 l’UCS ha correttamente effettuato un aggiornamento
particolare indicando chiaramente che si riconduce ad una modifica di zona
intervenuta con il nuovo PR entrato in vigore nel 2007 (cfr. allegato 4).
L’operazione è avvenuta sulla base delle nuove misurazioni – conformate a
dipendenza della revisione pianificatoria – notificate dal geometra revisore
ing. Gabriele Calastri e dal Comune di __________. I documenti posti alla base
dell’aggiornamento, in particolare le nuove misurazioni ed una copia
dell’estratto grafico del PR, sono stati assunti all’incarto dell’UCS. Il
proprietario era dunque perfettamente in grado di procedere a tutte le
verifiche del caso, non da ultimo esaminando gli atti pianificatori
direttamente presso gli uffici comunali. Viste le spiegazioni che egli ha
sollecitato ciò nonostante mediante reclamo, l’UCS ha espressamente specificato,
nella decisione qui impugnata, che la riduzione della superficie edificabile al
mapp. no. 1150 è dovuta al fatto che con il nuovo PR la superficie attribuita
alla zona edificabile R3 è inferiore rispetto al passato. Tale motivazione,
ancorché concisa, palesemente rispetta i dettami giurisprudenziali.
Il proprietario ha poi ritenuto di presentare un’identica domanda di
chiarimento all’istanza superiore. Per togliere, se ancora ve ne fossero stati,
tutti i dubbi questo Tribunale ha dunque richiamato un estratto a colori del
PR, nonché la decisione, emessa dalla competente Sezione forestale il
21.3.2006, di accertamento del limite del bosco a contatto con la zona
edificabile nel Comune di __________. Il relativo piano e la stessa decisione
di accertamento erano peraltro già stati pubblicati sul FU 50/2005 del
24.6.2005 e 23/2006 del 21.3.2006. Si è così avuta un’ultima conferma della
validità delle superfici esposte dall’UCS. Il ricorrente ne è stato
immediatamente ma inutilmente informato. Alla luce delle delucidazioni fornite
e considerato che l’aggiornamento particolare della stima è fondato su
documenti ufficiali, tutti formalmente resi noti ed agevolmente consultabili,
la sua insistenza appare invero incomprensibile.
Pertanto l’atto ricorsale non può che essere respinto. I valori ufficiali di
stima del mapp. no. 1150 di __________ sono confermati per un importo
complessivo di fr. 2'005'914.- come da scheda di calcolo allegata alla
decisione su reclamo del 1° luglio 2009 dell’UCS.
8. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.—sono poste a carico del ricorrente, parte soccombente (art. 38 cpv. 4 Lst.).
Per questi motivi
richiamati i disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e il relativo regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm.);
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto ed i valori ufficiali di stima del mappale no. 1150 RFD di __________ confermati in fr. 2'005'914.--, come da scheda di calcolo allegata alla decisione su reclamo del 1. luglio 2009 dell’Ufficio cantonale di stima.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.—sono poste a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF)
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco