statuendo sul ricorso presentato in data 3 giugno 2011 da
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RI 1 rappr. dall’ RA 1
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contro |
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la decisione su reclamo emanata il 3 maggio 2011 dall'Ufficio cantonale di stima nell’ambito della procedura di valutazione/calcolo del nuovo valore di stima determinato da aggiornamenti particolari,
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relativamente al mapp. no. 782 (PPP) RFD di __________, |
esperito il sopralluogo in data 27 gennaio 2012,
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto e in diritto
1. 1.1.
Con decreto esecutivo del 19 dicembre 1997 il Consiglio di Stato ha ordinato la
revisione generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze
idriche di tutti i comuni del Cantone a norma dell’art. 6 cpv. 1 della Legge
sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst)
entrata in vigore il 1. gennaio 1997.
Eseguita la procedura di revisione, l’Ufficio cantonale di stima (UCS, con decisione
del 30 aprile 2004, divulgata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004, ha disposto il deposito in pubblicazione dei valori ufficiali di stima presso le cancellerie
comunali, per il tramite dei rispettivi Municipi, per un periodo di 30 giorni
consecutivi a partire dal 1. giugno 2004.
Con decreto esecutivo del 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato
ha fissato al 1. gennaio 2005 l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori
di stima su tutto il territorio del Cantone.
1.2. Per la part. no. 782, RFD di __________, edificata e costituita in proprietà per piani (PPP), con la notifica di decisione 1. febbraio 2004 (Revisione generale 2004), l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di fr. 319'986.-. Tale decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
2. Nel
2007 l’immobile è stato parzialmente riattato. Pertanto, con decisione per
“aggiornamento particolare”, l’UCS ha ricalcolato in fr. 441'919.- il valore di
stima ufficiale del mapp. no. 782.
La società RI 1, proprietaria della PPP 2372 di 17/100, ha impugnato il
predetto aggiornamento con reclamo del 9 febbraio 2011, che l’UCS ha respinto con
decisione 3 maggio 2011. Posto che la reclamante aveva contestato solo il valore
di stima della propria quota di PPP ma non quello complessivo dell’immobile, l’autorità
di prima istanza ha rifiutato di ricalcolare la stima per tale sola unità
condominiale, confermando la prassi da sempre adottata che consiste nell’estimo
dell’intero fondo costituito in PPP e nella successiva ripartizione
proporzionale sulle singole quote.
3. Con
ricorso 3 giugno 2011 la società RI 1 é insorta innanzi a questo Tribunale,
postulando, in via principale, l’annullamento della decisione dell’UCS e la
conferma del valore di stima precedente a quello attribuito con l’aggiornamento
particolare, rispettivamente, in via subordinata, l’annullamento della
decisione ed il rinvio degli atti all’UCS affinché abbia nuovamente a
pronunciarsi sulla fattispecie.
A mente della ricorrente la decisione dell’UCS dovrebbe essere annullata già
solo per carenza di motivazione, in particolare per essersi limitata a ritenere
che oggetto di contestazione non è la stima attribuita all’intero fondo ma solo
quella relativa alla sua quota parte quando invece era insito nella
contestazione stessa come il calcolo del valore attribuito al fondo fosse
conseguentemente inammissibile; ciò violerebbe il diritto di essere sentito. Sempre
secondo la ricorrente, l’UCS avrebbe inoltre trascurato completamente di
considerare nel calcolo del valore di stima complessivo del fondo l’incidenza del
fattore di correzione della vetustà per la parte di immobile non toccata dalla
riattazione.
4. Il
Tribunale ha esperito un sopralluogo il 27 gennaio 2012 che ha permesso le
seguenti constatazioni (cfr. verbale).
Il mapp. no. 782 è interamente edificato. A nord lo stabile si affaccia su __________
mentre ad est e ad ovest è contiguo agli edifici costruiti sulle part. no. 1664
e 1552. L’immobile consta di 3 unità abitative e di uno scantinato intavolati a
RF con altrettanti fogli di PPP (da no. 2369 a no. 2372).
La PPP no. 2372 di 17/100, di proprietà della ricorrente, è costituita da un
edificio retrostante di 2 piani fuori terra, contiguo su tre lati, con accesso da
__________ garantito da un diritto di passo attraverso un portico e un cortile
interno. Trattasi di un fabbricato vetusto recentemente sistemato esternamente
(tinteggiato) e internamente, con copertura in eternit che la proprietaria
presume risalente agli anni ’50. Esso si compone di due locali e di un servizio
con doccia; al piano terreno vi è la predisposizione per installare una cucina.
L’acqua calda e il riscaldamento sono forniti attraverso l’impianto esistente
al contiguo mapp. no. 774 ove è posto anche il contatore dell’elettricità. La
proprietà è priva di posteggio.
5. La
competenza del Tribunale di espropriazione a statuire in tema di stime
immobiliari è data dai combinati disposti di cui agli art. 37 cpv. 1 e 39 cpv.
1 Lst.
In questa sede la procedura è retta dalla massima ufficiale (art. 39 cpv. 2
Lst), secondo la quale spetta di principio all’autorità di accertare d’ufficio
i fatti determinanti per la causa. Con il ricorso possono essere addotti fatti
nuovi e proposti nuovi mezzi di prova (art. 39 cpv. 3 Lst). Il Tribunale
giudica con pieno potere cognitivo (art. 18 cpv. 1 LPamm per il rinvio di cui
all’art. 39 cpv. 1 Lst), senza essere vincolato dalle domande del ricorrente e
può riformare la decisione anche a suo danno (art. 39 cpv. 5 Lst).
6. 6.1.
Appurato che il ricorso in esame è tempestivo, in via preliminare occorre
verificare la legittimazione ricorsuale della ricorrente trattandosi di
presupposto processuale che il giudice esamina d’ufficio in ogni stadio del
procedimento.
6.2. Giusta l’art. 70 cpv. 1 CPC (applicabile in virtù dei rinvii disposti
dagli art. 39 cpv. 1 Lst e 24 LPamm), più persone devono agire o essere
convenute congiuntamente se sono parte di un rapporto giuridico sul quale può
essere deciso solo con unico effetto per tutte.
La norma cristallizza l’istituto del litisconsorzio necessario la cui
sussistenza in un caso di specie è determinata dal diritto sostanziale, non da
quello processuale (DTF 113 II 450 c. 3a).
6.3. In virtù dell’art. 2 cpv. 2 Lst sono considerati fondi ai sensi della
legge i beni immobili, i diritti per sé stanti e permanenti intavolati nel
registro fondiario, le miniere e le quote di comproprietà di un fondo. La norma
riprende così testualmente la definizione della proprietà fondiaria
cristallizzata nel codice civile (art. 655 cpv. 2 CC).
Come già rilevato in passato dal Tribunale di espropriazione (RDAT
II-2000 no. 59), il fatto che, dal profilo del diritto privato, le singole
quote di una PPP siano considerate quali fondi, non permette di concludere
ch’esse debbano necessariamente essere individuate, in ogni ambito giuridico,
come oggetti distinti. In tema di estimo in particolare, non esiste una prassi
uniforme.
Nel Cantone Ticino la Legge sulla stima ufficiale non fissa alcun criterio
specifico per stimare le PPP: valgono dunque le disposizioni generali per
l’estimo dei fondi edificabili ed edificati giusta gli art. 15 ss Lst. Dal
canto suo la Legge tributaria si limita a stabilire che gli immobili non
agricoli e i loro accessori siano imposti per il loro valore di stima (art. 42
cpv. 1 LT). La prassi estimatoria invalsa, creatasi vigente la decaduta Legge
sulla stima ufficiale del 25.11.1936, consiste nel determinare la stima globale
della particella – comprese dunque sia le parti comuni sia quelle oggetto di un
diritto esclusivo (art. 712b CC) – che sarà poi suddivisa, a fini fiscali, in
base alle risultanze catastali, ossia in base alle quote (centesimi o
millesimi) stabilite nell’atto di costituzione della PPP. Metodo che la
giurisprudenza in relazione alla nuova Legge sulla stima del 13.11.1996 non
ritiene contrario al diritto (RDAT II-2000 no. 59) e che il legislatore
ha chiaramente dimostrato di voler mantenere. In effetti nell’atto di
presentazione del progetto di legge è menzionato esplicitamente, in relazione
all’art. 2 Lst, che “per motivi pratici i fabbricati relativi a PPP verranno
stimati nel loro complesso” e che “i valori delle singole quote verranno poi
calcolati sulla base dei relativi millesimi di proprietà” (cfr. Messaggio no.
4375 del 21.2.1995 del Consiglio di Stato concernente il progetto di nuova
legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare, ad art. 2). Il principio
è stato approvato senza discussioni e dunque rappresenta l’espressione della
volontà del legislatore (cfr. Racc. VGC seduta del 13.11.1996, p. 413 ss, 478).
Tale modo di procedere coinvolge l’intero immobile e di riflesso non soltanto il
singolo condomino, bensì l’insieme dei comproprietari che solo congiuntamente,
ovvero riuniti in litisconsorzio necessario, sono legittimati a contestare la
stima (RDAT II-2000 no. 59). Questo è il caso anche nella fattispecie in
esame ove RI 1 pretende di rimettere in discussione il valore assegnato alla
sua quota così come il valore di tutta la PPP.
Pertanto non disponendo essa, individualmente, della legittimazione attiva, il
suo ricorso va dichiarato irricevibile senza che sia necessario esaminare le
censure di merito sollevate.
7. Visto l’esito del ricorso la tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente in quanto soccombente; per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili (art. 39 cpv. 1 e 6 Lst, art. 31 LPamm).
Per questi motivi
richiamati i disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst) e il relativo regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm.);
dichiara
e pronuncia 1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è a carico della RI 1. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
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- RA 1 - Ufficio cantonale di Stima, Bellinzona
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco