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Incarto n.
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Lugano 22 dicembre 2015 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Eraldo Pianetti arch. Claudio Morandi |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 2 novembre 2012 da
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RI 1 rappr. dall’ RA 1
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contro |
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la decisione 3 ottobre 2012 del Consiglio di Stato (ris. gov. n.
5368), emanata nell'ambito della revisione della stima ufficiale della
sostanza immobiliare, relativamente al mapp. no. 127 RFD __________,, |
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Con
decreto esecutivo del 19 dicembre 1997 il Consiglio di Stato ha forze idriche
di tutti i comuni del Cantone a norma dell’art. 6 cpv. 1 della Legge sulla
stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst), entrata
in vigore il 1° gennaio 1997.
Eseguita la procedura di revisione, l’Ufficio cantonale di stima (UCS), con decisione
del 30 aprile 2004 (FU del 7 maggio 2004), ha disposto il deposito in
pubblicazione dei valori ufficiali di stima presso le cancellerie comunali, per
il tramite dei rispettivi Municipi, per un periodo di 30 giorni consecutivi a
partire dal 1° giugno 2004.
Con decreto esecutivo del 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato
ha fissato al 1° gennaio 2005 la data di entrata in vigore simultanea dei nuovi
valori di stima sul territorio del Cantone.
1.2. Per
la part. no. 127 RFD di __________, inedificata, con decisione del 1° febbraio
2004 (Revisione generale 2004), l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima
di fr. 4'801'320.--.
Il reclamo interposto il 31 agosto 2004 dalla proprietaria, tendente ad
ottenere un incremento del valore di stima, è stato respinto dall’UCS con
decisione 21 ottobre 2005, poi divenuta esecutiva.
2. Con atto 5 giugno 2012 RI 1 ha notificato all’Esecutivo cantonale un’istanza di revisione della stima del mappale no. 127 RFD di __________. In sostanza la ricorrente ha chiesto di fissare in fr. 0.10 (invece di fr. 120.--) il valore metrico del fondo e di rendere effettiva la nuova stima retroattivamente a far tempo dal 31 agosto 2008.
3. Con
decisione 3 ottobre 2012 il Consiglio di Stato ha solo parzialmente accolto
l’istanza di revisione della RI 1 ordinando all’UCS di procedere ad una nuova
stima della part. 127 sulla base dei valori contemplati dalla carta delle zone
climatiche agricole e fissando al 5 giugno 2012 la data per l’applicabilità dei
nuovi elementi di calcolo.
Da qui il ricorso in esame.
4. Facendo proprie le indicazioni del Consiglio di Stato, ancorché il giudizio non fosse cresciuto in giudicato, con decisione 19 ottobre 2012 l’UCS ha provveduto a rettificare il valore ufficiale di stima per il mappale no. 127 RFD __________ da fr. 4'801'320.— (fr. 120.--/mq.) a fr. 15'717.—(mq. 39'056 a fr 0.40/mq. e mq. 955 a fr. 0.10/mq.).
5. Il Tribunale ha rinunciato ad esperire il sopralluogo in quanto ininfluente ai fini del giudizio
6. Con
l’atto ricorsuale RI 1 ha chiesto sostanzialmente di rivedere la decisione del
Consiglio di Stato e di stabilire che il mapp. no. 127 ha un valore di fr.
0.10/mq., ovvero di complessivi fr. 4'001.10 in quanto situato al di fuori
della zona edificabile, e che la nuova stima esplichi i suoi effetti a fare
tempo dalla data del 7 maggio 2002.
L’art. 9 cpv. 1 Lst, citato nella decisione contestata, prevede la possibilità
di operare revisioni eccezionali del valore di stima laddove le condizioni di
base per la valutazione dei beni immobili dovessero subire dei mutamenti
essenziali e permanenti, tali da rendere i valori ufficiali di stima
manifestamente infondati. Si pensi in particolare a fenomeni o catastrofi
naturali (inondazioni, smottamenti di terreno, frane, valanghe, ecc.) atti a
mutare permanentemente ed in modo del tutto imprevedibile lo stato dei luoghi
(cfr. Messaggio 21 febbraio 1995 concernente il progetto di nuova legge sulla
stima ufficiale della sostanza immobiliare).
A mente del Tribunale questa norma non trova applicabilità alla fattispecie in
esame, che è riconducibile ad una misura di carattere pianificatorio. Viene
infatti a mancare l’elemento dell’evento naturale straordinario, che avrebbe
potuto generare un’alterazione definitiva e duratura delle condizioni di base che
sono servite per determinare il valore di stima del mappale no. 127 RFD di __________.
Al contrario l’art. 42 cpv. 1 Lst stabilisce che il Consiglio di Stato può fare
procedere in ogni momento, su istanza di parte o d’ufficio, a rettificare stime
definitive che si rivelassero manifestamente inattendibili. Il concetto di
manifestamente inattendibili deve essere interpretato restrittivamente (cfr.
Rapporto 4375R del 20 settembre 1996 della Commissione speciale in materia
tributaria sul messaggio 25 febbraio 1995 concernente il progetto di nuova
legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare). L’art. 42 cpv. 3 Lst prevede
inoltre che la nuova stima esplica i suoi effetti a partire dalla richiesta di
rettifica, rispettivamente dalla notifica della decisione nel caso di rettifica
d’ufficio.
Appare evidente che il valore di stima di oltre fr. 4.8 Mio esposto dall’UCS
per il mappale no. 127 RFD di __________ con Revisione generale 2004 sia
manifestamente inattendibile. In effetti ormai da tempo il fondo non possiede i
requisiti di un terreno edificabile, ed è stato prima gravato da vincoli
stradali sulla base del piano generale concernente la nuova strada principale
A394 approvato dal Gran Consiglio il 16.4.1996, e poi assegnato alla zona
agricola dal PR approvato dal Consiglio di Stato il 7 maggio 2002 (revisione).
Situazione, questa, già verificata nel contesto di una istanza d’indennizzo per
espropriazione materiale presentata da RI 1 e respinta da questo Tribunale con
sentenza del 22 settembre 2015 cresciuta incontestata in giudicato (TE inc. no.
10.2004.43).
Una rettifica della stima non solo è necessaria ma si impone.
Per quel che concerne i valori metrici indicati dal Consiglio di Stato nella
decisione qui contestata inerenti alla valutazione di superfici humose e boscate
di fondi esclusi dalla zona edificabile, non occorre dilungarsi molto per
ritenere i medesimi corretti. Infatti la carta delle zone climatiche agricole citata
nella decisione dell’Esecutivo cantonale e utilizzata anche in sede di
Revisione generale delle stime 2004, fissa in fr. 0.40 il valore metrico per i terreni
posti ad una quota di m/sm tra 0 e 400 (zona climatica A6), essendo queste zone
del piano più favorevoli all’agricoltura, e in fr. 0.10 quello del bosco (zona
climatica BO). Il Comune di __________ rientra pertanto in queste fasce essendo
posizionato ad un’altitudine di m/sm 387.
Nemmeno bisogna spendere molte parole per suffragare la decisione del Consiglio
di Stato laddove stabilisce il 5 giugno 2012 il momento in cui la nuova stima
esplica i suoi effetti. Come già riferito sopra, la norma applicabile è precisa
e puntuale e non si presta ad interpretazione alcuna; essa fissa tale data dal
giorno di richiesta della rettifica (art. 42 cpv. 3 Lst). Difatti il
Legislatore ha stabilito che la nuova stima, a seguito di una rettifica
d’errori o perché manifestamente inattendibile non potrà in ogni caso avere
effetto retroattivo poiché ciò comporterebbe ripercussioni fiscali e sociali
come ad esempio sulle tassazioni, rendite complementari, borse di studio,
sussidi per premi per l’assicurazione malattia, contributi ecc. (cfr. Rapporto
4375R del 20 settembre 1996 della Commissione speciale in materia tributaria
sul messaggio 25 febbraio 1995 concernente il progetto di nuova legge sulla
stima ufficiale della sostanza immobiliare).
7. Di
conseguenza il ricorso è respinto e la decisione 3 ottobre 2012 del Consiglio
di Stato è confermata.
8. La
tassa di giustizia di fr. 450.—e le spese di fr. 50.—sono poste a carico del
ricorrente in quanto soccombente; (per lo stesso motivo) non si assegnano
ripetibili (art. 39 cpv. 6 Lst; art. v31/n49 LPAmm).
Per questi motivi
richiamati i disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst) e il relativo regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause amministrative (LPAmm.);
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50—sono poste a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
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- - Consiglio di Stato, Bellinzona - |
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco
Distinta delle spese
Tassa di giustizia fr. 450.—
Spese diverse fr. 50.—
Totale fr. 500.—
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