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Incarto n. |
Lugano 17 giugno 2003 |
In nome |
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La presidente del Tribunale penale cantonale |
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Giudice Agnese Balestra-Bianchi |
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Vista l’istanza 30 maggio 2003 presentata da
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__________,
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tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:
- fr. 1'000.-- di multa inflitta con decreto d'accusa 24.1.2000 del Ministero pubblico Lugano.
Ritenuto: - che con decreto d'accusa 24.1.2000 del Ministero pubblico, Lugano l’istante veniva condannato al pagamento di una multa di fr. 1'000.-- per messa in circolazione di monete false (reato tentato);
- che a
richiesta del condannato può essere ordinata la cancellazione, qualora il
provvedimento appaia giustificato dalla condotta dell’interessato, in caso
della multa come pena principale non prima del termine di 2 (due) anni
dall’esecuzione della pena (art. 80 cifra 2 CP).
Preso atto che l’istante ha pagato la multa.
Richiamato il preavviso favorevole 5 giugno 2003 del Procuratore generale, nonché il certificato di buona condotta 15.5.2003 rilasciato dal Municipio di __________.
Ritenuti soddisfatti tutti i requisiti di legge richiesti per la cancellazione.
Visti gli art. 80 cifra 2 CPS; art. 324 e segg CPPT;
decreta: 1. E' ordinata la cancellazione del casellario giudiziale della condanna inflitta all'istante ed indicata nei considerandi.
2. Una tassa di giustizia di fr. 90.-- e le spese sono a carico dell’istante.
3. Intimazione:
- all'istante
- al procuratore generale ____________
- al Ministero pubblico, SERCO, Bellinzona
La presidente
del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Distinta spese
Tassa di giustizia fr. 90.--
Spese postali e telefoniche fr. 10.--
T o t a l e fr. 100.--
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