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Incarto n. |
Lugano 28 maggio 2004 |
In nome |
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La presidente del Tribunale penale cantonale |
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Giudice Agnese Balestra-Bianchi |
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Vista l’istanza 1 aprile 2004 presentata da
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(rappr. dall'avv. ____________)
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tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:
- 15 giorni di detenzione (SC 3 anni, revocata il 6.4.1998) e fr. 1'000.-- di multa inflitti con decreto d'accusa 6.9.1996 del Ministero pubblico, Lugano.
Ritenuto: - che con decreto d'accusa 06.09.1996 del Ministero pubblico, Lugano, l’istante veniva condannato a 15 giorni di detenzione (SC 3 anni, revocata il 6.4.1998) per circolazione in stato di ebrietà e infrazione alle norme della circolazione;
- che a
richiesta del condannato può essere ordinata la cancellazione, qualora il
provvedimento appaia giustificato dalla condotta dell’interessato, in caso
della detenzione non superiore ai tre mesi non prima del termine di 2 (due)
anni dall’esecuzione della pena (art. 80 cifra 2 CP).
Preso atto che l’istante ha espiato la pena detentiva ed ha pagato la multa.
Richiamato il preavviso favorevole 25 maggio 2004 del Procuratore generale, nonché il certificato di buona condotta 20 aprile 2004 rilasciato dal Municipio di __________.
Ritenuti soddisfatti tutti i requisiti di legge richiesti per la cancellazione.
Visti gli art. 80 cifra 2 CPS; art. 324 e segg CPPT;
decreta: 1. E' ordinata la cancellazione dal casellario giudiziale della condanna inflitta all'istante ed indicata nei considerandi.
2. Una tassa di giustizia di fr. 90.-- e le spese sono a carico dell’istante.
3. Intimazione:
- all'istante tramite il rappr. avv. ____________
- al ____________
- al Ministero pubblico, SERCO, Bellinzona
La presidente
del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Distinta spese
Tassa di giustizia fr. 90.--
Spese postali e telefoniche fr. 10.--
T o t a l e fr. 100.--
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