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Incarto n. Barenco |
Lugano 30 giugno 2004 |
In nome |
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La presidente del Tribunale penale cantonale |
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Giudice Agnese Balestra-Bianchi |
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Vista l’istanza 16 aprile 2004 presentata da
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IS1
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tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale delle seguenti condanne:
- 2 anni di detenzione e fr. 100.-- di multa inflitti con sentenza 14.10.1983 della 2. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Berna
- 18 mesi di detenzione inflitti con sentenza 1.07.1992 delle Assise correzionali di Locarno-Campagna in Lugano;
- 11 mesi di detenzione inflitti con sentenza 9.03.1993 delle Assise correzionali di Lugano.
Ritenuto: - che con sentenza 14.10.1983 della 2. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Bern l’istante veniva condannato a 2 anni di detenzione e fr. 100.-- di multa per truffa aggravata, appropriazione indebita ripetuta e continuata, ripetuta falsità in documenti, amministrazione infedele ripetuta e continuata e trascuranza degli obblighi di mantenimento;
- che con sentenza 1.07.1992 del Presidente delle Assise Correzionali di Locarno-Campagna lo stesso veniva condannato a 18 mesi di detenzione per ripetuta truffa, ripetuta appropriazione indebita, violazione della LF AVS e ripetuta assenza ingiustificata al pignoramento;
- che con sentenza 9.03.1993 del Presidente delle Assise Correzionali di Lugano lo stesso veniva nuovamente condannato a 11 mesi di detenzione per acquisto e deposito di monete false e messa in circolazione di monete false consumata e in parte tentata;
- che a
richiesta del condannato può essere ordinata la cancellazione, qualora il
provvedimento appaia giustificato dalla condotta dell’interessato, in caso
della detenzione non prima del termine di 5 (cinque) anni dall’esecuzione della
pena (art. 80 cifra 2 CP).
Preso atto che l’istante ha pagato la multa ed ha espiato tutte le pene, beneficiando della libertà condizionale a partire dal 22 gennaio 1994.
Richiamato il preavviso favorevole 17 giugno 2004 del Procuratore generale, nonché il certificato di buona condotta 7.6.2004 rilasciato dal Municipio di Berna.
Ritenuti soddisfatti tutti i requisiti di legge richiesti per la cancellazione.
Visti gli art. 80 cifra 2 CPS; art. 324 e segg CPPT;
decreta: 1. E' ordinata la cancellazione del casellario giudiziale delle condanne inflitte all'istante ed indicate nei considerandi.
2. Una tassa di giustizia di fr. 90.-- e le spese sono a carico dell’istante.
3. Intimazione:
- all'istante
- al PO1
- al Ministero pubblico, SERCO, Bellinzona
La presidente
del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Distinta spese
Tassa di giustizia fr. 90.--
Spese postali e telefoniche fr. 10.--
T o t a l e fr. 100.--
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