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Incarto n. Barenco |
11 febbraio 2004 |
In nome |
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La presidente del Tribunale penale cantonale |
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Giudice Agnese Balestra-Bianchi |
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Vista l’istanza 31 dicembre 2003 presentata da
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IS1
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tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale delle seguenti condanne:
- 6 mesi di detenzione inflitti con sentenza 7.6.1990 delle Assise correzionali di ;
- 30 giorni di detenzione e fr. 1'000.-- di multa (SC 3 anni, revocata) inflitti con decreto d'accusa 2.5.1995 del.
Ritenuto: - che con sentenza 7.6.1990 delle Assise Correzionali di l’istante veniva condannato a 6 mesi di detenzione per furto, furto tentato e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;
- che con
decreto d'accusa 2.5.1995 del l'istante veniva nuovamente condannato a 30
giorni di detenzione, pena sospesa condizionalmente per 3 anni (ammonimento
5.11.1996; revocata 28.7.1997) e fr. 1'000.-- di multa per circolazione in
stato di ebrietà;
- che a
richiesta del condannato può essere ordinata la cancellazione, qualora il
provvedimento appaia giustificato dalla condotta dell’interessato, in caso
della detenzione non prima del termine di 5 (cinque) anni dall’esecuzione della
pena (art. 80 cifra 2 CP).
Preso atto che l’istante ha espiato le pene e ha pagato la multa.
Richiamato il preavviso favorevole 9 febbraio 2004 del, nonché il certificato di buona condotta 16.12.2003 rilasciato dal Municipio di .
Ritenuti soddisfatti tutti i requisiti di legge richiesti per la cancellazione.
Visti gli art. 80 cifra 2 CPS; art. 324 e segg CPPT;
decreta: 1. E' ordinata la cancellazione del casellario giudiziale delle condanne inflitte all'istante ed indicate nei considerandi.
2. Una tassa di giustizia di fr. 90.-- e le spese sono a carico dell’istante.
3. Intimazione:
- all'istante
- al Ministero pubblicio, Lugano
- al SERCO, Bellinzona
La presidente
del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Distinta spese
Tassa di giustizia fr. 90.--
Spese postali e telefoniche fr. 10.--
T o t a l e fr. 100.--
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