Incarto n.
70.2004.29

BARENCO

Lugano

14 ottobre 2004

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La presidente del Tribunale penale cantonale

Giudice Agnese Balestra-Bianchi

 

Vista l’istanza 21 giugno 2004 presentata da

 

IS 1

e domiciliato a 

(rappr. da avv. S__________ P__________, __________)

 

 

tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:

                                     -   15 giorni di detenzione (SC 2 anni, revocata) inflitti con decreto d'accusa 28.09.1998 del Ministero pubblico Lugano.

 

 

Preso atto che l'istante è stato nuovamente condannato con decreto d'accusa 9 ottobre 2000 del Ministero pubblico, Lugano, alla pena di 15 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per 2 anni, per minaccia ed infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, condanna questa già cancellata d'ufficio dal preposto al casellario giudiziale.

 

Ritenuto che IS 1 non può oggi portare la prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CP, avendo egli subito in Svizzera, successivamente alla condanna 28 settembre 1998 un'altra sanzione penale, e nemmeno può avvalersi di quei motivi impellenti e gravi e comunque tali da giustificare l'accoglimento dell'istanza, per cui, tutto ben ponderato, la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario giudiziale presentata deve essere respinta.                          

 

 

Visti gli art.                       80 cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 e segg CPPT;

                                         9 CPPT e 39 TG sulle spese

 

 

decreta:                    1.   L'istanza 21 giugno 2004 di IS 1 è respinta.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa né spese.

 

                                   3.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre il ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

 

                                   4.   Intimazione:

all'istante tramite il rappr. avv. S__________ P__________, __________,  __________

                                         - al PO 1

 

 

 

                                                                                La presidente

                                                                                del Tribunale penale cantonale

 

                                                                                Giudice Agnese Balestra-Bianchi