|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano 3 agosto 2004 |
In nome |
|
||
|
La presidente del Tribunale penale cantonale |
|||||
|
Giudice Agnese Balestra-Bianchi |
|||||
|
|
|||||
Vista l’istanza 23 giugno 2004 presentata da
|
__________IS1 e domiciliato a
|
tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:
- 20 giorni di detenzione (SC 3 anni, revocata 14.3.1996) e fr. 1'100.-- di multa inflitti con decreto d'accusa 19.4.1995 del Ministero pubblico, Lugano.
Ritenuto: - che con decreto d'accusa 19.4.1995 del Ministero pubblico, Lugano, l’istante veniva condannato a 20 giorni di detenzione (SC 3 anni, revocata) e fr. 1'100.-- di multa per circolazione in stato di ebrietà;
- che a
richiesta del condannato può essere ordinata la cancellazione, qualora il
provvedimento appaia giustificato dalla condotta dell’interessato, in caso
della detenzione non superiore ai tre mesi non prima del termine di 2 (due)
anni dall’esecuzione della pena (art. 80 cifra 2 CP).
Preso atto che l’istante ha espiato la pena ed ha pagato la multa.
Richiamato il preavviso favorevole 23.7.2004 del Procuratore generale, nonché il certificato di buona condotta 25.6.2004 rilasciato dal Municipio di __________.
Ritenuti soddisfatti tutti i requisiti di legge richiesti per la cancellazione.
Visti gli art. 80 cifra 2 CPS; art. 324 e segg CPPT;
decreta: 1. E' ordinata la cancellazione del casellario giudiziale della condanna inflitta all'istante ed indicata nei considerandi.
2. Una tassa di giustizia di fr. 90.-- e le spese sono a carico dell’istante.
3. Intimazione:
- all'istante
- al PO1
- al Ministero pubblico, SERCO, Bellinzona
La presidente
del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Distinta spese
Tassa di giustizia fr. 90.--
Spese postali e telefoniche fr. 10.--
T o t a l e fr. 100.--
═══════