Incarto n.
70.2004.39

BARENCO

Lugano

19 ottobre 2004

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La presidente del Tribunale penale cantonale

Giudice Agnese Balestra-Bianchi

 

Vista l’istanza 22 settembre 2004 presentata da

 

 

IS 1

e domiciliato a 

(rappr. da lic.iur. P__________ F__________, studio legale __________, L__________)

 

 

tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:

 

                                     -   20 giorni di detenzione (SC 3 anni, revocata il 6.9.1999) e fr. 1'000.-- di multa inflitti con decreto d'accusa 10 agosto 1998 del Ministero pubblico, Lugano.

 

 

 

Preso atto:                   -   che l'istante è stato nuovamente condannato con decreto d'accusa 6 settembre 1999 del Ministero pubblico, Lugano, alla pena di 75 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni, ed alla multa di fr. 1'300.-- per circolazione in stato di ebrietà e grave infrazione alle norme della circolazione, condanna questa già cancellata d'ufficio dal preposto al casellario giudiziale;

 

                                     -   che il Procuratore generale, nel suo preavviso 18 ottobre 2004, ha osservato che "Una cancellazione anticipata non sembrerebbe giustificata da una condotta particolarmente meritoria a fronte della seconda condanna.".

 

 

 

Ritenuto che IS 1 non può oggi portare la prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CP, avendo egli subito in Svizzera, successivamente alla condanna 10 agosto 1998 un'altra sanzione penale, e che i motivi e le giustificazioni sollevate, ancorché degni di attenzione, non rivestono quel carattere straordinario e grave e comunque tale da giustificare l'accoglimento dell'istanza, per cui, tutto ben ponderato, la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario giudiziale presentata deve essere respinta.

 






Visti gli art.                       80 cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 e segg CPPT;

                                         9 segg. CPPT e 39 TG sulle spese,

 

 

decreta:                    1.   L'istanza 22 settembre 2004 di IS 1 è respinta.

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese.

 

                                   3.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisone. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre il ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

 

                                   4.   Intimazione:

                                         - all'istante tramite il rappr. lic.iur. P__________ F__________, Studio legale __________, __________

                                         - al PO 1, Ministero pubblico, Sede

                                          

 

                                                                                La presidente

                                                                                del Tribunale penale cantonale

 

                                                                                Giudice Agnese Balestra-Bianchi